MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO – Decreto ministeriale 04 gennaio 2017
Modalità e termini utilizzo risorse Pon IC per la fruizione del credito d’imposta acquisto beni strumentali Mezzogiorno
Art. 1
(Definizioni)
- Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti definizioni:
- a) “PON”: Programma operativo nazionale “Imprese e competitività” 2014-2020 FESR;
- b) “Regioni meno sviluppate”: Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia;
- c) “Regioni in transizione”: Abruzzo, Molise e Sardegna;
- d) “legge”: la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”;
- e) “credito d’imposta”: il credito d’imposta istituito dall’articolo 1, commi da 98 a 108, della legge a fronte dell’acquisizione di nuovi beni strumentali presso strutture produttive localizzate nelle Regioni meno sviluppate e nelle aree assistite delle Regioni in transizione;
- f) “Ministero”: Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico, responsabile della gestione e dell’attuazione del PON in quanto Autorità di gestione del programma;
- g) “decreto”: decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 luglio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 26 settembre 2016, n. 225;
- h) “Circolare”: circolare dell’Agenzia delle entrate n. 34/E del 3 agosto 2016, avente ad oggetto l’articolo 1, commi 98-108, della legge;
- i) “Regolamento GBER”: il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
- l) “PMI”: piccole e medie imprese, come definite all’allegato 1 del “Regolamento GBER”;
- m) “impresa beneficiaria”: PMI che ha ricevuto il provvedimento di utilizzo delle risorse del PON di cui all’articolo 4, comma 2, del decreto;
- n) “ambiti applicativi di specializzazione intelligente”: ambiti applicativi della Strategia nazionale di specializzazione intelligente elencati nell’allegato al decreto;
- o) “Comunicazione”: comunicazione per la fruizione del credito d’imposta compilata in conformità al modello approvato con provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 24 marzo 2016;
- p) “investimenti innovativi”: immobilizzazioni materiali rientranti in una delle tipologie di beni strumentali indicate nella sezione III, righi da B20 a B24, del quadro B della Comunicazione.
Art. 2
(Valutazione di eleggibilità all’utilizzo delle risorse del PON)
- Ai fini della valutazione di ammissibilità al PON, i progetti d’investimento, con esclusivo riferimento alle istanze presentate da PMI, non aventi ad oggetto attività economiche di cui alla sezione A della classificazione ATECO 2007 e trasmesse dall’Agenzia delle entrate al Ministero a seguito dell’autorizzazione alla fruizione del credito d’imposta, sono sottoposti all’attività istruttoria di cui all’articolo 4 del decreto.
- L’attività istruttoria svolta dal Ministero è articolata nelle seguenti fasi:
- a) verifica della sussistenza dei requisiti di ammissibilità;
- b) valutazione delle caratteristiche dei progetti d’investimento, con specifico riferimento al carattere innovativo degli stessi e alla loro coerenza con gli ambiti applicativi di specializzazione intelligente.
- Le attività di verifica di cui al comma 2, lettera a), sono finalizzate ad accertare che i progetti d’investimento siano:
- a) non ultimati al momento della presentazione della Comunicazione. La sussistenza di tale requisito è accertata con riferimento a quanto indicato al campo 7, sezione II del quadro A della Comunicazione;
- b) di importo complessivo almeno pari a euro 500.000,00 (cinquecentomila/00). La sussistenza di tale requisito è accertata con riferimento a quanto indicato al campo 1, sezione I del quadro A della Comunicazione;
- c) riconducibili agli ambiti applicativi di specializzazione intelligente. La sussistenza di tale requisito, ai sensi di quanto previsto all’articolo 4, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto, è verificata con riferimento a quanto indicato alla sezione III del quadro A della Comunicazione ed è positivamente riscontrata qualora sia stato selezionato uno degli ambiti di attività di cui ai campi da 1 a 5;
- d) caratterizzati dalla presenza di immobilizzazioni innovative. La sussistenza di tale requisito, ai sensi di quanto previsto all’articolo 4, comma 1, lettera a), numero 3), del decreto, è verificata con riferimento a quanto indicato alla sezione III del quadro B della Comunicazione ed è positivamente riscontrata qualora siano stati valorizzati importi di spesa in almeno uno dei righi da B20 a B24.
