MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO – Decreto ministeriale 01 dicembre 2021
Progetti di ricerca, sviluppo e innovazione per la transizione ecologica e circolare negli ambiti del Green New Deal italiano
Articolo 1
(Definizioni)
1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:
a) “Albo esperti innovazione tecnologica: l’albo dei professionisti in materia di ricerca e sviluppo di cui si avvale il Ministero dello sviluppo economico per la valutazione ex ante, in itinere ed ex post dei progetti di innovazione tecnologica, istituito con decreto del Ministro delle attività produttive 7 aprile 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 4 luglio 2006, n. 153, e successive modifiche, integrazioni e disposizioni attuative;
b) “ABI”: l’Associazione Bancaria Italiana;
c) “Banca finanziatrice”: la banca italiana o la succursale di banca estera comunitaria o extracomunitaria operante in Italia e autorizzata all’esercizio dell’attività bancaria di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni, recante “Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”, aderente alle convenzioni di cui all’articolo 4 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico 23 febbraio 2015;
d) “Centro di ricerca”: impresa con personalità giuridica autonoma che svolge attività di ricerca di base, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale;
e) “CDP”: la Cassa depositi e prestiti S.p.A.;
f) “Contratto di rete”: il contratto di cui all’articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modifiche e integrazioni;
g) “Convenzione”: convenzione per la regolamentazione dei rapporti di concessione nell’ambito del Fondo per la crescita sostenibile, stipulata ai sensi dell’articolo 4 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico 23 febbraio 2015, ivi compresi gli atti aggiuntivi o integrativi alle convenzioni esistenti riferiti alla misura agevolativa di cui al presente decreto;
h) “Finanziamento”: l’insieme del finanziamento agevolato e del finanziamento bancario;
i) “Finanziamento agevolato”: il finanziamento a medio-lungo termine concesso da CDP al soggetto beneficiario per le spese oggetto della domanda di agevolazione a valere sulle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca;
j) “Finanziamento bancario”: il finanziamento a medio-lungo termine concesso dalla banca finanziatrice all’impresa beneficiaria per le spese oggetto della domanda di agevolazione;
k) “Fondo per la crescita sostenibile”: il Fondo di cui all’articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;
l) “FRI”: il Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca di cui all’articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che opera nell’ambito del Fondo per la crescita sostenibile secondo quanto previsto dall’articolo 30, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;
m) “Green and Innovation Deal”: il programma di interventi per l’aumento della sostenibilità ambientale, l’efficientamento energetico e l’innovazione tecnologica in una ottica di resilienza economica, in coerenza con il Green Deal europeo di cui alla comunicazione della Commissione europea C0M(2019) 640 final dell’ 11 dicembre 2019, avviato a partire dal complesso di misure previste ai commi da 85 a 90 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022);
n) “PMI”: le piccole e medie imprese, come definite dall’allegato 1 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014;
o) “Provvedimento applicativo”: decreto del Ministero dello sviluppo economico di implementazione della misura agevolativa del Fondo per la crescita sostenibile a sostegno delle finalità del Green and Innovation Deal utilizzando le risorse del FRI;
p) “Regolamento GBER”: il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, come modificato dal regolamento (UE) n. 2017/1084 della Commissione del 14 giugno 2017 e dal regolamento (UE) 2020/972 del 2 luglio 2020, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea;
q) “Ricerca industriale”: la ricerca pianificata o le indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o per apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti. Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e può includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se ciò è necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche;
r) “Sviluppo sperimentalè: l’acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l’utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione di nuovi prodotti, processi o servizi. Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, test e convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l’obiettivo primario è l’apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo sperimentale può quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali che è necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di fabbricazione è troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.
Articolo 2
(Ambito di applicazione e risorse disponibili)
1. Al fine di contribuire al perseguimento delle finalità del Green and Innovation Deal attraverso una misura agevolativa di sostegno ad iniziative che contribuiscano alla transizione ecologica e circolare aventi carattere innovativo, elevata sostenibilità e che tengano conto degli impatti sociali, il presente decreto disciplina i termini, le condizioni e le modalità d’ intervento del Fondo per la crescita sostenibile mediante la concessione di agevolazioni in forma di contributo a supporto della realizzazione di programmi ed iniziative ammessi ai finanziamenti agevolati a valere sulle risorse del FRI.
2. Per l’attuazione della misura agevolativa di cui al comma 1, sono complessivamente rese disponibili, in sede di prima applicazione, le seguenti risorse finanziarie:
a) 600 (seicento) milioni di euro per la concessione delle agevolazioni nella forma del finanziamento agevolato a valere sulle risorse del FRI di cui all’articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, utilizzando le risorse di cui all’articolo 30 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, ai sensi dell’articolo 1, comma 90, lettera a), della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
b) 150 (centocinquanta) milioni di euro per la concessione delle agevolazioni nella forma del contributo a fondo perduto, a valere sulle disponibilità di cui all’articolo 1, comma 90, lettera b), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, al netto degli oneri per le attività di gestione di cui al comma 5.
3. Fermo restando quanto previsto al comma 2 in sede di prima applicazione, i successivi interventi di attuazione della misura agevolativa di cui al comma 1 sono definiti con decreti di attivazione del Ministro dello sviluppo economico, con cui sono destinate ai medesimi le ulteriori risorse disponibili di fonte comunitaria, nazionale e regionale, previa disponibilità di adeguate risorse del FRI da destinare alla concessione dei finanziamenti agevolati.
4. Le risorse disponibili sono destinate in pari misura a ciascuna delle due procedure di concessione delle agevolazioni previste dall’articolo 9, comma 1. Nell’ambito degli interventi attivati utilizzando la procedura a sportello di cui alla lettera a) di tale comma, una quota pari al 60 per cento delle risorse è riservata ai progetti proposti da PMI e da reti di imprese. Nell’ambito della predetta riserva, una sottoriserva pari al 25 per cento della stessa è destinata alle micro e piccole imprese.
5. Il Ministero dello sviluppo economico può gestire gli interventi attivati ai sensi del presente decreto direttamente o può avvalersi, sulla base di apposita convenzione, anche per le attività di supporto alla valutazione tecnica dei progetti, di società in house ovvero di società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà scelti, sulla base di un’apposita gara, secondo le modalità e le procedure di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni e integrazioni. Agli oneri derivanti dalle convenzioni e contratti di cui al presente comma si applica quanto previsto dall’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e dall’articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. Per gli adempimenti relativi alla valutazione tecnica dei progetti, il Ministero dello sviluppo economico può altresì avvalersi dei competenti soggetti iscritti all’albo esperti innovazione tecnologica. Gli oneri per le attività di gestione nella misura massima del 3 per cento delle agevolazioni complessive sono posti a carico delle risorse destinate alla concessione dei contributi.
6. Le modalità e le procedure di accesso al FRI sono stabilite nel presente decreto ai sensi del decreto interministeriale 23 febbraio 2015 indicato in premessa.
Articolo 3
(Soggetti beneficiari)
1. Nell’ambito dei programmi ammissibili di cui all’articolo 4, possono beneficiare delle agevolazioni:
a) le imprese che esercitano le attività di cui all’articolo 2195 del codice civile, numeri 1) e 3), ivi comprese le imprese artigiane di produzione di beni di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
b) le imprese agro-industriali che svolgono prevalentemente attività industriale;
c) le imprese che esercitano le attività ausiliarie di cui al numero 5) dell’articolo 2195 del codice civile, in favore delle imprese di cui alle lettere a) e b);
d) i Centri di ricerca.
