MINISTERO SALUTE – Decreto ministeriale 15 marzo 2022, n. 64

Regolamento recante: «Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti tra il Ministero della salute, i medici ambulatoriali, specialisti e generici, e le altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) operanti negli ambulatori direttamente gestiti dal Ministero della salute per l’assistenza sanitaria e medico-legale al personale navigante, marittimo e dell’aviazione civile (triennio 2016-2018)»

Art. 1

1. E’ reso esecutivo l’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti tra il Ministero della salute, i medici ambulatoriali, specialisti e generici, e le altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) operanti negli ambulatori direttamente gestiti dal Ministero della salute per l’assistenza sanitaria e medico-legale al personale navigante, marittimo e dell’aviazione civile, ai sensi dell’articolo 18, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, per il triennio 2016-2018, riportato nel testo Allegato A, che è parte integrante del presente regolamento.

2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente regolamento si provvede a valere, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, sugli stanziamenti del capitolo 2422 «compensi al personale sanitario convenzionato per le esigenze di assistenza sanitaria erogata in Italia al personale navigante» dello stato di previsione della spesa del Ministero della salute.

Allegato A

ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA IL MINISTERO DELLA SALUTE, I MEDICI AMBULATORIALI, SPECIALISTI E GENERICI, E LE ALTRE PROFESSIONALITA’ SANITARIE (BIOLOGI, CHIMICI, PSICOLOGI) OPERANTI NEGLI AMBULATORI DIRETTAMENTE GESTITI DAL MINISTERO DELLA SALUTE PER L’ASSISTENZA SANITARIA E MEDICO-LEGALE AL PERSONALE NAVIGANTE, MARITTIMO E DELL’AVIAZIONE CIVILE.

Art. 1

Campo di applicazione

1. Il presente Accordo Collettivo Nazionale, ai sensi dell’art. 18, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, regola i rapporti tra il Ministero della Salute, i medici specialisti e generici e le altre professionalità sanitarie (biologi, chimici e psicologi) che operano negli ambulatori direttamente gestiti dagli uffici competenti (di seguito denominati Uffici USMAF-SASN) della Direzione generale della prevenzione sanitaria (di seguito denominata DGPRE).

2. I relativi rapporti sono regolati, per la parte compatibile, dalla normativa e dagli istituti economici di cui all’Accordo Collettivo Nazionale del 31 marzo 2020 che disciplina i rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ai sensi del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e dell’art. 48, comma 8, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, con le modificazioni, integrazioni e adattamenti di cui agli articoli che seguono, resi necessari dalle peculiari esigenze del Ministero della salute ai fini dell’erogazione delle prestazioni sanitarie ambulatoriali, ivi comprese quelle medico legali, rese dai medici ambulatoriali, specialisti e generici, e dalle altre professionalità sanitarie al personale navigante, marittimo e dell’aviazione civile, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, del decreto-legge 2 luglio 1982, n. 402, convertito nella legge 3 settembre 1982, n. 627 e del decreto ministeriale 22 febbraio 1984.

3. I medici specialisti e generici convenzionati e le altre professionalità sanitarie, ai quali è comunque riconosciuta e garantita la piena autonomia professionale, si attengono alle direttive ministeriali compatibili con il presente regolamento, emanato per assicurare un’assistenza efficace e tempestiva ed il regolare funzionamento degli ambulatori; essi, sotto il profilo funzionale, dipendono dal Direttore USMAF-SASN territorialmente competente.

4. La gestione giuridica ed economica del personale ambulatoriale disciplinato dal presente Accordo Collettivo Nazionale è demandata dall’art. 3, comma 1, del decreto ministeriale 8 aprile 2015 (individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale) all’Ufficio 10 della DGPRE. Dal punto di vista tecnico sanitario i medici generici e specialisti e le altre professionalità sanitarie ambulatoriali dipendono, invece, dai Direttori USMAF-SASN territorialmente competenti. La DGPRE cura il coordinamento tecnico funzionale degli Uffici USMAF -SASN, come previsto dal comma 2 del citato art. 3 del D.M. 08 aprile 2015 che individua i compiti e l’articolazione in unità territoriali ed ambulatori SASN degli 8 USMAF-SASN previsti sul territorio nazionale.

5. Ai medici generici ambulatoriali ed alle altre professionalità sanitarie si estendono, in quanto applicabili, le norme previste per i medici specialisti ambulatoriali di cui al capo I, salvo quanto disposto negli articoli del capo II e III del presente Accordo.

6. Il presente Accordo, che entra in vigore dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione, disciplina i rapporti normativi ed economici per il triennio 2016-2018 e sarà valido fino alla pubblicazione del successivo Accordo.

Capo I

Medici specialisti ambulatoriali

Art. 2

Conferimento dell’incarico – Modalità di inclusione in graduatoria

1. Il medico specialista di cui al presente Accordo, che aspiri a svolgere la propria attività professionale nell’ambito delle strutture dell’USMAF-SASN in qualità di sostituto o di titolare di incarico ambulatoriale, deve inoltrare, entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun anno – a mezzo raccomandata A/R, PEC o mediante consegna diretta al competente ufficio del Comitato zonale, di cui all’art. 18 dell’Accordo Collettivo Nazionale del 31 marzo 2020, nel cui territorio di competenza insiste l’ambulatorio dell’Ufficio USMAF-SASN – apposita domanda redatta come da modello allegato 1, che costituisce parte integrante del presente Accordo.

2. La domanda deve contenere le dichiarazioni, rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, atte a provare il possesso dei titoli accademici e professionali conseguiti fino al 31 dicembre dell’anno precedente, elencati nell’autocertificazione informativa come da modello in allegato 2, che costituisce parte integrante del presente Accordo.

3. Alla scadenza del termine di presentazione della domanda di inserimento nella graduatoria, pena la nullità della domanda stessa e di ogni altro provvedimento conseguente, l’aspirante deve possedere i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o di altro paese appartenente alla UE;

b) essere iscritto all’Albo professionale;

c) diploma di laurea in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria, ovvero la laurea specialistica della classe corrispondente;

d) diploma di specializzazione in una delle branche specialistiche dell’area medica o della categoria professionale interessata, previste nell’allegato 2 dell’Accordo Collettivo Nazionale del 31 marzo 2020.

I laureati in medicina e chirurgia iscritti all’albo degli odontoiatri in virtù della specializzazione fatta valere come titolo legittimante non possono far valere tale titolo ai fini dell’iscrizione in graduatoria.

4. La domanda di inclusione in graduatoria deve essere rinnovata di anno in anno e deve contenere le dichiarazioni concernenti i titoli accademici o professionali che comportino modificazioni del precedente punteggio, a norma dell’allegato 1 dell’Accordo Collettivo Nazionale 31 marzo 2020.

5. L’Azienda sede del Comitato zonale di riferimento provvede alla formazione di una graduatoria per titoli, con validità annuale:

Per ciascuna branca specialistica, secondo i criteri di cui all’allegato 1 dell’Accordo Collettivo Nazionale del 31 marzo 2020, relativamente agli specialisti ambulatoriali.

La graduatoria provvisoria è resa pubblica entro il 30 settembre sul sito istituzionale dell’Azienda sede del Comitato zonale.

Entro 15 giorni dalla pubblicazione gli interessati possono presentare all’Azienda sanitaria sede del Comitato zonale istanza motivata di riesame della loro posizione in graduatoria.

6. Le graduatorie definitive sono approvate dal Direttore Generale dell’Azienda sede del Comitato zonale e inviate alla Regione che ne cura la pubblicazione sul bollettino Ufficiale entro il 31 dicembre di ciascun anno. La pubblicazione sul BUR e sul sito istituzionale di ciascuna azienda costituisce notificazione ufficiale.

7. Le graduatorie hanno effetto dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno successivo alla data di presentazione della domanda.

Art. 3

Assegnazione degli incarichi

1. I provvedimenti per l’attivazione di nuovi turni, per l’ampliamento di quelli in atto e per la copertura dei turni resisi disponibili, sono adottati, previa autorizzazione del Direttore generale della DGPRE del Ministero della Salute, dagli Uffici USMAF-SASN territorialmente competenti in rapporto agli ambulatori interessati all’assegnazione dell’incarico e vengono comunicati all’Azienda sede del Comitato zonale di riferimento. L’Azienda, attenendosi alle precise indicazioni fornite dal Ministero, provvede alla loro pubblicazione nei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre dal giorno 1 al giorno 15 dello stesso mese.

2. Gli specialisti ambulatoriali aspiranti al turno disponibile, durante il periodo di pubblicazione degli incarichi di cui al comma precedente, devono comunicare con lettera raccomandata o posta elettronica certificata la propria disponibilità all’Azienda sede del Comitato zonale di riferimento, la quale individua, entro i 20 giorni successivi alla scadenza del termine, l’avente diritto secondo l’ordine di priorità di cui al successivo art. 4 e ne dà comunicazione all’USMAF-SASN richiedente.

3. La comunicazione dei turni disponibili può contenere eventuali specificazioni circa il possesso di particolari capacità professionali. In tali casi la scelta dello specialista avviene sulla base della preventiva verifica del possesso delle richieste specifiche capacità da parte di una apposita commissione di esperti, composta da due medici specialisti nella branca rappresentanti del Ministero della salute, nominati dal Direttore Generale della DGPRE, e da uno specialista designato dall’Azienda sede del comitato zonale competente. L’idoneità all’incarico viene attribuita attraverso valutazione di attestati o esame teorico-pratico.

Art. 4

Modalità per l’attribuzione degli incarichi

1. Premesso che lo specialista ambulatoriale può espletare attività ambulatoriale ai sensi del presente Accordo in una sola branca medica specialistica e che le ore di attività sono ricoperte attraverso aumenti di orario nella stessa branca o attraverso riconversione in branche diverse, per l’attribuzione dei turni comunque disponibili, di cui all’art. 3 comma 1, l’avente diritto è individuato attraverso il seguente ordine di priorità:

a) titolare di incarico a tempo indeterminato che svolga nel solo ambito zonale, in cui è pubblicato il turno, esclusivamente attività ambulatoriale regolamentata dall’Accordo Collettivo Nazionale del 31 marzo 2020 e dagli accordi di recepimento di cui alla dichiarazione a verbale n. 1 del citato Accordo; tale priorità è valida solo per l’ambito zonale in cui il medico è titolare di un maggior numero di ore d’incarico, nel caso lo stesso sia titolare di incarichi in due diversi ambiti regionali;

b) medico generico ambulatoriale, di cui al presente Accordo e medico generico ambulatoriale di cui alla norma finale n. 5 dell’Accordo Collettivo Nazionale del 31 marzo 2020 e degli accordi di recepimento di cui alla dichiarazione a verbale n. 1 del citato Accordo del 31 marzo 2020 in servizio alla data di entrata in vigore del presente Accordo, che faccia richiesta all’Azienda sede del Comitato zonale di ottenere un incarico di medico specialista nella branca di cui è in possesso del titolo di specializzazione, per un numero di ore non superiore a quello dell’incarico di cui è titolare; è consentito a tale medico di mantenere l’eventuale differenza di orario tra i due incarichi fino a quando l’incarico da specialista ambulatoriale non copra per intero l’orario di attività che il medico stesso svolgeva come medico generico ambulatoriale;

c) titolare di incarico a tempo indeterminato che svolga, in via esclusiva, attività ambulatoriale regolamentata dalla presente convenzione in diverso ambito zonale della stessa regione o in ambito zonale confinante se di altra regione. Relativamente all’attività svolta come aumento di orario ai sensi della presente lett. c) allo specialista ambulatoriale non compete il rimborso delle spese di viaggio di cui all’art. 13;

d) titolare di incarico a tempo indeterminato in altro ambito zonale, che faccia richiesta di essere trasferito nel territorio in cui si è determinata la disponibilità;

e) specialista ambulatoriale titolare di incarico a tempo indeterminato che eserciti esclusivamente attività ambulatoriale regolamentata dal presente Accordo e chieda il passaggio in altra branca della quale è in possesso del titolo di specializzazione;

f) titolare di incarico a tempo indeterminato nello stesso ambito zonale, che per lo svolgimento di altra attività sia soggetto alle limitazioni di orario di cui all’art. 6;

g) medico di medicina generale, medico specialista pediatra di libera scelta, medico di medicina dei servizi, medico della continuità assistenziale, medico dipendente di struttura pubblica che esprima la propria disponibilità a convertire completamente il proprio rapporto di lavoro. Detti sanitari devono essere in possesso del titolo di specializzazione della branca in cui partecipano e matureranno anzianità giuridica a far data dall’incarico.

2. Ai fini delle procedure di cui al comma 1, per ogni singola lettera dalla a) alla g), l’anzianità del servizio riconosciuto ai fini della prelazione costituisce titolo di precedenza; in caso di pari anzianità di servizio è data precedenza all’anzianità di specializzazione e, successivamente, all’anzianità di laurea; ancora in subordine alla minore età anagrafica.

3. Lo specialista ambulatoriale in posizione di priorità viene invitato dall’ Azienda sede del Comitato zonale mediante lettera raccomandata o tramite PEC, di cui una copia deve essere inviata anche all’ufficio USMAF-SASN competente, a comunicare l’accettazione/rinuncia all’incarico, entro 20 giorni dal ricevimento, all’ufficio USMAF-SASN stesso. Alla comunicazione di disponibilità dovrà essere allegata, pena l’esclusione dall’incarico, l’autocertificazione informativa. La formalizzazione dell’incarico da parte dell’Ufficio USMAF-SASN competente dovrà avvenire entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della dichiarazione. Lo stesso Ufficio, una volta ricevuta l’accettazione da parte del medico specialista nominato, dovrà prontamente comunicare all’Ufficio 10 della DGPRE il nominativo del medico specialista al quale è stato conferito l’incarico, il numero delle ore, la distribuzione delle stesse nell’arco della settimana e la decorrenza dell’incarico, oltre a dover fornire a quest’ultimo Ufficio ogni altra notizia, documenti e dati utili alla gestione amministrativa e contabile del medico incaricato.

4. L’incarico è conferito dall’Ufficio USMAF-SASN competente mediante lettera in duplice copia, delle quali una deve essere restituita dallo specialista con la dichiarazione di accettazione della presente normativa, dell’orario, dei giorni e dei luoghi stabiliti per l’esecuzione delle prestazioni professionali. L’incarico conferito a tempo indeterminato è confermato, previo superamento di un periodo di prova della durata di sei mesi.

Il conferimento dell’incarico e l’eventuale mancata conferma, sono comunicate al diretto interessato, all’Ufficio 10 della DGPRE ed all’Azienda sede del Comitato zonale di riferimento. Contro il provvedimento di mancata conferma, l’interessato può produrre istanza di riesame al Ministero della Salute – Direzione generale della Prevenzione Sanitaria – entro quindici giorni dalla relativa comunicazione. L’istanza di riesame non ha effetto sospensivo del provvedimento. Il Direttore della suddetta Direzione Generale emette provvedimento definitivo entro 30 giorni dalla data di ricezione dell’opposizione, dandone comunicazione all’Ufficio USMAF-SASN che provvede a notificare il provvedimento stesso all’interessato e ad informare l’Azienda sede del Comitato Zonale di riferimento. Durante il periodo di prova di sei mesi allo specialista compete lo stesso trattamento economico previsto per lo specialista confermato nell’incarico.

5. In deroga alle priorità e alle procedure di cui ai commi precedenti, qualora per una determinata branca si verifichi la necessità di procedere ad un aumento di orario, l’USMAF-SASN competente, ricevuta l’autorizzazione da parte del Direttore Generale DGPRE ed informati i Sindacati firmatari del presente Accordo, ha la possibilità di attribuire aumenti di orario ad uno o più specialisti ambulatoriali che prestano servizio nella branca. L’ufficio USMAF-SASN competente, entro 15 giorni dal provvedimento, deve comunicare all’Ufficio 10 della DGPRE ed all’Azienda sede del Comitato zonale di riferimento il nominativo del sanitario cui è stato incrementato l’orario, la consistenza numerica e la decorrenza dell’orario incrementato.

6. In attesa del conferimento dei turni disponibili secondo le procedure indicate nei commi precedenti, l’Ufficio USMAF-SASN, previa autorizzazione del Direttore Generale della DGPRE, può conferire incarichi provvisori ad uno specialista ambulatoriale disponibile, con priorità per i non titolari di altro incarico e non in posizione di incompatibilità. L’incarico provvisorio, da notificare all’interessato e da comunicare all’Ufficio 10 della DGPRE, non può avere durata superiore a sei mesi, eventualmente rinnovabile una sola volta allo stesso sanitario per altri sei mesi e cessa di diritto con la nomina del titolare.

7. Allo specialista ambulatoriale incaricato in via provvisoria spetta lo stesso trattamento previsto per i sostituti non titolari di altro incarico di cui al successivo art. 17.

8. Qualora sussistano ancora turni vacanti, l’Ufficio USMAF-SASN, previa autorizzazione del Direttore Generale della DGPRE, procede alla assegnazione dei turni a specialisti ambulatoriali non ancora titolari di incarico presenti nella graduatoria, che abbiano espresso la propria disponibilità all’atto della pubblicazione dei turni vacanti, secondo l’ordine di graduatoria. Comunicazione dell’assegnazione va fatta all’Ufficio 10 della DGPRE.

