MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO – Decreto ministeriale 01 ottobre 2020
Digital Transformation – Termini e modalità per la presentazione delle domande di agevolazioni
Art. 1
(Definizioni)
Ai fini del decreto sono adottate le seguenti definizioni:
a) Decreto: il decreto ministeriale 9 giugno 2020;
b) soggetto proponente: ciascun soggetto che presenta domanda di accesso alle agevolazioni ;
c) “contratto di rete”: il contratto di cui all’articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 e successive modificazioni e integrazioni;
d) “decreto-legge 34/19”: il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, recante “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”;
e) “DIH-digital innovation hub”: struttura organizzativa per l’accesso delle imprese al sistema dell’innovazione, promossa da una associazione di categoria delle imprese maggiormente rappresentativa a livello nazionale, costituita sul territorio nazionale, finalizzata alla sensibilizzazione, informazione e diffusione delle nuove tecnologie, in coerenza col Piano nazionale Impresa 4.0 e nel rispetto degli obiettivi ivi previsti;
f) “EDI-ecosistema digitale per l’innovazione”: organizzazione di supporto all’innovazione delle imprese in ambito Impresa 4.0, costruita per sviluppare esternalità positive di rete, valorizzando l’apporto fornito dai singoli nodi e restituendoli all’intero sistema territoriale;
g) “impresa unica”: l’insieme delle imprese fra le quali esiste, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (UE) 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, almeno una delle relazioni seguenti:
h) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
i) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
4 j) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;
k) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima;
l) le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui ai precedenti punti da i), a l), per il tramite di una o più altre imprese, sono anch’esse considerate una impresa unica;
m) “innovazione dell’organizzazione”: l’applicazione di nuovi metodi organizzativi nelle pratiche commerciali, nell’organizzazione del luogo di lavoro o nelle relazioni esterne di un’impresa, esclusi i cambiamenti che si basano su metodi organizzativi già utilizzati nell’impresa, i cambiamenti nella strategia di gestione, le fusioni e le acquisizioni, la cessazione dell’utilizzo di un processo, la mera sostituzione o estensione dei beni strumentali, i cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, l’adattamento ai mercati locali, le periodiche modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici nonché il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati;
n) “innovazione di processo”: l’applicazione di un metodo di produzione o di distribuzione nuovo o sensibilmente migliorato (inclusi cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature o nel software), esclusi i cambiamenti o i miglioramenti minori, l’aumento delle capacità di produzione o di servizio ottenuto con l’aggiunta di sistemi di fabbricazione o di sistemi logistici che sono molto simili a quelli già in uso, la cessazione dell’utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione dei beni strumentali, i cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, l’adattamento ai mercati locali, le periodiche modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici nonché il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati;
o) “investimento”: il progetto basato sull’acquisto di immobilizzazioni materiali e immateriali e/o di servizi funzionali a consentire la trasformazione tecnologica e digitale dell’impresa tramite l’implementazione delle tecnologie di cui all’articolo 29, comma 6, del decreto-legge 34/19;
p) “Ministero”: il Ministero dello sviluppo economico;
q) “PMI”: le imprese di micro, piccola e media dimensione, come definite dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 e con le indicazioni fornite dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005, recante “Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese”, nonché dall’allegato I del regolamento GBER;
r) “rating di legalità”: la certificazione istituita dall’articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le cui modalità attuative sono disciplinate dalla delibera dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato 15 maggio 2018, n. 27165 e dal decreto dei Ministri dell’economia e delle finanze e dello sviluppo economico 20 febbraio 2014, n. 57;
s) “procedura informatica”: il sistema telematico per la presentazione delle domande di agevolazione;
t) Invitalia SpA: l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a. – Invitalia;
u) Infratel SpA: Infratel Italia (Infrastrutture e Telecomunicazioni per l’Italia) S.p.A..
