MINISTERO SALUTE – Decreto ministeriale 13 gennaio 2022
Istituzione dell’Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie
Art. 1
Istituzione
1. Per i motivi e le finalità di cui in premessa è istituito, presso la Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale del Ministero della salute, l’Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie, di cui all’art. 2 della legge del 14 agosto 2020, n. 113, di seguito «Osservatorio».
Art. 2
Composizione
1. L’Osservatorio è composto da:
otto rappresentanti delle regioni individuati da parte della Commissione salute della Conferenza delle regioni e delle province autonome;
un rappresentante dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas);
un rappresentante del Ministero dell’interno;
un rappresentante del Ministero della difesa;
un rappresentante del Ministero della giustizia;
un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
un rappresentante dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);
un rappresentante FNOMCeO – Federazione nazionale degli ordini dei medici-chirurghi e degli odontoiatri;
un rappresentante FNOVI – Federazione nazionale ordini veterinari italiani;
un rappresentante FOFI – Federazione ordini farmacisti italiani;
un rappresentante CNOP – Consiglio nazionale ordine psicologi;
un rappresentante FNOPO – Federazione nazionale ordini professioni ostetriche;
un rappresentante FNTSRM – PSTRP Federazione nazionale degli ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione;
un rappresentante FNOPI – Federazione nazionale ordini professioni infermieristiche;
un rappresentante ONB – Ordine nazionale dei biologi;
un rappresentante FNCF – Federazione nazionale degli ordini dei chimici e dei fisici;
un rappresentante CNOAS – Consiglio nazionale ordine assistenti sociali;
un rappresentante ANAAO ASSOMED – Associazione medici dirigenti;
un rappresentante CIMO – Coordinamento italiano medici ospedalieri;
un rappresentante FASSID – Federazione patologi clinici, radiologi, medici del territorio, farmacisti, psicologi ed altri dirigenti;
un rappresentante AAROI EMAC – Associazione anestesisti rianimatori ospedalieri italiani emergenza area critica;
un rappresentante FP CGIL – Funzione pubblica;
un rappresentante FVM – Federazione veterinari medici e dirigenti sanitari;
un rappresentante FESMED – Federazione sindacale medici dirigenti;
un rappresentante Federazione CISL Medici;
un rappresentante ANPO-ASCOTI-FIALS Medici Associazione primari ospedalieri;
un rappresentante UIL FPL;
un rappresentante COSMED – Confederazione sindacale medici e dirigenti;
un rappresentante CIDA – Confederazione italiana dirigenti e alte professionalità;
un rappresentante CODIRP – Confederazione della dirigenza pubblica;
un rappresentante CONFSAL – Confederazione generale sindacati autonomi lavoratori;
un rappresentante CISL FP – Funzione pubblica;
un rappresentante FIALS – Federazione italiana autonomie locali e sanità;
un rappresentante NURSIND – Sindacato delle professioni infermieristiche;
un rappresentante FSI – Federazione sindacati indipendenti;
un rappresentante NURSING UP – Sindacato infermieri italiani;
un rappresentante CGS – Confederazione generale sindacale;
un rappresentante USAE – Unione sindacati autonomi europei;
un rappresentante CSE – Confederazione indipendente sindacati europei;
un rappresentante FIMMG – Federazione italiana medici di medicina generale;
un rappresentante SNAMI – Sindacato nazionale autonomo medici italiani;
un rappresentante SM – Sindacato dei medici italiani;
un rappresentante CISL medici;
un rappresentante FIMP – Federazione italiana medici pediatri;
un rappresentante SIMPEF – Sindacato medici pediatri di famiglia;
un rappresentante Federazione CIPE-SISPE-SINSPE – Confederazione italiana pediatri – Sindacato italiano specialisti pediatri – Sindacato italiano nazionale specialisti pediatri;
un rappresentante SUMAI ASSOPROF – Sindacato unico di medicina ambulatoriale italiana e professionalità dell’area sanitaria;
un rappresentante FESPA – Federazione specialisti ambulatoriali;
un rappresentante FIASO – Federazione italiana aziende sanitarie e ospedaliere;
un rappresentante FEDERSANITA’ – Confederazione Federsanità ANCI regionali.
2. Per quanto riguarda i rappresentanti del Ministero della salute, l’Osservatorio è composto da:
un rappresentante della Direzione generale della prevenzione sanitaria;
un rappresentante della Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale;
un rappresentante della Direzione generale della programmazione sanitaria;
un rappresentante della Direzione generale della digitalizzazione, del Sistema informativo sanitario e della statistica.
3. Le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario della Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale.
Art. 3
Compiti e funzionamento
1. L’Osservatorio ha il compito di:
a) monitorare gli episodi di violenza commessi ai danni degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell’esercizio delle loro funzioni;
b) monitorare gli eventi sentinella che possano dar luogo a fatti commessi con violenza o minaccia ai danni degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell’esercizio delle loro funzioni;
c) promuovere studi e analisi per la formulazione di proposte e misure idonee a ridurre i fattori di rischio negli ambienti più esposti;
d) monitorare l’attuazione delle misure di prevenzione e protezione a garanzia dei livelli di sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche promuovendo l’utilizzo di strumenti di videosorveglianza;
e) promuovere la diffusione delle buone prassi in materia di sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie, anche nella forma del lavoro in equipe;
f) promuovere lo svolgimento di corsi di formazione per il personale medico e sanitario, finalizzati alla prevenzione e alla gestione delle situazioni di conflitto nonché a migliorare la qualità della comunicazione con gli utenti.
2. L’Osservatorio produce i dati utili alla relazione annuale che il Ministro della salute trasmette alle Camere, sull’attività svolta.
3. L’Osservatorio, all’atto dell’insediamento, adotta un regolamento con il quale disciplina l’organizzazione e il funzionamento delle attività.
Art. 4
Durata
1. I componenti dell’Osservatorio nominati rimangono in carica tre anni dalla data di insediamento e possono essere riconfermati.
Art. 5
Oneri finanziari
1. Per il funzionamento dell’Osservatorio non sono previsti oneri a carico del bilancio dello Stato. La partecipazione all’Osservatorio, da parte dei componenti, degli eventuali sostituti ed esperti, non dà diritto alla corresponsione di gettoni di presenza, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
2. All’istituzione e al funzionamento dell’Osservatorio si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 6
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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