MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO – Decreto ministeriale 05 agosto 2020
Progetti di R&S economia circolare – Termini e le modalità per la presentazione delle domande
Art. 1
(Definizioni)
1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:
a) “Altre forme contrattuali di collaborazione”: le forme contrattuali di collaborazione, diverse dal contratto di rete, attivabili per la realizzazione dei progetti congiunti di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto 11 giugno 2020, quali a titolo esemplificativo, il consorzio e l’accordo di partenariato;
b) “Banca finanziatrice”: la banca italiana o la succursale di banca estera comunitaria o extracomunitaria operante in Italia e autorizzata all’esercizio dell’attività bancaria di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni, recante “Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”, aderente alla convenzione per la regolamentazione dei rapporti di concessione nell’ambito del Fondo per la crescita sostenibile, stipulata in data 17 febbraio 2016 ai sensi dell’articolo 4 del Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico 23 febbraio 2015, ivi compresi i relativi atti aggiuntivi o integrativi o addendum;
c) “CDP”: la Cassa depositi e prestiti S.p.A.;
d) “Contratto di rete”: il contratto di cui all’articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modifiche e integrazioni;
e) “Convenzione”: la convenzione per la regolamentazione dei rapporti di concessione nell’ambito del Fondo per la crescita sostenibile, stipulata ai sensi dell’articolo 4 del Decreto interministeriale 23 febbraio 2015, sottoscritta in data 17 febbraio 2016 tra il Ministero, l’Associazione bancaria italiana e CDP, sentito il Ministero dell’economia e delle finanze, nonché i relativi atti aggiuntivi o integrativi ed in particolare l’addendum relativo all’intervento di cui all’articolo 26 del decreto-legge n. 34 del 2019;
f) “decreto 11 giugno 2020”: il decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 giugno 2020, recante i criteri, le condizioni e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni finanziarie a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo per la riconversione dei processi produttivi nell’ambito dell’economia circolare, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 luglio 2020, n. 177;
g) “ENEA”: l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile;
h) “Finanziamento agevolato”: il finanziamento a medio-lungo termine concesso da CDP ad una impresa beneficiaria per le spese ammissibili oggetto della domanda di agevolazione a valere sulle risorse del FRI individuate dal presente decreto;
i) “Finanziamento bancario”: il finanziamento a medio-lungo termine concesso dalla Banca finanziatrice ad una impresa beneficiaria per le spese oggetto della domanda di agevolazione;
j) “Finanziamento”: l’insieme del Finanziamento agevolato e del Finanziamento bancario;
k) “Fondo per la crescita sostenibile”: il Fondo di cui all’articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;
l) “FRI”: il Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca di cui all’articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004 n. 311;
m) “FSC”: il Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all’articolo 4 del decreto legislativo n. 88 del 31 maggio 2011, e successive modifiche e integrazioni;
n) “Invitalia”: l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a.;
o) “Ministero”: il Ministero dello sviluppo economico;
p) “Organismo di ricerca”: un’entità (ad esempio, università o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, intermediari dell’innovazione, entità collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un’ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l’insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entità svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata. Le imprese in grado di esercitare un’influenza decisiva su tale entità, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati;
q) “PMI”: le piccole e medie imprese, come definite dall’allegato 1 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, come modificato dal Regolamento (UE) n. 1084/2017 della Commissione del 14 giugno 2017, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea;
r) “Regioni in transizione”: le regioni Abruzzo, Molise e Sardegna;
s) “Regioni meno sviluppate”: le regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia;
t) “Regioni più sviluppate”: le regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Trentino-Alto-Adige, Umbria, Valle d’Aosta e Veneto;
u) “Regolamento GBER”: il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, come modificato dai Regolamenti (UE) n. 1084/2017 del 14 giugno 2017 e n. 972/2020 del 2 luglio 2020 della Commissione europea, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea;
v) “Sviluppo sperimentale”: l’acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l’utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione di nuovi prodotti, processi o servizi. Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, test e convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l’obiettivo primario è l’apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo sperimentale può quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali che è necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di fabbricazione è troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.