2. I soggetti di cui al comma 1 possono presentare programmi anche congiuntamente tra loro, previa indicazione del soggetto capofila e fermo restando un importo progettuale a carico di ciascuna impresa partecipante di valore non inferiore a euro 3.000.000,00 (tremilioni/00).
3. Possono partecipare ai programmi proposti congiuntamente da più soggetti un numero massimo di imprese beneficiarie, comprendenti il capofila ed i co-proponenti:
a) pari a tre, nel caso dei progetti presentati a valere sulla procedura a sportello di cui all’articolo 9, comma 1, lettera a);
b) pari a cinque, nel caso dei progetti presentati a valere sulla procedura negoziale di cui all’articolo 9, comma 1, lettera b).
4. I programmi congiunti devono essere realizzati mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete o ad altre forme contrattuali di collaborazione, quali, a titolo esemplificativo, il consorzio e l’accordo di partenariato. Il contratto di rete o le altre forme contrattuali di collaborazione devono configurare una concreta collaborazione che sia stabile e coerente rispetto all’articolazione delle attività, espressamente finalizzata alla realizzazione del programma proposto. In particolare, il contratto deve prevedere:
a) la suddivisione delle competenze, dei costi e delle spese a carico di ciascun partecipante;
b) la definizione degli aspetti relativi alla proprietà, all’utilizzo e alla diffusione dei risultati del progetto di ricerca e sviluppo;
c) l’individuazione, nell’ambito dei soggetti di cui al comma 1, del soggetto capofila, che agisce in veste di mandatario dei partecipanti, attraverso il conferimento da parte dei medesimi, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, di un mandato collettivo con rappresentanza per tutti i rapporti con il Ministero dello sviluppo economico.
5. I soggetti di cui al comma 1, alla data di presentazione della domanda di cui all’articolo 9, comma 4, devono possedere i seguenti requisiti:
a) essere regolarmente costituiti e iscritti nel Registro delle imprese. I soggetti non residenti nel territorio italiano devono avere una personalità giuridica riconosciuta nello Stato di residenza come risultante dall’omologo registro delle imprese; per tali soggetti, inoltre, fermo restando il possesso, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, degli ulteriori requisiti previsti dal presente articolo, deve essere dimostrata, pena la decadenza dal beneficio, alla data di richiesta della prima erogazione dell’agevolazione, la disponibilità di almeno un’unità locale nel territorio nazionale ed il rispetto degli adempimenti di cui all’articolo 9, terzo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581;
b) non essere sottoposti a procedura concorsuale e non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
c) trovarsi in regime di contabilità ordinaria;
d) disporre di almeno due bilanci approvati ovvero, per le imprese individuali e le società di persone, disporre di almeno due dichiarazioni dei redditi presentate. Qualora l’impresa richiedente le agevolazioni abbia redatto il bilancio consolidato, ai sensi degli articoli 25 e seguenti del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127 e successive modifiche e integrazioni, o sia controllata da un’impresa che abbia redatto il bilancio consolidato, si fa riferimento a tali bilanci ai fini della verifica della sussistenza del requisito relativo al possesso di due bilanci approvati;
e) non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
f) essere in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero dello sviluppo economico;
g) non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà così come individuata nel Regolamento GBER.
6. Nel rispetto del principio di ripartizione del rischio di credito stabilito dall’articolo 3, commi 1 e 2, del decreto interministeriale 23 febbraio 2015 di cui in premessa, le imprese beneficiarie, alla data di presentazione della domanda di agevolazioni di cui all’articolo 9, comma 4, devono aver ricevuto una positiva valutazione del merito di credito da parte di una banca finanziatrice, attestata sulla base di quanto previsto al comma 5 dello stesso articolo 9.
7. Sono, in ogni caso, escluse dalle agevolazioni di cui al presente decreto le imprese:
a) i cui legali rappresentanti o amministratori, alla data di presentazione della domanda, siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda;
b) nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni.
Articolo 4
(Programmi ammissibili)
1. Sono ammissibili al sostegno degli interventi agevolativi i programmi di innovazione sostenibile che prevedano attività di ricerca industriale, sviluppo sperimentale e/o, limitatamente alle PMI, l’industrializzazione dei risultati della ricerca e sviluppo, che siano coerenti con le finalità del Green and Innovation Deal con particolare riguardo agli obiettivi di:
a) decarbonizzazione dell’economia;
b) economia circolare;
c) riduzione dell’uso della plastica e sostituzione della plastica con materiali alternativi;
d) rigenerazione urbana;
e) turismo sostenibile;
f) adattamento e mitigazione dei rischi sul territorio derivanti dal cambiamento climatico
2. Le attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale devono essere finalizzate alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti.
3. Le attività di industrializzazione:
a) devono avere elevato contenuto di innovazione e sostenibilità, ed essere volte a diversificare la produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi ovvero a trasformare radicalmente il processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente. In ogni caso, l’industrializzazione non deve consistere in meri aggiornamenti periodici, privi di dimensione innovativa;
b) devono includere investimenti in attivi materiali di cui all’articolo 5, comma 2, lettera a), che mantengono la loro funzionalità rispetto al progetto agevolato per almeno 3 anni dalla data di erogazione a saldo delle agevolazioni;
c) possono essere ammesse distintamente ovvero insieme ad un progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nell’ambito di un programma integrato presentato per l’ottenimento di agevolazioni a valere sulla presente misura, ferma restando la separazione dei progetti, delle attività e delle relative spese e costi ai sensi dell’articolo 5, comma 3. Nel caso in cui il progetto sia presentato distintamente, al di fuori di un programma integrato di agevolazioni, l’industrializzazione può riguardare lo sviluppo industriale e l’applicazione dei risultati di pregresse attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, conseguiti internamente all’impresa ovvero acquisiti da fonti esterne alla stessa nell’ambito di progetti distinti e separati da quello oggetto della domanda, e comprovati in tale sede.
4. Ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni, i programmi devono:
a) essere realizzati dai soggetti di cui all’articolo 3 nell’ambito di una o più delle proprie unità locali ubicate nel territorio nazionale;
b) prevedere spese e costi ammissibili non inferiori a euro 3.000.000,00 (tremilioni/00) e non superiori a euro 40.000.000,00 (quarantamilioni/00), secondo il limite previsto per ciascuna procedura attuativa di cui all’articolo 9, comma 1;
c) essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni e, comunque, pena la revoca, non oltre 3 mesi dalla data del provvedimento di concessione. Per data di avvio del programma si intende la data del primo impegno giuridicamente vincolante a ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l’investimento oppure la data di inizio dell’attività del personale interno, a seconda di quale condizione si verifichi prima. La predetta data di avvio deve essere espressamente indicata dal soggetto beneficiario, che è tenuto a trasmettere, entro 30 giorni dalla stessa data di avvio ovvero, qualora il progetto sia stato già avviato, entro 30 giorni dal provvedimento di ammissione di cui all’articolo 11, comma 3, una specifica dichiarazione resa ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Nel caso dei programmi integrati di cui al comma 3, lettera c), le attività di industrializzazione devono essere in ogni caso avviate successivamente a quelle di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, sulla base di un piano di sviluppo che abbia coerenza temporale e industriale. Nel caso in cui il progetto di industrializzazione sia presentato distintamente, al di fuori di un programma integrato di agevolazioni di cui al comma 3, lettera c), la data di avvio deve essere in ogni caso successiva a quella di presentazione della domanda di agevolazioni;
d) avere una durata non inferiore a 12 mesi e non superiore a 36 mesi per le attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, e non superiore a 12 mesi per quelle di industrializzazione. Su richiesta motivata del soggetto beneficiario, il Ministero dello sviluppo economico può concedere una proroga del termine di ultimazione del programma non superiore a 12 mesi;
e) contribuire al perseguimento di uno o più obiettivi di cui al comma 1, nell’ambito delle tematiche applicative individuate con i provvedimenti applicativi secondo quanto previsto al comma 7.