9. Esperite inutilmente le procedure di cui ai commi precedenti, l’Ufficio USMAF-SASN, previa autorizzazione del Direttore Generale della DGPRE, può conferire l’incarico ad uno specialista ambulatoriale dichiaratosi disponibile ed in possesso dei requisiti previsti dal presente Accordo. Comunicazione dell’assegnazione va fatta all’Ufficio 10 della DGPRE.

Art. 5

Incompatibilità

1. Fermo restando quanto stabilito nell’art. 27 dell’Accordo Collettivo Nazionale del 31 marzo 2020, l’incarico non può essere conferito al medico che:

a) svolga attività di medico fiduciario convenzionato con il Ministero della salute;

b) eserciti attività che configurino conflitto di interessi con il rapporto di lavoro con il Ministero della Salute o sia titolare o compartecipe comunque di quote di imprese o società anche di fatto che esercitino attività che configurino conflitto di interessi col rapporto di lavoro con il Ministero della Salute;

c) sia proprietario o comproprietario, azionista, socio, gestore o direttore ovvero in rapporti di attività con società armatoriali o di volo.

2. Le cause di incompatibilità previste dal presente articolo e dal richiamato art. 27 dell’Accordo Collettivo Nazionale del 31 marzo 2020, oltre che all’atto del conferimento dell’incarico, si estendono all’intero arco lavorativo del medico ambulatoriale.

3. Ai sensi dell’art. 27, comma 3, dell’Accordo Collettivo Nazionale del 31 marzo 2020, la sopravvenuta ed accertata insorgenza di una delle situazioni di incompatibilità comporta la decadenza dell’incarico convenzionale solo nelle ipotesi di false dichiarazioni di insussistenza di cause di incompatibilità o di incompatibilità fraudolentemente non dichiarate, come previsto dall’art. 38, comma 3, lettera e) dell’Accordo stesso. La risoluzione del rapporto convenzionale, su circostanziata segnalazione del direttore USMAF-SASN o del direttore dell’Ufficio 10 della DGPRE, è adottata con provvedimento inappellabile dal Direttore della Direzione generale della prevenzione sanitaria. Il Direttore Generale, ove ne ravvisi la necessità, prima di adottare il provvedimento di decadenza dall’incarico, per la certezza delle situazioni ed a tutela del medico, può richiedere ulteriori chiarimenti all’Ufficio che ha segnalato l’incompatibilità o anche direttamente al medico ambulatoriale, da rendere tramite memoria scritta o verbalmente a seguito di audizione personale.

Art. 6

Massimale orario – ritardi – permessi personali – assenze a vario titolo

1. Fermo restando quanto disposto dall’art. 28 dell’Accordo Collettivo Nazionale 31 marzo 2020 ed ai fini della determinazione dell’orario massimo settimanale, l’attività dello specialista svolta negli ambulatori degli uffici USMAF-SASN si cumula con quella svolta dallo specialista medesimo in ambulatori di enti pubblici che adottino il predetto Accordo, per incarichi a tempo indeterminato o per incarichi a tempo determinato. La somma degli incarichi non può superare le 38 ore settimanali.

2. Visto quanto stabilito dal comma 3 dell’art. 28 dell’Accordo Collettivo Nazionale 31 marzo 2020, eventuali ritardi, nel limite massimo di 30 minuti rispetto all’ orario di servizio, potranno essere recuperati nello stesso giorno e, comunque, entro il mese successivo, compatibilmente con le esigenze di servizio.

3. Al medico ed al professionista ambulatoriale può essere concesso, previa autorizzazione del responsabile dell’ambulatorio e compatibilmente con le esigenze di servizio, il permesso di assentarsi per una durata non superiore alla metà dell’orario di lavoro giornaliero. Tali permessi personali potranno essere recuperati nello stesso giorno e, comunque, entro il mese successivo, compatibilmente con le esigenze di servizio.

4. Il limite massimo annuale di ritardi in entrata e di permessi per motivi personali non può essere complessivamente superiore al 20% delle ore di permesso annuale retribuito spettante a ciascun sanitario, rapportato al numero di ore di incarico, così come determinato dall’art. 33, commi 1 e 3, dell’Accordo Collettivo Nazionale del 31 marzo 2020.

5. In alternativa al recupero entro il mese successivo dei ritardi e dei permessi personali, il sanitario ha la possibilità di usufruire di permessi annuali retribuiti nel limite del 20% delle ore spettanti, che andranno decurtate nella stessa misura dal monte orario annuale.

6. I permessi annuali retribuiti del medico ambulatoriale (generico e specialista) sono disciplinati, per quanto applicabile, dall’art. 33 dell’Accordo Collettivo Nazionale del 31 marzo 2020, con gli adattamenti del caso e con esclusione del comma 11. Ad integrazione del comma 3 del richiamato art. 33 si precisa che in caso di malattia o infortunio, debitamente e clinicamente documentati, che abbiano impedito il godimento nei termini previsti dei permessi annuali retribuiti relativi all’anno precedente, il medico può chiedere, al suo rientro in servizio, di poter fruire anche fuori termine dei residui permessi annuali retribuiti, comunque entro e non oltre l’anno successivo a quello di maturazione. Il direttore dell’USMAF-SASN autorizzerà lo slittamento dei giorni residui, compatibilmente con le prioritarie esigenze di servizio, preferibilmente nell’immediatezza del rientro in servizio del medico.

7. Le assenze per malattia e gravidanza sono disciplinate, per quanto applicabile, dall’art. 34 dell’Accordo Collettivo Nazionale del 31 marzo 2020, con gli adattamenti del caso. La comunicazione dello stato di malattia, per il tramite del certificato, può avvenire per via ordinaria (cartacea) o informatica, salvo nuove e diverse disposizioni normative di carattere generale. I permessi di cui al comma 7 del richiamato art. 34 sono fruibili a giornata intera o ad ore, compatibilmente con le prioritarie esigenze di servizio.

8. Le assenze non retribuite sono disciplinate, per quanto applicabile, dall’art. 35 dell’Accordo Collettivo Nazionale del 31 marzo 2020, con gli adattamenti del caso e con esclusione del comma 5. I periodi di assenza non retribuita non sono conteggiati come anzianità di incarico, con le eccezioni previste dal richiamato art. 35 dell’Accordo Collettivo Nazionale del 31 marzo 2020.

Art. 7

Riduzione – Mobilità – Revoca dell’incarico

1. Richiamato l’art. 31 dell’Accordo Collettivo Nazionale del 31 marzo 2020, in caso di persistente contrazione dell’attività (documentata attraverso le richieste di prenotazione e le statistiche rilevate nell’arco di un anno) o per mutate e documentate esigenze di servizio, il Ministero della Salute, sentita la commissione consultiva centrale di cui all’art. 51, può far luogo alla riduzione dell’orario di attività del medico o alla mobilità, di cui al successivo art. 12 del presente Accordo. In caso di mancata accettazione da parte del medico della riduzione dell’orario di attività o della mobilità presso altro ambulatorio, il Ministero procede alla revoca dell’incarico.

La riduzione dell’orario, la mobilità e la revoca dell’incarico sono disposte dal Direttore Generale della DGPRE con provvedimento da comunicare all’interessato, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite PEC, con preavviso di almeno 45 giorni, nonché al Comitato di cui all’ar. 18 dell’Accordo Collettivo Nazionale del 31 marzo 2020.

2. Contro il provvedimento di riduzione dell’orario o della mobilità è ammessa opposizione da parte dell’interessato al Direttore della Direzione generale della Prevenzione Sanitaria entro il termine perentorio di giorni quindici dal ricevimento della comunicazione scritta. L’opposizione ha effetto sospensivo del provvedimento.

3. Il Direttore Generale della DGPRE emette provvedimento definitivo entro 30 giorni dalla data di ricezione dell’opposizione, disponendo la notifica del provvedimento all’interessato e la comunicazione al Comitato di cui all’art. 18 dell’Accordo Collettivo Nazionale del 31 marzo 2020 ed all’Ufficio 10 della DGPRE.

4 Lo specialista ambulatoriale, dopo aver svolto almeno un anno di servizio, può chiedere la riduzione dell’orario di incarico, in misura non superiore alla metà delle ore di incarico assegnate, con un preavviso non inferiore a sessanta giorni. Una successiva richiesta potrà essere presentata solo dopo un anno dalla data di decorrenza dell’orario ridotto. Sulle richieste di riduzione volontaria dell’orario di incarico decide con giudizio inappellabile il Direttore Generale della DGPRE entro 15 giorni dalla presentazione, tenuto conto delle primarie esigenze di servizio.

Art. 8

Sospensione e cessazione dell’incarico

1. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 37 e 38 dell’Accordo Collettivo Nazionale del 31 marzo 2020, nel caso previsto dal comma 1, lettera c) dell’art. 37 del succitato Accordo, la riammissione in servizio dello specialista deve essere disposta dal Direttore della DGPRE, sentita la commissione di cui al successivo art. 51 del presente Accordo, entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta di riammissione.

Art. 9

Doveri e compiti dello specialista

1. Fermo restando quanto previsto dall’art. 24 dell’Accordo Collettivo Nazionale 31 marzo 2020, lo specialista, per la parte di competenza, assicura i seguenti compiti e funzioni:

a) collaborare, con il medico di medicina generale, ambulatoriale o fiduciario, alla formulazione del giudizio medico-legale circa l’idoneità al lavoro;

b) svolgere attività di collaborazione e propositiva ad interventi di carattere epidemiologico e di prevenzione; attenersi alle disposizioni che l’ufficio USMAF-SASN o la DGPRE emanano per il buon funzionamento dei presidi e per il perseguimento dei fini istituzionali;

c) prescrivere le indagini specialistiche e le terapie di competenza, le specialità farmaceutiche ed i prodotti galenici utilizzando il ricettario in dotazione e/o la ricetta elettronica, inclusa la ricetta dematerializzata, nel rispetto delle normative vigenti in materia e delle disposizioni ministeriali in merito alle modalità di prescrizione;

d) recarsi in aeroporto o a bordo di navi in navigazione, in porto o in rada, per visitare ed eventualmente accompagnare in ospedale assistiti ammalati nei casi in cui le condizioni fisiopatologiche degli stessi lo richiedano;

e) comunicare tempestivamente all’USMAF-SASN competente le eventuali variazioni che dovessero intervenire in corso d’anno su incarichi, attività e situazioni in atto, anche se non influenti ai fini dell’applicazione degli istituti normativi ed economici previsti dal presente Accordo. Entro 30 giorni dall’entrata in vigore del presente Accordo e solo per la prima volta, il medico specialista è tenuto a comunicare ogni altro eventuale rapporto lavorativo e situazione in atto anche se non influenti ai fini dell’applicazione degli istituti normativi ed economici previsti dal presente Accordo, al fine di consentire al Ministero l’aggiornamento dei fascicoli personali e la costituzione di una banca dati aggiornata all’attualità. L’USMAF-SASN trasmetterà tempestivamente all’Ufficio 10 le comunicazioni ricevute dal medico;

f) effettuare le visite specialistiche, con rilascio finale dei relativi referti, richieste dal medico AME ai sensi del regolamento Air Crew (regolamento UE n. 1178/2011, come emendato dal Regolamento UE n. 290/2012);

g) collaborare con il medico responsabile del presidio ambulatoriale;

h) annotare i dati diagnostici e terapeutici nell’ambito del Nuovo sistema informativo assistenza sanitaria ai naviganti (NSIASN);

i) partecipare a corsi di formazione informatica, anche a distanza, per l’espletamento dei compiti di cui al punto h);

j) svolgere su richiesta del direttore dell’ufficio USMAF-SASN competente le funzioni di medico responsabile del poliambulatorio. In tale qualità dipende funzionalmente dal direttore dell’ufficio USMAF-SASN;

k) svolgere su richiesta del direttore dell’ufficio USMAF-SASN competente funzioni di coordinamento tecnico-sanitario dei responsabili dei poliambulatori. In tale qualità dipende funzionalmente dal direttore dell’ufficio USMAF-SASN.

Art. 10

Medico responsabile di poliambulatorio. Nomina – Compiti – Compenso

1. Per ciascun poliambulatorio USMAF-SASN, nel quale sia addetto una pluralità di sanitari anche ove sia in servizio un dirigente medico, il direttore dell’USMAF-SASN competente può incaricare un medico ambulatoriale, generico o specialista, con funzione di responsabile sanitario dell’ambulatorio, con compiti di collaborazione con le altre figure dirigenziali.

2. L’incarico di responsabile del poliambulatorio è conferito con provvedimento del direttore dell’Ufficio USMAF-SASN competente mediante lettera in duplice copia, eventualmente contenente ogni ulteriore compito attribuito oltre quelli previsti dal comma successivo; una copia deve essere restituita firmata per accettazione dell’incarico e dei compiti. L’incarico ha durata annuale tacitamente rinnovabile, salvo revoca del direttore dell’ufficio USMAF-SASN o rinuncia del medico nominato, da comunicare almeno un mese prima.

3. Il medico responsabile del poliambulatorio dipende funzionalmente dal direttore dell’ufficio USMAF-SASN competente e svolge, oltre alla normale attività ambulatoriale assistenziale, funzioni di coordinamento operativo, con attribuzione dei seguenti compiti sanitari ed amministrativi connessi, ai fini del buon andamento del servizio:

a) vigilanza sulla legittimità e congruità delle prestazioni, sia sanitarie che medico legali, erogate nella struttura;

b) vigilanza e controllo sotto il profilo tecnico-sanitario dei servizi sanitari del poliambulatorio;

c) formulazione di proposte alla Direzione sanitaria di competenza, per la migliore organizzazione del poliambulatorio;

d) vigilanza e controllo sotto il profilo tecnico sanitario delle prestazioni erogate dalle strutture sanitarie accreditate e dai medici fiduciari, domiciliari e di controllo ricadenti nella sua sfera di competenza territoriale, attenendosi alle modalità indicate da disposizioni ministeriali;

e) trasmissione dei dati statistici relativi alle attività sanitarie da inviare mensilmente o su richiesta alla direzione sanitaria di competenza;

f) proposte di potenziamento di turni di medicina generale o specialistica o di eventuali istituzioni di nuove branche specialistiche;

g) segnalazione dei marittimi alla Commissione medica permanente di 1° grado, su proposta del medico curante;

h) verifica dell’osservanza dell’orario di servizio dei medici, delle altre professionalità (biologi, chimici e psicologi) e del personale sanitario non medico, d’intesa con il responsabile amministrativo;

i) autorizzazioni delle sostituzioni e dei prolungamenti di orario dei medici, delle altre professionalità (biologi, chimici e psicologi) e del personale sanitario non medico, qualora sia necessario, occasionalmente e per esigenze di servizio. I prolungamenti di orario dei medici responsabili di poliambulatorio devono essere, invece, autorizzati preventivamente dai direttori degli USMAF-SASN territorialmente competenti;

j) cura dei rapporti in materia sanitaria con strutture esistenti sul territorio.

4. Al medico, incaricato quale responsabile del poliambulatorio, spetta una indennità mensile di coordinamento, rapportato al numero di unità del personale sanitario ambulatoriale medico e non medico, secondo la seguente tabella:

Fino a 10 unità € 100,00;

Da 11 a 20 unità € 200,00;

Otre 20 unità € 300,00.

5. Il medico responsabile di poliambulatorio, previo assenso del direttore USMAF-SASN, può nominare un sostituto, che opera soltanto in caso di assenza del titolare. In caso di contemporanea assenza anche del medico sostituto, svolgerà le funzioni di responsabile sanitario di poliambulatorio il medico ambulatoriale con maggiore anzianità di servizio.

Art. 11

Procedimento disciplinare dei medici e professionisti ambulatoriali

1. In merito ai procedimenti disciplinari dei medici, generici e specialisti, e dei professionisti ambulatoriali, si richiamano l’art. 39 e gli allegati 5 e 6 dell’Accordo Collettivo Nazionale del 31 marzo 2020, con gli adattamenti e le modifiche di cui ai commi che seguono.

In considerazione altresì della specificità professionale e delle particolari responsabilità che caratterizzano le figure del medico ambulatoriale (generico e specialista) e del professionista convenzionato (biologo e psicologo), sono stabilite specifiche fattispecie di responsabilità disciplinari, nonché il relativo sistema sanzionatorio con la garanzia di adeguate tutele dei medici e professionisti, in analogia ai principi, per quanto applicabili, stabiliti dal D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, modificato dal D.Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150.

2. I criteri per l’individuazione delle violazioni sono i seguenti: violazione di obblighi e compiti previsti dal presente regolamento e, per quanto compatibili, dall’Accordo Collettivo Nazionale del S.S.N. del 31 marzo 2020, mancata collaborazione con le strutture dirigenziali ministeriali, mancato rispetto delle norme previste dall’Allegato 5 dell’Accordo Collettivo Nazionale del 31 marzo 2020 – Codice di comportamento degli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali e dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, adottato con DPR 16/04/2013 n. 62.

3. Le violazioni degli obblighi di cui al comma precedente, secondo la gravità dell’infrazione e previo procedimento disciplinare, danno luogo all’applicazione delle seguenti tipologie di sanzioni.

a) rimprovero scritto;

b) sanzione pecuniaria, di importo non inferiore al 5% e non superiore al 10% della retribuzione corrisposta nel mese precedente, per la durata massima di tre mesi;

c) sospensione dall’incarico e dal trattamento economico per una durata non inferiore a un mese e non superiore a sei;

d) revoca dell’incarico con preavviso;

e) revoca dell’incarico senza preavviso.

