MINISTERO SALUTE – Decreto ministeriale 03 febbraio 2022

Individuazione delle patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, ai sensi del comma 2 dell’articolo 17, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221

Articolo 1

1. Per quanto in premessa, ai fini dell’applicazione dell’articolo 17, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, con il presente provvedimento sono individuate le seguenti patologie e condizioni:

a) indipendentemente dallo stato vaccinale

a.1) pazienti con marcata compromissione della risposta immunitaria:

– trapianto di organo solido in terapia immunosoppressiva;

– trapianto di cellule staminali ematopoietiche (entro 2 anni dal trapianto o in terapia immunosoppressiva per malattia del trapianto contro l’ospite cronica);

– attesa di trapianto d’organo;

– terapie a base di cellule T esprimenti un Recettore Chimerico Antigenico (cellule CAR-T);

– patologia oncologica o onco-ematologica in trattamento con farmaci immunosoppressivi, mielosoppressivi o a meno di 6 mesi dalla sospensione delle cure;

– immunodeficienze primitive (es. sindrome di DiGeorge, sindrome di Wiskott-Aldrich, immunodeficienza comune variabile etc.);

– immunodeficienze secondarie a trattamento farmacologico (es: terapia corticosteroidea ad alto dosaggio protratta nel tempo, farmaci immunosoppressori, farmaci biologici con rilevante impatto sulla funzionalità del sistema immunitario etc.);

– dialisi e insufficienza renale cronica grave;

– pregressa splenectomia;

– sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) con conta dei linfociti T CD4+ < 200cellule/µl o sulla base di giudizio clinico.

a.2) pazienti che presentino 3 o più delle seguenti condizioni patologiche:

– cardiopatia ischemica;

– fibrillazione atriale;

– scompenso cardiaco;

– ictus;

– diabete mellito;

– bronco-pneumopatia ostruttiva cronica;

– epatite cronica;

– obesità.

b) la contemporanea presenza di esenzione alla vaccinazione per motivi sanitari e almeno una delle seguenti condizioni:

– età >60 anni;

– condizioni di cui all’Allegato 2 della Circolare della Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute n. 45886 dell’8 ottobre 2021 citata in premessa.

2. Ai fini del presente decreto, l’esistenza delle patologie e condizioni di cui al precedente comma è certificata dal medico di medicina generale del lavoratore.