5. Non possono in ogni caso essere agevolati, ai sensi del presente decreto, gli interventi subordinati all’impiego preferenziale di prodotti nazionali rispetto ai prodotti di importazione ovvero per il sostegno ad attività connesse all’esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia per programmi d’impresa direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione all’estero o ad altre spese correnti connesse con l’attività d’esportazione.
6. Ai fini dell’accesso alla riserva di cui all’articolo 2, comma 4, tutti i soggetti che propongono un programma in forma congiunta devono appartenere alla categoria delle PMI, o devono realizzare lo stesso mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete.
7. Le tematiche applicative degli interventi sono individuate con i provvedimenti applicativi avuto particolare riguardo al quadro di riferimento programmatico per lo sviluppo tecnologico e agli orientamenti strategici adottati a livello nazionale ed europeo, anche tenendo conto delle finalità indicate da programmi comunitari volti ad accrescere la sostenibilità, l’innovazione e la competitività delle imprese ulteriori rispetto a quanto previsto dall’articolo 6, comma 1, del decreto 8 marzo 2013 citato in premessa.
8. Gli interventi finanziati ai sensi del presente decreto sono identificati dal Codice Unico di Progetto (CUP), ove previsto, ai sensi dell’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.
Articolo 5
(Spese e costi ammissibili)
1. Nel caso delle attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, sono ammissibili, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 25 del Regolamento GBER, le spese e i costi delle imprese beneficiarie relativi a:
a) il personale dell’impresa proponente, limitatamente a tecnici, ricercatori ed altro personale ausiliario, nella misura in cui sono impiegati nelle attività di ricerca e di sviluppo oggetto del progetto, con esclusione del personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali;
b) gli strumenti e le attrezzature, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca e sviluppo;
c) i servizi di consulenza e gli altri servizi utilizzati per l’attività del progetto di ricerca e sviluppo, inclusa l’acquisizione o l’ottenimento in licenza dei risultati di ricerca, dei brevetti e del knowhow, tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato;
d) le spese generali relative al progetto;
e) i materiali utilizzati per lo svolgimento del progetto.
2. Nel caso delle attività di industrializzazione, sono ammissibili, nel rispetto delle relative disposizioni di cui agli articoli 17 e 18 del Regolamento GBER, i costi sostenuti dalle PMI, strettamente funzionali alla realizzazione dei progetti, relativi:
a) all’acquisto di nuove immobilizzazioni materiali che riguardino macchinari, impianti e attrezzature, ivi compresi i programmi informatici e licenze correlati all’utilizzo dei predetti beni materiali;
b) all’acquisizione di immobilizzazioni immateriali relative a brevetti di nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, know-how o altre forme di proprietà intellettuale, diritti di licenza di sfruttamento o di conoscenze tecniche anche non brevettate, che devono essere ammortizzabili, utilizzate esclusivamente nelle unità produttive destinatarie delle agevolazioni, acquistate a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l’acquirente, e devono figurare nell’attivo di bilancio dell’impresa per almeno tre anni;
c) all’acquisizione di servizi di consulenza, prestati da consulenti esterni, di natura non continuativa o periodica, e comunque diversi dai costi di esercizio ordinari dell’impresa connessi ad attività regolari quali la consulenza fiscale, la consulenza legale o la pubblicità.
3. Il soggetto beneficiario deve dotarsi di un sistema di contabilità separata o di un’adeguata codificazione contabile atta a tenere separate tutte le transazioni relative al progetto agevolato, con distinzione delle attività di ricerca e sviluppo da quelle di industrializzazione. Inoltre, nell’ambito delle attività di cui al comma 1, i costi sostenuti per sviluppo sperimentale (SS) devono essere rilevati separatamente da quelli sostenuti per ricerca industriale (RI), mentre nell’ambito delle attività di cui al comma 2, devono rilevarsi separatamente i costi relativi agli investimenti materiali e immateriali, e quelli relativi alle consulenze.
4. Non sono ammessi i titoli di spesa il cui importo sia inferiore a euro 500,00 (cinquecento/00) al netto di IVA.
5. Sono ammissibili unicamente le spese e i costi relativi al programma effettuati nel periodo di svolgimento dello stesso.
6. La documentazione amministrativa e contabile relativa alle spese e ai costi ammessi deve essere conservata, ai sensi di quanto previsto dalle norme nazionali in materia, per almeno 10 anni dal pagamento del saldo delle agevolazioni. I documenti giustificativi di spesa devono essere conservati sotto forma di originali o, in casi debitamente giustificati, sotto forma di copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica.
7. Le spese ed i costi devono rispettare le condizioni di ammissibilità definite con i provvedimenti applicativi, che ne individuano altresì i relativi criteri di determinazione e rendicontazione. Ulteriori limiti e condizioni di ammissibilità delle spese possono essere in aggiunta previsti qualora siano utilizzate risorse a valere sulla programmazione comunitaria, nel rispetto della normativa applicabile in materia di ammissibilità delle spese per programmi cofinanziati.
Articolo 6
(Agevolazioni concedibili)
1. Le agevolazioni concedibili non possono in alcun caso superare i limiti delle intensità massime di aiuto stabilite dagli articoli 17, 18 e 25 del Regolamento GBER, a seconda della categoria di aiuti in cui le attività progettuali ricadono. Nel rispetto dei predetti limiti, a sostegno della realizzazione dei programmi, possono essere concesse agevolazioni nella forma:
a) del finanziamento agevolato a valere sulle risorse del FRI, per una percentuale nominale delle spese e dei costi ammissibili non inferiore al 50 per cento e, comunque, non superiore al 70 per cento;
b) del contributo a fondo perduto, per una percentuale massima delle spese e dei costi ammissibili:
i) pari al 15 per cento come contributo alla spesa, a sostegno delle attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale e per l’acquisizione delle prestazioni di consulenza relative alle attività di industrializzazione;
ii) pari al 10 per cento come contributo in conto impianti, per l’acquisizione delle immobilizzazioni oggetto delle attività di industrializzazione.
2. Il finanziamento agevolato ed il contributo possono essere concessi a ciascuna impresa beneficiaria esclusivamente in concorso tra loro. La concessione del contributo è subordinata alla deliberazione del finanziamento agevolato nel rispetto delle condizioni di accesso al FRI di cui al presente decreto; la concessione del contributo decade in caso di mancata stipula del contratto unico di finanziamento di cui all’articolo 11, comma 4.
