MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO – Circolare 05 dicembre 2013, n. 201237

Articolo 18, comma 4 e 5, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, così come modificato dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23. Misure del diritto annuale per l’anno 2014

1. Premessa

L’articolo 18, commi 4 e 5, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificato dal comma 19 dell’articolo 1 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, stabilisce che il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, determina e, in caso di variazioni significative del fabbisogno, aggiorna, sentite l’Unioncamere e le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, la misura del diritto annuale dovuto ad ogni singola camera di commercio da parte di ogni impresa iscritta o annotata nei registri di cui all’articolo 8 della stessa legge, ivi compresi gli importi minimi e massimi, quelli dovuti in misura fissa e quelli applicabili alle unità locali.

Il comma 4 del citato articolo 18 stabilisce che il diritto annuale è determinato sulla base della procedura sotto indicata:

a) individuazione del fabbisogno finanziario necessario per l’espletamento dei servizi che il sistema delle camere di commercio è tenuto a fornire sull’intero territorio nazionale, in relazione alle funzioni amministrative ed economiche di cui all’articolo 2 della stessa legge, nonché a quelle attribuite dallo Stato e dalle regioni;

b) detrazione dal fabbisogno di cui alla lettera a) di una quota calcolata in relazione ad un obiettivo annuale di efficienza del sistema delle camere nell’espletamento delle funzioni amministrative, sentita l’Unioncamere;

c) copertura del fabbisogno mediante diritti annuali fissi per i soggetti iscritti al REA e per le imprese individuali iscritte nel registro delle imprese, e mediante applicazione di diritti commisurati al fatturato dell’esercizio precedente, per gli altri soggetti.

2. Determinazione del fabbisogno.

Questo Ministero, avendo acquisito in apposita riunione in data 14 novembre 2013, con la partecipazione anche di rappresentanti del Ministero dell’economia e delle finanze, il parere favorevole, dell’Unioncamere e delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative, ha individuato, per l’anno 2014, ai sensi della lettera a) e della lettera b) del comma 4 dello stesso articolo 18, il fabbisogno necessario per l’espletamento dei servizi che il sistema delle camere di commercio è tenuto a fornire e l’obiettivo annuale di efficienza in relazione al quale determinare la conseguente quota di detrazione da tale fabbisogno.

Da tale determinazione non sono state evidenziate variazioni particolarmente significative di fabbisogno né, soprattutto, tenuto conto anche della perdurante difficile situazione congiunturale e della disponibilità del sistema camerale di continuare a farsene carico, motivi per aggiornare le misure del diritto annuale rispetto a quelle stabilite a decorrere dal precedente esercizio con il decreto interministeriale 21 aprile 2011, nonostante la riduzione di gettito nel frattempo rilevata.

Considerato il quadro normativo che prevede l’aggiornamento annuale come eventualità, e non più come adempimento necessario, si è ritenuto pertanto di non dover proporre alcun provvedimento di aggiornamento relativo al diritto annuale per l’anno 2014 ai sensi del comma 5 dell’articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, così come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23.

Ne consegue che restano pienamente valide anche per l’anno 2014, le misure del diritto annuale definite a decorrere dal 2011 nel decreto interministeriale 21 aprile 2011, sia con riferimento alle misure fisse, alle fasce e alle aliquote di fatturato, che alle misure transitorie definite quasi due anni fa per quei soggetti per i quali le modifiche normative introdotte dal decreto legislativo n. 23/2010 hanno comportato un obbligo di pagamento in passato non previsto ovvero variazioni nel sistema di determinazione delle misure stesse.

3. Determinazione delle misure del diritto annuale per l’anno 2014.

Alla luce di quanto sopra esposto si ritiene opportuno riassumere tutte le misure del diritto annuale che le imprese sono tenute a versare anche dal 1° gennaio 2014:

Misure fisse

– Imprese individuali iscritte o annotate nella sezione speciale del Registro delle imprese € 88,00

– Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle imprese € 200,00

Misure transitorie

– Le imprese con ragione sociale di società semplice non agricola e le società di cui al comma 2 dell’articolo 16 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96 versano un diritto annuale transitoriamente fissato nella misura fissa prevista per il primo scaglione di fatturato.

– Le imprese con ragione sociale di società semplice agricola versano un diritto annuale, transitoriamente fissato nel cinquanta per cento della misura fissa prevista per il primo scaglione di fatturato. A tal riguardo si ritiene necessario evidenziare che ai fini della determinazione del diritto annuale dovuto alla camera di commercio devono essere considerate “agricole” le società semplici iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese relative alle “imprese agricole/imprenditori agricoli”, anche qualora non fosse esplicitamente contenuta nella denominazione l’indicazione di “società agricola”.

– I soggetti iscritti al REA versano un diritto annuale transitoriamente fissato in € 30,00.

