MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO – Decreto ministeriale 04 dicembre 2013

Modifiche all’art. 8 del decreto 29 luglio 2013, recante i termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione in favore di programmi di investimento innovativi nelle regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia

Art. 1

1. L’articolo 8 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 luglio 2013 di cui alle premesse è modificato come segue:

a) al comma 3, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

“c) dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa ai dati degli ultimi 2 esercizi contabili chiusi alla data di presentazione della domanda di agevolazione, utili per il calcolo della capacità di rimborso di cui all’articolo 9 e degli indicatori relativi ai criteri di cui al comma 8 del presente articolo. Tale dichiarazione è rilasciata, ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dal legale rappresentante dell’impresa richiedente o da un suo procuratore speciale ed è controfirmata dal presidente del Collegio sindacale o in mancanza da un professionista iscritto nell’albo dei revisori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale;”;

b) al comma 5, sono soppresse le parole: “In caso di insufficienza delle risorse disponibili, le domande presentate nell’ultimo giorno utile e istruite con esito positivo sono ammesse alle agevolazioni in misura parziale, commisurata ai rispettivi costi ritenuti agevolabili.”;

c) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

“5-bis. Qualora le risorse residue non consentano l’accoglimento integrale delle domande presentate nello stesso giorno, le predette domande sono ammesse all’istruttoria in base alla posizione assunta nell’ambito di una specifica graduatoria di merito, fino a esaurimento, anche in considerazione delle riserve di cui all’articolo 3, commi 2 e 3, delle stesse risorse finanziarie. La graduatoria è formata in ordine decrescente sulla base del punteggio attribuito a ciascun programma in relazione al criterio di cui al comma 8, lettera a). In caso di parità di punteggio tra più programmi, prevale il programma con il minor costo presentato.”;

d) al comma 7, primo periodo, dopo le parole: “Il Ministero procede,” sono inserite le seguenti: “fermo restando quanto previsto al comma 5-bis,”.

2. Resta confermato tutto quanto disposto dal decreto di cui al comma 1 non espressamente modificato dal presente decreto.

——

Provvedimento pubblicato nella G.U. 29 gennaio 2014, n. 23.