3. L’agevolazione derivante dal finanziamento agevolato è pari alla differenza tra gli interessi calcolati al tasso di attualizzazione e rivalutazione, e quelli da corrispondere al tasso agevolato di cui all’articolo 8, comma 2. In particolare, per la quantificazione dell’equivalente sovvenzione lordo del finanziamento agevolato, il tasso di riferimento deve essere definito, a partire dal tasso base pubblicato dalla Commissione europea nel sito internet http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html, secondo quanto previsto dalla comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02).
4. Qualora il valore complessivo dell’agevolazione, in termini di equivalente sovvenzione lordo, determinato ai sensi del presente articolo, superi l’intensità massima stabilita dagli articoli 17, 18 e 25 del Regolamento GBER, a seconda della categoria di aiuti in cui le attività progettuali ricadono, l’importo del contributo è ridotto al fine di garantire il rispetto dell’intensità applicabile.
5. La determinazione di concessione delle agevolazioni è subordinata alla notifica individuale e alla successiva autorizzazione da parte della Commissione europea qualora:
a) per i progetti con una prevalenza di spese e costi ammissibili riconducibili all’attività di ricerca industriale, l’importo dell’aiuto sia superiore a 20 milioni di euro per impresa e per progetto. Tale condizione è soddisfatta quando più della metà delle spese e dei costi ammissibili del progetto riguarda attività che rientrano nella categoria della ricerca industriale;
b) per i progetti con una prevalenza di spese e costi ammissibili riconducibili all’attività di sviluppo sperimentale, l’importo dell’aiuto sia superiore a 15 milioni di euro per impresa e per progetto. Tale condizione è soddisfatta quando più della metà delle spese e dei costi ammissibili del progetto riguarda attività che rientrano nella categoria dello sviluppo sperimentale;
c) per i progetti di industrializzazione, l’importo dell’aiuto sia superiore a 7,5 milioni di euro per impresa e per progetto nel caso degli investimenti, e a 2 milioni di euro per impresa e per progetto nel caso dei servizi di consulenza.
6. Le agevolazioni concesse in relazione ai progetti di ricerca e sviluppo di cui al presente decreto non sono cumulabili, con riferimento alle medesime spese, con altre agevolazioni pubbliche che si configurano come aiuti di Stato notificati ai sensi dell’articolo 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea o comunicati ai sensi dei regolamenti della Commissione che dichiarano alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, incluse quelle concesse sulla base del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013 (aiuti “de minimis”), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013, ad eccezione di quelle ottenute esclusivamente nella forma di benefici fiscali e di garanzia e comunque entro i limiti delle intensità massime previste dal Regolamento GBER.
7. Le agevolazioni di cui al presente decreto soddisfano le condizioni del Regolamento GBER, e possono essere concesse fino al 31 dicembre 2023, fatte salve eventuali proroghe autorizzate dalla Commissione europea.
Articolo 7
(Condizioni di accesso al FRI)
1. Al finanziamento agevolato deve essere associato un finanziamento bancario, secondo i principi di adeguata ripartizione del rischio di credito, individuati nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 8. Il finanziamento agevolato ed il finanziamento bancario costituiscono insieme il finanziamento.
2. Possono beneficiare del finanziamento agevolato le imprese economicamente e finanziariamente sane e che siano in possesso di un adeguato merito di credito, secondo le valutazioni di cui al presente articolo effettuate dalle banche finanziatrici.
3. Per l’intervento del Fondo per la crescita sostenibile ai sensi del presente decreto, il Ministero dello sviluppo economico, l’ABI e CDP stipulano, sentito il Ministero dell’economia e delle finanze, una convenzione per la regolamentazione dei rapporti derivanti dalla concessione dei finanziamenti, con la quale, tra l’altro:
a) definiscono gli impegni assunti da CDP, dalla banca finanziatrice, dal Ministero dello sviluppo economico e dal soggetto gestore degli interventi in relazione alla procedura di concessione e gestione del finanziamento;
b) prevedono procedure di valutazione del merito di credito per la concessione del finanziamento coerenti con la vigente disciplina bancaria in materia;
c) stabiliscono le procedure operative per la concessione del finanziamento;
d) definiscono i modelli di attestazione del merito creditizio ovvero di disponibilità a concedere il finanziamento bancario, di attestazione dell’avvenuta delibera del finanziamento bancario e le linee guida per la redazione del contratto di finanziamento;
e) stabiliscono lo schema del mandato conferito da CDP alla banca finanziatrice e dei relativi allegati;
f) fissano le modalità di erogazione, di rimborso e di gestione del finanziamento;
g) individuano le attività informative e di rendicontazione atte a garantire il monitoraggio e la trasparenza degli interventi previsti dal presente decreto.
4. In fase di concessione ed erogazione del finanziamento, il Ministero dello sviluppo economico ovvero il soggetto gestore dallo stesso incaricato ai sensi dell’articolo 2, comma 5, svolge gli adempimenti tecnici e amministrativi per l’istruttoria delle domande di agevolazione, secondo quanto stabilito nei provvedimenti applicativi e nel rispetto delle disposizioni di cui al presente decreto.
5. La banca finanziatrice è individuata da ciascuna impresa richiedente le agevolazioni nell’ambito dell’apposito elenco reso disponibile sui siti web del Ministero dello sviluppo economico, di CDP e dell’ABI. Nel caso di progetti o programmi proposti congiuntamente da più imprese, in considerazione della complessità dello specifico intervento, le banche finanziatrici possono costituire un pool di finanziamento senza rilevanza esterna.
6. Le banche finanziatrici, in virtù dell’adesione alla convenzione:
a) assumono gli impegni relativi al mandato di cui al comma 3, lettera e), per lo svolgimento delle attività relative alla valutazione del merito creditizio anche per conto di CDP, alla delibera del finanziamento bancario, nonché alla stipula del contratto di finanziamento e all’erogazione e gestione del finanziamento, anche in nome e per conto di CDP;
b) secondo quanto previsto dai provvedimenti applicativi, si impegnano a rilasciare, precedentemente alla delibera di finanziamento e secondo le modalità dei propri autonomi procedimenti istruttori e di delibera interni, l’attestazione del merito creditizio dell’impresa richiedente; ovvero l’attestazione di disponibilità a concedere il finanziamento bancario, nell’ambito complessivo del finanziamento;
c) si impegnano a stipulare, per conto di CDP e per proprio conto, il contratto di finanziamento entro 90 giorni dalla ricezione del provvedimento di ammissione alle agevolazioni, fatta salva la facoltà di una proroga del termine indicato non superiore a 90 giorni.
7. CDP provvede al monitoraggio delle risorse disponibili del FRI, ai fini della relativa informativa al Ministero dello sviluppo economico.
Articolo 8
(Caratteristiche del finanziamento)
1. Nell’ambito del finanziamento, la quota di finanziamento bancario è fissata in misura non inferiore al 10 per cento. In ogni caso, il finanziamento, unitamente al contributo, non può essere superiore al 100 per cento dei costi e delle spese progettuali ammissibili.
2. Il finanziamento agevolato può essere assistito da idonee garanzie ed è concesso a un tasso non inferiore allo 0,50 per cento nominale annuo. Nel rispetto del predetto limite, il tasso agevolato applicabile è indicato nel provvedimento applicativo.
3. La durata del finanziamento può assumere un valore minimo di 4 anni e massimo di 15 anni, comprensivo di un periodo di preammortamento commisurato alla durata in anni interi del progetto o programma e, comunque, non superiore a 4 anni decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto di finanziamento.
