MINISTERO SALUTE – Decreto ministeriale 08 settembre 2022
Trasformazione dell’Ordine nazionale dei biologi in Federazione nazionale degli ordini dei biologi
Art. 1
Federazione nazionale degli ordini dei biologi
1. A decorrere dal 4 dicembre 2022, data di scadenza del mandato del consiglio dell’ordine nazionale dei biologi in essere alla data di entrata in vigore della legge 11 gennaio 2018, n. 3, l’Ordine nazionale dei biologi assume la denominazione di Federazione nazionale degli ordini dei biologi, costituiti ai sensi del decreto del Ministro della salute 23 marzo 2018, alla quale si applicano le disposizioni di cui agli articoli 1, 7 e 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233. I rapporti giuridici attivi e passivi, definitivi e in corso, alla data di entrata in vigore del presente decreto, dell’Ordine nazionale dei biologi proseguono, senza soluzione di continuità, in capo alla Federazione nazionale degli ordini dei biologi.
2. Fino all’insediamento degli organi direttivi della Federazione nazionale degli ordini dei biologi, le funzioni previste dall’art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 233 del 1946 sono esercitate da un commissario straordinario nominato dal Ministro della salute.
3. Per le elezioni dei componenti del comitato centrale e del collegio dei revisori della Federazione nazionale degli ordini dei biologi si applicano le procedure di cui al decreto del Ministro della salute 15 marzo 2018.
4. Il presidente della Federazione nazionale degli ordini dei biologi è membro di diritto del Consiglio superiore di sanità, ai sensi dell’art. 4, comma 2, della legge n. 3 del 2018.
Art. 2
Disposizioni transitorie
1. Unicamente per le operazioni elettorali finalizzate alla prima elezione dei componenti del comitato centrale e del collegio dei revisori della Federazione nazionale degli ordini dei biologi, da tenersi nel primo trimestre dell’anno successivo all’elezione dei Presidenti e dei consigli direttivi degli Ordini dei biologi, ai sensi dell’art. 8, comma 8, del decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato n. 233 del 1946, gli adempimenti previsti dal decreto del Ministro della salute 15 marzo 2018, sono espletati dal commissario straordinario di cui all’art. 1, comma 2.
2. All’insediamento degli organi direttivi della Federazione nazionale degli ordini dei biologi, il commissario straordinario di cui all’art. 1, comma 2, cessa dalla sua funzione.
Art. 3
Invarianza di oneri
1. L’attuazione delle disposizioni del presente decreto non comporta oneri per la finanza pubblica.
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