MINISTERO SALUTE – Decreto ministeriale 14 gennaio 2019
Proroga del termine di utilizzo della graduatoria di cui all’articolo 9, comma 5, del decreto 7 marzo 2006 e successive modificazioni, concernente «Principi fondamentali per la disciplina unitaria di formazione specifica in medicina generale», limitatamente al corso 2018/2021 di formazione specifica in medicina generale
Art. 1
1. Limitatamente al corso di formazione specifica in medicina generale di cui al triennio 2018/2021, la graduatoria dei candidati idonei può essere utilizzata da ciascuna regione e provincia autonoma non oltre il termine massimo di centottanta giorni dalla data di inizio del corso di formazione, per assegnare, secondo l’ordine della graduatoria stessa, i posti che si siano resi vacanti per cancellazione, rinuncia, decadenza o altri motivi. I giorni di corso persi devono essere recuperati e regolarmente retribuiti, nel rispetto del limite minimo di 4.800 ore e di trentasei mesi.
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