4. L’inizio del rimborso della quota capitale del finanziamento bancario non può aver luogo fintantoché non sia stato rimborsato almeno il 50 per cento del differenziale, in termini di capitale, tra il finanziamento agevolato e il finanziamento bancario.
5. Il rimborso del finanziamento agevolato e del finanziamento bancario avviene secondo piani di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate, scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno. Gli interessi di preammortamento sono corrisposti alle medesime scadenze. Per effetto di quanto previsto al comma 4, il periodo di preammortamento del finanziamento bancario può differire da quello del finanziamento agevolato.
6. L’impresa beneficiaria ha la facoltà di estinguere anticipatamente, anche parzialmente, il finanziamento nel rispetto dei vincoli previsti dalla convenzione e dal contratto di finanziamento.
7. In caso di inadempimento da parte dell’impresa beneficiaria degli obblighi previsti a suo carico dai provvedimenti applicativi, dai provvedimenti di concessione delle agevolazioni o dal contratto di finanziamento, quest’ultimo potrà essere risolto, con le conseguenze previste dai medesimi provvedimenti e dal citato contratto.
Articolo 9
(Procedura di accesso)
1. L’intervento del Fondo per la crescita sostenibile ai sensi del presente decreto avviene mediante la concessione di agevolazioni nelle forme e nei limiti di cui all’articolo 6, utilizzando:
a) per i progetti con spese e costi ammissibili non inferiori a euro 3.000.000,00 (tremilioni/00) e non superiori a euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00), la procedura a sportello di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123;
b) per i progetti con spese e costi ammissibili superiori a euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00) e fino a euro 40.000.000,00 (quarantamilioni/00), la procedura negoziale di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.
2. Le disposizioni di attuazione di ciascuna delle due procedure di cui al comma 1, che indicano le modalità applicative per la presentazione delle istanze, per l’effettuazione dell’attività di istruttoria e valutazione, per la concessione e per l’ erogazione delle agevolazioni, nonché i termini di apertura degli interventi agevolativi, sono definiti dal Ministero dello sviluppo economico con i provvedimenti applicativi.
3. Ciascun soggetto, sia in forma singola che congiunta, può presentare nell’ambito di ciascuna delle due procedure una sola domanda di accesso alle agevolazioni nell’arco temporale di 365 giorni.
4. La domanda di accesso alle agevolazioni deve essere presentata al Ministero dello sviluppo economico o al soggetto gestore dallo stesso incaricato, corredata della documentazione indicata nel provvedimento applicativo, tra cui, in particolare, quella concernente:
a) la scheda tecnica contenente dati e informazioni sul soggetto proponente;
b) il piano di sviluppo del progetto;
c) il contratto di collaborazione, nel caso di progetto proposto congiuntamente da più soggetti.
5. La domanda di accesso alle agevolazioni è corredata, a seconda di quanto previsto dai provvedimenti applicativi, della delibera di finanziamento bancario ovvero dell’attestazione del merito creditizio dell’impresa richiedente ovvero dell’attestazione di disponibilità a concedere il finanziamento bancario nell’ambito complessivo del finanziamento.
6. La domanda di agevolazioni e la documentazione di cui al comma 4 devono essere presentate secondo gli schemi resi disponibili e con le modalità definite con il provvedimento applicativo.
7. Ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, le imprese hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, secondo le dotazioni programmate. Il Ministero dello sviluppo economico comunica tempestivamente, con avviso a firma del Direttore generale per gli incentivi alle imprese da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel proprio sito internet, l’avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.
Articolo 10
(Istruttoria e valutazione dei programmi)
1. I provvedimenti applicativi indicano le procedure per l’accesso delle imprese alla fase istruttoria. L’istruttoria comprende la valutazione amministrativa, finanziaria e tecnica sulla base della documentazione presentata in sede di domanda, è svolta dal Ministero dello sviluppo economico o dai soggetti dallo stesso incaricati di cui all’articolo 2, comma 5, anche tramite visite in loco ed ispezioni, ed è articolata nelle seguenti fasi:
a) verifica della completezza della documentazione presentata e dei requisiti e delle condizioni formali di ammissibilità;
b) valutazione istruttoria della domanda, anche attraverso visite in loco presso le strutture dei soggetti proponenti.
2. La valutazione di cui al comma 1, lettera b), riguarda:
a) le caratteristiche di ammissibilità e tecnico-economico-finanziarie del soggetto proponente, anche tenuto conto dell’attestazione della bancafinanziatrice propedeutica alla concessione del finanziamento;
b) la coerenza della proposta con le finalità dichiarate, con gli obiettivi e con le tematiche applicative degli interventi di cui al presente decreto;
c) la fattibilità tecnica, la qualità, l’impatto del programma, e la sussistenza delle condizioni di ammissibilità dello stesso;
d) le caratteristiche del soggetto proponente, la qualità della proposta progettuale e l’impatto del progetto sulla base dei criteri indicati al comma 4, assegnando agli stessi un punteggio sulla base di quanto stabilito nei provvedimenti applicativi, e verificando il superamento o meno delle soglie di ammissibilità fissate nel medesimo provvedimento;
e) la pertinenza e la congruità delle spese e dei costi previsti dal programma, nel rispetto dei relativi parametri, determinando il costo complessivo ammissibile, nonché le agevolazioni nelle forme e nelle misure previste dal presente decreto e nel rispetto delle intensità massime di aiuto indicate all’articolo 6;
f) la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie.
3. Qualora, a seguito dello svolgimento dell’attività istruttoria, il costo complessivo ammissibile del programma dovesse scendere al di sotto della soglia minima applicabile prevista dall’articolo 9, comma 1, a causa di una riduzione superiore al 20 per cento delle spese e dei costi esposti nella proposta progettuale, il progetto viene dichiarato non ammissibile.
4. Nell’ambito delle attività istruttorie di cui al comma 2, lettera d), le domande di agevolazioni sono valutate tramite l’attribuzione di punteggi sulla base dei seguenti criteri:
a) fattibilità tecnico-organizzativa (da 0 a 25 punti), valutata sulla base dei seguenti elementi:
1) capacità e competenze: capacità di realizzazione del programma con risorse interne, da valutare sulla base delle competenze e delle esperienze del proponente rispetto al settore/ambito in cui il progetto ricade;
2) qualità delle collaborazioni: da valutare sulla base delle collaborazioni con organismi di ricerca che prestino servizi di consulenza nell’ambito del programma di un importo complessivo pari ad almeno il 10 per cento dei costi ammissibili di domanda;
3) risorse tecniche e organizzative: tale elemento è valutato con riferimento all’adeguatezza delle risorse strumentali e organizzative a disposizione del progetto, con particolare riguardo alla dotazione delle risorse, alla tempistica prevista e alla coerenza delle fasi in cui si articola il progetto;
b) qualità del progetto (da 0 a 50 punti), valutata sulla base dei seguenti elementi:
1) validità tecnica: misurata in termini di contenuti tecnico-scientifici, industriali e di avanzamento delle conoscenze nello specifico ambito di attività, da valutare rispetto al settore e allo stato dell’arte nazionale e internazionale;
2) rilevanza dei risultati attesi: tale elemento è valutato sulla base della rilevanza, utilità e originalità dei risultati attesi e sulla capacità del progetto di generare miglioramenti tecnologici nel processo produttivo dei beneficiari;
3) potenzialità di sviluppo: da valutare in relazione al settore/ambito di riferimento e alla capacità di generare ricadute positive anche in altri ambiti/settori nei quali la tecnologia innovativa può essere utilizzata, ovvero di contribuire allo sviluppo di nuove filiere e/o catene del valore;
c) impatto del progetto (da 0 a 25 punti), valutato sulla base dei seguenti elementi:
1) potenzialità economica: intesa come capacità del nuovo prodotto/processo/servizio di rispondere alla domanda di mercato esistente o di aprire nuovi mercati;
2) impatto industriale: dato dall’aumento della capacità produttiva e dalla riduzione dei costi di produzione veicolati dalle innovazioni oggetto del progetto;
3) impatto sociale dei programmi: tenuto conto delle ricadute delle iniziative per la società, in rispondenza agli obiettivi di natura ambientale e di innovazione intercettati dal presente intervento agevolativo, e della natura delle imprese richiedenti le agevolazioni, nell’ottica di supporto all’imprenditoria giovanile e femminile.
