MINISTERO SALUTE – Decreto ministeriale 30 giugno 2021
Individuazione dei criteri di certificazione dei requisiti (dell’esperienza professionale e delle competenze) in possesso dei medici in servizio presso le reti dedicate alle cure palliative pubbliche o private accreditate
Art. 1
Ambito di applicabilità
1. Il presente decreto, ai sensi dell’art. 1, comma 522, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e successive modificazioni, disciplina i criteri sulla base dei quali le regioni e le province autonome certificano l’idoneità ad operare nelle reti, pubbliche o private accreditate, dedicate alle cure palliative, dei medici sprovvisti dei requisiti di cui al decreto del Ministro della salute 28 marzo 2013, così come integrato dal decreto del Ministro della salute 11 agosto 2020.
Art. 2
Requisiti di idoneità
1. Sono idonei ad operare nelle reti, pubbliche o private accreditate, dedicate alle cure palliative i medici di cui all’art. 1, in servizio presso le reti stesse alla data del 31 dicembre 2020 ed in possesso, alla medesima data, dei seguenti requisiti:
a) esperienza almeno triennale, anche non continuativa, nel campo delle cure palliative prestata nell’ambito di strutture ospedaliere, di strutture residenziali appartenenti alla categoria degli hospice e di unità per le cure palliative (UCP) domiciliari, accreditate per l’erogazione delle cure palliative presso il Servizio sanitario nazionale;
b) un congruo numero di ore di attività professionale esercitata – corrispondente ad almeno il 50 per cento dell’orario previsto per il rapporto di lavoro del contratto della sanità pubblica e pertanto pari ad almeno diciannove ore settimanali – e un congruo numero di casi trattati, rispetto all’attività professionale esercitata, pari ad almeno venticinque casi annui;
c) acquisizione di una specifica formazione in cure palliative nell’ambito di percorsi di Educazione continua in medicina (ECM), conseguendo almeno venti crediti ECM, oppure tramite master universitari in cure palliative oppure tramite corsi organizzati dalle regioni e dalle province autonome per l’acquisizione delle competenze di cui all’accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano il 10 luglio 2014 (rep. Atti n. 87/CSR).
Art. 3
Procedure di certificazione
1. Le regioni e le province autonome, con appositi provvedimenti da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, disciplinano la certificazione dei requisiti, di cui all’art. 2, tenendo conto dell’organizzazione e del funzionamento della rete regionale delle cure palliative.
2. Il medico inoltra l’istanza per il rilascio della certificazione del possesso dei requisiti di cui all’art. 2 alla regione ovvero alla provincia autonoma di riferimento della struttura pubblica o privata accreditata, presso la quale presta servizio alla data del 31 dicembre 2020.
3. L’istanza di cui al comma 2 è presentata entro diciotto mesi dall’entrata in vigore del presente decreto.
4. Le regioni e le province autonome certificano il possesso dei requisiti necessari per operare nelle reti dedicate alle cure palliative pubbliche o private accreditate entro novanta giorni dal ricevimento dell’istanza corredata della documentazione richiesta.
Art. 4
Documentazione
1. L’istanza del medico per il rilascio della certificazione del possesso dei requisiti di cui all’art. 2 è corredata dall’attestazione relativa all’attività professionale esercitata, rilasciata dal datore di lavoro, dal committente o dal rappresentante legale della struttura in cui il medico era in servizio alla data del 31 dicembre 2020, ovvero da dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.
2. L’esperienza professionale di cui all’art. 2, comma 1, lettera a) e lettera b) è attestata dal direttore sanitario di ogni struttura pubblica o privata accreditata della rete stessa nella quale il medico ha svolto la propria attività.
3. I requisiti di cui all’art. 2, comma 1, lettera c) sono attestati dal medico con dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Art. 5
Monitoraggio
1. Le regioni e le province autonome comunicano al Ministero della salute lo stato di attuazione dell’art. 1, comma 522, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in coerenza con le previsioni dell’art. 9 (Monitoraggio ministeriale delle cure palliative) e dell’art. 11 (Relazione annuale al Parlamento) della legge 15 marzo 2010, n. 38 recante «Disposizioni per garantire l’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore».
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