MINISTERO SALUTE – Decreto ministeriale 09 agosto 2018
Determinazione del numero globale dei medici specialisti da formare per il triennio 2017-2020 ed assegnazione dei contratti di formazione medica specialistica alle tipologie di specializzazioni per l’anno accademico 2017-2018
Art. 1
Per il triennio accademico 2017/2020, tenuto conto di quanto sancito nell’Accordo tra Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 21 giugno 2018, il fabbisogno dei medici specialisti da formare è determinato in 8.569 unità per l’A.A. 2017/2018, in 8.523 unità per l’A.A. 2018/2019 e in 8.604 unità per l’A.A. 2019/2020, così come indicato nelle allegate tabelle 1, 2 e 3, parte integrante del presente decreto.
Art. 2
Per l’anno accademico 2017/2018, il numero dei contratti di formazione specialistica a carico dello Stato è fissato in 6.200 unità per il primo anno di corso, ed è determinato per ciascuna tipologia di specializzazione secondo quanto indicato nella allegata tabella 4, parte integrante del presente decreto.
Nel riparto dei contratti di formazione specialistica di cui al comma 1, tenuto conto delle risorse statali effettivamente disponibili e del tasso di turnover dei dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale, sono stati presi in considerazione quali indicatori, il fabbisogno regionale espresso in termini di variazione rispetto all’analogo dato riferito all’anno accademico 2016/2017 e la quota di contratti statali rimasti vacanti all’inizio delle attività didattiche rispetto al totale dei contratti statali assegnati per singola specializzazione nell’anno accademico 2016/2017, anche al fine di garantire le esigenze rappresentate dalle regioni relativamente a quelle specialità per le quali si riscontra una maggiore carenza di specialisti.
Alla distribuzione dei contratti di formazione specialistica alle scuole di specializzazione degli atenei, tenuto conto della capacità ricettiva e del volume assistenziale delle strutture sanitarie inserite nella rete formativa delle scuole medesime, provvede con successivo decreto, ai sensi dell’art. 35, comma 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, acquisito il parere del Ministro della salute.
Art. 3
Per far fronte ad esigenze formative specifiche evidenziate dalle singole regioni e province autonome in cui insistono le strutture formative, ove sussistano risorse aggiuntive, comunque acquisite dalle università e nel limite dei posti programmati di cui all’art. 1, possono essere previsti ulteriori contratti di formazione specialistica in aggiunta a quelli finanziati dallo Stato.
Le regioni e le province autonome, ove non insistano nel loro territorio atenei con corsi di laurea in medicina e chirurgia, possono attivare apposite convenzioni con università di altre regioni al fine di destinare contratti di formazione specialistica aggiuntivi per la formazione di ulteriori medici secondo le esigenze della programmazione sanitaria regionale o provinciale.
Art. 4
La specifica categoria destinataria della norma di cui al comma 4 dell’art. 35 del citato decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, è espressamente individuata nel personale medico titolare di rapporto a tempo indeterminato con strutture pubbliche e private accreditate del Servizio sanitario nazionale diverse da quelle inserite nella rete formativa della scuola.
Per l’ammissione in soprannumero alle scuole di specializzazione ai sensi del comma 1, i candidati devono avere superato le prove di ammissione previste dalla normativa vigente.
Art. 5
I periodi di formazione specialistica che, ai sensi del comma 6 dell’art. 40 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, i medici possono svolgere all’estero, nell’ambito dei rapporti di collaborazione didattico-scientifica tra università italiane e straniere, non possono essere superiori ai diciotto mesi.
Allegato
TABELLE: FABBISOGNI MEDICI SPECIALISTI
(Testo dell’allegato)
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