Art. 2
(Ambito di applicazione e risorse disponibili)
1. Il presente provvedimento definisce gli elementi, previsti dall’articolo 7, comma 2, del decreto 11 giugno 2020, di attuazione dell’intervento agevolativo a sostegno dei progetti di ricerca e sviluppo per la riconversione dei processi produttivi nell’ambito dell’economia circolare, attivato nell’ambito degli interventi per ricerca e sviluppo del Fondo per la crescita sostenibile di cui al Titolo II del decreto interministeriale 8 marzo 2013.
2. Per l’agevolazione dei progetti, che devono essere presentati secondo le modalità di cui all’articolo 3, sono disponibili le seguenti risorse:
a) 155 (centocinquantacinque) milioni di euro per la concessione dei finanziamenti agevolati, a valere sul FRI;
b) 62 (sessantadue) milioni di euro per la concessione dei contributi alla spesa, di cui:
i. 40 (quaranta) milioni a valere sulle disponibilità per il 2020 del FSC, dei quali:
– 32 (trentadue) milioni destinati ai progetti realizzati nel Mezzogiorno (Regioni meno sviluppate e Regioni in transizione);
– 8 (otto) milioni destinati ai progetti realizzati nel Centro-nord (Regioni più sviluppate);
ii. 20 (venti) milioni a valere sulle disponibilità del Fondo per la crescita sostenibile, destinati ai progetti realizzati sull’intero territorio nazionale;
iii. 2 (due) milioni a valere sulle risorse rese disponibili dalla Regione Basilicata, per l’agevolazione di progetti realizzati nel territorio regionale.
3. I soggetti beneficiari hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, tenuto conto dei vincoli territoriali relativi all’utilizzo dei fondi destinati alla concessione dei contributi alla spesa e dei finanziamenti agevolati associati sulla base di quanto indicato al comma 4.
4. Le agevolazioni a valere sulle risorse di cui alle lettere a) e b) del comma 2 sono concedibili in misura delle percentuali nominali indicate all’articolo 6 del decreto 11 giugno 2020, esclusivamente in concorso tra loro a sostegno di ciascun progetto ammesso ai benefici, fatta eccezione per gli Organismi di ricerca secondo quanto indicato al comma 9 del citato articolo 6. Non accedono ai benefici i progetti per i quali non risulti, sulla base delle risorse disponibili, copertura integrale delle agevolazioni concedibili.
5. La gestione delle risorse da destinare alla concessione dei contributi alla spesa avviene nell’ambito della contabilità speciale n. 1726 del Fondo per la crescita sostenibile.
6. Nell’ambito del presente intervento agevolativo, le risorse di cui al comma 2, lettera b), destinate alla concessione dei contributi alla spesa, e la rispettiva dotazione destinata ai finanziamenti agevolati a valere sul FRI, potranno essere incrementate sulla base delle risorse rese disponibili dalle regioni e dalle province autonome per il finanziamento dei progetti realizzati nei territori di propria competenza, secondo quanto previsto dall’articolo 2, comma 3, lettera c), del decreto 11 giugno 2020.