- Il Ministero, qualora le attività di verifica di cui al comma 3 si siano concluse con esito positivo, procede ad accertare che:
- a) il progetto sia effettivamente realizzato nei territori di cui all’articolo 1, comma 98, della legge e in grado di implementare, tenuto conto delle finalità dello stesso in quanto “investimento iniziale” ai sensi dell’articolo 2 del GBER e dell’attività già svolta dall’impresa, processi produttivi coerenti con la Strategia nazionale di specializzazione intelligente. A tal fine viene esaminata la coerenza tra:
1) le informazioni riportate nelle sezioni della Comunicazione “Codice attività” di cui al quadro B – sezione I e “Ambito attività” di cui al quadro A – sezione III, tenuto anche conto della “Tipologia Progetto” indicata al quadro A – sezione II;
2) gli elementi descrittivi di cui al quadro A – sezione IV della Comunicazione, con particolare riferimento agli obiettivi e agli aspetti qualificanti del progetto ivi esplicitati, e l’ambito applicativo di specializzazione intelligente prescelto alla sezione III del medesimo quadro A;
- b) la descrizione del progetto d’investimento di cui al quadro A – sezione IV della Comunicazione faccia esplicito riferimento a beni strumentali e sistemi produttivi tecnologicamente avanzati e sia in grado di avvalorare l’articolazione degli importi di spesa di cui al quadro B – sezione III della medesima comunicazione, nonché la tipologia di investimenti ivi indicata.
Art. 3
(Comunicazione del provvedimento di utilizzo delle risorse del PON)
- Ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del decreto e con riferimento alle PMI destinatarie del credito d’imposta per le quali l’attività istruttoria di cui all’articolo 2 si è conclusa con esito positivo, il Ministero procede all’adozione e alla trasmissione, tramite PEC, del provvedimento di utilizzo delle risorse del PON, recante:
- a) l’importo, a valere sulle risorse del PON, del credito d’imposta;
- b) l’indicazione della struttura produttiva oggetto del progetto d’investimento;
- c) gli obblighi dell’impresa beneficiaria, con particolare riferimento a quelli derivanti dall’utilizzo delle risorse PON;
- d) le condizioni che possono comportare il disimpegno totale o parziale delle risorse, ai sensi dell’articolo 7 del decreto.
- L’impresa beneficiaria è tenuta a sottoscrivere digitalmente il provvedimento di cui al comma 1 entro i termini nello stesso indicati e a ritrasmetterlo al Ministero, tramite l’apposita procedura informatica resa disponibile nella sezione dedicata del sito internet www.mise.gov.it, pena la decadenza dall’utilizzo delle risorse di cui all’articolo 2 del decreto e il conseguente disimpegno delle medesime.
