MINISTERO SALUTE – Decreto ministeriale 30 luglio 2021
Modifica del decreto 8 aprile 2015 di individuazione delle funzioni dirigenziali di seconda fascia del Ministero della salute
Art. 1
Modifiche al decreto del Ministro della salute 8 aprile 2015
1. Al decreto del Ministro della salute 8 aprile 2015, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’art. 6, comma 1, le parole da «Ufficio 1 – Affari generali e prodotti di interesse sanitario diversi dai dispositivi medici – segreteria del direttore generale;» fino alle parole «esercizio delle competenze statali in materia di cosmetici e apparecchiature usate ai fini estetici.» sono sostituite dalle seguenti: «Ufficio 1 – Affari generali: segreteria del direttore generale; affari generali e attività giuridiche e normative; gestione amministrativa del personale; conferimento incarichi; gestione finanziaria e contabile; attività connesse al ciclo di programmazione economico-finanziaria e di bilancio; attività connesse ai processi di valutazione delle prestazioni e al ciclo della performance; controllo di gestione; coordinamento delle attività di direzione in materia di prevenzione della corruzione e degli obblighi di trasparenza e integrità; espletamento delle procedure di acquisizione di fornitura di beni e servizi di competenza della direzione generale; gestione e coordinamento del contenzioso connesso alle attività della direzione in collaborazione con gli uffici competenti.»;
b) tenuto conto dell’aumento di organico previsto dall’art. 1, comma 5-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, all’art. 6, comma 1, dopo la descrizione delle competenze affidate all’Ufficio 7, è aggiunto il seguente periodo: «Ufficio 8 – biocidi e cosmetici: esercizio delle funzioni di Autorità competente in materia di biocidi; esercizio delle funzioni di Autorità competente in materia di cosmetici; esercizio delle competenze statali in materia di autorizzazione alla produzione di presidi medico chirurgici; esercizio delle competenze statali in materia di autorizzazione all’immissione in commercio di presidi medico chirurgici; esercizio delle competenze del Ministero della salute in materia di apparecchiature usate ai fini estetici individuate ai sensi dell’art. 10, comma 1, della legge 4 gennaio 1990, n. 1; esercizio delle funzioni di vigilanza e sorveglianza in materia di presidi medico chirurgici, biocidi e cosmetici; rilascio di certificati di libera vendita in materia di presidi medico chirurgici, biocidi e cosmetici; valutazione dei messaggi pubblicitari in materia di presidi medico chirurgici.»;
c) all’art. 14, comma 1, le parole da «Ufficio 2 – relazioni sindacali, organizzazione, sicurezza e salute dei lavoratori – relazioni sindacali e contrattazione;» fino alle parole «coordinamento con le iniziative formative specifiche delle direzioni generali.» sono sostituite dalle seguenti: «Ufficio 2 – organizzazione e relazioni sindacali: relazioni sindacali e contrattazione; quantificazione e monitoraggio delle prerogative sindacali; supporto agli accordi degli uffici periferici; organizzazione, razionalizzazione e innovazione dei modelli organizzativo-gestionali, dei processi e delle strutture degli uffici centrali e periferici del Ministero; logistica delle sedi centrali; sistemi di valutazione delle posizioni e di rilevazione del potenziale del personale; coordinamento delle attività delle direzioni generali connesse al sistema di misurazione e valutazione della performance in raccordo con l’Organismo indipendente di valutazione; gestione e coordinamento del sistema di rilevazione delle presenze; coordinamento, all’interno della direzione generale, del sistema informativo unitario del personale; individuazione bisogni formativi e predisposizione del piano di formazione; realizzazione e gestione corsi di formazione; coordinamento con le iniziative formative specifiche delle direzioni generali.»;
d) tenuto conto dell’aumento di organico previsto dall’art. 1, comma 5-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, all’art. 14, comma 1, dopo la descrizione delle competenze affidate all’Ufficio 7, è aggiunto il seguente periodo: «Ufficio 8 – sicurezza e salute dei lavoratori: servizio di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi della normativa per la tutela della salute nei luoghi di lavoro e supporto al RSPP per le sedi centrali e gli uffici di diretta collaborazione; proposta e implementazione delle misure di tutela della salute per le sedi centrali del Ministero e gli uffici di diretta collaborazione; sorveglianza sanitaria e attività di primo soccorso; protocolli di sicurezza; registro delle vulnerabilità dei lavoratori; organigramma della sicurezza; formazione e informazione in materia di sicurezza e di benessere psicofisico; linee di indirizzo in materia di sicurezza sul lavoro per i datori di lavoro delle sedi periferiche; coordinamento delle politiche di sicurezza e salute dei lavoratori degli uffici periferici in raccordo con la Direzione generale della prevenzione sanitaria e con la Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari; promozione del benessere organizzativo e psicofisico dei lavoratori; supporto al disability manager e al responsabile dei processi di inserimento; sportello di ascolto per la protezione e la prevenzione dei rischi psicosociali e dello stress lavoro correlato; segreteria Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni; iniziative a favore dei lavoratori diversamente abili.».
