MINISTERO SALUTE – Decreto ministeriale 30 ottobre 2021
Criteri e modalità di attribuzione del contributo, sotto forma di credito d’imposta, in favore delle farmacie per favorire l’accesso a prestazioni di telemedicina da parte dei cittadini dei piccoli centri urbani, nel rispetto del limite di spesa previsto per l’anno 2021
Art. 1
Oggetto
1. Il presente decreto individua i criteri e le modalità di attribuzione del contributo, sotto forma di credito d’imposta, riconosciuto dall’art. 19-septies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, in favore delle farmacie per favorire l’accesso a prestazioni di telemedicina da parte dei cittadini dei piccoli centri urbani, nel rispetto del limite di spesa previsto, pari a 10,715 milioni di euro per l’anno 2021.
Art. 2
Ambito soggettivo di applicazione
1. Possono accedere al contributo di cui al presente decreto le farmacie che operano in comuni o centri abitati con meno di 3.000 abitanti.
Art. 3
Agevolazione concedibile
1. Il contributo, sotto forma di credito d’imposta, di cui al presente decreto è riconosciuto, fino a un importo massimo di 3.000 euro per ciascun beneficiario, nella misura del 50 per cento delle spese ammissibili di cui all’art. 4, nel limite delle risorse disponibili, pari a 10,715 milioni di euro per l’anno 2021.
2. Il contributo è concesso ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis», ai sensi del quale l’importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi da uno Stato membro a un’impresa non può superare l’importo di 200.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari.
Art. 4
Spese ammissibili
1. Sono ammissibili all’agevolazione le spese sostenute nell’anno 2021 per l’acquisto e il noleggio delle seguenti apparecchiature necessarie per l’effettuazione delle prestazioni di telemedicina individuate dall’art. 3 del decreto del Ministro della salute 16 dicembre 2010:
a) dispositivi per la misurazione con modalità non invasiva della pressione arteriosa;
b) dispositivi per la misurazione della capacità polmonare tramite auto-spirometria;
c) dispositivi per la misurazione con modalità non invasiva della saturazione percentuale dell’ossigeno;
d) dispositivi per il monitoraggio con modalità non invasive della pressione arteriosa e dell’attività cardiaca in collegamento funzionale con i centri di cardiologia accreditati dalle Regioni sulla base di specifici requisiti tecnici, professionali e strutturali;
e) dispositivi per consentire l’effettuazione di elettrocardiogrammi con modalità di telecardiologia da effettuarsi in collegamento con centri di cardiologia accreditati dalle regioni sulla base di specifici requisiti tecnici, professionali e strutturali.
2. I farmacisti verificano il rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente sulla qualità e sicurezza dei dispositivi di telemedicina e sono responsabili del corretto funzionamento e della manutenzione dei dispositivi stessi.
3. L’utilizzo dei dispositivi di telemedicina è consentito al personale sanitario e ai farmacisti adeguatamente formati.
Art. 5
Procedura di concessione del contributo
1. Ai fini del riconoscimento del contributo di cui al presente decreto, le farmacie interessate presentano, a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione e fino al 31 dicembre 2021, un’apposita istanza al Ministero della salute, esclusivamente per via telematica, attraverso le specifiche funzionalità rese disponibili dal Sistema tessera sanitaria gestito dal Ministero dell’economia e delle finanze, anche tramite sistema regionale.
2. Nell’istanza di cui al comma 1 i soggetti richiedenti:
a) indicano gli elementi identificativi della farmacia e del soggetto titolare della stessa;
b) dichiarano il possesso dei requisiti previsti dall’art. 2;
c) riportano l’elenco delle spese sostenute nel 2021 in relazione all’acquisto o al noleggio delle apparecchiature di cui all’art. 4, indicando l’identificativo univoco attribuito dal Sistema di interscambio nonché i file XML delle relative fatture elettroniche acquisite ai sensi dell’art. 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 ovvero i file pdf della copia delle fatture analogiche rilasciate dai fornitori ove questi ultimi siano esonerati dall’obbligo di fatturazione elettronica;
d) indicano l’ammontare del credito d’imposta teoricamente spettante;
e) dichiarano che l’acquisto o noleggio, oggetto della fattura, per cui si richiede il beneficio del presente decreto, sia relativo ad apparecchiature necessarie per l’effettuazione di prestazioni di telemedicina;
f) rilasciano il consenso al trattamento dei dati personali.