Art. 4
(Adempimenti successivi alla sottoscrizione del provvedimento di utilizzo)
- A seguito della realizzazione degli investimenti oggetto di autorizzazione alla fruizione del credito d’imposta a valere sulle risorse del PON, l’impresa beneficiaria è tenuta a rendicontare, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto e secondo le modalità e nei termini di cui al comma 2, le spese di acquisizione delle immobilizzazioni materiali previste nella Comunicazione ed effettivamente sostenute, utilizzando il modulo “Dichiarazione di spesa” di cui all’allegato n. 1, da presentare unitamente a:
- a) copia delle fatture di acquisto, che devono riportare il timbro ovvero la dicitura:
“Spesa di € ____ rendicontata, ai fini dell’utilizzo delle risorse del PON IC 2014-2020, a valere sul credito d’imposta previsto dalla legge 28 dicembre 2015 n. 208 (art. 1, commi 98-108) e valorizzata ai fini della compensazione operata con modello F24 del …”;
- b) documentazione attestante il pagamento delle fatture tramite bonifico bancario SEPA Credit Transfer, RIBA ovvero assegno bancario non trasferibile;
- c) “Quadro riassuntivo dell’investimento”, redatto secondo lo schema di cui all’allegato n. 2, recante una dettagliata descrizione:
1) dell’attività produttiva oggetto degli investimenti realizzati e delle ragioni per cui il progetto è ascrivibile agli ambiti applicativi di specializzazione intelligente selezionati al quadro A – sezione III della Comunicazione, con specifico riferimento ad uno dei sotto-ambiti di attività indicati nell’allegato “Istruzioni per la compilazione” del provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 24 marzo 2016;
2) delle caratteristiche tecnico-produttive delle immobilizzazioni materiali acquisite, della funzionalità di ciascuna di esse rispetto al progetto realizzato e, laddove pertinente, delle ragioni sottostanti la riconducibilità dei singoli beni alle tipologie di cui ai righi da B20 a B24 del quadro B – sezione III della Comunicazione;
- d) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa dal legale rappresentante ovvero dal procuratore dell’impresa beneficiaria, redatta secondo lo schema di cui all’allegato n. 3, concernente gli ammortamenti di beni strumentali ubicati presso la struttura produttiva oggetto del progetto d’investimento agevolato, ascrivibili alle medesime categorie di beni d’investimento in cui è articolato il progetto realizzato, che siano stati dedotti nel periodo d’imposta precedente alla presentazione della dichiarazione di spesa, nonché l’effettiva disponibilità dei beni agevolati presso la struttura produttiva indicata nella Comunicazione.
- La dichiarazione di spesa di cui al comma 1 deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante o dal procuratore speciale dell’impresa beneficiaria, nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 24 del “Codice dell’amministrazione digitale” di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Nel caso di sottoscrizione da parte del procuratore speciale, deve essere acclusa copia della procura e del documento d’identità in corso di validità del soggetto che la rilascia.
- La documentazione elencata al comma 1 deve essere presentata al Ministero, entro l’anno successivo al sostenimento delle spese e in un’unica soluzione per ciascuna annualità di realizzazione dell’investimento, tramite l’apposita procedura informatica resa disponibile nella sezione dedicata del sito internet www.mise.gov.it.
Art. 5
(Verifiche per la conferma di utilizzo delle risorse PON)
- Il Ministero, congiuntamente alla verifica della regolarità contributiva dell’impresa beneficiaria, procede ad esaminare la documentazione di cui all’articolo 4, al fine di accertare:
- a) la regolarità e completezza della documentazione prodotta;
- b) la coerenza tra le immobilizzazioni materiali rendicontate e il progetto d’investimento di cui alla Comunicazione, con particolare riferimento al carattere innovativo del predetto progetto ai sensi di quanto previsto all’articolo 4, comma 1, lettera b), numero 3), del decreto;
- c) la riconducibilità del progetto realizzato agli ambiti applicativi di specializzazione intelligente.
- Nel caso in cui le verifiche di cui al comma 1 diano esito negativo, ovvero negli altri casi previsti all’articolo 7 del decreto, il Ministero provvede a disimpegnare, in tutto o in parte, le risorse PON a copertura del credito d’imposta autorizzato in fruizione dall’Agenzia delle entrate e a darne comunicazione alla stessa Agenzia e all’impresa beneficiaria.