4. Le infrazioni e le relative sanzioni sono individuate nell’Allegato 6 dell’Accordo Collettivo Nazionale del 31 marzo 2020 – Sanzioni disciplinari. L’irrogazione della sanzione deve basarsi su elementi certi ed obiettivi, comunicata tempestivamente al medico ambulatoriale o professionista, al fine di garantire la certezza delle situazioni giuridiche. Non può essere applicata una sanzione diversa da quella prevista dal presente Accordo.

5. I soggetti competenti per i procedimenti disciplinari dei medici ambulatoriali e professionisti sono così individuati:

a) il direttore USMAF-SASN per le infrazioni di minore gravità, a carattere occasionale, per le quali è prevista la sanzione del rimprovero scritto;

b) il Direttore Generale della DGPRE per le violazioni punibili con le sanzioni di maggior gravità di cui al precedente comma 3, lettere b), c), d), e).

6. Nell’ambito del procedimento disciplinare, la contestazione dell’addebito deve essere specifica e tempestiva e riportare l’esposizione chiara e puntuale dei fatti, nel rispetto delle procedure di seguito indicate.

Nel corso dell’istruttoria, il direttore dell’USMAF-SASN per le infrazioni di minore entità o il Direttore Generale della DGPRE per le infrazioni più gravi possono acquisire ulteriori informazioni o documenti rilevanti per la definizione del procedimento. La predetta attività istruttoria non determina la sospensione del procedimento, né differimento dei relativi termini.

Le comunicazioni ai medici ambulatoriali o ai professionisti e l’accesso agli atti del procedimento avvengono come di seguito indicato:

a) ogni comunicazione, nell’ambito del procedimento disciplinare, è effettuata tramite posta elettronica certificata, ovvero con lettera raccomandata A/R, ovvero con notifica a mano;

b) il medico ambulatoriale ed il professionista hanno diritto di accesso agli atti istruttori del procedimento.

7. Ai fini di altro procedimento disciplinare non può tenersi conto delle sanzioni disciplinari, decorsi due anni dalla loro applicazione.

8. In caso di più violazioni compiute con un’unica azione o omissione si applica la sanzione più grave.

9. I modi e i tempi per l’applicazione delle sanzioni sono i seguenti:

a) procedimento di competenza del direttore USMAF-SASN di cui al comma 5, lettera a):

I) Il direttore USMAF-SASN di cui al comma 5, lettera a), entro 20 (venti) giorni dal momento in cui viene a conoscenza di comportamenti punibili con la sanzione di minor gravità, contesta per iscritto l’addebito al medico ambulatoriale o professionista e lo convoca, con un preavviso di almeno 10 (dieci) giorni, per il contraddittorio a sua difesa, con l’eventuale assistenza di un procuratore o di un rappresentante dell’organizzazione sindacale cui l’interessato aderisce o dà mandato.

Nel caso il direttore USMAF-SASN ritenga, invece, che la sanzione da applicare sia più grave di quella del rimprovero scritto, entro 10 (dieci) giorni dalla notizia del fatto, trasmette gli atti al Direttore Generale della DGPRE, dandone contestuale comunicazione all’interessato;

II) entro il termine fissato, il medico ambulatoriale o il professionista convocato, se non intende presentarsi, può inviare una memoria scritta o, in caso di grave ed oggettivo impedimento, formulare istanza di rinvio del termine per l’esercizio della difesa;

III) in caso di differimento superiore a 10 (dieci) giorni dalla scadenza del preavviso, per impedimento del medico ambulatoriale o del professionista, il termine per la conclusione del procedimento è prorogato in misura corrispondente. Il rinvio del termine può essere concesso una volta sola nel corso del procedimento;

IV) il direttore USMAF-SASN, conclude il procedimento con l’atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione entro 60 (sessanta) giorni dalla contestazione dell’addebito.

V) la sanzione disciplinare deve essere adeguatamente motivata e notificata per iscritto all’interessato, informandone contestualmente l’Ufficio 10 della DGPRE;

b) procedimento di competenza del Direttore Generale di cui al comma 5, lettera b) in analogia al comma 9, lettera b), dell’art. 39 dell’Accordo Collettivo Nazionale del 31 marzo 2020, per quanto attiene alle competenze, forme e termini dei procedimenti disciplinari, si rinvia, con gli opportuni adattamenti e per quanto compatibili, al D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. ed agli eventuali regolamenti assunti dal Ministero della Salute.

Il Direttore Generale entro 40 (quaranta) giorni dalla ricezione degli atti trasmessi dal direttore USMAF-SASN ovvero dalla data nella quale ha altrimenti acquisito notizia dell’infrazione, contesta per iscritto l’addebito al medico ambulatoriale o professionista e lo convoca, con un preavviso di almeno 10 (dieci) giorni, per il contraddittorio a sua difesa, con l’eventuale assistenza di un procuratore o di un rappresentante dell’organizzazione sindacale cui l’interessato aderisce o dà mandato.

Entro il termine fissato, il medico ambulatoriale o il professionista convocato, se non intende presentarsi, può inviare una memoria scritta o, in caso di grave ed oggettivo impedimento, formulare istanza di rinvio del termine per l’esercizio della difesa.

In caso di differimento superiore a 10 (dieci) giorni dalla scadenza del preavviso, per impedimento del medico ambulatoriale o del professionista, il termine per la conclusione del procedimento è prorogato in misura corrispondente. Il rinvio del termine può essere concesso una volta sola nel corso del procedimento.

Per i procedimenti di competenza del Direttore Generale il termine di conclusione del procedimento è di 120 (centoventi) giorni dalla data di contestazione dell’addebito all’interessato.

10. La violazione dei termini stabiliti nel presente articolo comporta, in caso di responsabilità del Ministero, la decadenza dall’azione disciplinare; se la responsabilità sia del medico o del professionista, comporta invece la decadenza dall’esercizio del diritto di difesa.

11. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui alla L. 27 marzo 2001 n. 97 ed al D.Lgs. n. 165/2001.

12. Al procedimento disciplinare dei medici (generici e specialisti) e dei professionisti ambulatoriali si applicano, con i necessari adattamenti terminologici e per quanto compatibili, gli allegati 5 e 6 dell’Accordo Collettivo Nazionale del 31 marzo 2020, con esclusione della procedura di conciliazione di cui all’ultimo capoverso del comma 2 e dei commi 3 e 4 dell’allegato 6.

13. Avverso la sanzione disciplinare irrogata dal direttore USMAF-SASN o dal Direttore Generale della DGPRE è ammesso ricorso da parte dell’interessato, da presentare entro 15 (quindici) giorni dalla data della relativa comunicazione, al Direttore Generale della suindicata Direzione Generale del Ministero della Salute che, per la sanzione più lieve del richiamo scritto, decide direttamente in via definitiva entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione del ricorso, notificando il relativo provvedimento al ricorrente. Per le sanzioni di maggiore gravità, sentita la Commissione consultiva centrale di cui all’art. 51 del presente Accordo, il Direttore Generale decide in via definitiva entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione del ricorso, notificando il relativo provvedimento al ricorrente.

14. L’esito finale del procedimento disciplinare, notificato all’interessato, è comunicato all’Ordine professionale di competenza, all’Ufficio 10 della DGPRE e, per i medici specialisti ed i professionisti ambulatoriali, anche al Comitato di cui all’art. 18 dell’Accordo Collettivo Nazionale del 31 marzo 2020.

Art. 12

Mobilità

1. Per esigenze di carattere organizzativo e funzionale il Ministero della Salute – Ufficio USMAF-SASN competente, previa autorizzazione del Direttore Generale della DGPRE, ha la facoltà di avvalersi dell’istituto della mobilità previsto dall’art. 30 dell’Accordo Collettivo Nazionale 31 marzo 2020. Il relativo provvedimento del Direttore USMAF-SASN va comunicato al Comitato di cui all’art. 18 dell’Accordo suindicato ed all’Ufficio 10 della DGPRE.

2. La procedura della mobilità sarà attivata per esigenze di servizio ad iniziare dallo specialista che nell’ambito della specialità abbia la minore anzianità di servizio.

3. Contro il provvedimento di mobilità è ammessa opposizione da parte dell’interessato al Direttore generale della DGPRE, entro il termine perentorio di giorni quindici dal ricevimento della comunicazione scritta.

4. L’opposizione ha effetto sospensivo del provvedimento.

5. Il Direttore della suddetta Direzione generale emette provvedimento definitivo entro 30 giorni dalla data di ricezione dell’opposizione e dispone la notifica del provvedimento stesso all’interessato, informando il Comitato di cui all’art. 18 dell’Accordo Collettivo Nazionale del 31 marzo 2020.

6. Nel caso di non agibilità temporanea del presidio ambulatoriale, il Ministero della Salute – Ufficio USMAF-SASN competente, utilizza temporaneamente lo specialista, senza danno economico per lo stesso, in altra struttura ministeriale.

7. Il provvedimento di mobilità nell’ambito degli ambulatori dell’USMAF-SASN territorialmente competente può essere adottato dal direttore USMAF-SASN anche a domanda dello specialista, valutate le prioritarie esigenze di servizio e previa autorizzazione del Direttore Generale della DGPRE.

Art. 13

Indennità di accesso – Rimborso spese viaggio località Insulari

1. Richiamato, per quanto compatibile, l’art. 51 dell’Accordo Collettivo Nazionale 31 marzo 2020, qualora il medico o professionista ambulatoriale svolga per il Ministero della Salute un incarico al di fuori del comune di residenza, in un comune dove svolge attività anche per conto degli enti pubblici che adottano la convenzione predetta e per la quale percepisce dagli enti medesimi l’indennità di accesso, tale indennità sarà a carico del Ministero della Salute e degli enti predetti in proporzione alle ore dei rispettivi incarichi.

2. In sede di conferimento di primo incarico di medico o professionista ambulatoriale per il Ministero della Salute, autorizzato dal Direttore Generale della DGPRE successivamente alla data di pubblicazione del presente Accordo, a conferma della disciplina già prevista dai precedenti Accordi, non compete l’indennità di accesso al sanitario che risieda in un comune diverso da quello in cui è ubicato il presidio presso il quale l’incarico deve essere svolto.

3. Al medico o professionista, che risiede in località non compresa nella provincia in cui è ubicato il presidio presso il quale l’incarico deve essere svolto, non compete l’indennità di accesso correlato a tale incarico. Resta ferma la norma finale n. 4 dell’Accordo Collettivo Nazionale 31 marzo 2020.

4. Al medico o professionista ambulatoriale, che risiede in località insulare compresa nella provincia in cui è ubicato il presidio presso il quale l’incarico deve essere svolto, è corrisposto per ogni accesso un rimborso per le spese di viaggio pari al costo del biglietto di andata e ritorno tariffa residente, a mezzo traghetto, subordinato alla presentazione dei titoli di viaggio in originale.

Art. 14

Aggiornamento e formazione professionale obbligatoria

Premesso che i medici sono tenuti a soddisfare il debito formativo, si specifica quanto segue:

1. I medici che operano esclusivamente per il Ministero della Salute sono tenuti a partecipare ai corsi di aggiornamento generali e speciali organizzati dal Ministero medesimo.

2. I medici che operano anche per le aziende U.S.L., fermo restando quanto previsto dall’art. 40 dell’Accordo Collettivo Nazionale del 31 marzo 2020, sono tenuti a partecipare ai corsi di aggiornamento e/o formazione organizzati dal Ministero medesimo o da organizzazioni accreditate, per conto del Ministero stesso.

3. Per la partecipazione ai corsi obbligatori viene applicato lo stesso trattamento economico previsto per i dipendenti dello Stato con la qualifica di dirigente.

4. Durante l’espletamento dei corsi obbligatori i medici partecipanti sono considerati in permesso retribuito.

5. Le ore di corso che superano l’impegno orario giornaliero sono retribuite a parte, ai sensi del comma 6 dell’art. 29 dell’Accordo Collettivo Nazionale del 31 marzo 2020.

6. Visto il crescente obbligo formativo richiesto ai Sanitari, l’ufficio USMAF-SASN competente riconosce come utile ai fini dell’aggiornamento obbligatorio, formazione permanente, nel limite massimo di 48 ore annue, di cui la metà organizzate dal Ministero della salute, in proporzione a un massimale orario di 38 ore settimanali di titolarità d’incarico, la partecipazione ai corsi, purché accreditati e inerenti l’attività svolta, organizzati dagli Ordini professionali e dalle aziende A.S.L. ed ai seminari, ai congressi, ai convegni e ad altre manifestazioni consimili compresi nei programmi delle suindicate aziende, nonché ai corsi organizzati da università, ospedali, istituti di ricerca, società scientifiche o organismi similari, autorizzandone la partecipazione con concessione del relativo permesso retribuito senza ulteriori oneri a carico dello stesso, purché sia garantita la sostituzione.

7. I medici esperti in medicina aeronautica (AME) durante il periodo di validità triennale della certificazione sono tenuti a partecipare ai convegni ed ai corsi di aggiornamento autorizzati dall’ENAC per un totale minimo di 20 ore, delle quali almeno 6 ore a cura del AMS o sotto la diretta supervisione dell’AMS, in applicazione del requisito MED.D.030 e relativa GM1.MED.D.030 del Regolamento Air Crew. Per tale partecipazione si applicano i commi 3, 4, 5, del presente articolo.

Art. 15

Assicurazione contro i rischi derivanti dagli incarichi

Il Ministero della Salute assicura i medici comunque operanti nei propri ambulatori secondo quanto disposto dall’art. 52 dell’Accordo Collettivo Nazionale 31 marzo 2020, nonché per l’attività di cui al punto d) dell’art. 9 e r) ed s) dell’art. 26 del presente Accordo. La polizza è portata a conoscenza delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente Accordo, su eventuale richiesta delle stesse.

Art. 16

Rapporti con i sindacati firmatari dell’intesa

1. Il Ministero della Salute, ufficio USMAF-SASN competente, a richiesta scritta dei sindacati firmatari del presente Accordo, riconosce al medico che ricopre incarichi sindacali brevi permessi retribuiti, da concedersi di volta in volta, valutate le esigenze di servizio.

2. I permessi di cui al comma precedente sono considerati come attività di servizio ed hanno piena validità per tutti gli aspetti sia normativi che economici previsti dal regolamento.

Art. 17

Sostituzioni

1. Per le sostituzioni trova applicazione, per quanto compatibile, l’art. 36 dell’Accordo Collettivo Nazionale del 31 marzo 2020 con le modifiche che seguono.

2. L’ufficio USMAF-SASN, per ogni ambulatorio ricadente nella sua sfera di competenza e per ciascuna branca esistente (generica e specialistica) istituisce un elenco di medici disponibili ad effettuare sostituzioni, da aggiornare periodicamente con nuovi inserimenti o cancellazioni.

La domanda di inserimento, compilata dal medico interessato conformemente all’allegato n. 4 del presente Accordo, deve essere consegnata a mano o inoltrata a mezzo posta raccomandata o PEC all’indirizzo dell’USMAF-SASN nel cui ambito territoriale ricade l’ambulatorio presso il quale è interessato ad effettuare sostituzioni.

Nella prima domanda di inserimento nell’elenco dei sostituti, il medico dovrà espressamente dichiarare il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia, l’eventuale diploma di specializzazione, l’iscrizione all’Albo Professionale (con decorrenza e numero), l’assenza di situazioni di incompatibilità previste dall’art. 27 dell’Accordo Collettivo Nazionale del 31 marzo 2020 e dall’art. 5 del presente Accordo.

3. Il medico inserito nell’elenco è tenuto a comunicare all’USMAF-SASN, pena cancellazione d’ufficio dallo stesso, qualsiasi variazione intervenuta rispetto a quanto dichiarato nella domanda di inserimento nell’elenco, così come è tenuto a chiedere la cancellazione dallo stesso, pena possibile segnalazione all’Ordine Provinciale dei Medici, in caso di indisponibilità definitiva o per un arco temporale superiore a 6 mesi ad effettuare sostituzioni.

4. Il medico che, per qualsiasi motivo, rifiuti la sostituzione proposta per tre volte nell’arco di un anno dalla domanda di inserimento viene cancellato d’ufficio dall’elenco e potrà presentare nuova domanda non prima di un anno dal rifiuto della terza sostituzione, fatta salva la possibilità da parte dell’Amministrazione di consultarlo anche prima, in caso di comprovata urgenza e necessità alla nomina di un sostituto.

5. Per le sostituzioni di durata non superiore a venti giorni, l’ufficio USMAF-SASN competente può assegnare l’incarico di supplenza al medico proposto dal medico titolare, individuato tra i titolari di incarico presso lo stesso USMAF-SASN o in subordine tra gli iscritti nell’elenco di cui al comma 2 del presente articolo o ancora in subordine, limitatamente ai medici specialisti ambulatoriali, nella graduatoria di cui all’art. 19 dell’Accordo Collettivo Nazionale del 31 marzo 2020.