Art. 3
(Modalità e termini per la presentazione delle domande di agevolazione)
1. Ai fini dell’accesso alle agevolazioni, i soggetti proponenti sono tenuti a presentare, secondo le modalità e nei termini indicati al comma 2, la seguente documentazione:
a) nel caso in cui il progetto di ricerca e sviluppo sia proposto da un unico soggetto:
1) domanda di agevolazione, contenente le informazioni riportate nello schema di cui all’allegato n. 3;
2) scheda tecnica, contenente le informazioni riportate nello schema di cui all’allegato n. 4;
3) piano di sviluppo, contenente le informazioni riportate nello schema di cui all’allegato n. 5;
4) nel caso in cui il soggetto proponente sia associato o collegato, il prospetto recante i dati per il calcolo della dimensione d’impresa, redatto secondo quanto previsto nel decreto ministeriale 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 12 ottobre 2005, n. 238, utilizzando il “Prospetto per il calcolo dei parametri dimensionali” di cui all’allegato n. 6;
5) attestazione, resa dalla Banca finanziatrice e redatta in conformità con il modello definito nella Convenzione disponibile sul sito di CDP, di disponibilità a concedere il Finanziamento bancario, firmata digitalmente. Nel caso di costituzione, ai fini del finanziamento del progetto, di un pool di banche senza rilevanza esterna, l’attestazione deve essere predisposta dalla Banca finanziatrice che svolge il ruolo di capofila nell’ambito del pool stesso, con la quale ciascun partecipante stipulerà il relativo contratto di Finanziamento;
6) dichiarazione sostitutiva d’atto notorio relativa alle spese di sviluppo sostenute in Italia e al fatturato, redatta secondo lo schema di cui all’allegato n. 10. Tale dichiarazione deve essere resa dal legale rappresentante del soggetto interessato e controfirmata dal presidente del Collegio sindacale o dal revisore unico ovvero, nel caso in cui tali organi sociali non siano presenti, da un professionista iscritto nell’albo dei revisori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale. Nel caso in cui il soggetto proponente faccia riferimento ai dati del bilancio consolidato redatto dall’impresa controllante, la dichiarazione è altresì sottoscritta dal legale rappresentante e dal presidente del collegio sindacale o da un revisore unico dell’impresa controllante, qualora diversa dal soggetto interessato, ovvero, nel caso in cui tali organi sociali non siano presenti, da un professionista iscritto nell’albo dei revisori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale;
7) copia del bilancio relativo all’ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione della domanda di agevolazione ovvero, per le imprese esonerate dalla redazione del bilancio, copia dell’ultima dichiarazione dei redditi presentata e del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al DPR n. 689/74 ed in conformità agli articoli 2423 e seguenti del codice civile, ivi compresi quelli delle eventuali imprese collegato e/o associate;
8) copia del libro unico del lavoro (LUL) relativo all’ultimo esercizio chiuso precedentemente la data di sottoscrizione della domanda di agevolazione, ivi compresi quelli delle eventuali imprese collegato e/o associate;
b) nel caso in cui il progetto di ricerca e sviluppo sia proposto congiuntamente da più soggetti:
1) domanda di agevolazione, contenente le informazioni riportate nello schema di cui all’allegato n. 7, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto capofila o da un suo procuratore speciale;
2) scheda tecnica, una per ciascuno dei soggetti proponenti, contenente le informazioni riportate nello schema di cui all’allegato n. 4, in quanto compatibili con la natura dell’ente co-proponente nel caso degli Organismi di ricerca;
3) piano di sviluppo, contenente le informazioni riportate nello schema di cui all’allegato n. 5;
4) per ciascuno dei soggetti proponenti ad eccezione degli Organismi di ricerca, nel caso in cui il soggetto sia associato o collegato, il prospetto recante i dati per il calcolo della dimensione d’impresa, redatto secondo quanto previsto nel decreto ministeriale 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 12 ottobre 2005, n. 238, utilizzando il “Prospetto per il calcolo dei parametri dimensionali” di cui all’allegato n. 6;
5) dichiarazione sostitutiva d’atto notorio, una per ciascuno dei soggetti proponenti, relativa ai requisiti di accesso previsti dall’articolo 3 del decreto 11 giugno 2020, contenente le informazioni riportate nello schema di cui all’allegato n. 8 ovvero, per gli Organismi di ricerca, nello schema di cui all’allegato n. 9;
