MINISTERO SALUTE – Decreto ministeriale 04 giugno 2020
Composizione delle Commissioni di albo all’interno della Federazione nazionale degli ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione
Art. 1
Commissioni di albo della Federazione nazionale degli ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione
1. I presidenti delle commissioni di albo territoriali delle professioni sanitarie di tecnico sanitario di radiologia medica, tecnico sanitario di laboratorio biomedico, tecnico audiometrista, tecnico audioprotesista, tecnico ortopedico, dietista, tecnico di neurofisiopatologia, tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, igienista dentale, fisioterapista, logopedista, podologo, ortottista e assistente di oftalmologia, terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, tecnico della riabilitazione psichiatrica, terapista occupazionale, educatore professionale, tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro e assistente sanitario, nel rispetto dei principi e con le modalità di cui all’art. 8, commi 8, 9 e 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e successive modificazioni ed integrazioni, eleggono, rispettivamente, ognuno per la propria professione, all’interno della Federazione nazionale degli ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, le seguenti commissioni di albo:
a) commissione di albo della professione sanitaria di tecnico sanitario di radiologia medica;
b) commissione di albo della professione sanitaria di tecnico sanitario di laboratorio biomedico;
c) commissione di albo della professione sanitaria di tecnico audiometrista;
d) commissione di albo della professione sanitaria di tecnico audioprotesista;
e) commissione di albo della professione sanitaria di tecnico ortopedico;
f) commissione di albo della professione sanitaria di dietista;
g) commissione di albo della professione sanitaria di tecnico di neurofisiopatologia;
h) commissione di albo della professione sanitaria di tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare;
i) commissione di albo della professione sanitaria di igienista dentale;
l) commissione di albo della professione sanitaria di fisioterapista;
m) commissione di albo della professione sanitaria di logopedista;
n) commissione di albo della professione sanitaria di podologo;
o) commissione di albo della professione sanitaria di ortottista e assistente di oftalmologia;
p) commissione di albo della professione sanitaria di terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva;
q) commissione di albo della professione sanitaria di tecnico della riabilitazione psichiatrica;
r) commissione di albo della professione sanitaria di terapista occupazionale;
s) commissione di albo della professione sanitaria di educatore professionale;
t) commissione di albo della professione sanitaria di tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro;
u) commissione di albo della professione sanitaria di assistente sanitario.
2. Ciascun presidente dispone di un voto per ogni cento iscritti e frazione di almeno cinquanta iscritti al rispettivo albo; nel caso in cui gli iscritti al rispettivo albo siano meno di cento il presidente della commissione di albo territoriale dispone comunque di un voto.
Art. 2
Composizione delle commissioni di albo della Federazione nazionale degli ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione
1. Le commissioni di albo di cui all’art. 1 sono costituite da nove componenti.
2. Ai componenti delle commissioni di albo si applicano le disposizioni dell’art. 8, comma 17 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 3
Attribuzioni delle commissioni di albo della Federazione nazionale degli ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione
1. Le attribuzioni spettanti alle commissioni di albo di cui all’art. 1 sono individuate dall’art. 8, comma 16 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 4
Elezione dei componenti delle commissioni di albo
1. I componenti delle commissioni di albo di cui all’art. 1 sono eletti con le procedure e le modalità individuate nel decreto del Ministro della salute 15 marzo 2018.
2. Qualora le commissioni di albo non vengano costituite, in analogia a quanto previsto dall’art. 8, comma 18 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e successive modificazioni ed integrazioni, le attribuzioni previste dal comma 16 del medesimo art. 8 spettano al Comitato centrale della Federazione nazionale degli ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, integrato da un componente estratto a sorte tra i presidenti delle commissioni di albo territoriali della professione sanitaria interessata.
Art. 5
Invarianza di oneri
1. L’attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non comporta oneri per la finanza pubblica.
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