MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO – Decreto ministeriale 04 settembre 2019
Definizione dei criteri e delle modalità di erogazione di misure economiche compensative a favore di operatori di rete
Art. 1
Finalità
1. Il presente decreto individua le modalità operative e le procedure per l’erogazione delle misure compensative per interventi di adeguamento degli impianti di trasmissione per ponti di trasferimento e per interventi di sostituzione degli impianti o degli elementi costituenti gli stessi, conseguenti alla liberazione delle frequenze in bande 3,6-3,8 GHz, ai sensi dell’art. 1, comma 1039, lettera a) della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
Art. 2
Beneficiari e ripartizione delle misure compensative
1. Ai sensi del presente decreto, possono beneficiare delle misure compensative di cui all’art. 1, comma 1039 lettera a) della legge 27 dicembre 2017, n. 205, i soggetti titolari di autorizzazione per l’uso delle frequenze nelle bande 3,6-3,8 GHz che abbiano dovuto liberare tali bande di frequenza per favorire la transizione verso la tecnologia 5G.
2. Gli interventi di cui all’art. 1 devono risultare effettuati nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017 in vigenza della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ovvero nel periodo dal 1° gennaio 2018 al 1° dicembre 2018, in vigenza della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
3. Le misure compensative sono erogate ai sensi degli articoli seguenti agli aventi titolo a compensazione dell’80% delle spese sostenute, debitamente documentate. Nel caso in cui il totale delle richieste superi l’ammontare complessivo delle somme stanziate, la percentuale stessa è ridotta nella misura necessaria a rispettare il limite di stanziamento.
Art. 3
Domanda di ammissione al contributo
1. I soggetti di cui all’art. 2, comma 1, del presente decreto, che intendono beneficiare delle misure compensative, devono inviare al Ministero dello sviluppo economico – Direzione generale servizi di comunicazione elettronica di radiodiffusione e postali – Divisione V – Viale America, 201 – 00144 Roma, apposita domanda a mezzo PEC, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
2. La domanda deve contenere, a pena di esclusione dall’erogazione della misura compensativa:
a) l’indicazione degli elementi atti ad individuare l’operatore di rete richiedente, ivi compreso il numero di partita IVA e il codice fiscale del titolare;
b) la dichiarazione che il richiedente è titolare di autorizzazione generale come operatore di rete ai sensi dell’art. 25 del decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259 recante «Codice delle comunicazioni elettroniche»;
c) la descrizione degli interventi effettuati sugli impianti che compongono la rete di diffusione del soggetto richiedente con l’indicazione delle spese complessivamente sostenute, dettagliatamente documentate a mezzo di originale delle fatture e indicazione degli estremi di ciascuno dei pagamenti effettuati;
d) una dichiarazione resa da un professionista iscritto nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, attestante l’esclusiva riferibilità delle spese documentate agli interventi di cui all’art. 1;
e) la sottoscrizione effettuata secondo le modalità stabilite dall’art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa».
Art. 4
Erogazione e revoca della misura compensativa
1. La misura compensativa è erogata, previa valutazione della domanda da parte del Ministero, a ciascun richiedente avente titolo, ai sensi dell’art. 2, comma 1, entro centoventi giorni giorni dal termine previsto all’art. 3, comma 1.
2. Qualora risulti che il beneficiario della misura compensativa abbia reso dichiarazioni mendaci o false attestazioni anche documentali in sede di presentazione della domanda o nella documentazione alla stessa allegata, la misura compensativa è revocata.
3. La revoca della misura compensativa comporta l’obbligo, a carico del soggetto beneficiario, di riversare all’erario, entro i termini fissati nel provvedimento stesso, l’intero ammontare percepito, rivalutato secondo gli indici ufficiali di inflazione pubblicati dall’ISTAT, oltre agli interessi corrispettivi al tasso legale.
4. Ove l’obbligato non ottemperi al versamento entro i termini fissati, il recupero coattivo della misura compensativa e degli accessori alla misura stessa, rivalutazione ed interessi, viene disposto mediante iscrizione a ruolo.
Art. 5
Copertura degli oneri
1. Le misure compensative di cui al presente decreto sono erogate a valere sulle disponibilità presenti sull’apposito capitolo di bilancio (7590) istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.
2. Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.
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