6) per ciascuno dei soggetti proponenti ad eccezione degli Organismi di ricerca, attestazione, resa dalla Banca finanziatrice e redatta in conformità con il modello definito nella Convenzione disponibile sul sito di CDP, di disponibilità a concedere il Finanziamento bancario, firmata digitalmente. Nel caso di costituzione, ai fini del finanziamento del progetto, di un pool di banche senza rilevanza esterna, l’attestazione deve essere predisposta dalla Banca finanziatrice che svolge il ruolo di capofila nell’ambito del pool stesso, con la quale ciascun partecipante stipulerà il relativo contratto di Finanziamento;
7) dichiarazione sostitutiva d’atto notorio, una per ciascuno dei soggetti proponenti, relativa alle spese di sviluppo sostenute in Italia e al fatturato, redatta secondo lo schema di cui all’allegato n. 10. Tale dichiarazione deve essere resa dal legale rappresentante del soggetto interessato e controfirmata dal presidente del Collegio sindacale o dal revisore unico ovvero, nel caso in cui tali organi sociali non siano presenti, da un professionista iscritto nell’albo dei revisori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale. Nel caso in cui il soggetto proponente faccia riferimento ai dati del bilancio consolidato redatto dall’impresa controllante, la dichiarazione è altresì sottoscritta dal legale rappresentante e dal presidente del collegio sindacale o da un revisore unico dell’impresa controllante, qualora diversa dal soggetto interessato, ovvero, nel caso in cui tali organi sociali non siano presenti, da un professionista iscritto nell’albo dei revisori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale;
8) copia del contratto di rete o di altra forma contrattuale di collaborazione volta a definire una collaborazione stabile e coerente tra tutti i soggetti proponenti, che deve:
i. essere definito in conformità a quanto previsto dall’articolo 3, comma 3, del decreto 11 giugno 2020;
ii. essere stipulato secondo le modalità e con la forma giuridica previste dalla disciplina normativa che regola la tipologia di atto prescelto;
iii. essere firmato dai soggetti contraenti. Se il contratto allegato alla domanda di agevolazioni è stipulato in forma digitale, è obbligatoria la presenza della firma digitale di tutti i contraenti; se il contratto allegato alla domanda è la copia digitalizzata di un documento originale cartaceo, in cui devono essere presenti tutte le firme originali dei contraenti, è obbligatoria la firma digitale del capofila e l’accompagnamento del documento con dichiarazione di conformità all’originale a firma digitale del capofila;
iv. essere redatto con la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, nel caso in cui il medesimo contratto includa il conferimento del mandato collettivo con rappresentanza al soggetto capofila previsto dall’articolo 3, comma 3, lettera c), del decreto 11 giugno 2020. In alternativa, l’atto di conferimento del mandato collettivo con rappresentanza al soggetto capofila può essere presentato in fase di concessione delle agevolazioni, secondo quanto previsto dall’articolo 6, comma 1, lettera c); in tale caso, non è richiesta al contratto allegato alla domanda di agevolazioni la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, fatti salvi i casi in cui tale forma sia prevista in ragione della tipologia di strumento contrattuale utilizzato e fermo restando che l’autenticazione sarà richiesta ai fini del perfezionamento del procedimento agevolativo a seguito dell’ammissione;
9) per ciascuno dei soggetti proponenti ad eccezione degli Organismi di ricerca, copia del bilancio relativo all’ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione della domanda di agevolazione ovvero, per le imprese esonerate dalla redazione del bilancio, copia dell’ultima dichiarazione dei redditi presentata e del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al D.P.R. n. 689/74 ed in conformità agli articoli 2423 e seguenti del codice civile, ivi compresi quelli delle eventuali imprese collegato e/o associate;
10) per ciascuno dei soggetti proponenti ad eccezione degli Organismi di ricerca, copia del libro unico del lavoro (LUL) relativo all’ultimo esercizio chiuso precedentemente la data di sottoscrizione della domanda di agevolazione, ivi compresi quelli delle eventuali imprese collegato e/o associate.
2. La domanda di agevolazioni e la documentazione indicate al comma 1 devono essere redatte e presentate in via esclusivamente telematica dalle ore 10.00 alle ore 19.00 di tutti i giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, a partire dal 5 novembre 2020, pena l’invalidità e l’irricevibilità, utilizzando la procedura informatica indicata nel sito internet del Ministero per la richiesta delle agevolazioni a valere sull’intervento di agevolazioni per i “Progetti di ricerca e sviluppo per l’economia circolare”.