3. Il credito d’imposta è riconosciuto dal Ministero della salute secondo l’ordine cronologico di presentazione delle istanze, tramite il Sistema tessera sanitaria, e fino all’esaurimento delle risorse disponibili.
4. Il Ministero della salute, ricevuta, tramite il Sistema tessera sanitaria, l’istanza di accesso all’agevolazione, verifica la completezza dei dati indicati e, nel caso in cui le verifiche si concludano positivamente, determina, sulla base delle dichiarazioni rese dal soggetto richiedente e nel limite delle risorse complessivamente disponibili di cui all’art. 3, l’ammontare dell’agevolazione concedibile nel limite massimo di 3.000 euro per ciascun beneficiario.
5. Il Ministero della salute, dopo aver verificato, tramite il Registro nazionale degli aiuti di Stato, il rispetto da parte dell’impresa beneficiaria del massimale previsto dal regolamento «de minimis», procede alla registrazione dell’aiuto individuale e comunica al beneficiario, tramite il Sistema tessera sanitaria, l’ammontare del credito d’imposta spettante.
6. Per le istanze per le quali le verifiche di cui al presente articolo si concludono negativamente, il Ministero trasmette, tramite il Sistema tessera sanitaria, una apposita comunicazione di diniego.
Art. 6
Fruizione del credito d’imposta
1. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal giorno 15 del mese successivo a quello in cui è stata data comunicazione al beneficiario del riconoscimento del credito da parte del Ministero della salute ai sensi dell’art. 5. A tal fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. L’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l’importo riconosciuto dal Ministero della salute, pena lo scarto dell’operazione di versamento.
2. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR.
3. Al credito d’imposta non si applicano i limiti di cui all’art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all’art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
4. I fondi occorrenti per la regolazione contabile delle compensazioni effettuate ai sensi del presente articolo sono stanziati su apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per il successivo trasferimento alla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio».
Art. 7
Trasmissione dei dati
1. Il Ministero della salute, tramite il Sistema tessera sanitaria, trasmette all’Agenzia delle entrate, entro il giorno 5 di ciascun mese e con modalità telematiche definite d’intesa, l’elenco dei soggetti che nel mese precedente sono stati ammessi a fruire dell’agevolazione e l’importo del credito d’imposta concesso, nonché le eventuali variazioni e revoche, anche parziali, disposte ai sensi dell’art. 9.
2. L’Agenzia delle entrate trasmette al Ministero della salute, tramite il Sistema tessera sanitaria, con modalità telematiche e secondo termini definiti d’intesa, l’elenco dei soggetti che hanno utilizzato in compensazione il credito d’imposta, con i relativi importi.
Art. 8
Controlli
1. Il Ministero della salute procede ad effettuare idonei controlli e ispezioni, anche a campione, in misura proporzionale al rischio e all’entità del beneficio e sulla veridicità delle dichiarazioni rese, ai sensi dell’art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché sulle condizioni per la fruizione dell’agevolazione. Al fine di verificare l’esistenza della fattura elettronica, di cui all’art. 5, comma 2, lettera c), oggetto di controllo, il Ministero della salute, tramite il Sistema tessera sanitaria e con modalità definite d’intesa, può trasmettere all’Agenzia delle entrate i codici identificativi delle fatture ricevute dalle farmacie e l’Agenzia delle entrate fornisce il relativo riscontro.
2. Qualora l’Agenzia delle entrate, nell’ambito dell’ordinaria attività di controllo accerti, l’indebita fruizione, totale o parziale, del credito d’imposta, la stessa ne dà comunicazione al Ministero della salute, il quale procede al recupero dell’agevolazione ai sensi del comma 2 dell’art. 9.
Art. 9
Cause di revoca e procedure di recupero del credito d’imposta illegittimamente fruito
1. Qualora sia stata accertata l’insussistenza di una o più delle condizioni stabilite dalla legge o dei requisiti previsti dal presente decreto o quando la documentazione di cui all’art. 4, comma 1, contenga elementi non veritieri o risultino false le dichiarazioni rese, il Ministero della salute procede alla revoca del credito d’imposta.
2. II Ministero della salute procede ai sensi dell’art. 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, al recupero del credito d’imposta indebitamente utilizzato, maggiorato di interessi e sanzioni secondo le vigenti disposizioni di legge.
Art. 10
Registro nazionale aiuti di Stato
1. Il Ministero della salute provvede agli adempimenti previsti dagli articoli 8 e 9 del decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 31 maggio 2017, n. 115 recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni.
Art. 11
Clausola di invarianza finanziaria
1. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
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