MINISTERO SALUTE – Decreto ministeriale 28 settembre 2021

Modifica del decreto 8 aprile 2015 relativo all’individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale

Art. 1

Modifiche al decreto del Ministro della salute 8 aprile 2015

1. Tenuto anche conto dell’aumento di organico previsto dall’art. 1, comma 882, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modifiche al decreto del Ministro della salute 8 aprile 2015, citato in premessa, e successive integrazioni e modificazioni:

a) al comma 1 dell’art. 2 (Segretariato generale) è aggiunto il seguente periodo:

«Ufficio 4 – Gestione dei programmi di attuazione dei Fondi europei

Attività di selezione delle operazioni, di gestione dei programmi di attuazione dei fondi europei, di sostegno del comitato di sorveglianza, di supervisione degli organismi intermedi, di registrazione e conservazione dei dati relativi a ciascuna operazione ai fini di sorveglianza, valutazione, gestione finanziaria, verifica e audit, nonché di assicurare la sicurezza, l’integrità e la riservatezza dei dati e l’autenticazione degli utenti.

Redazione e presentazione delle richieste di pagamento; redazione e presentazione dei conti; attività di conferma della completezza, dell’accuratezza e della veridicità dei conti nonché attività di conservazione delle registrazioni di tutti gli elementi dei conti, comprese le richieste di pagamento.

Cura dei rapporti con le autorità europee e con le altre autorità dei programmi di attuazione dei fondi europei.

Attività di trasparenza e comunicazione.

Compiti o funzioni per conto di altra Autorità di gestione, in qualità di eventuale organismo intermedio

b) al comma 1 dell’art. 14 (Direzione generale del personale, dell’organizzazione e del bilancio), alla descrizione delle competenze dell’Ufficio 6 – Bilancio e controllo di gestione, è aggiunto il seguente periodo:

«Elaborazione della strategia di audit e verifica dei rischi; esecuzione degli audit dei sistemi di gestione e controllo; campionamento delle operazioni da sottoporre a verifica; esecuzione degli audit delle operazioni; audit dei conti; redazione e presentazione alla Commissione di relazioni di controllo e pareri di audit relativi alla completezza, alla veridicità e all’accuratezza dei conti, alla legittimità e regolarità delle spese incluse nei conti presentati alla Commissione e al funzionamento efficace del sistema di gestione e controllo; follow up delle azioni preventive e correttive».

Art. 2

Disposizioni transitorie e finali

1. Nelle more della definizione delle procedure di graduazione delle funzioni dirigenziali che saranno previste dalla nuova organizzazione del Ministero della salute, all’Ufficio 4 di cui all’art. 1, lettera a) e all’Ufficio 6 di cui all’art. 1, lettera b) è attribuita la fascia economica A.

2. Dall’applicazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica rispetto alle risorse già disponibili di cui all’art. 1, comma 883, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 citata in premessa.

3. Il presente provvedimento entra in vigore dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.