3. Le attività inerenti alla predisposizione della domanda di agevolazioni e della documentazione da allegare alla stessa possono essere svolte dai soggetti proponenti anche prima dell’apertura del termine di presentazione delle domande di cui al comma 2. A tal fine la procedura di compilazione guidata è resa disponibile nel sito internet di cui al comma 2 a partire dalle ore 12.00 del 26 ottobre 2020. La domanda ed i relativi allegati generati attraverso tale procedura informatica devono essere compilati in tutti i campi previsti dai moduli, riportando i contenuti richiesti per ciascun documento come richiesto nel presente provvedimento, nei relativi allegati e nella procedura di compilazione, entro i limiti dimensionali indicati nel manuale utente della piattaforma per ciascuno specifico file.
4. Il soggetto che presenta domanda assolve l’obbligo relativo all’imposta di bollo provvedendo ad annullare una marca da bollo di importo pari a 16,00 euro, come previsto dalla legge n. 71/2013, articolo 1, commi 591 e 592, per le istanze presentate per via telematica.
L’annullamento della marca da bollo, in ottemperanza al disposto dell’articolo 12 del D.P.R. n. 642/72, deve essere effettuato riportando il numero identificativo della marca da bollo nell’apposita sezione del modulo di domanda. Tale marca da bollo deve essere conservata in originale presso la sede o gli uffici del soggetto richiedente per eventuali successivi controlli.
Art. 4
(Modalità di svolgimento dell’attività istruttoria)
1. Le domande di agevolazioni accedono all’istruttoria secondo quanto previsto dall’articolo 8 del decreto 11 giugno 2020.
2. L’attività istruttoria delle domande di agevolazioni e della documentazione presentata ai sensi dell’articolo 3 è svolta anche tramite visite in loco ed ispezioni, ed è articolata nelle seguenti fasi:
a) verifica della completezza della documentazione presentata e dei requisiti e delle condizioni formali di ammissibilità, da completare nel termine di 30 giorni dalla presentazione della domanda di agevolazioni, fatti salvi i giorni di interruzione del procedimento relativi alla comunicazione di cui al comma 9;
b) valutazione istruttoria della domanda, anche attraverso visite in loco presso le strutture dei soggetti proponenti, da completare nel termine di 90 giorni dalla presentazione della domanda di agevolazioni, fatti salvi i giorni di interruzione del procedimento relativi alla comunicazione di cui al comma 9.
3. Nell’ambito dell’attività di cui al comma 2, lettera a) Invitalia:
a) verifica il rispetto delle modalità e dei termini di presentazione delle domande;
b) riscontra la completezza di tutti i documenti di cui all’articolo 3;
c) acquisisce l’esito della verifica preliminare, condotta da ENEA, della coerenza del progetto presentato con le finalità previste dall’articolo 4, comma 1, del decreto 11 giugno 2020;
d) procede a verificare il rispetto dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità previsti dal decreto 11 giugno 2020, ed in particolare il possesso dei requisiti soggettivi di ammissibilità, il rispetto dei limiti di costo, di avvio e di durata dei progetti, il rispetto di vincoli e/o soglie di ammissibilità, i parametri dimensionali e la presenza di idonea attestazione di disponibilità a concedere il Finanziamento bancario. Con riguardo ai parametri di costo, Invitalia verifica i limiti di spesa ammissibile del progetto, che devono essere non inferiori a euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) e non superiori a euro 2.000.000,00 (duemilioni/00), sulla base dei costi e delle spese ammissibili esposti in sede di domanda dal soggetto proponente fermo restando, in caso di progetto congiunto, il rispetto dell’importo minimo a carico di ciascun partecipante di euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00) nel caso di imprese, ovvero del 10 per cento dell’importo complessivo del progetto nel caso di Organismi di ricerca. Per spese e costi ammissibili si intendono quelli rientranti nelle categorie previste dall’articolo 5 del decreto 11 giugno 2020, secondo le specificazioni contenute nell’allegato n. 2 al presente decreto e come determinati, a seguito dell’applicazione delle percentuali di imputazione, da parte del soggetto proponente in sede di domanda, senza considerare in questa fase la congruità e la pertinenza delle singole voci di costo o di spesa.