Art. 6
(Ulteriori obblighi delle imprese beneficiarie, controlli e ispezioni)
- L’impresa beneficiaria, pena il disimpegno delle risorse PON a copertura del credito d’imposta autorizzato in fruizione dall’Agenzia delle entrate, è tenuta altresì a:
- a) consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal Ministero, anche ai sensi dell’articolo 125 del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, nonché da organismi statali o comunitari competenti in materia, anche mediante sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di avanzamento dei progetti d’investimento e le condizioni per la fruizione e il mantenimento del beneficio;
- b) non cedere né rilocalizzare l’attività produttiva al di fuori dell’ambito territoriale di intervento del PON, ovvero non apportare modifiche sostanziali all’investimento che ne alterino la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione, con il risultato di comprometterne le finalità, per almeno tre anni dal completamento del progetto d’investimento, così come previsto all’articolo 71, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013;
- c) corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposte dal Ministero allo scopo di effettuare il monitoraggio dei progetti d’investimento;
- d) conservare, ai sensi dell’articolo 140, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013, la documentazione attestante le spese per immobilizzazioni materiali sostenute ai fini della fruizione del credito d’imposta nelle modalità previste all’articolo 6, comma 3, del decreto e per almeno due anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese finali di ciascun progetto d’investimento;
- e) adottare un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative al progetto d’investimento, ferme restando le norme contabili nazionali;
- f) rispettare gli obblighi fissati, ai sensi del paragrafo 2.2 dell’Allegato XII al regolamento (UE) n. 1303/2013, in materia di responsabilità di informazione e comunicazione, adeguandosi alle linee guida adottate dal Ministero.
- Il Ministero, ai sensi dell’articolo 6 del decreto, può disporre, in ogni fase del procedimento, verifiche e controlli di natura documentale sull’avvenuta realizzazione e sull’ammissibilità di ciascun progetto d’investimento finanziato con le risorse del PON, riservandosi la facoltà di effettuare sopralluoghi e verifiche in loco su un campione di imprese agevolate, determinato anche sulla base delle risultanze dei predetti controlli documentali.
Art. 7
(Oneri informativi)
- Ai sensi dell’articolo 7 della legge 11 novembre 2011, n. 180, nell’allegato n. 4 è riportato l’elenco degli oneri informativi per le imprese previsti dal decreto e dal presente provvedimento.
Il presente decreto è pubblicato nel sito internet istituzionale e della sua adozione è data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Allegato 1
(Testo dell’allegato)
Allegato 2
(Testo dell’allegato)
Allegato 3
(Testo dell’allegato)
Allegato 4
(Testo dell’allegato)
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - Circolare 23 gennaio 2019, n. 20588 - Fondo Crescita Sostenibile - D.M. 01 giugno 2016 "Horizon 2020 PON IC" e D.M. 01 giugno 2016 "Grandi Progetti R&S PON IC" (Agenda digitale e Industria sostenibile). Integrazione…
- AGENZIA DELLE ENTRATE - Provvedimento 09 agosto 2019, n. 670294 - Definizione delle modalità di presentazione della comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nei comuni colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24…
- AGENZIA DELLE ENTRATE - Provvedimento 09 agosto 2019, n. 670294 - Definizione delle modalità di presentazione della comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nei comuni colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24…
- Definizione delle modalità di presentazione della comunicazione per la fruizione del credito d’imposta di cui all’articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, come modificato dall’articolo 43-ter del decreto-legge 6 novembre 2021, n.…
- Definizione delle modalità di presentazione della comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nelle Zone logistiche semplificate, di cui all’articolo 1, commi da 61 a 65-bis, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.…
- MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO - Decreto ministeriale 30 luglio 2021 - Modalità attuative connesse all'utilizzo delle risorse del «Fondo per gli investimenti innovativi delle imprese agricole» destinato a favorire la realizzazione, da parte delle imprese…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Il dirigente medico ha diritto al risarcimento qua
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 28258 depositata il 9 ottobre 20…
- Il lavoratore in pensione ha diritto alla reintegr
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n . 32522 depositata il 23 novembre…
- Il dolo per il reato di bancarotta documentale non
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 42856 depositata il 1…
- La prescrizione in materia tributariava eccepita d
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 27933 depositata il 4 ottobre 20…
- Il giudice penale per i reati di cui al d.lgs. n.
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 44170 depositata il 3…