Art. 2
Disposizioni transitorie e finali
1. Nelle more della definizione delle procedure di graduazione delle funzioni dirigenziali previste dalla nuova organizzazione del Ministero della salute, all’Ufficio 1 di cui all’art. 1, lettera a), è attribuita la fascia economica B; all’Ufficio 2 di cui all’art. 1, lettera c), rimane attribuita la fascia economica A; all’Ufficio 8 di cui all’art. 1, lettera b) e all’Ufficio 8 di cui all’art. 1, lettera d), rientranti, ad integrazione, nelle strutture complesse di cui decreto del Ministro della salute 2 dicembre 2019, è attribuita la fascia economica B.
2. Tenuto conto dell’aumento di organico previsto dall’art. 1, comma 5-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, e in aggiunta agli incarichi ispettivi, di consulenza, studio e ricerca già previsti dal decreto del Ministro della salute 8 aprile 2015, nelle more della riorganizzazione delle strutture dirigenziali generali del Ministero della salute, sono conferibili presso le seguenti strutture di livello dirigenziale generale, nelle materie di rispettiva competenza, ulteriori undici funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca, ai sensi dell’art. 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alle quali è attribuita la fascia economica C, così distribuite:
Segretariato generale: una posizione funzionale;
Direzione generale della programmazione sanitaria: cinque posizioni funzionali, di cui due posizioni da imputare all’aliquota dei dirigenti sanitari;
Direzione generale della prevenzione sanitaria: due posizioni funzionali, di cui una posizione da imputare all’aliquota dei dirigenti sanitari;
Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute: due posizioni funzionali, di cui una posizione da imputare all’aliquota dei dirigenti sanitari;
Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico: una posizione funzionale.
3. Al fine di assicurare la maggior corrispondenza tra le competenze attribuite alle strutture di livello dirigenziale non generale e alle strutture complesse del Ministero e le funzioni prevalenti svolte dai dirigenti sanitari interessati non titolari di struttura complessa, gli incarichi attualmente afferenti all’Ufficio 1 della Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico sono assegnati, senza soluzione di continuità, all’Ufficio 8 di cui all’art. 1, lettera b); nell’ambito della Direzione generale del personale, dell’organizzazione e del bilancio, l’incarico di direzione di struttura semplice attualmente conferito presso l’Ufficio 2, è assegnato, senza soluzione di continuità, all’Ufficio 8, di cui all’art. 1, lettera d).
4. Dall’applicazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
5. Il presente provvedimento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- MINISTERO della SALUTE - Decreto ministeriale del 30 maggio 2023 - Modifiche al decreto 8 aprile 2015 e al decreto 30 luglio 2021 di individuazione delle funzioni dirigenziali di seconda fascia del Ministero della salute
- MINISTERO della SALUTE - Decreto ministeriale del 14 settembre 2023 - Modifiche ai decreti 8 aprile 2015 e 30 luglio 2021 di individuazione delle funzioni dirigenziali di seconda fascia del Ministero della salute
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 26 ottobre 2020, n. 23435 - Lo svolgimento di fatto di funzioni dirigenziali, nell'ambito dell'impiego pubblico privatizzato, non può che espletarsi in relazione ad una specifica posizione organizzativa, rispetto alla…
- DECRETO PRESIDENTE REPUBBLICA 09 dicembre 2019 - Autorizzazione al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per l'anno accademico 2019/2020, all'assunzione a tempo indeterminato di n. 386 unità di personale docente, di cui n. 351 di…
- MINISTERO SALUTE - Decreto ministeriale 28 settembre 2021 - Modifica del decreto 8 aprile 2015 relativo all'individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale
- CORTE di CASSAZIONE - Ordinanza n. 10194 depositata il 17 aprile 2023 - In caso di reggenza del pubblico ufficio sprovvisto temporaneamente del dirigente titolare, vanno incluse, nel trattamento differenziale per lo svolgimento delle mansioni…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- L’indennità sostitutiva di ferie non godute
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 9009 depositata…
- Il giudice tributario è tenuto a valutare la corre
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5894 deposi…
- Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10267 depositat…
- L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione
L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione, infatti il risparmio fiscale…
- Spese di sponsorizzazione sono deducibili per pres
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 6079 deposi…