4. La positiva conclusione delle attività di cui al comma 2, lettera a), è condizione indispensabile per proseguire con le valutazioni di cui alla lettera b) dello stesso comma 2. In caso di conclusione negativa delle suddette attività, Invitalia ne dà puntuale e motivata informazione al Ministero affinché quest’ultimo ne possa dare comunicazione al soggetto proponente ai sensi dell’articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni.
5. Nell’ambito dell’attività di cui al comma 2, lettera b), Invitalia provvede alla verifica dell’attestazione di disponibilità a concedere il Finanziamento bancario, resa dalla Banca finanziatrice del singolo proponente e redatta in conformità con il modello definito nella Convenzione. A tal fine, Invitalia può richiedere alla Banca finanziatrice gli elementi integrativi e i chiarimenti eventualmente necessari per la verifica della coerenza con il progetto presentato.
Nell’ambito dell’istruttoria amministrativa della domanda, Invitalia altresì, anche attraverso un’approfondita e commentata analisi dei dati e degli elementi utili per la verifica della sussistenza delle condizioni minime di ammissibilità istruttoria, valuta:
a) le caratteristiche di ammissibilità e tecnico-economico-finanziarie del soggetto proponente, anche tenuto conto delle determinazioni della Banca finanziatrice in merito alla disponibilità alla concessione del Finanziamento bancario. Ferma restando la valutazione della Banca finanziatrice in quanto di rispettiva competenza, qualora il soggetto richiedente le agevolazioni abbia redatto il bilancio consolidato ai sensi degli articoli 25 e seguenti del decreto legislativo n. 127/1991 e successive modifiche e integrazioni o sia controllato da un’impresa che abbia redatto il bilancio consolidato, si tiene conto di tale bilancio approvato ai fini della verifica della sussistenza del requisito di ammissibilità di cui all’articolo 3, comma 4, lettera c), del decreto 11 giugno 2020;
b) la pertinenza e congruità delle spese previste dal progetto di ricerca e sviluppo, ai fini della determinazione dell’importo complessivo ammissibile ed agevolabile di progetto alla luce della valutazione tecnico-scientifica di cui al comma 6, lettera b), fornendo il quadro complessivo dei costi ammissibili nonché l’ammontare delle agevolazioni nelle forme e nelle misure previste dal decreto 11 giugno 2020;
c) l’impatto del progetto sul piano economico-finanziario, secondo i criteri e gli elementi di cui all’articolo 5, comma 1, lettera c), assegnando agli stessi un punteggio sulla base di quanto stabilito nella tabella riportata nell’allegato n. 11 e verificando il superamento o meno delle soglie di ammissibilità ivi indicate;
d) la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie.
6. Nell’ambito dell’attività di cui al comma 2, lettera b), ENEA ovvero l’esperto designato iscritto all’albo esperti in innovazione tecnologica del Ministero provvede all’istruttoria tecnico-scientifica della proposta progettuale, valutando:
a) l’ammissibilità complessiva del progetto, con particolare riguardo alle caratteristiche di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto 11 giugno 2020 e al contenuto di innovazione tecnologica e sostenibilità ambientale nell’ambito delle tematiche rilevanti per l’economia circolare secondo quanto previsto dal comma 2 del medesimo articolo, con una valutazione del grado di innovazione in misura crescente a seconda che si tratti di notevole miglioramento di processo, notevole miglioramento di prodotto, nuovo processo, nuovo prodotto;
b) la pertinenza e la congruità delle spese previste dal progetto di ricerca e sviluppo, determinando il costo complessivo ammissibile ed agevolabile con riguardo al piano tecnico-scientifico;
c) la fattibilità tecnico-organizzativa, ivi comprese le caratteristiche del soggetto proponente, e la qualità del progetto, secondo i criteri e gli elementi di cui all’articolo 5, comma 1, lettere a) e b), assegnando agli stessi un punteggio sulla base di quanto stabilito nella tabella riportata nell’allegato n. 11 e verificando il superamento o meno delle soglie di ammissibilità ivi indicate;
d) l’impatto del progetto sul piano tecnico-scientifico, secondo i criteri e gli elementi di cui all’articolo 5, comma 1, lettera c), assegnando agli stessi un punteggio sulla base di quanto stabilito nella tabella riportata nell’allegato n. 11 e verificando il superamento o meno delle soglie di ammissibilità ivi indicate;
7. Nel caso in cui, a seguito dello svolgimento dell’attività istruttoria di cui al comma 5, lettera b), e al comma 6, lettera b), il costo complessivo ammissibile del progetto risulti inferiore alla soglia minima di ammissibilità di 500.000,00 (cinquecentomila/00) di cui all’articolo 4, comma 3, lettera b), del decreto 11 giugno 2020, a causa di una riduzione superiore al 20 per cento delle spese e dei costi ammissibili di domanda, la domanda è dichiarata non ammissibile.