5. La verifica della condizione minima di ammissibilità istruttoria è positiva qualora siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) il punteggio relativo:
1) al criterio di fattibilità tecnico-organizzativa è pari ad almeno 15 punti;
2) al criterio di qualità del progetto è pari ad almeno 35 punti;
3) al criterio di impatto del progetto è pari ad almeno 15 punti;
b) il punteggio complessivo, ottenuto dalla somma dei punteggi relativi ai singoli criteri di valutazione sia almeno pari a 65 punti.
6. Le modalità di determinazione dei punteggi, le soglie minime dei criteri e i valori massimi e le soglie minime dei relativi elementi di cui al comma 4 sono stabiliti nei provvedimenti applicativi.
7. Il superamento delle soglie minime di cui al comma 5 e al comma 6 costituisce una condizione necessaria per la conclusione con esito positivo dell’istruttoria ma non sufficiente, essendo l’esito finale subordinato alla favorevole valutazione complessiva di ammissibilità dell’intero progetto di cui al comma 2, lettera c).
8. Nel caso di esito negativo dell’attività istruttoria, sono comunicati al soggetto proponente i motivi che determinano il mancato accoglimento della domanda, ai sensi dell’articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni.
Articolo 11
(Concessione delle agevolazioni)
1. Nel caso di esito positivo delle risultanze in merito all’ammissione, ivi compreso l’esito positivo della fase negoziale nel caso degli interventi attuati con la procedura di cui all’articolo 9, comma 1, lettera b) , il Ministero dello sviluppo economico, o il soggetto gestore dallo stesso incaricato, provvede a comunicarne gli esiti al soggetto proponente, invitando lo stesso a presentare, qualora non sia stata già prodotta in precedenza, la documentazione utile alla definizione del provvedimento di ammissione, che include la delibera di finanziamento bancario. I soggetti che hanno presentato la domanda in forma congiunta sono tenuti anche a produrre il mandato conferito per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ove non precedentemente allegato alla domanda di agevolazioni.
2. In caso di esito positivo delle risultanze in merito all’ammissione alle agevolazioni, CDP delibera il finanziamento agevolato sulla base delle risultanze della valutazione effettuata dalla banca finanziatrice, subordinatamente all’avvenuta delibera del finanziamento bancario da parte della stessa.
3. Il provvedimento di ammissione alle agevolazioni è trasmesso dal Ministero dello sviluppo economico o dal soggetto gestore dallo stesso incaricato all’impresa beneficiaria, alla banca finanziatrice e a CDP. Il provvedimento di ammissione indica, fra l’altro:
a) l’ammontare dei costi e delle spese ammesse alle agevolazioni;
b) l’ammontare del finanziamento agevolato, sulla base dell’importo deliberato da CDP, e del contributo;
c) la durata del finanziamento agevolato e del relativo periodo di preammortamento.
4. Il finanziamento è perfezionato con la stipula di un unico contratto che regola in modo unitario il finanziamento agevolato e il finanziamento bancario. Decorso il termine ultimo indicato all’articolo 7, comma 6, lettera c), in caso di mancata stipula del contratto di finanziamento, il provvedimento di ammissione alle agevolazioni è da ritenersi decaduto, ivi compreso per quanto riguarda la concessione del contributo.
Articolo 12
(Erogazione delle agevolazioni)
1. Le agevolazioni sono erogate sulla base delle richieste avanzate periodicamente al Ministero dello sviluppo economico, anche per il tramite del soggetto gestore dallo stesso incaricato, dai soggetti beneficiari ovvero dal soggetto capofila in caso di progetti congiunti, in non più di 3 soluzioni per ciascun progetto, più l’ultima a saldo, in relazione agli stati di avanzamento dello stesso. I modelli da utilizzare per la presentazione delle richieste di erogazione delle agevolazioni sono riportati in allegato ai provvedimenti applicativi, che indicano altresì le procedure di presentazione e valutazione delle richieste nel rispetto di quanto di seguito indicato.
2. Gli stati di avanzamento, fatto salvo quanto previsto per la prima richiesta di erogazione e per l’ultimo stato di avanzamento di cui, rispettivamente, al comma 6 e al comma 7, devono essere relativi a un periodo temporale pari a un semestre o a un multiplo di semestre, a partire dalla data del provvedimento di concessione ovvero, nel caso in cui il progetto sia avviato successivamente all’adozione del provvedimento di concessione, a partire dalla data di effettivo avvio delle attività.
3. Il semestre in relazione al quale può essere effettuata la rendicontazione della singola spesa o del singolo costo è individuato con riferimento alla data in cui la spesa o il costo è sostenuto per cassa, fatto salvo quanto previsto al comma 7.
4. Il finanziamento agevolato può essere erogato in anticipazione, sulla base di quanto stabilito e regolato dal contratto di finanziamento in ragione delle valutazioni effettuate dalla banca finanziatrice, secondo quanto previsto nella convenzione.
5. Ai fini dell’erogazione per stati di avanzamento, il soggetto beneficiario deve presentare idonea documentazione relativa alle attività svolte e alle spese e ai costi effettivamente sostenuti nel periodo temporale di cui al comma 2. I pagamenti dei titoli di spesa e dei costi devono essere effettuati con modalità che consentano la loro piena tracciabilità e la loro riconducibilità alla fattura o al documento contabile di valore probatorio equivalente a cui si riferiscono.
6. La prima richiesta di erogazione per stato di avanzamento deve essere presentata, pena la revoca delle agevolazioni, ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettera f), entro 12 mesi dalla data del provvedimento di concessione e può riguardare, indipendentemente dalla cadenza semestrale, anche il periodo temporale che va dall’avvio del progetto fino alla data del provvedimento di concessione stesso. La richiesta di erogazione per anticipazione del finanziamento agevolato di cui al comma 4 non è considerata utile ai fini del rispetto del predetto termine ultimo di 12 mesi dalla data del provvedimento di concessione previsto per la presentazione della prima richiesta di erogazione per stato di avanzamento.