Art. 2
(Finalità e ambito di applicazione)
Il presente decreto disciplina, ai sensi dell’articolo 7, comma 2, del Decreto, i termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazioni ed approva i relativi schemi nonché, la documentazione utile allo svolgimento dell’attività istruttoria da parte del Ministero, i criteri per la determinazione e la rendicontazione delle attività e dei costi ammissibili, gli oneri informativi a carico dei soggetti proponenti e gli ulteriori elementi utili a definire la corretta attuazione dell’intervento agevolativo. Definisce altresì i criteri di valutazione dei progetti e per ciascuno degli indicatori di valutazione previsti, i correlati punteggi, le condizioni e le soglie minime di ammissibilità.
Art. 3
(Termini e modalità di presentazione delle domande)
1. Le domande di agevolazione, redatte in lingua italiana, devono essere presentate a decorrere dalle ore 12.00 del 15 dicembre 2020, e devono essere compilate esclusivamente in forma elettronica, utilizzando la procedura informatica che può essere raggiunta dal sito www.mise.gov.it e dal sito www.invitalia.it, secondo le modalità e gli schemi disponibili on-line e riportati agli allegati n. Aa e Ab.
2. Ai fini dell’accesso alla procedura di cui al comma 1, è richiesta l’identificazione del compilatore (legale rappresentante del soggetto beneficiario o della capofila in caso di una forma aggregata o associata) on line della domanda tramite il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) o la Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o, in alternativa, il sistema di gestione delle identità digitali di Invitalia.
3. La domanda deve essere firmate digitalmente, pena l’improcedibilità della stessa, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal legale rappresentante della singola PMI e nel caso di aggregazioni deve essere firmata digitalmente da ciascun soggetto facente parte di una forma aggregata o associata.
4. Le domande presentate secondo modalità non conformi a quanto indicato nel presente decreto non saranno prese in esame.
5. Ciascun soggetto, sia in forma singola che congiunta, può presentare, ai sensi dell’art. 7 comma 3 del Decreto nell’ambito del presente intervento, una sola domanda di accesso alle agevolazioni che può riguardare unicamente:
6 (i) un progetto di innovazione di processo (Capo II) o
(ii) di innovazione dell’organizzazione (Capo II) ovvero
(iii) un progetto di investimenti (Capo III).
6. Ai fini della presentazione della domanda di agevolazione, il soggetto proponente dovrà allegare la seguente documentazione debitamente firmata digitalmente:
a) scheda Progetto (Allegato A1);
b) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti di accesso alle agevolazioni (Allegato A2);
c) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà inerente aiuti di Stato dichiarati incompatibili dalla Commissione europea (Allegato A3);
d) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà per l’attribuzione del rating di legalità (Allegato A4);
e) dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà riportanti le informazioni finalizzate all’acquisizione della certificazione antimafia (Allegato A5);
f) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa alla determinazione della dimensione aziendale e del Rating di legalità (Allegato A6);
g) dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà riguardanti le norme di prevenzione dell’antiriciclaggio (Allegato A7);
h) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante i valori di bilancio necessari per la determinazione dei punteggi (Allegato A8);
i) in caso di aggregazioni, contratto sottostante ai rapporti tra le parti;
j) statuto ed atto costitutivo.
7. Le domande di agevolazione sono ammesse alla fase istruttoria sulla base dell’ordine cronologico giornaliero di presentazione. Le domande presentate nello stesso giorno sono, a tal fine, considerate come pervenute nello stesso istante, indipendentemente dall’ora e dal minuto di presentazione.
8. Ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 123 del 1998, i soggetti beneficiari hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie. Il Ministero comunica tempestivamente, con avviso a firma del Direttore generale per gli incentivi alle imprese pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, l’avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie disponibili. In caso di insufficienza delle suddette risorse per le domande presentate nello stesso giorno, verranno ammesse alla fase istruttoria i progetti che otterranno il maggior punteggio, secondo quanto previsto nell’allegato “A10 – Criteri di valutazione”. In caso di uguaglianza di punteggio, le domande stesse sono ammesse in base al principio dell’ordine cronologico. Le domande presentate nelle more della chiusura dello sportello che non trovano copertura finanziaria si considerano decadute.
