MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO – Decreto ministeriale 03 agosto 2021
Determinazione del contributo al Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e riassicurazione – Anno 2021
Art. 1
1. Il contributo che gli aderenti devono versare al Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e di riassicurazione, per l’anno 2021, è fissato nella misura dello 0,08% delle provvigioni acquisite dai mediatori di assicurazione e di riassicurazione nel corso dell’anno 2020.
2. I versamenti di cui al comma 1 devono essere effettuati entro il 31 ottobre 2021. Nel medesimo termine i mediatori trasmettono al fondo una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante le provvigioni acquisite nel corso dell’anno 2020.