7. Ai fini dell’ultima erogazione a saldo, il soggetto beneficiario trasmette, entro 3 mesi dalla data di ultimazione del progetto, la relativa richiesta corredata di una relazione tecnica finale, redatta secondo lo schema definito con ciascun provvedimento applicativo, concernente il raggiungimento degli obiettivi e la documentazione relativa alle spese e ai costi complessivi sostenuti. Tale richiesta di erogazione dell’ultimo stato di avanzamento può riguardare un periodo temporale diverso da un semestre e deve essere presentata entro il predetto limite, pena la revoca delle agevolazioni, ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettera h). Il pagamento delle spese o dei costi sostenuti nell’ultimo stato di avanzamento può essere effettuato anche nei 3 mesi successivi alla data di ultimazione del progetto, ma, comunque, prima della richiesta di erogazione.
8. L’ammontare complessivo delle erogazioni per ciascuna tipologia agevolativa (contributo e finanziamento agevolato) non può superare il 90 per cento del relativo importo concesso o del relativo importo spettante, ove inferiore. Il residuo 10 per cento delle agevolazioni, da sottrarre dall’ultimo stato di avanzamento o, se non sufficiente, anche da quello immediatamente precedente, è erogato a saldo.
9. L’erogazione del finanziamento è effettuata dalla banca finanziatrice, nel rispetto dell’autorizzazione di spesa di cui al comma 361 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, previo assolvimento di tutti i termini, obblighi, condizioni e quant’altro previsto nel contratto di finanziamento. Le singole erogazioni sono proporzionalmente imputate al finanziamento agevolato e al finanziamento bancario. La messa a disposizione alla banca finanziatrice da parte di CDP delle risorse per l’erogazione del finanziamento agevolato è disciplinata dalla convenzione.
10. Le erogazioni sono disposte, compatibilmente con la disponibilità di cassa delle risorse finanziarie e salvo eventuali richieste di integrazione della documentazione presentata, entro 90 giorni dalla ricezione dello stato di avanzamento e della relativa documentazione, fatta salva l’erogazione a saldo che è disposta entro 6 mesi dalla data di ricezione della documentazione finale di spesa, al fine di consentire lo svolgimento delle verifiche di cui all’articolo 13, comma 3, e degli accertamenti sull’avvenuta realizzazione di ciascun progetto e l’adozione del provvedimento di concessione definitivo di cui all’articolo 13, comma 5.
Articolo 13
(Verifica intermedia e verifica finale)
1. Indipendentemente dalla presentazione di stati di avanzamento lavori, il Ministero dello sviluppo economico, o i soggetti dallo stesso incaricati di cui all’articolo 2, comma 5, effettua una verifica intermedia in loco di natura tecnica sullo stato di attuazione del progetto agevolato a metà del periodo di realizzazione previsto, calcolato a partire dalla data di avvio comunicata ai sensi dell’articolo 4, comma 4, lettera c). Tale verifica è indirizzata a valutare, rispetto agli obiettivi realizzativi individuati nel piano di sviluppo e approvati in sede istruttoria, lo stato di svolgimento del progetto, le eventuali criticità tecniche riscontrate e le modifiche apportate rispetto alle attività previste, o che sarebbe utile apportare ai fini della positiva conclusione del progetto.
2. Al fine di consentire lo svolgimento della verifica intermedia di cui al comma 1, il soggetto beneficiario trasmette, anche prima della data prevista di svolgimento della verifica, una relazione sullo stato di attuazione del progetto, secondo quanto specificato nel provvedimento applicativo.
3. Entro 30 giorni dalla data di trasmissione dell’ultimo stato di avanzamento lavori e prima dell’erogazione corrispondente, il Ministero dello sviluppo economico, o i soggetti dallo stesso incaricati di cui di cui all’articolo 2, comma 5, effettua una verifica finale volta ad accertare l’effettiva realizzazione del progetto, il raggiungimento degli obiettivi tecnologici previsti e la pertinenza e congruità dei relativi costi, ai fini della redazione di una relazione tecnica finale. In esito a tale verifica finale, tale relazione tecnica sulla realizzazione del progetto si conclude con un giudizio positivo o negativo sul progetto realizzato.
4. Al fine di consentire lo svolgimento della verifica finale di cui al comma 3, il soggetto beneficiario deve mantenere presso la propria sede, in originale, la documentazione giustificativa delle spese rendicontate. In particolare, il soggetto beneficiario deve rendere disponibile la documentazione integrale relativa al personale (libro unico del lavoro, buste paga, registri – timesheet, documentazione attestante il pagamento di ritenute e oneri fiscali/previdenziali), alle attrezzature (registro beni ammortizzabili o, in alternativa, libro degli inventari o libro giornale riportanti le opportune annotazioni), nonché le evidenze contabili di tutte le spese sostenute (libro IVA, libro giornale). Il soggetto beneficiario è tenuto comunque a rendere disponibile ulteriore documentazione, se necessaria ad effettuare opportuni approfondimenti. Il soggetto beneficiario deve, inoltre, rendere disponibile la documentazione tecnica di progetto utile a dimostrare l’effettiva realizzazione delle attività ammesse a beneficiarie delle agevolazioni.
5. Il Ministero dello sviluppo economico, ai fini dell’emanazione del provvedimento di concessione definitiva delle agevolazioni e dell’erogazione del saldo delle agevolazioni spettanti, dispone accertamenti sull’avvenuta realizzazione di ciascun progetto, ai quali continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla direttiva del Ministro dello sviluppo economico 10 luglio 2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10 settembre 2008, n. 212.
Articolo 14
(Variazioni)
1. Le variazioni ai progetti devono essere tempestivamente comunicate al Ministero dello sviluppo economico o al soggetto gestore dallo stesso incaricato con un’argomentata relazione corredata di idonea documentazione.
2. Nel caso di variazioni conseguenti a operazioni straordinarie dell’assetto aziendale (fusione/incorporazione, scissione, conferimento o cessione di ramo d’azienda, con esclusione dell’affitto di ramo d’azienda) che comportino la variazione di titolarità del progetto da agevolare o agevolato, ovvero conseguenti alla rinuncia di uno o più dei soggetti co-proponenti di un progetto congiunto, il soggetto proponente o beneficiario (il capofila, nel caso di progetti congiunti) deve darne tempestiva comunicazione con un’argomentata relazione corredata di idonea documentazione.
3. Fino a quando le proposte di variazione di cui al comma 2, nonché le proposte di variazione riguardanti gli obiettivi del progetto, non siano state assentite, l’erogazione delle agevolazioni è sospesa.
Articolo 15
(Revoche)
1. Le agevolazioni sono revocate, in tutto o in parte, in caso di:
a) verifica dell’assenza di uno o più requisiti di ammissibilità, ovvero di documentazione incompleta o irregolare per fatti comunque imputabili al soggetto beneficiario e non sanabili;
b) fallimento del soggetto beneficiario ovvero apertura nei confronti del medesimo di altra procedura concorsuale, fatto salvo quanto previsto al comma 6;
c) mancata realizzazione del progetto approvato;
d) mancato raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto approvato, fatti salvi i casi di forza maggiore, caso fortuito, o altri fatti ed eventi sopravvenuti e non prevedibili;
e) mancato avvio del progetto nei termini indicati all’articolo 4, comma 4, lettera c);
f) mancata presentazione del primo stato di avanzamento lavori entro 12 mesi dalla data del provvedimento di concessione;
g) mancato rispetto dei termini massimi previsti dall’articolo 4, comma 4, lettera d), per la realizzazione del progetto;
h) mancata trasmissione della documentazione finale di spesa entro 3 mesi dalla conclusione del progetto;
i) mancata restituzione protratta per oltre un anno degli interessi di preammortamento ovvero delle rate di finanziamento concesso;
j) mancata o non corretta trasmissione dei dati richiesti dal Ministero dello sviluppo economico per il monitoraggio del progetto agevolato, in caso di reiterata inadempienza secondo quanto previsto dall’articolo 1 6, comma 2;
k) mancato rispetto della condizione di cui all’articolo 4, comma 3, lettera b), relativa al mantenimento della funzionalità degli attivi materiali rispetto al progetto di industrializzazione agevolato per almeno 3 anni dalla data di erogazione a saldo delle agevolazioni;
l) in tutti gli altri casi previsti dal provvedimento applicativo, e dal provvedimento di concessione.