Per le sostituzioni di durata superiore o nei casi in cui, per giustificati motivi, il medico non abbia provveduto ad indicare il sostituto, l’ufficio USMAF-SASN conferisce l’incarico di supplenza ad un medico prioritariamente individuato tra i titolari di incarico presso uno degli ambulatori dello stesso USMAF-SASN, nel rispetto del massimale orario di cui all’art. 6 comma 1, o in subordine tra gli iscritti nell’elenco di cui al comma 2 del presente articolo, rispettando un criterio di rotazione nell’assegnazione degli incarichi di supplenza. In via subordinata, il medico specialista ambulatoriale sostituto potrà essere individuato tra gli iscritti nella graduatoria di cui all’art. 19 dell’Accordo Collettivo Nazionale del 31 marzo 2020.

6. L’ufficio USMAF-SASN competente, qualora non ritenga assolutamente necessaria la sostituzione per far fronte ad esigenze di servizio, ha la facoltà di soprassedere all’assegnazione dell’incarico di supplenza.

L’incarico di sostituzione allo stesso medico non può superare, di norma, la durata di sei mesi nell’arco dell’anno.

In caso di improvvisa assenza del medico da sostituire e di impossibilità, per motivi di tempo, a seguire le procedure di cui ai commi precedenti, il direttore USMAF-SASN o il responsabile sanitario del poliambulatorio che ravvisi l’urgenza e la necessità della sostituzione può nominare, in deroga alle procedure previste, un sostituto comunque disponibile, al fine di garantire l’assistenza sanitaria al personale navigante.

7. L’incarico di sostituzione non può avere durata superiore alla durata dell’assenza del titolare e cessa di diritto e con effetto immediato al rientro del titolare stesso. Il direttore USMAF-SASN o il responsabile sanitario del poliambulatorio, ai fini del contenimento della spesa e compatibilmente con le esigenze di servizio, può autorizzare la sostituzione anche per un numero giornaliero di ore inferiore a quello del titolare assente. In ogni caso, al medico individuato per l’incarico di supplenza devono essere preventivamente comunicati la durata della sostituzione, la consistenza numerica giornaliera delle ore da effettuare e l’articolazione.

8. Nei confronti del medico supplente operano i motivi di incompatibilità di cui all’art. 5 del presente Accordo ed all’art. 27 dell’Accordo Collettivo Nazionale del 31 marzo 2020, tranne il caso in cui siano stati inutilmente esperiti tutti i tentativi di ricerca di un medico sostituto in situazione di compatibilità. In tale circostanza, il direttore dell’USMAF-SASN deve farne espressa menzione nel trasmettere all’Ufficio 10 della DGPRE i prospetti mensili delle sostituzioni da liquidare.

9. Al medico ambulatoriale sostituto non titolare di incarico spetta il compenso di cui all’art. 20, comma 1, lettera A.1 del presente Accordo.

10. Al medico ambulatoriale sostituto che sia titolare di incarico compete il rispettivo trattamento economico già in godimento derivante dall’anzianità maturata nel servizio ambulatoriale (quota oraria).

Art. 18

Contributo ENPAM

1. Per quanto concerne il contributo dovuto all’Ente nazionale di previdenza e assistenza medici (ENPAM) si applicano le disposizioni di cui all’art. 53 dell’Accordo Collettivo Nazionale del 31 marzo 2020.

Art. 19

Riscossione delle quote sindacali

1. Per quanto concerne la riscossione delle quote sindacali si applica il disposto dell’art. 14 dell’Accordo Collettivo Nazionale del 31 marzo 2020. In particolare il Ministero della Salute, Ufficio 10 della DGPRE, su espressa delega dei medici interessati, effettua le trattenute delle quote sindacali e le versa mensilmente all’organizzazione sindacale indicata dal medico, con le modalità e gli importi che dalla stessa verranno indicate. Restano in vigore le deleghe già rilasciate.

Art. 20

Compensi

1. Il compenso orario dei medici specialisti ambulatoriali titolari d’incarico, di cui al presente Accordo, disciplinato dall’art. 43 dell’Accordo Collettivo Nazionale del 31 marzo 2020, si articola in:

a) quota oraria;

b) quota variabile.

A – Quota oraria

A.1 Il compenso orario degli specialisti ambulatoriali dal 1 gennaio 2019 è pari ad euro 29,12 (ventinove/12) per ogni ora di attività.

A.2 E’ corrisposta inoltre una quota oraria in relazione all’anzianità di servizio maturata fino alla data del 29 febbraio 1996, pari ad euro 0,04916 per mese di servizio, fino al 192esimo mese (pari a 16 anni di anzianità) e ad euro 0,017 per mese dal 193esimo.

A.3 Per l’attività svolta dallo specialista nei giorni festivi e nelle ore notturne dalle ore 22 alle ore 6, il compenso orario è maggiorato nella misura di euro 7,998.

A.4 Per l’attività svolta nelle ore notturne dei giorni festivi la maggiorazione è pari a euro 13,33.

B – Quota variabile

B.1 Ai medici specialisti dal 1° gennaio 2019 è corrisposta la quota variabile di euro 3,86 per ora di incarico legata ad obiettivi di implementazione della ricetta dematerializzata, della cartella clinica digitale, del fascicolo sanitario elettronico.

C – Arretrati

C.1 Ai medici specialisti ambulatoriali titolari di incarico per gli anni dal 2010 al 2018 sono corrisposti arretrati, ai sensi dell’art. 3, tabelle A1 e A2, dell’A.C.N. del 21/06/2018, ai sensi dell’art. 5 tabella A1 dell’A.C.N. del 31/03/2020 e ai sensi della legge di conversione 5 giugno 2020, n. 40 come da comunicazione della SISAC, Prot. n. 397/2020 del 17 aprile 2020 (Tabella F1), da erogarsi al netto degli oneri previdenziali e fiscali a carico del Ministero, nella seguente misura:

Arretrati 2010 euro 0,20 per le ore retribuite;

Arretrati 2011 euro 0,29 per le ore retribuite;

Arretrati 2012 euro 0,29 per le ore retribuite;

Arretrati 2013 euro 0,29 per le ore retribuite;

Arretrati 2014 euro 0,29 per le ore retribuite;

Arretrati 2015 euro 0,29 per le ore retribuite;

Arretrati 2016 euro 0,38 per le ore retribuite;

Arretrati 2017 euro 0,67 per le ore retribuite;

Arretrati 2018 euro 1,38 per le ore retribuite.

2. Richiamato per quanto compatibile l’art. 45 dell’Accordo Collettivo Nazionale del 31 marzo 2020, è istituita una indennità di disponibilità del rapporto convenzionale degli specialisti ambulatoriali, di euro 0,39 (zero/39) per ora di attività, al netto degli oneri previdenziali e fiscali a carico del Ministero.

3. L’indennità di cui al comma 2 è strettamente connessa allo svolgimento di incarichi di specialista ambulatoriale convenzionato con il SASN ed è erogata, come emolumento aggiuntivo della quota oraria, ai soli titolari di incarico a tempo indeterminato che nell’anno non svolgano attività libero professionale. L’erogazione è subordinata alla presentazione, entro il 15 gennaio di ogni anno, di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l’esclusività del rapporto di lavoro, conformemente all’allegato 5 del presente Accordo.

4. L’indennità di cui al comma 2 è corrisposta mensilmente ai medici specialisti ambulatoriali titolari di incarico con rapporto di lavoro di almeno 12 ore settimanali.

Art. 21

Premio di operosità e di collaborazione

1. Per il periodo di attività svolto senza soluzione di continuità per conto delle soppresse Casse marittime e successivamente del Ministero della Salute, ufficio USMAF-SASN competente, ai medici ambulatoriali spetta, dopo un anno di servizio, il premio di operosità nella misura e con le modalità stabilite dall’art. 48 dell’Accordo Collettivo Nazionale 31 marzo 2020.

2. Il premio di operosità è calcolato sul compenso orario, di cui all’art. 20 del presente Accordo, lettera A, punti A1 e A2 e lettera B, punto B1 e sul premio di collaborazione.

3. Ai medici specialisti titolari d’incarico spetta il premio annuo di collaborazione, pari a un dodicesimo del compenso orario annuo, di cui all’art. 20 del presente Accordo, lettera A, punti A1 e A2 e lettera B, punto B1.

4. Il premio di collaborazione sarà liquidato entro il 31 dicembre dell’anno di competenza.

Art. 22

Trattamento economico per varie prestazioni

1. Ai medici ambulatoriali che effettuino le prestazioni di cui alla lettera d) dell’art. 9 e alla lettera r) dell’art. 26 del presente Accordo, vengono corrisposti i seguenti onorari, comprensivi dell’eventuale accompagnamento dell’assistito in ospedale

a) visita a bordo di nave in porto: euro 18,35;

b) visita a bordo di nave in rada: euro 47,12;

c) visita in aeroporto o a bordo di nave in navigazione: euro 100,97.

Capo II

Medici generici ambulatoriali

Art. 23

Conferimento dell’incarico

1. Qualora il direttore dell’USMAF-SASN territorialmente competente ravvisi la necessità per motivi di servizio di attribuire incarichi di medico generico ambulatoriale, dopo aver ricevuto l’autorizzazione del Direttore generale della DGPRE, ne dà notizia mediante avviso da pubblicare per almeno quindici giorni nell’albo della sede USMAF-SASN, negli albi della capitaneria di porto competente per territorio, dell’ambulatorio dove l’incarico deve essere svolto. Il direttore dell’USMAF-SASN deve altresì comunicare la notizia all’Ordine provinciale dei medici, ai sindacati firmatari del presente Accordo e provvederne all’inserimento sul portale internet del Ministero della salute.

2. I medici aspiranti all’incarico di medico generico ambulatoriale devono inoltrare all’USMAF-SASN competente, entro il termine stabilito dall’avviso pubblico, apposita domanda in carta semplice, specificando i titoli accademici e di servizio posseduti, nonché altri titoli inerenti al curriculum formativo e professionale, con espresso riferimento anche alle esperienze informatiche acquisite.

3. Nella domanda devono inoltre elencare gli incarichi professionali svolti, l’ente che li ha conferiti, il luogo ove le relative prestazioni sono rese nonché l’esatta distribuzione delle stesse nell’arco della giornata.

4. Al momento della scadenza del termine per la presentazione della domanda i medici aspiranti all’incarico devono essere iscritti all’albo professionale, essere in regola con gli ECM previsti per l’anno precedente dalla legislazione vigente, essere in possesso dell’attestato di formazione in medicina generale di cui al decreto legislativo n. 256 del 1991 e al decreto legislativo n. 368 del 1999. Al momento del conferimento dell’incarico, i medici stessi non devono trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui al successivo art. 25.

5. L’ufficio USMAF-SASN, verificato il possesso dei requisiti richiesti, effettua la valutazione comparativa dei titoli posseduti dagli aspiranti all’incarico, sulla base dei criteri generali di cui all’allegato 3 che costituisce parte integrante del presente Accordo, trasmettendo successivamente al Direttore della DGPRE una proposta di graduatoria, unitamente al verbale dei lavori, alla copia delle domande degli aspiranti all’incarico ed a schede riepilogative individuali.

6. Il direttore della direzione generale della Prevenzione Sanitaria approva la graduatoria, autorizzando il conferimento dell’incarico al medico che risulta al primo posto. Nel caso che due aspiranti raggiungano lo stesso punteggio, l’incarico sarà conferito all’aspirante con una minore età anagrafica.

7. La graduatoria, che ha validità annuale, sarà pubblicata dall’USMAF-SASN competente con le stesse modalità previste dal comma 1 del presente articolo e dovrà contenere, a fianco di ciascun nominativo, il punteggio conseguito.

8. Entro il termine di 15 giorni dalla pubblicazione, i medici interessati possono presentare una motivata istanza di riesame della loro posizione in graduatoria, da trasmettere alla direzione generale della Prevenzione Sanitaria e per conoscenza al direttore dell’USMAF-SASN. Entro il termine di 30 giorni dalla ricezione dell’istanza, il direttore generale di tale direzione emette provvedimento definitivo, dandone comunicazione all’ufficio USMAF-SASN che provvede a notificare il provvedimento stesso all’interessato. In caso di accoglimento dell’istanza, il direttore generale riformula la graduatoria che sarà pubblicata con le stesse modalità previste dal comma 1 del presente articolo.

9. L’incarico è conferito dall’ufficio USMAF-SASN mediante lettera in duplice copia, una delle quali deve essere restituita entro 30 giorni dal medico con la dichiarazione di accettazione delle norme che regolano l’incarico, dell’orario, dei giorni e dei luoghi stabiliti per l’esecuzione delle prestazioni professionali. Dal momento dell’accettazione da parte del vincitore dell’avviso pubblico si perfeziona l’incarico.

10. Entro trenta giorni dalla comunicazione del conferimento dell’incarico il medico, a pena di decadenza, deve rilasciare apposita dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni, attestante l’insussistenza dei casi di incompatibilità di cui all’art. 25 del presente Accordo e il possesso dei requisiti e dei titoli dichiarati nella domanda.

11. Ultimate le procedure con la comunicazione obbligatoria di inizio attività all’ispettorato del lavoro, l’USMAF-SASN competente dovrà comunicare all’Ufficio 10 della DGPRE il nominativo e le generalità complete del medico al quale è stato conferito l’incarico, il numero delle ore e la distribuzione oraria giornaliera nell’arco della settimana, la decorrenza dell’incarico, oltre a trasmettere tutta la documentazione necessaria alla gestione amministrativa e contabile del medico al quale è stato conferito l’incarico, accettato dal vincitore.

12. L’incarico è conferito a tempo indeterminato, previo superamento di un periodo di prova di sei mesi, durante il quale al medico compete lo stesso trattamento economico previsto per il medico confermato nell’incarico. Allo scadere del sesto mese, ove da parte del Ministero della Salute, tramite l’USMAF-SASN a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, non venga notificato al medico la mancata conferma dell’incarico, lo stesso si intende confermato in via definitiva.

13. Contro il provvedimento di mancata conferma, è ammessa opposizione da parte dell’interessato al Ministero della Salute, direzione generale della Prevenzione Sanitaria, entro quindici giorni dalla ricezione della relativa comunicazione. L’opposizione non ha effetto sospensivo del provvedimento.

14. Il direttore della suindicata direzione generale emette provvedimento definitivo entro trenta gironi dalla data di ricevimento dell’opposizione, dandone comunicazione all’ufficio USMAF-SASN, che provvede a notificare il provvedimento stesso all’interessato e a darne notizia all’Ufficio 10 della DGPRE, per gli adempimenti di sua competenza.

15. In caso di accoglimento dell’istanza, il Ministero della Salute risolve, senza obbligo di preavviso, l’eventuale rapporto instaurato nel frattempo con altro medico.

16. In caso di urgenza e necessità, in attesa che si definisca la procedura di cui ai commi precedenti, l’USMAF-SASN competente, previa autorizzazione del direttore generale della DGPRE, può conferire un incarico provvisorio della durata non superiore a sei mesi, eventualmente rinnovabile una sola volta allo stesso sanitario per altri sei mesi. L’incarico provvisorio cessa in ogni caso di diritto con la nomina del titolare, vincitore dell’avviso pubblico. Il conferimento dell’incarico provvisorio non può essere antecedente all’attivazione delle procedure per il conferimento dell’incarico definitivo.

17. Al medico al quale è stato conferito un incarico provvisorio ai sensi del comma precedente spetta lo stesso trattamento economico riconosciuto dall’art. 17, comma 9, del presente Accordo ai medici sostituti non titolari di incarico. Non si applicano gli istituti normativi delle assenze dal servizio riconosciute ai medici ambulatoriali titolari di incarico, quali permessi annuali retribuiti, malattie, assenze non retribuite ed altri.

Art. 24

Massimale orario – Ritardi – Permessi personali – Assenze a vario titolo

Per massimale orario, ritardi, permessi personali ed assenze a vario titolo trova applicazione l’art. 6 del presente Accordo.

Art. 25

Incompatibilità

Per le incompatibilità si applica, per quanto compatibile, l’art. 5 del presente Accordo.