9. Ai fini della concessione delle agevolazioni, Invitalia SpA ed Infratel SpA verificano la completezza e la regolarità della domanda di agevolazione, il possesso dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità previste dal presente decreto e procedono all’istruttoria delle domande di agevolazione sulla base dei criteri di valutazione indicati nell’allegato A10. Le attività istruttorie sono svolte entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda di agevolazioni, fermo restando la possibilità di chiedere integrazioni e/o chiarimenti. Nelle more delle attività di valutazione dei progetti, Invitalia SpA verifica la vigenza e la regolarità contributiva del soggetto proponente e dei soggetti proponenti, nonché l’assenza di cause ostative ai sensi della vigente normativa antimafia.
10. Per le domande per le quali l’attività istruttoria si è conclusa con esito positivo, il Ministero con il supporto di Invitalia procede alla registrazione dell’aiuto individuale sul Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi del regolamento 31 maggio 2017 n. 115, ai fini della conseguente adozione del provvedimento di concessione delle agevolazioni. Con il medesimo provvedimento, sono stabiliti gli impegni e gli obblighi specifici per i soggetti beneficiari agevolati a valere sulle eventuali risorse del PON IC 2014-2020. Per i progetti congiunti di cui all’articolo 4, comma 2 del Decreto, la registrazione dell’aiuto viene effettuata con riferimento a ciascun soggetto partecipante al progetto, sulla base dei costi a carico dei partecipanti e delle conseguenti agevolazioni concedibili. Per le domande che hanno ottenuto un punteggio inferiore a una o più delle soglie di ammissibilità previste nell’Allegato A10, ovvero ritenute comunque non ammissibili per insussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti del presente decreto, il Ministero comunica i motivi ostativi all’accoglimento della domanda ai sensi dell’articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni. L’istruttoria di merito verrà conclusa sulla base delle integrazioni fornite a seguito della richiesta predetta.
11. Entro 30 giorni dalla sottoscrizione da parte dell’impresa beneficiaria del provvedimento di concessione, Invitalia SpA provvede alla stipula del contratto di finanziamento che disciplina le modalità e le condizioni per l’erogazione e il rimborso del finanziamento agevolato, nonché i conseguenti impegni e obblighi a carico dell’impresa beneficiaria.
Art. 4
(Criteri di valutazione dei progetti, punteggi, condizioni e soglie minime di ammissibilità)
1. La valutazione della validità e fattibilità tecnica dell’intervento è finalizzata ad accertare la puntuale definizione dei progetti, l’ammissibilità e la pertinenza delle spese presentate. Si valuterà in particolare:
a. la qualità e la chiarezza del progetto, ovvero l’esaustività e chiarezza della documentazione fornita e coerenza dell’intervento con gli obiettivi del Decreto;
b. la definizione delle milestone e dei parametri di performance connessi alla realizzazione del progetto, inclusa la loro misurabilità in sede di monitoraggio degli stati di avanzamento;
c. il costo del progetto, ovvero la valutazione dei costi connessi allo svolgimento del progetto e la loro ragionevolezza rispetto al progetto da realizzare;
8 d. la solidità economico-patrimoniale dei soggetti beneficiari valutata sulla base della possibilità di far fronte agli impegni finanziari legati alla realizzazione del progetto, in particolare:
(i) la copertura finanziaria delle immobilizzazioni e
(ii) l’indipendenza finanziaria.
2. Ai fini del calcolo degli indicatori, i dati contabili e le informazioni per ciascun soggetto proponente sono desunti dalla dichiarazione, redatta secondo lo schema che sarà reso disponibile sulla piattaforma, trasmessa unitamente alla domanda di agevolazione. I dati e le informazioni riportati nella dichiarazione devono essere relativi agli ultimi due esercizi i cui bilanci risultano approvati e depositati alla data di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, ovvero, nel caso di società in contabilità semplificata, alle ultime due dichiarazioni dei redditi presentate alla stessa data e ai relativi bilanci redatti secondo la IV direttiva CEE in conformità alle scritture contabili aziendali.
