MINISTERO SALUTE – Decreto ministeriale 02 settembre 2022
Assegnazione dei contratti di formazione medico specialistica finanziati con fondi statali alle tipologie di specializzazioni, per l’anno accademico 2021-2022
Art. 1
1. Per l’anno accademico 2021/2022, tenuto conto di quanto sancito nell’Accordo tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 6 luglio 2022 (Rep. atti n. 130/CSR), richiamato nelle premesse, il numero dei contratti di formazione medico specialistica a carico dello Stato è rideterminato in 13.000 unità per il primo anno di corso ed è fissato per ciascuna tipologia di specializzazione secondo quanto indicato nella allegata Tabella 1, parte integrante del presente decreto.
2. Nel riparto dei contratti di formazione medico specialistica di cui al comma 1, in relazione alle risorse statali effettivamente disponibili, sono presi in considerazione, quali indicatori, il fabbisogno regionale rideterminato per l’anno accademico 2021/2022 ai sensi dell’Accordo tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 6 luglio 2022 (Rep. atti n. 130/CSR), nonché il fabbisogno determinato ai sensi dell’Accordo tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 3 giugno 2021 per l’anno accademico 2022/2023 (Rep. atti n. 76/CSR), espressi in termini di valore assoluto. Nella distribuzione dei contratti alle singole scuole di specializzazione, in considerazione di quanto già avvenuto in sede di assegnazione dei contratti per gli anni accademici 2019/2020 e 2020/2021, sono incrementati maggiormente i contratti assegnati alle seguenti scuole di specializzazione, in quanto di particolare impatto nell’emergenza COVID e per i possibili scenari futuri, anche tenuto conto delle disposizioni di cui all’art. 2 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge n. 77 del 2020:
– anestesia, rianimazione, terapia intensiva e del dolore;
– malattie dell’apparato cardiovascolare; malattie dell’apparato respiratorio;
– malattie infettive e tropicali;
– medicina di emergenza ed urgenza;
– medicina interna;
– microbiologia e virologia;
– patologia clinica e biochimica clinica;
– radiodiagnostica;
– igiene e medicina preventiva;
– ematologia;
– geriatria.
Inoltre, si tiene conto delle esigenze delle scuole di specializzazione di psichiatria e di neuropsichiatria infantile, in considerazione dell’acuirsi dei disagi a livello psichico dovuti alla pandemia, in relazione ai quali si è provveduto in recenti provvedimenti legislativi a rafforzare i relativi servizi assistenziali, nonché delle esigenze della scuola di pecializzazione di medicina e cure palliative, istituita con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, in data 28 settembre 2021.
3. Alla distribuzione dei contratti di formazione specialistica alle scuole di specializzazione degli atenei, tenuto conto della capacità ricettiva e del volume assistenziale delle strutture sanitarie inserite nella rete formativa delle scuole medesime, provvede con successivo decreto, ai sensi dell’art. 35, comma 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, il Ministro dell’università e della ricerca, acquisito il parere del Ministro della salute.
Art. 2
1. Per far fronte ad esigenze formative specifiche evidenziate dalle singole regioni e province autonome in cui insistono le strutture formative, ove sussistano risorse aggiuntive, comunque acquisite dalle università possono essere previsti ulteriori contratti di formazione specialistica in aggiunta a quelli finanziati dallo Stato.
2. Le regioni e le province autonome, ove non insistano nel loro territorio atenei con corsi di laurea in medicina e chirurgia, possono attivare apposite convenzioni con università di altre regioni al fine di destinare contratti di formazione specialistica aggiuntivi per la formazione di ulteriori medici secondo le esigenze della programmazione sanitaria regionale o provinciale.
Art. 3
1. La specifica categoria destinataria della norma di cui al comma 4 dell’art. 35 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, è espressamente individuata nel personale medico titolare di rapporto a tempo indeterminato con strutture pubbliche e private accreditate del Servizio sanitario nazionale diverse da quelle inserite nella rete formativa della scuola, nonché, ai sensi dell’art. 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nel personale medico, dipendente a tempo determinato di un Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico o di un Istituto zooprofilattico sperimentale di cui all’art. 1, commi 422 e seguenti, della medesima legge 27 dicembre 2017, n. 205. Il personale medico di cui al presente comma perde il diritto alla frequenza della scuola di specializzazione nel caso di cessazione – durante il corso di specializzazione medesimo – del rapporto di lavoro a suo tempo instaurato con uno dei sopraindicati enti.
2. Per l’ammissione in soprannumero alle scuole di specializzazione ai sensi del comma 1, i candidati devono avere superato le prove di ammissione previste dalla normativa vigente.
Art. 4
1. I periodi di formazione specialistica che, ai sensi del comma 6 dell’art. 40 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, i medici possono svolgere all’estero, nell’ambito dei rapporti di collaborazione didattico-scientifica tra università italiane e straniere, non possono essere superiori ai diciotto mesi.
Tabella 1
(Testo dell’allegato)
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