Art. 26

Doveri e compiti del medico generico

1. Nello svolgimento della propria attività ambulatoriale il medico generico assicura i seguenti compiti e funzioni:

a) effettua prestazioni mediche ai fini di diagnosi e cura;

b) richiede visite specialistiche e accertamenti, strumentali e non, di carattere specialistico, evidenziando il dubbio o il quesito diagnostico e fornisce ogni altro dato utile a qualificare l’indagine e abbreviare il tempo di diagnosi;

c) compila le proposte motivate di ricovero e di cure termali corredandole degli accertamenti eseguiti o in possesso del paziente;

d) prescrive le specialità medicinali, i prodotti galenici e i presidi sanitari utilizzando il ricettario in dotazione e/o la ricetta elettronica, inclusa la ricetta dematerializzata, nel rispetto delle normative vigenti in materia e delle disposizioni ministeriali in merito alle modalità di prescrizione;

e) effettua le prestazioni di siero e vaccino profilassi;

f) effettua le visite preventive di imbarco, eventualmente anche a bordo della nave, le visite periodiche di idoneità alla navigazione previste dalla vigente normativa sulla navigazione marittima ed aerea e formula il relativo giudizio medico legale;

g) certifica gli esiti di infortunio sul lavoro e di malattia professionale;

h) rilascia la certificazione ai fini della idoneità alla navigazione;

i) effettua visite di controllo e visite ispettive;

l) provvede ad annotare i dati diagnostici e terapeutici nell’ambito del nuovo sistema informativo assistenza sanitaria ai naviganti (NSIASN);

m) partecipa a corsi di formazione informatica, anche a distanza, per l’espletamento dei compiti di cui al punto l;

n) collabora con il medico responsabile del poliambulatorio;

o) può svolgere su richiesta del direttore dell’ufficio USMAF-SASN competente le funzioni di medico responsabile del poliambulatorio. In tale qualità dipende funzionalmente dal direttore dell’ufficio USMAF-SASN;

p) può svolgere su richiesta del direttore dell’ufficio USMAF-SASN competente funzioni di coordinamento tecnico-sanitario dei responsabili dei poliambulatori. In tale qualità dipende funzionalmente dal direttore dell’ufficio SASN;

q) svolge attività di collaborazione ad interventi di carattere epidemiologico;

r) si reca in aeroporto o a bordo di navi in navigazione, in porto o in rada per visitare ed eventualmente accompagnare in ospedale assistiti ammalati, nei casi in cui le condizioni fisiopatologiche degli stessi lo richiedano;

s) eroga, qualora medico AME certificato dall’ENAC, le prestazioni sanitarie finalizzate al rilascio della certificazione di idoneità psicofisica per il conseguimento di una licenza o di un attestato aeronautico, attenendosi al regolamento ENAC «Organizzazione sanitaria e certificazioni mediche d’idoneità per il conseguimento delle licenze e degli attestati aeronautici» ai sensi del Regolamento Air Crew, regolamento UE n. 1178/2011, come emendato dal Regolamento UE n.290/2012. Il sistema informatico previsto, detto EMPIC, deve essere utilizzato dai medici AME, ai quali, per tale compito aggiuntivo è riconosciuta, a far data dal 01/01/2018, un’indennità forfetaria mensile lorda omnicomprensiva di euro 30,00.

t) comunicare tempestivamente all’USMAF-SASN competente le eventuali variazioni che dovessero intervenire in corso d’anno per incarichi, attività e situazioni in atto, anche se non influenti ai fini dell’applicazione degli istituti normativi ed economici previsti dal presente Accordo. Entro 30 giorni dall’entrata in vigore del presente Accordo e solo per la prima volta, il medico è tenuto a comunicare ogni altro eventuale rapporto lavorativo e situazione in atto anche se non influenti ai fini dell’applicazione degli istituti normativi ed economici previsti dal presente Accordo, al fine di consentire al Ministero l’aggiornamento dei fascicoli personali e la costituzione di una banca dati aggiornata all’attualità. L’USMAF-SASN trasmetterà tempestivamente all’Ufficio 10 le comunicazioni ricevute dal medico.

Art. 27

Aumento orario – Assegnazione ore di turni vacanti – Istituzione nuovi turni

1. Qualora sia necessario provvedere ad aumenti di orario per un servizio già attivato o all’assegnazione di ore di turni vacanti, il direttore dell’USMAF-SASN territorialmente competente prioritariamente interpella, secondo l’ordine di anzianità di servizio e in subordine secondo l’anzianità di laurea, i medici titolari di incarico nell’ambulatorio USMAF-SASN medesimo e successivamente i medici in servizio presso gli ambulatori USMAF-SASN eventualmente esistenti nell’ambito della provincia, conferendo l’aumento di orario, previa autorizzazione del direttore generale della DGPRE. L’aumento di orario conferito con le modalità indicate va comunicato all’Ufficio 10 della DGPRE, per gli adempimenti di competenza.

2. Nel caso che i medici interpellati dichiarino la propria indisponibilità al conferimento di ore o qualora sia necessario procedere all’istituzione di nuovi turni, il direttore dell’USMAF-SASN competente attiva la procedura prevista dal precedente art. 23.

Art. 28

Riduzione – Revoca dell’incarico

1. Si rimanda a quanto previsto dall’art. 7 del Capo I del presente Accordo, con esclusione delle comunicazioni al Comitato Zonale di cui ai commi 1 e 3 del citato articolo.

Art. 29

Sospensione e cessazione dell’incarico – Procedimenti disciplinari

1. Per la sospensione e cessazione dell’incarico si rimanda integralmente a quanto previsto dall’art. 8 del Capo I del presente Accordo.

2. Per i procedimenti disciplinari si fa espresso rimando all’art. 11 del presente Accordo.

Art. 30

Compensi ed indennità – Premio di collaborazione – Premio di operosità – Sostituzioni

1. Ai medici generici ambulatoriali è corrisposto lo stesso trattamento economico previsto dall’art. 20 del presente Accordo per i medici specialisti ambulatoriali.

2. Per le visite preventive d’imbarco effettuate a bordo di navi al personale extracomunitario, vengono corrisposti gli onorari previsti per i medici fiduciari, di cui all’art. 9, comma 1, lettera f) del decreto ministeriale 24 dicembre 2003 n. 399 e successive modifiche e integrazioni.

3. Per l’indennità di accesso trova applicazione l’art. 13 del presente Accordo.

4. Per il premio di collaborazione ed il premio di operosità trova applicazione l’art. 21 del presente Accordo.

5. Per la disciplina delle sostituzioni si applica l’art. 17 del presente Accordo.

Art. 31

Altri istituti

1. Per quanto concerne gli altri istituti non espressamente regolamentati nel presente Capo II, si fa esplicito riferimento e rimando, con gli eventuali adattamenti, a quanto disposto per i medici specialisti nel Capo I del presente Accordo e all’Accordo Collettivo nazionale del 31 marzo 2020.

Capo III

Altre professionalità sanitarie (biologi, chimici e psicologi)

Art. 32

Conferimento dell’incarico

 1. Il professionista di cui al presente Accordo, che aspiri a svolgere la propria attività professionale nell’ambito delle strutture dell’USMAF-SASN, in qualità di sostituto o di titolare di incarico ambulatoriale, deve inoltrare, entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun anno – a mezzo raccomandata A/R, PEC o mediante consegna diretta al competente ufficio dell’Azienda ove ha sede il Comitato zonale, di cui all’art. 18 dell’Accordo Collettivo Nazionale 31 marzo 2020, nel cui territorio di competenza insiste l’ambulatorio dell’ufficio USMAF-SASN – apposita domanda redatta come da modello allegato 1, che costituisce parte integrante del presente Accordo.

2. La domanda deve contenere le dichiarazioni, rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, atte a provare il possesso dei titoli accademici e professionali conseguiti fino al 31 dicembre dell’anno precedente elencati nell’autocertificazione informativa come da modello in allegato 2, che costituisce parte integrante del presente Accordo.

3. Alla scadenza del termine di presentazione della domanda di inserimento nella graduatoria, pena la nullità della domanda stessa e di ogni altro provvedimento conseguente, l’aspirante deve possedere i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o di altro paese appartenente alla UE;

b) essere iscritto all’Albo professionale;

c) diploma di laurea in psicologia, scienze biologiche, chimica (vecchio ordinamento), ovvero la laurea specialistica della classe corrispondente; possedere il titolo di specializzazione per l’inclusione in graduatoria previsto nell’allegato 2 dell’Accordo Collettivo Nazionale del 31 marzo 2020.

4. La domanda di inclusione in graduatoria deve essere rinnovata di anno in anno e deve contenere le dichiarazioni concernenti i titoli accademici o professionali che comportino modificazioni del precedente punteggio a norma dell’allegato 1 dell’Accordo Collettivo Nazionale del 31 marzo 2020.

5. L’Azienda sede del Comitato zonale di riferimento provvede alla formazione di una graduatoria provinciale per titoli, con validità annuale:

Per ciascuna professione, secondo i criteri di cui all’allegato 1 dell’Accordo Collettivo Nazionale del 31 marzo 2020, relativamente ai professionisti.

La graduatoria provvisoria è resa pubblica entro il 30 settembre sul sito istituzionale dell’Azienda sede del Comitato zonale.

Entro 15 giorni dalla pubblicazione gli interessati possono presentare all’Azienda sanitaria sede del Comitato zonale istanza motivata di riesame della loro posizione in graduatoria.

6. Le graduatorie definitive sono approvate dal Direttore Generale dell’Azienda sede del Comitato zonale e inviate alla Regione che ne cura la pubblicazione sul bollettino Ufficiale entro il 31 dicembre di ciascun anno. La pubblicazione sul BUR e sul sito istituzionale di ciascuna azienda costituisce notificazione ufficiale.

7. Le graduatorie hanno effetto dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno successivo alla data di presentazione della domanda.

Art. 33

Assegnazione degli incarichi

1. I provvedimenti per l’attivazione di nuovi turni, per l’ampliamento di quelli in atto e per la copertura dei turni resisi disponibili, sono adottati, previa autorizzazione del Direttore generale della DGPRE del Ministero della Salute, dagli Uffici USMAF-SASN territorialmente competenti in rapporto agli ambulatori interessati all’assegnazione dell’incarico e vengono comunicati all’Azienda sede del Comitato zonale di riferimento. L’Azienda, attenendosi alle precise indicazioni fornite dal Ministero, provvede alla loro pubblicazione nei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre dal giorno 15 alla fine dello stesso mese.

2. I professionisti ambulatoriali aspiranti al turno disponibile, durante il periodo di pubblicazione degli incarichi, devono comunicare con lettera raccomandata o posta elettronica certificata la propria disponibilità all’Azienda sede del Comitato zonale di riferimento, la quale individua, entro i 20 giorni successivi alla scadenza del termine, l’avente diritto secondo l’ordine di priorità di cui al successivo art. 34 e ne dà comunicazione all’USMAF-SASN richiedente.

3. La comunicazione dei turni disponibili può contenere eventuali specificazioni circa il possesso di particolari capacità professionali. In tali casi la scelta del professionista avviene sulla base della preventiva verifica del possesso delle richieste specifiche capacità da parte di una apposita commissione di esperti, composta da due professionisti rappresentanti del Ministero della salute, nominati dal Direttore Generale della DGPRE, e da un professionista designato dall’Azienda sede del comitato zonale competente. L’idoneità all’incarico viene attribuita attraverso valutazione di attestati o esame teorico-pratico.

Art. 34

Modalità per l’attribuzione degli incarichi

1. Premesso che il professionista può espletare attività ambulatoriale ai sensi del presente Accordo in una sola area professionale e che le ore di attività sono ricoperte attraverso aumenti di orario nella stessa area o attraverso riconversione in aree diverse, per l’attribuzione dei turni comunque disponibili, di cui all’art. 33 comma 1, l’avente diritto è individuato attraverso il seguente ordine di priorità:

a) titolare di incarico a tempo indeterminato che svolga nel solo ambito zonale, in cui è pubblicato il turno, esclusivamente attività ambulatoriale regolamentata dall’Accordo Collettivo Nazionale del 31 marzo 2020; tale priorità è valida solo per l’ambito zonale in cui il professionista è titolare di un maggior numero di ore d’incarico, nel caso lo stesso sia titolare di incarichi in due diversi ambiti regionali;

b) titolare di incarico a tempo indeterminato che svolga, in via esclusiva, attività ambulatoriale regolamentata dalla presente convenzione in diverso ambito zonale della stessa regione o in ambito zonale confinante se di altra regione. Relativamente all’attività svolta come aumento di orario ai sensi della presente lett. b) al professionista non compete il rimborso delle spese di viaggio di cui all’art. 42;

c) titolare di incarico a tempo indeterminato in altro ambito zonale, che faccia richiesta al Comitato zonale di essere trasferito nel territorio in cui si è determinata la disponibilità;

d) titolare di incarico a tempo indeterminato nello stesso ambito zonale, che per lo svolgimento di altra attività sia soggetto alle limitazioni di orario di cui all’art. 36 del presente Accordo;

e) titolare di incarico a tempo determinato, secondo l’ordine di precedenza, di cui alle precedenti lettere, che faccia richiesta di incremento di orario o di trasferimento.

2. Ai fini delle procedure di cui al comma 1, per ogni singola lettera dalla a) alla e), l’anzianità del servizio riconosciuto ai fini della prelazione costituisce titolo di precedenza; in caso di pari anzianità di servizio è data precedenza all’anzianità di specializzazione e, successivamente, all’anzianità di laurea, e, in subordine, alla minore età anagrafica.

3. Il professionista ambulatoriale in posizione di priorità viene invitato dall’ Azienda sede del Comitato zonale mediante lettera raccomandata o tramite PEC, di cui una copia deve essere inviata anche all’ufficio USMAF-SASN competente, a comunicare l’accettazione/rinuncia all’incarico, entro 20 giorni dal ricevimento, all’ufficio USMAF-SASN stesso. Alla comunicazione di disponibilità dovrà essere allegata, pena l’esclusione dall’incarico, l’autocertificazione informativa. La formalizzazione dell’incarico da parte dell’Ufficio USMAF-SASN competente dovrà avvenire entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della dichiarazione. Lo stesso Ufficio, una volta ricevuta l’accettazione da parte del professionista nominato, dovrà prontamente comunicare all’Ufficio 10 della DGPRE il nominativo del professionista al quale è stato conferito l’incarico, il numero delle ore, la distribuzione delle stesse nell’arco della settimana e la decorrenza dell’incarico, oltre a dover fornire a quest’ultimo Ufficio ogni altra notizia, documenti e dati utili alla gestione amministrativa e contabile del professionista incaricato.

4. L’incarico è conferito dall’Ufficio USMAF-SASN competente mediante lettera in duplice copia, delle quali una deve essere restituita dal professionista con la dichiarazione di accettazione della presente normativa, dell’orario, dei giorni e dei luoghi stabiliti per l’esecuzione delle prestazioni professionali. Dal momento dell’accettazione si ha il perfezionamento dell’incarico. L’incarico conferito a tempo indeterminato è confermato, previo superamento di un periodo di prova della durata di sei mesi. Il conferimento dell’incarico e l’eventuale mancata conferma, sono comunicate al diretto interessato, all’Ufficio 10 della DGPRE ed all’Azienda sede del Comitato zonale di riferimento. Contro il provvedimento di mancata conferma, l’interessato può produrre istanza di riesame al Ministero della Salute – Direzione generale della Prevenzione Sanitaria – entro quindici giorni dalla relativa comunicazione. L’istanza di riesame non ha effetto sospensivo del provvedimento. Il Direttore della suddetta Direzione Generale emette provvedimento definitivo entro 30 giorni dalla data di ricezione dell’opposizione, dandone comunicazione all’Ufficio USMAF-SASN che provvede a notificare il provvedimento stesso all’interessato e ad informare l’Azienda sede del Comitato Zonale di riferimento. Durante il periodo di prova di sei mesi al professionista compete lo stesso trattamento economico previsto per il professionista confermato nell’incarico.

5. In deroga alle priorità e alle procedure di cui ai commi precedenti, qualora si verifichi la necessità di procedere ad un aumento di orario, l’USMAF-SASN competente, ricevuta l’autorizzazione da parte del Direttore Generale DGPRE ed informati i Sindacati firmatari del presente Accordo, ha la possibilità di attribuire aumenti di orario ad uno o più professionisti ambulatoriali che prestano servizio nella branca. L’ufficio USMAF-SASN competente, entro 15 giorni dal provvedimento, deve comunicare all’Ufficio 10 della DGPRE ed all’Azienda sede del Comitato zonale di riferimento il/i nominativo/i del/i professionista/i cui è stato incrementato l’orario, la consistenza numerica e la decorrenza dell’orario incrementato.

6. In attesa del conferimento dei turni disponibili secondo le procedure indicate nei commi precedenti, l’Ufficio USMAF-SASN, previa autorizzazione del Direttore Generale della DGPRE, può conferire incarichi provvisori ad un professionista ambulatoriale disponibile, con priorità per i non titolari di altro incarico e non in posizione di incompatibilità. L’incarico provvisorio, da notificare all’interessato e da comunicare all’Ufficio 10 della DGPRE, non può avere durata superiore a sei mesi, eventualmente rinnovabile una sola volta allo stesso sanitario per altri sei mesi e cessa di diritto con la nomina del titolare.

7. Al professionista ambulatoriale incaricato in via provvisoria spetta lo stesso trattamento previsto per i sostituti non titolari di altro incarico di cui al successivo all’art. 46 comma 9 del presente Accordo.

8. Qualora sussistano ancora turni vacanti, l’Ufficio USMAF-SASN, previa autorizzazione del Direttore Generale della DGPRE, procede alla assegnazione dei turni a professionisti ambulatoriali non ancora titolari di incarico presenti nella graduatoria, che abbiano espresso la propria disponibilità all’atto della pubblicazione dei turni vacanti, secondo l’ordine di graduatoria. Comunicazione dell’assegnazione va fatta all’Ufficio 10 della DGPRE.

9. Esperite inutilmente le procedure di cui ai commi precedenti, l’Ufficio USMAF-SASN, previa autorizzazione del Direttore Generale della DGPRE, può conferire l’incarico ad un professionista dichiaratosi disponibile ed in possesso dei requisiti previsti dal presente Accordo. Comunicazione dell’assegnazione va fatta all’Ufficio 10 della DGPRE.

Art. 35

Incompatibilità

1. Fermo restando quanto stabilito nell’art. 27 dell’Accordo Collettivo Nazionale del 31 marzo 2020, l’incarico non può essere conferito al professionista che:

a) eserciti attività che configurino conflitto di interessi con il rapporto di lavoro con il Ministero della Salute o sia titolare o compartecipe comunque di quote di imprese o società anche di fatto che esercitino attività che configurino conflitto di interessi col rapporto di lavoro con il Ministero della Salute;

b) sia proprietario o comproprietario, azionista, socio, gestore o direttore ovvero in rapporti di attività con società armatoriali o di volo.