Fasce di fatturato e aliquote

– Le altre imprese iscritte nel Registro delle imprese diverse da quelle sopra individuate versano un diritto annuale, con riferimento alla sede legale, applicando al fatturato dell’esercizio 2013 le seguenti misure fisse o aliquote per scaglioni di fatturato:

Scaglioni di fatturato Aliquote
da €a € 
0 100.000,00 € 200,00 (misura fissa)
oltre 100.000,00 250.000,00 0,015%
oltre 250.000,00 500.000,00 0,013%
oltre 500.000,00 1.000.000,00 0,010%
oltre 1.000.000,00 10.000.000,00 0,009%
oltre 10.000.000,00 35.000.000,00 0,005%
oltre 35.000.000,00 50.000.000,00 0,003%
oltre 50.000.000,00 0,001%
(fino ad un massimo di € 40.000)

Unità locali e sedi secondarie

– Le imprese versano, per ciascuna delle proprie unità locali, in favore delle camere di commercio nel cui territorio sono ubicate tali unità locali, un importo pari al 20 per cento di quello dovuto per la sede principale, fino ad un massimo di € 200,00.

– Le unità locali di imprese con sede principale all’estero di cui all’articolo 9, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995 n. 581, devono versare per ciascuna di esse in favore della camera di commercio nel cui territorio è ubicata l’unità locale, un diritto annuale pari a € 110,00.

– Le sedi secondarie di imprese con sede principale all’estero devono versare per ciascuna di esse in favore della camera di commercio nel cui territorio sono ubicate tali sedi secondarie, un diritto annuale pari a € 110,00.

Nuove imprese iscritte nel corso del 2014

– Le nuove imprese individuali iscritte o annotate nella sezione speciale o nella sezione ordinaria del Registro delle imprese ed i nuovi soggetti iscritti al REA nel corso del 2014 sono tenuti al versamento dei diritti fissi sopra indicati tramite modello F24 o direttamente allo sportello camerale, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda dell’iscrizione o dell’annotazione.

– Le altre nuove imprese iscritte nel Registro delle imprese nel corso del 2014 sono tenute a versare l’importo relativo alla prima fascia di fatturato pari a € 200,00, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda dell’iscrizione, tramite modello F24 o direttamente allo sportello camerale, fatto salvo il minor importo indicato per le società semplici agricole.

– Le nuove unità locali, che si iscrivono nel corso del 2014, appartenenti ad imprese già iscritte nel Registro delle imprese, sono tenute al pagamento di un diritto pari al 20 per cento degli importi sopra indicati.

4. Fondo perequativo ai sensi del comma 9 dell’articolo 18 della legge 29.12.1993, n. 580

Questo Ministero non avendo ritenuto necessario, ai sensi del comma 5 dell’articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, così come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, l’adozione di un provvedimento di aggiornamento della determinazione delle misure del diritto annuale, ritiene che trovi necessariamente applicazione per il 2014 anche l’articolo 7 del decreto 21 aprile 2011 relativo al fondo perequativo, salve le eventuali ulteriori determinazioni che potrebbero rendersi necessarie ove siano approvate in sede di legge annuale di stabilità misure che incidano direttamente o indirettamente sull’utilizzo di tale fondo, quali quelle attualmente ipotizzate all’articolo 1, comma 33, del disegno di legge A.C. 1865.

Premesso quanto sopra si deve intendere che, salvo diversi eventuali ulteriori provvedimenti, la quota per l’anno 2014 del diritto annuale riscosso, considerato come il totale accreditato per diritto annuale sui conti di cassa delle singole camere di commercio alla data del 31 dicembre 2013, da riservare al fondo perequativo di cui all’articolo 18, comma 9, della legge 29 dicembre 1993 n. 580, é stabilita per ogni camera di commercio, applicando le seguenti aliquote percentuali:

3,9% sulle entrate da diritto annuale fino a € 5.164.569,00;

5,5% sulle entrate da diritto annuale oltre € 5.164.569,00 fino a € 10.329.138,00;

6,6% oltre € 10.329.138,00.

Risultano, parimenti, per il momento, confermate anche le percentuali di destinazione di tale quota: per il 50%, in favore delle camere di commercio che presentano un ridotto numero di imprese che determinano diseconomie di scala e/o condizioni di rigidità di bilancio definite sulla base di indicatori di carattere economico-finanziario e, per il restante 50%, in favore delle camere di commercio e, per specifiche finalità individuate da Unioncamere, delle Unioni regionali, per la realizzazione di progetti e di iniziative di sistema intesi a verificare e a migliorare lo stato di efficienza dell’esercizio delle funzioni attribuite da leggi dello Stato al sistema delle camere di commercio.

Da ultimo, anche per il 2014, salvo diversi eventuali ulteriori provvedimenti, le risorse del fondo perequativo destinate alla realizzazione di progetti e iniziative di sistema saranno utilizzate, per l’importo di € 10.000.000,00, per contribuire ad una iniziativa di sistema, in continuità con l’analoga iniziativa prevista dal corrispondente decreto interministeriale 21 aprile 2011, che destini ulteriori risorse a linee progettuali e secondo criteri definiti in apposito accordo di programma fra il Ministero dello sviluppo economico e l’Unioncamere.