2. Con riferimento ai casi di revoca di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), j) e k), la revoca delle agevolazioni è totale; in tali casi il soggetto beneficiario non ha diritto alle quote residue ancora da erogare e deve restituire il beneficio già erogato, maggiorato degli interessi di legge e, ove ne ricorrano i presupposti, delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.
3. Con riferimento ai casi di revoca di cui al comma 1, lettere g) e h), la revoca delle agevolazioni è parziale; in tali casi è riconosciuta esclusivamente la quota parte di agevolazioni relativa alle attività effettivamente realizzate, qualora si configuri il raggiungimento di obiettivi parziali significativi.
4. Con riferimento al caso di revoca di cui al comma 1, lettera i), la revoca è commisurata alla quota di finanziamento agevolato non restituita.
5. Con riferimento ai casi di revoca di cui al comma 1, lettera l), la revoca è parziale o totale a seconda della fattispecie riscontrata.
6. Nel caso di apertura nei confronti del soggetto beneficiario di una procedura concorsuale diversa dal fallimento, il Ministero dello sviluppo economico, o il soggetto gestore dallo stesso incaricato, valuta la compatibilità della procedura medesima con la prosecuzione del progetto interessato dalle agevolazioni, concedendo, ove necessario, una proroga aggiuntiva del termine di realizzazione del progetto non superiore a 2 anni. A tal fine, l’impresa beneficiaria presenta istanza al Ministero dello sviluppo economico o al medesimo soggetto gestore, corredata di argomentata relazione e di idonea documentazione. Nelle more della determinazione in ordine alla revoca delle agevolazioni ovvero alla prosecuzione del progetto, l’erogazione delle agevolazioni è sospesa. Al fine di completare le predette valutazioni, è acquisita una nuova valutazione del merito di credito effettuata dalla banca finanziatrice sul soggetto beneficiario.
7. Il Ministero dello sviluppo economico si riserva di valutare il mantenimento o meno delle agevolazioni nel caso in cui, nei 5 anni successivi alla data di conclusione del progetto agevolato, ovvero 3 anni per le PMI, il soggetto beneficiario riduca i livelli occupazionali e/o la capacità produttiva, in misura tale da incidere negativamente sul raggiungimento degli obiettivi connessi alle ricadute economiche e industriali dei progetti agevolati.
8. Le imprese beneficiarie delle agevolazioni per l’effettuazione di investimenti produttivi nell’ambito dell’attività di industrializzazione decadono dal beneficio medesimo qualora l’attività economica interessata dallo stesso o una sua parte venga delocalizzata in Stati non appartenenti all’Unione europea, ad eccezione degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, entro cinque anni dalla data di conclusione dell’iniziativa agevolata. In caso di decadenza, il Ministero dello sviluppo economico accerta e irroga, secondo quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l’importo dell’aiuto fruito.
9. Le determinazioni relative alla revoca parziale o totale delle agevolazioni sono tempestivamente comunicate a CDP e alla banca finanziatrice, secondo le modalità e i termini stabiliti dai provvedimenti applicativi.
Articolo 16
(Monitoraggio, controlli e pubblicità)
1. Il Ministero dello sviluppo economico effettua il monitoraggio e la valutazione dei risultati dei programmi agevolati e dell’efficacia degli interventi di cui al presente decreto, anche in termini di ricaduta economica, finanziaria e occupazionale.
2. Ai sensi dell’articolo 25, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e dell’articolo 15, comma 7, del decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 8 marzo 2013, i soggetti beneficiari sono tenuti a trasmettere al Ministero dello sviluppo economico, anche per il tramite del soggetto gestore dallo stesso incaricato, la documentazione e tutte le informazioni utili al monitoraggio dei programmi agevolati. In caso di mancata o non corretta alimentazione del sistema di monitoraggio da parte dei soggetti beneficiari degli interventi, il Ministero dello sviluppo economico, anche per il tramite del soggetto gestore dallo stesso incaricato, sospende nei confronti dell’impresa inadempiente l’erogazione dei benefici fino al ripristino delle condizioni di corretta alimentazione del sistema medesimo. Qualora l’inadempimento sia reiterato, è disposta la revoca del beneficio concesso secondo quanto previsto all’articolo 15, comma 1, lettera j).
3. Gli impatti attesi dell’intervento agevolativo, di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale 8 marzo 2013, sono determinati tramite gli indicatori e i relativi valori-obiettivo individuati con i provvedimenti applicativi. Tali indicatori e i relativi valori-obiettivo possono essere rideterminati in funzione di cambiamenti della situazione di contesto, o a seguito di modifiche procedurali che incidano sulla tempistica e sulle modalità di realizzazione dell’intervento e dei progetti finanziati.
Articolo 17
(Disposizioni attuative)
1. Gli interventi attivati nell’ambito della misura agevolativa di cui all’articolo 2, comma 1, sono implementati con provvedimenti applicativi del Ministero dello sviluppo economico, nel rispetto di quanto previsto dal presente decreto e dalle disposizioni contenute nei decreti di attivazione di cui all’articolo 2, comma 3, ove ricorrenti.
2. I provvedimenti applicativi individuano le disposizioni di implementazione degli interventi agevolativi, la disciplina di dettaglio delle procedure di concessione delle agevolazioni previste dall’articolo 9, comma 1 , e l’ammontare delle risorse disponibili per gli interventi, sulla base delle disponibilità e delle condizioni di cui all’articolo 2. I medesimi provvedimenti riportano altresì le disposizioni di dettaglio relative alle tematiche applicative e alle attività innovative ammesse, alle condizioni di ammissione, ai criteri di determinazione e alle modalità di rendicontazione delle spese e dei costi, alle modalità di determinazione dei punteggi, alle soglie minime dei criteri valutativi, ai valori massimi e alle soglie minime dei relativi elementi, agli indicatori di impatto e valori-obiettivo degli interventi, alle disposizioni sulla tutela dei dati personali e agli oneri informativi a carico dei soggetti richiedenti le agevolazioni, nonché i termini, le modalità e la modulistica per la presentazione delle domande e delle richieste di erogazione.
3. La gestione delle risorse finanziarie destinate alla concessione dei contributi è effettuata nell’ambito della contabilità speciale del Fondo per la crescita sostenibile n. 1726, cui affluiscono le relative risorse di cui al comma 2.
4. Il Ministero dello sviluppo economico garantisce l’adempimento degli obblighi di pubblicità e informazione di cui all’articolo 9 del Regolamento GBER attraverso la pubblicazione delle informazioni ivi indicate sul Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
5. I regimi di aiuto relativi agli interventi di cui al presente decreto saranno oggetto di relazioni annuali trasmesse alla Commissione europea ai sensi dell’articolo 11, lettera b), del Regolamento GBER.