2. Le cause di incompatibilità previste dal presente articolo e dal richiamato art. 27 dell’Accordo Collettivo Nazionale del 31 marzo 2020, oltre che all’atto del conferimento dell’incarico, si estendono all’intero arco lavorativo del professionista.

3. Ai sensi dell’art. 27, comma 3, dell’Accordo Collettivo Nazionale del 31 marzo 2020, la sopravvenuta ed accertata insorgenza di una delle situazioni di incompatibilità comporta la decadenza dell’incarico convenzionale, solo nelle ipotesi di false dichiarazioni di insussistenza di cause di incompatibilità o di incompatibilità fraudolentemente non dichiarate, come previsto dall’art. 38, comma 3, lettera e) dell’Accordo stesso. La risoluzione del rapporto convenzionale, su circostanziata segnalazione del direttore USMAF-SASN o del direttore dell’Ufficio 10 della DGPRE, è adottata con provvedimento inappellabile dal Direttore della Direzione generale della prevenzione sanitaria. Il Direttore Generale, ove ne ravvisi la necessità, prima di adottare il provvedimento di decadenza dall’incarico, per la certezza delle situazioni ed a tutela del professionista, può richiedere ulteriori chiarimenti all’Ufficio che ha segnalato l’incompatibilità o anche direttamente al professionista ambulatoriale, da rendere tramite memoria scritta o verbalmente a seguito di audizione personale.

Art. 36

Massimale orario – Ritardi – Permessi personali – Assenze a vario titolo

1. Fermo restando quanto disposto dall’art. 28 dell’Accordo Collettivo Nazionale 31 marzo 2020 ed ai fini della determinazione dell’orario massimo settimanale, l’attività del professionista svolta negli ambulatori degli uffici USMAF-SASN si cumula con quella svolta dal professionista medesimo in ambulatori di enti pubblici che adottino il predetto Accordo, per incarichi a tempo indeterminato o per incarichi a tempo determinato. La somma degli incarichi non può superare le 38 ore settimanali.

2. Visto quanto stabilito dal comma 3 dell’art. 28 dell’Accordo Collettivo Nazionale del 31 marzo 2020, eventuali ritardi, nel limite massimo di 30 minuti rispetto all’ orario di servizio, potranno essere recuperati nello stesso giorno e, comunque, entro il mese successivo, compatibilmente con le esigenze di servizio.

3. Al professionista ambulatoriale può essere concesso, previa autorizzazione del responsabile dell’ambulatorio e compatibilmente con le esigenze di servizio, il permesso di assentarsi per una durata non superiore alla metà dell’orario di lavoro giornaliero. Tali permessi personali potranno essere recuperati nello stesso giorno e, comunque, entro il mese successivo, compatibilmente con le esigenze di servizio.

4. Il limite massimo annuale di ritardi in entrata e di permessi per motivi personali non può essere complessivamente superiore al 20% delle ore di permesso annuale retribuito spettante a ciascun sanitario, rapportato al numero di ore di incarico, così come determinato dall’art. 33, commi 1 e 3, dell’Accordo Collettivo Nazionale del 31 marzo 2020.

5. In alternativa al recupero entro il mese successivo dei ritardi e dei permessi personali, il professionista ha la possibilità di usufruire di permessi annuali retribuiti nel limite del 20% delle ore spettanti, che andranno decurtate nella stessa misura dal monte orario annuale.

6. I permessi annuali retribuiti del professionista ambulatoriale sono disciplinati, per quanto applicabile, dall’art. 33 dell’Accordo Collettivo Nazionale del 31 marzo 2020, con gli adattamenti del caso e con esclusione del comma 10. Ad integrazione del comma 3 dell’art. 33 dell’Accordo Collettivo Nazionale del 31 marzo 2020, si precisa che in caso di malattia o infortunio, debitamente e clinicamente documentati, che abbiano impedito il godimento nei termini previsti dei permessi annuali retribuiti relativi all’anno precedente, il professionista può chiedere, al suo rientro in servizio, di poter fruire anche fuori termine dei residui permessi annuali retribuiti, comunque entro e non oltre l’anno successivo a quello di maturazione.

Il direttore dell’USMAF-SASN autorizzerà lo slittamento dei giorni residui, compatibilmente con le primarie esigenze di servizio, preferibilmente nell’immediatezza del rientro in servizio del professionista.

7. Le assenze per malattia e gravidanza sono disciplinate, per quanto applicabile, dall’art. 34 dell’Accordo Collettivo Nazionale del 31 marzo 2020, con gli adattamenti del caso. La comunicazione dello stato di malattia, per il tramite del certificato, può avvenire per via ordinaria (cartacea) o informatica, salvo nuove e diverse disposizioni normative di carattere generale. I permessi di cui al comma 7 del richiamato art. 34 sono fruibili a giornata intera o ad ore, compatibilmente con le prioritarie esigenze di servizio.

8. Le assenze non retribuite sono disciplinate, per quanto applicabile, dall’art. 35 dell’Accordo Collettivo Nazionale del 31 marzo 2020, con gli adattamenti del caso e con esclusione del comma 5. I periodi di assenza non retribuita non sono conteggiati come anzianità di incarico, con le eccezioni previste dal richiamato art. 35 dell’Accordo Collettivo Nazionale del 31 marzo 2020.

Art. 37

Riduzione – Mobilità – Revoca dell’incarico

1. Richiamato l’art. 31 dell’Accordo Collettivo Nazionale del 31 marzo 2020, in caso di persistente contrazione dell’attività (documentata attraverso le richieste di prenotazione e le statistiche rilevate nell’arco di un anno) o per mutate e documentate esigenze di servizio, il Ministero della Salute, sentita la commissione consultiva centrale di cui all’art. 51, può far luogo alla riduzione dell’orario di attività del professionista o alla mobilità, di cui all’art. 12 del presente Accordo. In caso di mancata accettazione da parte del professionista della riduzione dell’orario di attività o della mobilità presso altro ambulatorio, anche di provincia o regione diversa, il Ministero procede alla revoca dell’incarico.

La riduzione dell’orario, la mobilità e la revoca dell’incarico sono disposte dal Direttore Generale della DGPRE con provvedimento da comunicare all’interessato, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite PEC, con preavviso di almeno 45 giorni, nonché al Comitato di cui all’art. 18 dell’Accordo Collettivo Nazionale del 31 marzo 2020.

2. Contro il provvedimento di riduzione dell’orario o della mobilità è ammessa opposizione da parte dell’interessato al Direttore della Direzione generale della Prevenzione Sanitaria entro il termine perentorio di giorni quindici dal ricevimento della comunicazione scritta. L’opposizione ha effetto sospensivo del provvedimento.

3. Il Direttore Generale della DGPRE emette provvedimento definitivo entro trenta giorni dalla data di ricezione dell’opposizione, disponendo la notifica del provvedimento all’interessato e la comunicazione al Comitato di cui all’art. 18 dell’Accordo Collettivo Nazionale del 31 marzo 2020 ed all’Ufficio 10 della DGPRE.

4. Il professionista ambulatoriale, dopo aver svolto almeno un anno di servizio, può chiedere la riduzione dell’orario di incarico, in misura non superiore alla metà delle ore di incarico assegnate, con un preavviso non inferiore a sessanta giorni. Una successiva richiesta potrà essere presentata solo dopo un anno dalla data di decorrenza dell’orario ridotto.

Sulle richieste di riduzione volontaria dell’orario di incarico decide con giudizio inappellabile il Direttore Generale della DGPRE entro 15 giorni dalla presentazione, tenuto conto delle primarie esigenze di servizio.

Art. 38

Sospensione e cessazione dell’incarico

1. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 37 e 38 dell’Accordo Collettivo Nazionale 31 marzo 2020, nel caso previsto dal comma 1, lettera c) dell’art. 37 del succitato Accordo, la riammissione in servizio dello professionista deve essere disposta dal Direttore Generale della DGPRE, sentita la commissione di cui al successivo art. 51 del presente Accordo, entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta di riammissione.

Art. 39

Doveri e compiti del professionista

1. Fermo restando quanto previsto dall’art. 26 dell’Accordo Collettivo Nazionale del 31 marzo 2020, il professionista, per la parte di competenza, assicura i seguenti compiti e funzioni:

a) collabora con il medico di medicina generale, ambulatoriale o fiduciario, alla formulazione del giudizio medico-legale circa l’idoneità al lavoro;

b) si attiene alle disposizioni che l’ufficio USMAF-SASN o la DGPRE emanano per il buon funzionamento dei presidi e il perseguimento dei fini istituzionali;

c) esegue le prestazioni professionali proprie delle categorie così come regolamentate dalle relative leggi di ordinamento e dall’art. 1 del D.P.R. n. 458/98;

d) partecipa ai programmi e ai progetti finalizzati;

e) si attiene alle disposizioni contenute nel presente Accordo;

f) rispetta l’orario di attività indicato nella lettera di incarico;

g) comunica tempestivamente all’USMAF-SASN competente le eventuali variazioni che dovessero intervenire in corso d’anno su incarichi, attività e situazioni in atto, anche se non influenti ai fini dell’applicazione degli istituti normativi ed economici previsti dal presente Accordo. Entro 30 giorni dall’entrata in vigore del presente Accordo e solo per la prima volta, il professionista è tenuto a comunicare ogni altro eventuale rapporto lavorativo e situazione in atto anche se non influenti ai fini dell’applicazione degli istituti normativi ed economici previsti dal presente Accordo, al fine di consentire al Ministero l’aggiornamento dei fascicoli personali e la costituzione di una banca dati aggiornata all’attualità. L’USMAF-SASN trasmetterà tempestivamente all’Ufficio 10 le comunicazioni ricevute dal professionista;

h) collabora con il medico responsabile del presidio ambulatoriale.

2. Il professionista nell’erogazione delle prestazioni di sua competenza deve:

a) compilare e sottoscrivere il risultato delle prestazioni effettuate utilizzando il modulario fornito dall’ufficio USMAF-SASN;

b) annotare i dati diagnostici nell’ambito dell’NSIASN;

c) partecipare a corsi di formazione informatica, anche a distanza, per l’espletamento dei compiti di cui al punto b);

d) fornire al responsabile della struttura operativa cui è assegnato ogni dato utile a qualificare sul piano dell’affidabilità le prestazioni di competenza;

e) usare le attrezzature fornite dall’ufficio SASN comunicando al responsabile della struttura operativa di appartenenza le eventuali avarie;

f) partecipare alle attività di rilevazione epidemiologica per la preparazione, lo studio e la programmazione di indagini statistiche;

g) partecipare alle attività formative programmate dall’ufficio USMAF-SASN;

h) svolgere tutte le attività di prevenzione e sicurezza degli alimenti propri della professione.

Art. 40

Procedimento disciplinare dei professionisti ambulatoriali

In merito al procedimento disciplinare dei professionisti, si rimanda integralmente all’art. 11, Capo I, del presente Accordo.

Art. 41

Mobilità

L’istituto della mobilità è regolato dall’art. 12, Capo I, del presente Accordo, che si intende integralmente richiamato con i soli adattamenti terminologici della categoria «professionisti ambulatoriali».

Art. 42.

Indennità di accesso – Rimborso spese viaggio località Insulari

L’istituto dell’indennità di accesso e rimborso spese viaggio in località insulari è regolato dall’art. 13, Capo I, del presente Accordo, che si intende integralmente richiamato con i soli adattamenti terminologici della categoria «professionisti ambulatoriali».

Art. 43

Aggiornamento e formazione professionale obbligatoria

L’istituto dell’aggiornamento e formazione obbligatoria è regolato dall’art. 13, Capo I, del presente Accordo, che si intende integralmente richiamato, con esclusione del comma 7 e con i soli adattamenti terminologici della categoria «professionisti ambulatoriali».

Art. 44

Assicurazione contro i rischi derivanti dagli incarichi

Il Ministero della Salute assicura i professionisti comunque operanti nei propri ambulatori secondo quanto disposto dall’art. 52 dell’Accordo Collettivo Nazionale 31 marzo 2020. La polizza è portata a conoscenza delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente Accordo, su eventuale richiesta delle stesse.

Art. 45

Rapporti con i sindacati firmatari dell’intesa

In merito ai rapporti con i sindacati firmatari dell’intesa, si rimanda integralmente all’art. 16, Capo I, del presente Accordo, con i necessari adattamenti terminologici.

Art. 46

Sostituzioni

1. Per le sostituzioni trova applicazione, per quanto compatibile, l’art. 36 dell’Accordo Collettivo Nazionale del 31 marzo 2020, con le modifiche che seguono.

2. L’ufficio USMAF-SASN, per ogni ambulatorio ricadente nella sua sfera di competenza istituisce un elenco di professionisti disponibili ad effettuare sostituzioni, da aggiornare periodicamente con nuovi inserimenti o cancellazioni. La domanda di inserimento, compilata dal professionista interessato conformemente all’allegato n. 4 del presente Accordo, deve essere consegnata a mano o inoltrata a mezzo posta raccomandata o PEC all’indirizzo dell’USMAF-SASN nel cui ambito territoriale ricade l’ambulatorio presso il quale è interessato ad effettuare sostituzioni. Nella prima domanda di inserimento nell’elenco dei sostituti il professionista dovrà espressamente dichiarare il possesso del diploma di laurea, l’eventuale diploma di specializzazione, l’iscrizione all’Albo Professionale (con decorrenza e numero), l’assenza di situazioni di incompatibilità previste dall’art. 27 dell’Accordo Collettivo Nazionale del 31 marzo 2020 e dall’art. 5 del presente Accordo.

3. Il professionista inserito nell’elenco è tenuto a comunicare all’USMAF-SASN, pena cancellazione d’ufficio dallo stesso, qualsiasi variazione intervenuta rispetto a quanto dichiarato nella domanda di inserimento nell’elenco, così come è tenuto a chiedere la cancellazione dallo stesso, pena possibile segnalazione all’Ordine di appartenenza, in caso di indisponibilità definitiva o per un arco temporale superiore a 6 mesi ad effettuare sostituzioni.

4. Il professionista che, per qualsiasi motivo, rifiuti la sostituzione proposta per tre volte nell’arco di un anno dalla domanda di inserimento viene cancellato d’ufficio dall’elenco e potrà presentare nuova domanda non prima di un anno dal rifiuto della terza sostituzione, fatta salva la possibilità da parte dell’Amministrazione di consultarlo anche prima, in caso di comprovata urgenza e necessità alla nomina di un sostituto.

5. Per le sostituzioni di durata non superiore a venti giorni, l’ufficio USMAF-SASN competente può assegnare l’incarico di supplenza al professionista proposto dal titolare, individuato tra i titolari di incarico presso lo stesso USMAF-SASN o in subordine tra gli iscritti nell’elenco di cui al comma 2 del presente articolo o, ancora in subordine, nella graduatoria di cui all’art. 19 dell’Accordo Collettivo Nazionale del 31 marzo 2020. Per le sostituzioni di durata superiore o nei casi in cui, per giustificati motivi, il professionista non abbia provveduto ad indicare il sostituto, l’ufficio USMAF-SASN conferisce l’incarico di supplenza ad un professionista prioritariamente individuato tra i titolari di incarico presso uno degli ambulatori dello stesso USMAF-SASN, nel rispetto del massimale orario di cui all’art. 6 comma 1, o in subordine tra gli iscritti nell’elenco di cui al comma 2 del presente articolo, rispettando un criterio di rotazione nell’assegnazione degli incarichi di supplenza. In via subordinata, il professionista ambulatoriale sostituto potrà essere individuato tra gli iscritti nella graduatoria di cui all’art. 19 dell’ACN del 31 marzo 2020.

6. L’ufficio USMAF-SASN competente, qualora non ritenga assolutamente necessaria la sostituzione per far fronte ad esigenze di servizio, ha la facoltà di soprassedere all’assegnazione dell’incarico di supplenza.

L’incarico di sostituzione allo stesso professionista non può superare, di norma, la durata di sei mesi nell’arco dell’anno.

In caso di improvvisa assenza del professionista da sostituire e di impossibilità, per motivi di tempo, a seguire le procedure di cui ai commi precedenti, il direttore USMAF-SASN o il responsabile sanitario del poliambulatorio che ravvisi l’urgenza e la necessità della sostituzione può nominare, in deroga alle procedure previste, un sostituto comunque disponibile, al fine di garantire l’assistenza sanitaria al personale navigante.

7. L’incarico di sostituzione non può avere durata superiore alla durata dell’assenza del titolare e cessa di diritto e con effetto immediato al rientro del titolare stesso. Il direttore USMAF-SASN o il responsabile sanitario del poliambulatorio, ai fini del contenimento della spesa e compatibilmente con le esigenze di servizio, può autorizzare la sostituzione anche per un numero giornaliero di ore inferiore a quello del titolare assente. In ogni caso, al professionista individuato per l’incarico di supplenza devono essere preventivamente comunicate la durata della sostituzione, la consistenza numerica giornaliera delle ore da effettuare e l’articolazione.

