MINISTERO SALUTE – Decreto ministeriale 10 aprile 2018
Disposizioni per i medici extracomunitari
Art. 1
Requisiti di professionalità dei medici extracomunitari
1. Gli stranieri in possesso della qualifica di medico acquisita in uno Stato non appartenente all’Unione europea, che intendono partecipare a iniziative di formazione od aggiornamento, che comportano lo svolgimento di attività clinica presso aziende ospedaliere, aziende ospedaliere universitarie e istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, in deroga alle norme sul riconoscimento dei titoli esteri, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) titolo di formazione medica;
b) abilitazione all’esercizio della professione medica nel Paese in cui esercitano la professione se ivi prevista;
c) iscrizione all’albo professionale, nel Paese in cui esercitano la professione se ivi prevista;
d) assenza di impedimenti all’esercizio della professione di carattere penale e professionale nel Paese in cui esercitano la professione.
2. Fermo restando l’obbligo di legalizzazione e traduzione ai sensi dell’art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le modalità per la certificazione dei requisiti di cui al comma 1 saranno pubblicate sul Portale del Ministero della salute.
3. E’ fatta salva la specifica disciplina applicabile agli stranieri che intendono frequentare in Italia un corso di specializzazione medica.
Art. 2
Modalità e criteri per lo svolgimento delle iniziative di formazione od aggiornamento
1. Le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliere universitarie e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, che intendono ammettere i soggetti di cui all’art. 1, in possesso dei requisiti ivi previsti, alle iniziative di formazione o di aggiornamento, che comportano lo svolgimento di attività clinica, sono tenuti a trasmettere al Ministero della salute la seguente documentazione:
a) dichiarazione del Direttore generale, in qualità di legale rappresentante, che attesti la denominazione e la durata del corso e che, durante le iniziative di formazione o di aggiornamento, le attività professionali dei soggetti di cui all’art. 1 sono svolte esclusivamente all’interno della struttura e sotto la costante supervisione di un tutor, regolarmente abilitato all’esercizio della professione di medico, nonché dipendente della struttura sede di svolgimento del corso;
b) documenti attestanti i requisiti di cui all’art. 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), predisposti secondo le modalità per la certificazione previste dall’art. 1, comma 2;
c) documentazione che attesti idonea copertura assicurativa o analogo mezzo di protezione personale o collettiva per la responsabilità professionale in cui potrebbero incorrere i soggetti di cui all’art. 1.
Art. 3
Rilascio dell’autorizzazione temporanea per lo svolgimento dell’attività clinica
1. Il Ministero della salute, verificata la completezza e regolarità della documentazione trasmessa dalle aziende ospedaliere, dalle aziende ospedaliere universitarie e dagli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico ai sensi dell’art. 2, per il rilascio del visto di ingresso, adotta il decreto di autorizzazione temporanea ai sensi dell’art. 39-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
2. Il decreto autorizza, per una durata non superiore a due anni, lo svolgimento di attività di carattere sanitario nell’ambito delle iniziative di formazione o di aggiornamento, esclusivamente presso l’azienda ospedaliera, l’azienda ospedaliera universitaria e l’istituto di ricovero e cura a carattere scientifico, sotto la cui responsabilità è organizzata l’iniziativa di formazione o di aggiornamento.
3. La struttura sede dell’iniziativa di cui all’art. 2 trasmette al competente Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri l’elenco nominativo dei medici extracomunitari temporaneamente autorizzati.
4. L’autorizzazione temporanea di cui al presente articolo non consente in ogni caso l’ammissione alle scuole di specializzazione di area sanitaria, previste dal decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni, né ai corsi di dottorato di ricerca.
Art. 4
Requisiti per il rilascio del visto di ingresso
1. Entro sei mesi dall’adozione del decreto di cui all’art. 3, il richiedente presenta domanda di visto all’ufficio consolare, fornendo i documenti necessari a dimostrare adeguate garanzie circa mezzi di sostentamento, polizza assicurativa per cure mediche e ricoveri ospedalieri e disponibilità di un alloggio secondo quanto previsto dal punto 15, visto per «studio», dell’allegato A del decreto interministeriale dell’11 maggio 2011, n. 850, in materia di visti di ingresso.
Art. 5
Rilascio del permesso di soggiorno
1. Entro otto giorni lavorativi dall’ingresso in Italia, lo straniero chiede il permesso di soggiorno al questore delle provincia nella quale intende soggiornare.
Art. 6
Invarianza di oneri
1. L’attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
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