3. La definizione degli indicatori per ciascun criterio di valutazione, i punteggi assegnabili nonché i punteggi minimi richiesti per l’ammissibilità alle agevolazioni per le due categorie di soggetti sono specificati nell’Allegato A10 al presente decreto.
4. Le agevolazioni concedibili, così come indicato all’art. 6 comma 4 del Decreto , calcolate in termini di equivalente sovvenzione lordo (ESL) saranno quantificate secondo quanto riportato all’Allegato A9.
Art. 5
(Criteri per la determinazione e la rendicontazione delle attività e dei costi ammissibili)
1. L’erogazione delle agevolazioni ai soggetti beneficiari avviene in due quote, sulla base di fatturazioni di spesa debitamente quietanzate. La richiesta delle erogazioni deve essere trasmessa ad Invitalia Spa secondo le modalità e gli schemi resi disponibili in un’apposita sezione del sito del Ministero (www.mise.gov.it) e di Invitalia SpA (www.invitalia.it).
2. Per l’erogazione delle agevolazioni per i progetti di cui al Capo II e Capo III del Decreto, il soggetto beneficiario deve presentare idonea documentazione relativa alle attività svolte e alle spese e ai costi sostenuti in un periodo temporale pari a un semestre o a un multiplo di semestre, a partire dalla data del provvedimento di concessione. La prima erogazione può riguardare le spese e i costi sostenuti dalla data di presentazione della domanda fino alla data del provvedimento di concessione, indipendentemente dalla cadenza semestrale. Per quanto riguarda i progetti di cui al Capo III è possibile presentare fatture di acconto nel limite massimo del 30% della fornitura e qualora sia contrattualmente previsto.
3. Il soggetto beneficiario può richiedere l’erogazione della prima quota, entro 12 mesi dal provvedimento di concessione, pari al 50 percento delle agevolazioni concesse, successivamente al sostenimento di spese pari ad almeno il 50 percento dell’importo totale ammesso ad agevolazione ovvero, in alternativa, a titolo di anticipazione, previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, per un valore pari all’anticipazione concessa. L’anticipazione sarà recuperata in misura proporzionale alle agevolazioni maturate sui singoli SAL.
4. Il soggetto beneficiario deve comunicare la data di ultimazione del progetto entro 30 giorni dalla stessa.
5. L’erogazione del saldo deve essere richiesta dal soggetto beneficiario entro 60 giorni dalla data di ultimazione del progetto di cui al comma precedente, successivamente al pagamento delle relative spese. A tal fine il soggetto beneficiario trasmette, nell’ambito della predetta richiesta di erogazione a saldo, una relazione tecnica finale concernente il raggiungimento degli obiettivi connessi alla realizzazione del progetto di trasformazione tecnologica e digitale indicando eventuali scostamenti, le cause e l’eventuale impatto sugli obiettivi citati.
6. Invitalia SpA ed Infratel SpA, ricevuta la domanda di erogazione, provvedono, tra l’altro, a verificare:
a) la regolarità e la completezza delle dichiarazioni rese dai soggetti beneficiari ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della documentazione allegata alla medesima domanda di erogazione;
b) la vigenza, la regolarità contributiva dei singoli beneficiari e l’assenza di cause di divieto di erogazione delle agevolazioni in relazione a quanto previsto dalla normativa antimafia, nonché, attraverso la visura Deggendorf, se i singoli soggetti beneficiari rientrano o meno nell’elenco dei soggetti tenuti alla restituzione di aiuti illegali oggetto di decisione di recupero;
c) il pagamento e la corretta registrazione delle spese richieste sui libri contabili, il raggiungimento delle milestone indicate in sede di progetto, la pertinenza e congruità dei relativi costi relativamente allo stato di avanzamento raggiunto;
d) nel caso di richiesta di erogazione a saldo, l’effettiva realizzazione del progetto, il raggiungimento degli obiettivi previsti e la pertinenza e congruità dei relativi costi complessiva.