8. Nei confronti del professionista supplente operano i motivi di incompatibilità di cui all’art. 35 del presente Accordo ed all’art. 27 dell’Accordo Collettivo Nazionale del 31 marzo 2020, tranne il caso in cui siano stati inutilmente esperiti tutti i tentativi di ricerca di un professionista sostituto in situazione di compatibilità. In tale circostanza, il direttore dell’USMAF-SASN deve farne espressa menzione nel trasmettere all’Ufficio 10 della DGPRE i prospetti mensili delle sostituzioni da liquidare.

9. Al professionista ambulatoriale sostituto non titolare di incarico spetta il compenso previsto dall’art. 49, comma 1, lettera A.1 del presente Accordo.

10. Al professionista ambulatoriale sostituto che sia titolare di incarico compete il rispettivo trattamento economico già in godimento derivante dall’anzianità maturata nel servizio ambulatoriale (quota oraria).

Art. 47

Contributo previdenziale

1. Per quanto concerne il contributo previdenziale si applicano le disposizioni di cui all’art. 53 dell’Accordo Collettivo Nazionale del 31 marzo 2020.

Art. 48

Riscossione delle quote sindacali

1. Per quanto concerne la riscossione delle quote sindacali si applica il disposto dell’art. 15 dell’Accordo Collettivo Nazionale del 31 marzo 2020. In particolare il Ministero della Salute, Ufficio 10 della DGPRE, su espressa delega dei professionisti interessati effettua le trattenute delle quote sindacali e le versa mensilmente all’organizzazione sindacale indicata dal professionista, con le modalità che dalla stessa verranno indicate. Restano in vigore le deleghe già rilasciate.

Art. 49

Compensi

1. Il compenso dei professionisti ambulatoriali titolari d’incarico, di cui al presente Accordo, disciplinato dall’art. 44 dell’Accordo Collettivo Nazionale del 31 marzo 2020, si articola in:

A) quota oraria;

B) quota variabile.

A – QUOTA ORARIA

A.1 Il compenso orario dei professionisti ambulatoriali incaricati a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2019 è pari ad euro 23,71 per ogni ora di attività.

A.2 E’ corrisposta inoltre una quota oraria in relazione all’anzianità di servizio maturata fino alla data del 31 dicembre 1998, pari a: euro 0,042 per mese di servizio, fino al 192esimo mese (pari a 16 anni di anzianità); euro 0,022 per mese dal 193esimo.

B – QUOTA VARIABILE

B.1 Ai professionisti ambulatoriali dal 1° gennaio 2019 è corrisposta la quota variabile di euro 2,34 per ora di incarico legata ad obiettivi di implementazione della ricetta dematerializzata, della cartella clinica digitale, del fascicolo sanitario elettronico.

C – ARRETRATI ANNI 2010-2018

C.1 Ai professionisti ambulatoriali titolari di incarico per gli anni dal 2010 al 2018 sono corrisposti arretrati, ai sensi dell’art. 3, tabelle B1 e B2, dell’A.C.N. del 21/06/2018, ai sensi dell’art. 5 tabella B1 dell’A.C.N. del 31/03/2020 e ai sensi della Legge di conversione 5 giugno 2020, n. 40 come da comunicazione della SISAC, Prot. n. 397/2020 del 17 aprile 2020 (Tabella G1), da erogarsi al netto degli oneri previdenziali e fiscali a carico del Ministero, nella seguente misura:

Arretrati 2010 euro 0,14 per le ore retribuite;

Arretrati 2011 euro 0,21 per le ore retribuite;

Arretrati 2012 euro 0,21 per le ore retribuite;

Arretrati 2013 euro 0,21 per le ore retribuite;

Arretrati 2014 euro 0,21 per le ore retribuite;

Arretrati 2015 euro 0,21 per le ore retribuite;

Arretrati 2016 euro 0,23 per le ore retribuite;

Arretrati 2017 euro 0,44 per le ore retribuite;

Arretrati 2018 euro 0,95 per le ore retribuite.

2. Richiamato per quanto compatibile l’art. 45 dell’Accordo Collettivo Nazionale 31 marzo 2020, è istituita una indennità di disponibilità del rapporto convenzionale dei professionisti ambulatoriali, di euro 0,39 (zero/39) per ora di attività, al netto degli oneri previdenziali e fiscali a carico del Ministero.

3. L’indennità di cui al comma 2 è strettamente connessa allo svolgimento di incarichi di professionista convenzionato con il SASN ed è erogata, come emolumento aggiuntivo della quota oraria ai soli titolari di incarico a tempo indeterminato che nell’anno non svolgano attività libero professionale. L’erogazione è subordinata alla presentazione, entro il 15 gennaio di ogni anno, di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l’esclusività del rapporto di lavoro, conformemente all’allegato 5 del presente Accordo.

4. L’indennità di cui al comma 2 è corrisposta mensilmente ai professionisti ambulatoriali titolari di incarico con rapporto di lavoro di almeno 12 ore settimanali.

Art. 50

Premio di operosità e di collaborazione

1. A decorrere dal 1° gennaio 2001, per l’attività svolta per conto del Ministero della Salute, ufficio USMAF-SASN competente, ai professionisti, alla cessazione del rapporto convenzionale spetta, dopo un anno di servizio, un premio di operosità nella misura di una mensilità per ogni anno di servizio prestato, con le modalità stabilite dall’art. 47 dell’Accordo Collettivo Nazionale 31 marzo 2020.

2. Il premio di operosità è calcolato sul compenso orario, di cui all’art. 49 del presente Accordo, lettera A, punti A1 e A2 e lettera B, punto B1 e sul premio di collaborazione.

3. Ai professionisti titolari d’incarico spetta il premio annuo di collaborazione, pari a un dodicesimo del compenso orario annuo, di cui all’art. 49 del presente Accordo, lettera A, punti A.1 e A.2 e lettera B, punto B.1.

4. Il premio di collaborazione sarà liquidato entro il 31 dicembre dell’anno di competenza.

Art. 51

Commissione consultiva centrale

1. Presso il Ministero della salute, Direzione generale della Prevenzione Sanitaria, è istituita, con decreto del Direttore della suindicata Direzione, una commissione consultiva composta da:

a) due funzionari del Ministero della Salute;

b) tre rappresentanti individuati tra i medici e i professionisti in servizio presso gli ambulatori USMAF-SASN, indicati dai sindacati che hanno sottoscritto la presente intesa, nell’ambito dei quali deve essere assicurata la rappresentanza di ciascun sindacato firmatario, tenendo anche conto della maggiore rappresentatività in base alle deleghe conferite dai propri iscritti.

2. Per ogni componente effettivo è previsto un componente supplente che subentra in caso di assenza o impedimento del titolare.

3. La suindicata commissione è presieduta dal Direttore generale della DGPRE o da un suo delegato e le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del Ministero della Salute.

4. La cessazione dell’incarico di medico/professionista ambulatoriale comporta la decadenza da componente della commissione.

5. Il componente sospeso dall’incarico ambulatoriale è sostituito dal supplente.

6. La commissione delibera a maggioranza. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della metà dei componenti più uno.

7. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente e nell’ipotesi di cui all’art. 11, comma 13, del presente Accordo, prevale la proposta più favorevole al ricorrente.

8. La commissione ha compiti consultivi, e deve essere sentita nei casi espressamente previsti dal presente regolamento.

9. Formula proposte per il miglioramento del servizio ed esprime pareri sulle questioni concernenti l’applicazione del presente regolamento che le parti firmatarie della presente intesa ritengono di volta in volta di dover sottoporre al suo esame.

10. Detta commissione, nel caso in cui si esprima in ordine a procedimenti disciplinari, può sentire, di propria iniziativa, o su richiesta dell’interessato, l’interessato stesso.

11. La commissione è convocata dal presidente di sua iniziativa o a richiesta di almeno due rappresentanti sindacali di cui al precedente comma 1, lettera b).

Art. 52

Esercizio del diritto di sciopero – Prestazioni indispensabili e loro modalità di erogazione

Fermo restando, per la parte applicabile, quanto previsto dall’allegato 4 dell’Accordo Collettivo Nazionale del 31 marzo 2020, sono prestazioni indispensabili e non differibili, ai sensi della legge n. 146 del 1990, articolo 2, comma 2, le seguenti prestazioni medico legali:

visite per infortunio o malattia a marittimi imbarcati;

visite periodiche di idoneità alla navigazione a marittimi forniti di richiesta di pronto imbarco;

visite periodiche di idoneità alla navigazione aerea al personale di volo con licenze o attestati in scadenza;

visite preventive d’imbarco a marittimi forniti di richiesta di pronto imbarco.

Art. 53

Oneri di spesa

Gli oneri derivanti dall’applicazione del presente Accordo sono valutati per gli anni dal 2010 al 2018 in € 748.570,66, con un maggiore onere a tutto il 2020 di € 292.892,49, per un totale complessivo di € 1.041.463,15 comprensivo degli oneri previdenziali e dell’IRAP, pari ad € 191.962,52.

Norma finale n. 1

Fino all’insediamento della commissione di cui all’art. 51 del presente Accordo, è confermata in carica la commissione di cui all’articolo 51 dell’Accordo reso esecutivo con decreto ministeriale 3 ottobre 2012, n. 202.

Norma finale n. 2

I medici ambulatoriali, titolari di un incarico di medicina generale e specialistica alla data di pubblicazione del presente Accordo, conservano i due incarichi e possono partecipare all’attribuzione dei turni vacanti o ad aumenti di orario con il rispetto del massimale orario di cui agli articoli 6 e 24 del presente Accordo.

Norma finale n. 3

Ai medici ambulatoriali, titolari di incarico di medicina generale e specialistica, sono fatti salvi i livelli retributivi al 31.12.2003 come determinati dal Decreto del Ministero della Salute del 3 marzo 2009 n. 63.

Norma finale n. 4

In occasione della festività del Santo Patrono, tenuto conto della chiusura degli uffici del Ministero della salute, osserveranno un giorno di chiusura anche gli ambulatori USMAF-SASN.

Norma finale n. 5

L’applicazione di provvedimenti adottati dal Ministero della Salute che determinano una contrazione dell’attività ambulatoriale non potrà comportare l’automatica e unilaterale applicazione degli articoli 7, 28 e 37 del presente Accordo.

Prima dell’adozione di uno degli istituti previsti dai suddetti articoli, le organizzazioni sindacali firmatarie del presente Accordo saranno convocate dal Direttore generale della prevenzione al fine di cercare una possibile soluzione che tuteli gli interessi del personale ambulatoriale medico e/o quello delle altre Professionalità sanitarie ambulatoriali (biologi e psicologi), purché compatibile con le primarie esigenze dell’Amministrazione.

Dichiarazione a verbale n. 1

Le parti riconoscono l’utilità che eventuali questioni applicative aventi rilevanza generale, nonché problemi scaturenti da provvedimenti legislativi, pronunce della magistratura, ecc., che incidano direttamente sulla disciplina dei rapporti convenzionali, quale risulta dal presente Accordo o dall’Accordo Collettivo Nazionale del 31 marzo 2020, formino oggetto di esame tra le parti nel corso di apposite riunioni convocate dal Ministero della salute, anche su richiesta di parte sindacale.

Dichiarazione a verbale n. 2

Nell’ipotesi che il Ministero della Salute non sia riuscito ad ottemperare in tutto o in parte all’obbligo formativo a scadere del 1° semestre di ogni anno del triennio, al sanitario vengono riconosciute fino a 100 ore annue retribuite per aggiornamento obbligatorio, rapportate ad un incarico di 38 ore settimanali.

Allegato 1

DOMANDA DI INCLUSIONE NELLA GRADUATORIA Specialisti Ambulatoriali e altre professionalità (Biologi, Chimici, Psicologi)

Articoli 2 e 32 dell’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti tra il Ministero della Salute ed i medici ambulatoriali specialisti e le altre professionalità sanitarie (Biologi, Chimici, Psicologi) operanti negli ambulatori dei SASN.

AL COMITATO ZONALE DI ________________

Il sottoscritto Dott _________________, nato a ___________________ (prov _____)

Il ________________ M__ F___ Codice Fiscale _________________________________

Comune di residenza ___________________ (prov_____)

Indirizzo Via ________________________ n _______ Cap_______ telefono_______________

Recapito professionale nel Comune di ___________________ (prov____)

Via _______________________ n_____ Cap________ telefono__________________

Chiede di essere incluso nella graduatoria

– secondo quanto previsto dall’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali ed altre professionalità (Biologi, Chimici, Psicologi), ex art. 8 del D. L.vo n.502/92 e successive modificazioni

di__________________________per i medici specialisti ed odontoiatri

di__________________________per i biologi

di__________________________per i chimici

di__________________________per gli psicologi (disciplina di psicologia o psicoterapia) a valere per l’anno________, relativa alla Provincia di_________________nel cui ambito territoriale intende ottenere incarico.

A tale fine acclude alla presente la seguente documentazione:

  1. a) autocertificazione informativa
  2. b) n________ documenti relativi ai titoli in suo possesso, valutabili ai fini della graduatoria predetta e specificati nel prospetto interno.

Chiede che ogni comunicazione venga indirizzata presso:

la propria residenza

il domicilio sottoindicato:

c/o______________________ Comune______________Provincia__________________indirizzo

_______________________________n_____ CAP_______

Data__________

Firma per esteso__________________________

Avvertenze importanti

– I documenti comprovanti il possesso dei titoli dichiarati devono essere in regola con le norme sull’imposta di bollo e le disposizioni di legge vigenti.

– Ai fini dell’attribuzione del relativo punteggio, la documentazione allegata deve essere tale da poterne consentire la valutazione e non si terrà conto di quella dalla quale non è possibile dedurre i dati di valutazione o di quella mancante rispetto a quanto dichiarato dall’aspirante.

– Se la domanda è presentata personalmente al competente ufficio del Comitato Zonale, la firma deve essere apposta all’atto della sua presentazione, avanti al dipendente addetto a riceverla. Se, viceversa, la domanda è presentata da un terzo o inviata per posta, deve essere già sottoscritta dall’interessato ed accompagnata dalla fotocopia non autenticata di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

Allegato 2

AUTOCERTIFICAZIONE INFORMATIVA

Il sottoscritto Dott _________________, nato a____________________(prov______)

Il_________________ M__ F___ Codice Fiscale_________________________________

Comune di residenza_________________(prov_____)

Indirizzo Via ____________________n_____Cap______ telefono______________________

Recapito professionale nel Comune di_____________( prov____)

Via_________________n_____Cap______telefono_____________

Dichiara, ai sensi e agli effetti del D.P.R 445/2000,

  1. di possedere il diploma di laurea (DL) ovvero la laurea specialistica (LS) della classe corrispondente in __________ (medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria, biologia, chimica, psicologia) con voto _____/110 (DL) _____/100 (LS) conseguito/a presso l’Università di____________________ in data__________
  2. di essere abilitato all’esercizio della professione di____________________ (medico chirurgo o odontoiatra, o biologo, o chimico, o psicologo) nella sessione__________ presso l’Università di ____________________
  3. di essere iscritto all’Albo professionale ____________________ (dei medici chirurghi o degli odontoiatri, o dei biologi, o dei chimici, o degli psicologi) presso l’Ordine provinciale /regionale di__________ dal__________
  4. di essere in possesso delle seguenti specializzazioni:

in ____________________ conseguita il__________ presso l’Università di__________ con voto__________

in ____________________ conseguita il__________ presso l’Università di__________ con voto__________

in ____________________ conseguita il__________ presso l’Università di__________ con voto__________

in ____________________ conseguita il__________ presso l’Università di__________ con voto__________

  1. di avere / non avere (1) subito provvedimenti disciplinari da parte delle competenti Commissioni di Disciplina previste dall’attuale o dai precedenti Accordi.

Di essere / non essere (1) soggetto ad alcun provvedimento restrittivo di natura disciplinare comminato dall’Ordine____________________

In caso affermativo, specificare il provvedimento disciplinare:

________________________________________________________________________________

  1. di essere nella seguente posizione :
  2. a) avere / non avere (1) un rapporto di lavoro subordinato presso qualsiasi ente pubblico o privato con divieto di libero esercizio professionale
  3. b) svolgere / non svolgere (1) attività di medico di medicina generale convenzionato
  4. c) essere / non essere (1) iscritto negli elenchi dei medici pediatri di libera scelta
  5. d) esercitare / non esercitare (1) la professione medica con rapporto di lavoro autonomo retribuito forfetariamente presso enti o strutture sanitarie pubbliche o private non appartenenti al Servizio sanitario nazionale e che non adottino le clausole normative ed economiche dell’Accordo Collettivo Nazionale e) operare / non operare (1) a qualsiasi titolo in case di cura convenzionate o accreditate con il S.S.N. ( in caso affermativo, indicare l’Azienda____________________)
  6. f) svolgere / non svolgere (1) attività fiscali per conto di Aziende (in caso affermativo indicare l’Azienda____________________)
  7. g) essere / non essere (1) titolare di un rapporto convenzionale disciplinato dal D.P.R. n. 119/88 e successive modificazioni
  8. h) essere / non essere (1) proprietario, comproprietario, socio, azionista, gestore, amministratore, direttore, responsabile di strutture convenzionate con ilS.N., ai sensi del D.P.R. n. 120/88 e successive modificazioni, o accreditate ai sensi dell’art. 8quater del D.Lvo n. 502/92 e successive modificazioni e integrazioni
  9. i) operare / non operare (1) a qualsiasi titolo in presidi, stabilimenti o istituzioni private convenzionate o accreditate con le aziende per l’esecuzione di prestazioni specialistiche effettuate in regime di autorizzazione sanitaria ai sensi dell’art. 43 della legge n. 833/78 e dell’art. 8-ter del D.L.vo n. 502/1992m.;
  10. l) essere / non essere (1) titolare di incarico nei servizi di guardia medica ai sensi del D.P.R. n.292/87 e successive modificazioni o di apposito rapporto instaurato ai sensi dell’art. 8 del D.L.vo n. 502/92 e successive modificazioni e integrazioni
  11. m) percepire / non percepire (1) indennità di rischio in base ad altro rapporto lavorativo (in caso di risposta affermativa indicare il tipo di attività svolta________________________________________ e la misura dell’indennità percepita________________________________________)
  12. di avere svolto la seguente attività professionale nella branca o area professionale, come sostituto, incarico provvisorio e a tempo determinato:

Branca o area professionale presso (2) ____________________ ore sett_____ .Dal_____ al______

____________________ ____________________ _____ _____ _____ _____

____________________ ____________________ _____ _____ _____ _____

____________________ ____________________ _____ _____ _____ _____

____________________ ____________________ _____ _____ _____ _____

____________________ ____________________ _____ _____ _____ _____

____________________ ____________________ _____ _____ _____ _____

NOTE (3)

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, afferma che quanto sopra corrisponde al vero.