7. Invitalia SpA, entro 90 giorni dalla presentazione della relativa richiesta di erogazione, procede, nei casi di esito positivo delle attività di cui al comma precedente, all’erogazione delle agevolazioni spettanti e il Ministero adotta, per le richieste di erogazione a saldo, il provvedimento di concessione definitiva delle agevolazioni.
8. Oltre al rispetto degli adempimenti già previsti nel Decreto, per quanto riguarda la determinazione delle spese ammissibili di cui al comma 4 dell’art. 12, e comma 3, dell’art. 14 del Decreto, rispettivamente per il Capo II e Capo III, il soggetto beneficiario è tenuto a:
a) effettuare i pagamenti dei titoli di spesa attraverso modalità che consentano la loro piena tracciabilità e la loro riconducibilità ai titoli di spesa a cui si riferiscono;
b) al fine di evitare il doppio finanziamento della medesima spesa, i giustificativi di spesa o di pagamento connessi al programma di investimento agevolato riportano rispettivamente nell’oggetto o nella causale la dicitura: «Spesa di euro … dichiarata per l’erogazione delle agevolazioni di cui al D.D. 9 giugno 2020 – Programma Digital Transformation – ID ………….. CUP ……………».
9. Ad eccezione dei beni per i quali il titolo di spesa presentato costituisce acconto, i beni relativi alla richiesta di erogazione devono essere fisicamente individuabili e installati presso l’unità produttiva interessata dal programma di investimento.
Art. 6
(Variazioni)
Oltre a quanto previsto all’art. 10 del Decreto, eventuali variazioni della localizzazione dell’investimento dovranno essere preventivamente comunicate ad Invitalia SpA che procederà ad una valutazione della stessa per verificare l’idoneità ai fini della realizzazione del progetto.
Art. 7
(Revoca)
Oltre alle cause di revoca previste all’art. 11 del Decreto, il Ministero procederà alla revoca delle agevolazioni, qualora a seguito di verifiche effettuate dal Ministero anche tramite Invitalia dovessero emergere difformità rispetto ai contenuti delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni tali da determinare valori degli indicatori inferiori alla soglia minima di ammissibilità.
Art. 8
(Oneri informativi a carico dei soggetti proponenti)
Ai sensi dell’articolo 7 della legge 11 novembre 2011, n. 180, nell’allegato A11 è riportato l’elenco degli oneri informativi per le imprese previsti dal decreto e dal presente provvedimento.
Art. 9
(Disposizioni finali)
1. Il presente decreto è pubblicato nel sito internet del Ministero.
2. Per quanto non disciplinato dal presente decreto si rinvia integralmente a quanto stabilito dal decreto ministeriale 9 giugno 2020.
Allegato A1
SCHEDA PROGETTO
(Testo dell’allegato)
Allegato A2
DICHIARAZIONE POSSESSO REQUISITI IMPRESE
(Testo dell’allegato)
Allegato A3
DICHIARAZIONE AIUTI DI STATO
(Testo dell’allegato)
Allegato A4
RATING DI LEGALITÀ
(Testo dell’allegato)
Allegato A5
DICHIARAZIONE ANTIMAFIA
(Testo dell’allegato)
Allegato A6
DICHIARAZIONE DIMENSIONE AZIENDALE
(Testo dell’allegato)
Allegato A7
DICHIARAZIONE ANTIRICICLAGGIO
(Testo dell’allegato)
Allegato A8
DICHIARAZIONE DATI BILANCIO
(Testo dell’allegato)
Allegato A9
CALCOLO ESL
(Testo dell’allegato)
Allegato A10
CRITERI DI VALUTAZIONE
(Testo dell’allegato)
Allegato A11
ONERI INFORMATIVI
(Testo dell’allegato)
Allegato Aa
DOMANDA FORMA SINGOLA
(Testo dell’allegato)
Allegato Ab
DOMANDA IMPRESE FORMA AGGREGATA
(Testo dell’allegato)
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