Il sottoscritto dichiara altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 s.m. e del Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 (GDPR) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del presente procedimento.

Data____________________

Firma per esteso____________________

(1) cancellare la parte che non interessa

(2) Azienda Sanitaria o Istituzione Pubblica che applica le norme del presente Accordo

(3) spazio utilizzabile qualora non fosse sufficiente quello riservato alle notizie richieste

Allegato 1

DOMANDA DI INCLUSIONE NELLA GRADUATORIA Specialisti Ambulatoriali e altre professionalità (Biologi, Chimici, Psicologi)

Articoli 2 e 32 dell’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti tra il Ministero della Salute ed i medici ambulatoriali specialisti e le altre professionalità sanitarie (Biologi, Chimici, Psicologi) operanti negli ambulatori dei SASN.

AL COMITATO ZONALE DI ________________

Il sottoscritto Dott _________________, nato a ___________________ (prov _____)

Il ________________ M__ F___ Codice Fiscale _________________________________

Comune di residenza ___________________ (prov_____)

Indirizzo Via ________________________ n _______ Cap_______ telefono_______________

Recapito professionale nel Comune di ___________________ (prov____)

Via _______________________ n_____ Cap________ telefono__________________

Chiede di essere incluso nella graduatoria

– secondo quanto previsto dall’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali ed altre professionalità (Biologi, Chimici, Psicologi), ex art. 8 del D. L.vo n.502/92 e successive modificazioni

di__________________________per i medici specialisti ed odontoiatri

di__________________________per i biologi

di__________________________per i chimici

di__________________________per gli psicologi (disciplina di psicologia o psicoterapia) a valere per l’anno________, relativa alla Provincia di_________________nel cui ambito territoriale intende ottenere incarico.

A tale fine acclude alla presente la seguente documentazione:

a) autocertificazione informativa

b) n________ documenti relativi ai titoli in suo possesso, valutabili ai fini della graduatoria predetta e specificati nel prospetto interno.

Chiede che ogni comunicazione venga indirizzata presso:

la propria residenza

il domicilio sottoindicato:

c/o______________________ Comune______________Provincia__________________indirizzo

_______________________________n_____ CAP_______

Data__________

Firma per esteso__________________________

Avvertenze importanti

– I documenti comprovanti il possesso dei titoli dichiarati devono essere in regola con le norme sull’imposta di bollo e le disposizioni di legge vigenti.

– Ai fini dell’attribuzione del relativo punteggio, la documentazione allegata deve essere tale da poterne consentire la valutazione e non si terrà conto di quella dalla quale non è possibile dedurre i dati di valutazione o di quella mancante rispetto a quanto dichiarato dall’aspirante.

– Se la domanda è presentata personalmente al competente ufficio del Comitato Zonale, la firma deve essere apposta all’atto della sua presentazione, avanti al dipendente addetto a riceverla. Se, viceversa, la domanda è presentata da un terzo o inviata per posta, deve essere già sottoscritta dall’interessato ed accompagnata dalla fotocopia non autenticata di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

Allegato 2

AUTOCERTIFICAZIONE INFORMATIVA

Il sottoscritto Dott _________________, nato a____________________(prov______)

Il_________________ M__ F___ Codice Fiscale_________________________________

Comune di residenza_________________(prov_____)

Indirizzo Via ____________________n_____Cap______ telefono______________________

Recapito professionale nel Comune di_____________( prov____)

Via_________________n_____Cap______telefono_____________

Dichiara, ai sensi e agli effetti del D.P.R 445/2000,

  1. di possedere il diploma di laurea (DL) ovvero la laurea specialistica (LS) della classe corrispondente in __________ (medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria, biologia, chimica, psicologia) con voto _____/110 (DL) _____/100 (LS) conseguito/a presso l’Università di____________________ in data__________
  2. di essere abilitato all’esercizio della professione di____________________ (medico chirurgo o odontoiatra, o biologo, o chimico, o psicologo) nella sessione__________ presso l’Università di ____________________
  3. di essere iscritto all’Albo professionale ____________________ (dei medici chirurghi o degli odontoiatri, o dei biologi, o dei chimici, o degli psicologi) presso l’Ordine provinciale /regionale di__________ dal__________
  4. di essere in possesso delle seguenti specializzazioni:

in ____________________ conseguita il__________ presso l’Università di__________ con voto__________

in ____________________ conseguita il__________ presso l’Università di__________ con voto__________

in ____________________ conseguita il__________ presso l’Università di__________ con voto__________

in ____________________ conseguita il__________ presso l’Università di__________ con voto__________

  1. di avere / non avere (1) subito provvedimenti disciplinari da parte delle competenti Commissioni di Disciplina previste dall’attuale o dai precedenti Accordi.

Di essere / non essere (1) soggetto ad alcun provvedimento restrittivo di natura disciplinare comminato dall’Ordine____________________

In caso affermativo, specificare il provvedimento disciplinare:

________________________________________________________________________________

  1. di essere nella seguente posizione :

a) avere / non avere (1) un rapporto di lavoro subordinato presso qualsiasi ente pubblico o privato con divieto di libero esercizio professionale

b) svolgere / non svolgere (1) attività di medico di medicina generale convenzionato

c) essere / non essere (1) iscritto negli elenchi dei medici pediatri di libera scelta

d) esercitare / non esercitare (1) la professione medica con rapporto di lavoro autonomo retribuito forfetariamente presso enti o strutture sanitarie pubbliche o private non appartenenti al Servizio sanitario nazionale e che non adottino le clausole normative ed economiche dell’Accordo Collettivo Nazionale e) operare / non operare (1) a qualsiasi titolo in case di cura convenzionate o accreditate con il S.S.N. ( in caso affermativo, indicare l’Azienda____________________)

f) svolgere / non svolgere (1) attività fiscali per conto di Aziende (in caso affermativo indicare l’Azienda____________________)

g) essere / non essere (1) titolare di un rapporto convenzionale disciplinato dal D.P.R. n. 119/88 e successive modificazioni

h) essere / non essere (1) proprietario, comproprietario, socio, azionista, gestore, amministratore, direttore, responsabile di strutture convenzionate con ilS.N., ai sensi del D.P.R. n. 120/88 e successive modificazioni, o accreditate ai sensi dell’art. 8quater del D.Lvo n. 502/92 e successive modificazioni e integrazioni

i) operare / non operare (1) a qualsiasi titolo in presidi, stabilimenti o istituzioni private convenzionate o accreditate con le aziende per l’esecuzione di prestazioni specialistiche effettuate in regime di autorizzazione sanitaria ai sensi dell’art. 43 della legge n. 833/78 e dell’art. 8-ter del D.L.vo n. 502/1992m.;

l) essere / non essere (1) titolare di incarico nei servizi di guardia medica ai sensi del D.P.R. n.292/87 e successive modificazioni o di apposito rapporto instaurato ai sensi dell’art. 8 del D.L.vo n. 502/92 e successive modificazioni e integrazioni

m) percepire / non percepire (1) indennità di rischio in base ad altro rapporto lavorativo (in caso di risposta affermativa indicare il tipo di attività svolta________________________________________ e la misura dell’indennità percepita________________________________________)

  1. di avere svolto la seguente attività professionale nella branca o area professionale, come sostituto, incarico provvisorio e a tempo determinato:

Branca o area professionale presso (2) ____________________ ore sett_____ .Dal_____ al______

____________________ ____________________ _____ _____ _____ _____

____________________ ____________________ _____ _____ _____ _____

____________________ ____________________ _____ _____ _____ _____

____________________ ____________________ _____ _____ _____ _____

____________________ ____________________ _____ _____ _____ _____

____________________ ____________________ _____ _____ _____ _____

NOTE (3)

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, afferma che quanto sopra corrisponde al vero.

Il sottoscritto dichiara altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 s.m. e del Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 (GDPR) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del presente procedimento.

Data____________________

Firma per esteso____________________

(1) cancellare la parte che non interessa

(2) Azienda Sanitaria o Istituzione Pubblica che applica le norme del presente Accordo

(3) spazio utilizzabile qualora non fosse sufficiente quello riservato alle notizie richieste

Allegato 3

TITOLI E CRITERI DI VALUTAZIONE PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE DI CUI ALL’ARTICOLO

23 DEL PRESENTE ACCORDO.

A – Titoli accademici e di studio

1) diploma di laurea conseguito con voti 110/110 e 110/110 e lode o 100/100 e 100/100 e lodep. 1,00
2) diploma di laurea conseguito con voti da 105 a 109 o da 95 a 99p. 0,50
3) diploma di laurea conseguito con voti da 100 a 104 o da 90 a 94p. 0,30
4) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina legale o in medicina aeronautica e spaziale: 
per ciascuna specializzazionep. 3,00
5) specializzazione o libera docenza in medicina generale o discipline equipollenti ai sensi delle vigenti disposizioni: 
per ciascuna specializzazione o libera docenzap. 2,00
6) specializzazione o libera docenza in discipline affini a quella di medicina generale ai sensi delle vigenti disposizioni: 
per ciascuna specializzazione o libera docenzap. 0,50
7) attestato di formazione in medicina generale di cui all’Art. 1, comma 2, e all’Art. 2, comma 2, del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256, e delle corrispondenti norme del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e di cui al decreto legislativo n. 277/2003p. 2,00

B – Titoli di servizio

1) attività di medico generico presso un ambulatorio a diretta gestione degli uffici SASN: 
per ogni mese di attività, frazionabile per giornop. 0,50
2) attività di sostituzione di medico generico o di titolarità di incarico provvisorio presso un ambulatorio di cui al punto 1): 
per ogni mese di attività, frazionabile per giornop. 0,40
3) attività di medico specialista presso un ambulatorio di cui al punto 1), di medico generico fiduciario, di medico generico fiduciario domiciliare: 
per ogni mese di attività, frazionabile per giornop. 0,30
4) attività di medico fiduciario di controllo o di medico supplente dei medici di cui al punto 3): 
per ogni mese di attività, frazionabile per giornop. 0,20
5) attività di sostituzione di medico fiduciario di controllo: 
per ogni mese di attività, frazionabile per giornop. 0,10
6) attività di titolarità o di sostituzione di medicina generale a rapporto convenzionale con il Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell’ ACN per i rapporti con i medici di Medicina Generale del 23/03/2005 e smi, come sostituito dall’ACN del 21/06/2018 (rep. atti n. 112/CSR) e modificato dall’ACN 18/06/2020 (rep. atti n. 85/CSR), o di attività di medico presso strutture sanitarie pubbliche: 
per ogni mese di attività, frazionabile per giornop. 0,05
7) attività di servizio come medico di ruolo presso altre amministrazioni pubbliche: 
per ogni mese di attività, frazionabile per giornop. 0,05
8) servizio militare di leva in qualità di ufficiale di complemento per un massimo di 12 mesi: 
per ogni mese di attività, frazionabile per giornop. 0,05

Nel caso in cui due medici generici aspiranti all’incarico raggiungano lo stesso punteggio finale, l’incarico sarà conferito al medico che abbia riportato un punteggio maggiore per i titoli di servizio. In caso di ulteriore parità, l’incarico sarà conferito al candidato con una minore età anagrafica.

Saranno valutati i titoli di servizio maturati fino al giorno antecedente a quello di pubblicazione dell’avviso pubblico.

In caso di servizi contemporanei sarà valutato il servizio più favorevole al candidato.

Allegato 4

DOMANDA DI INCLUSIONE NELL’ELENCO DEI SOSTITUTI

Articoli 17, 31 e 46 dell’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti tra il Ministero della Salute ed i medici e le altre professionalità sanitarie (Biologi, Chimici, Psicologi) operanti negli ambulatori degli USMAF-SASN.

AL Direttore USMAF-SASN

Il sottoscritto dott. ____________________, nato a____________________ (prov_____) il ____________________

M__ F___ Codice Fiscale____________________ Comune di residenza ____________________ (prov. _____)

Indirizzo Via ____________________ n_____Cap______ telefono fisso ____________________ cellulare ____________________

Recapito professionale nel Comune di____________________ (prov_____)

Via____________________n_____Cap_____telefono ____________________

Dichiara, ai sensi e agli effetti del D.P.R. n.445/2000,

  1. di possedere il diploma di laurea (DL) ovvero la laurea specialistica (LS) della classe corrispondente in ____________________ (medicina e chirurgia o odontoiatria e protesi dentaria, o biologia, o chimica, o psicologia) con voto _____/110 (DL) _____/100

(LS) conseguito/a presso l’Università di____________________ in data____________________

  1. di essere abilitato all’esercizio della professione di____________________ ____________________ (medico chirurgo o odontoiatra, o biologo, o chimico, o psicologo) nella sessione__________ presso l’Università di________________________________________
  2. di essere iscritto all’Albo professionale________________________________________ (dei medici chirurghi o degli odontoiatri, o dei biologi, o dei chimici, o degli psicologi) presso l’Ordine provinciale/ regionale di_____ dal______
  3. Di non essere soggetto ad alcun provvedimento restrittivo di natura disciplinare comminato dall’Ordine di________________________________________

Chiede di essere incluso nell’elenco dei sostituti.

A tal scopo dichiara di non trovarsi in situazione di incompatibilità prevista all’articolo 27 dell’ACN del SSN del 31 marzo 2020 e all’articolo 5 dell’ACN del SASN.

Il sottoscritto dichiara altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 s.m. e del Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 (GDPR), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del presente procedimento.

Chiede che ogni comunicazione venga indirizzata al seguente indirizzo

PEC:____________________o al domicilio sottoindicato:

Comune____________________ Provincia____________________

Indirizzo________________________________________n°_____ CAP______

Luogo e data____________________

Firma per esteso ____________________

Allegata fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità.

Allegato 5

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO

Ai sensi dell’ art. 47 del DPR n. 445 del 28.12.2000

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________________________

Nato/a ______________________________ il _________ Residente _____________________________________

Via/Piazza _________________________________________________________n _________________________

Tel _________________________________________ cellulare _________________________________________

Iscritto all’Albo dei _______________________________ della Provincia/Regione di _________________________

Ai sensi e agli effetti dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, di falsità negli atti e di uso di atti falsi, cosi come stabilito dall’art. 76 del DPR n. 445/2000, e consapevole delle decadenze dai benefici eventualmente conseguiti a seguito di provvedimenti adottati sulla base della dichiarazione non veritiera, sotto la propria personale responsabilità

Dichiara formalmente

di non aver svolto attività libero professionale a far data dal ______________e di non svolgerne nel corso del rimanente periodo fino al 31 dicembre.

Chiede pertanto di poter fruire dei benefici economici previsti dall’Articolo 20, comma 2, o dall’Articolo 49, comma 2, del presente ACN.

Data ______________

firma _________________________

N.B. allegare copia non autenticata di un documento d’identità del sottoscrittore.

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall’amministrazione competente per materia, ai sensi dell’art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

– Si riporta il comma 3 dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. i regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».

– Si riporta il comma 7 dell’articolo 18 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502:

«7. Restano salve le norme previste dai decreti del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 616, n. 618, e n. 620, con gli adattamenti derivanti dalle disposizioni del presente decreto da effettuarsi con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. I rapporti con il personale sanitario per l’assistenza al personale navigante sono disciplinati con regolamento ministeriale in conformità, per la parte compatibile, alle disposizioni di cui all’art. 8. A decorrere dal 1° gennaio 1995 le entrate e le spese per l’assistenza sanitaria all’estero in base ai regolamenti della Comunità europea e alle convenzioni bilaterali di sicurezza sociale sono imputate, tramite le regioni, ai bilanci delle unità sanitarie locali di residenza degli assistiti. I relativi rapporti finanziari sono definiti in sede di ripartizione del Fondo sanitario nazionale».

– La legge 23 dicembre 1978, n. 833 reca: «Istituzione del servizio sanitario nazionale».

– La legge 13 dicembre 2009, n. 172 reca: «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato».

– La legge 30 dicembre 2020, n. 178 reca: «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023».