8. Completate le valutazioni di cui al comma 5 e al comma 6, Invitalia calcola le agevolazioni spettanti sulla base del costo complessivo ritenuto ammissibile e nel rispetto delle intensità massime di aiuto in equivalente sovvenzione lordo (ESL) indicate dagli articoli 4 e 25 del Regolamento GBER, secondo le indicazioni di cui all’allegato n. 12. Qualora il valore complessivo dell’agevolazione, in termini di ESL, superi l’intensità massima stabilita dall’articolo 25 del Regolamento GBER, l’importo del contributo diretto alla spesa è ridotto al fine di garantire il rispetto della predetta intensità.
9. Qualora nel corso di svolgimento delle attività istruttorie risulti necessario acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli presentati dal soggetto proponente ovvero precisazioni e chiarimenti in merito alla documentazione già prodotta, Invitalia può, anche per conto dell’ENEA ovvero del competente esperto designato in relazione agli aspetti tecnico-scientifici, una sola volta durante lo svolgimento di ciascuna delle fasi di cui al comma 2, lettere a) e b), richiederli al soggetto proponente mediante una comunicazione scritta, assegnando un termine non prorogabile per la loro presentazione non superiore a 10 giorni per la fase a) e 20 giorni per la fase b). Nel caso in cui la documentazione richiesta non sia presentata in modo completo ed esauriente entro i predetti termini, la domanda di agevolazione è valutata sulla base degli elementi disponibili.
10. Completate le attività di valutazione, il Ministero recepisce gli esiti istruttori complessivi di ammissibilità del progetto. In caso di esito positivo delle valutazioni istruttorie, il Ministero ne dà immediata comunicazione al soggetto proponente per i successivi adempimenti, richiedendo la presentazione della documentazione necessaria per l’adozione del decreto di concessione secondo quanto indicato all’articolo 6. In caso di esito negativo, il Ministero dà comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della domanda di agevolazioni al soggetto proponente ai sensi dell’articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni.
Art. 5
(Valutazione dei progetti)
1. Nell’ambito dell’attività istruttoria di cui all’articolo 4, comma 2, lettera b), la valutazione delle domande tramite l’attribuzione di punteggi avviene sulla base dei criteri di cui all’articolo 10 del decreto 11 giugno 2020, determinati in relazione agli specifici elementi secondo le seguenti indicazioni:
a) fattibilità tecnico-organizzativa (da 0 a 25 punti), valutata sulla base dei seguenti elementi:
1) capacità e competenze: capacità di realizzazione del progetto di ricerca e sviluppo con risorse interne, da valutare sulla base delle competenze e delle esperienze del proponente rispetto al settore/ambito in cui il progetto ricade, con particolare riferimento:
i. alla presenza di personale qualificato e di strutture interne dedicate all’attività di ricerca e sviluppo;
ii. alle tipologie e alla numerosità dei progetti di ricerca e sviluppo realizzati nei 3 anni precedenti la presentazione della domanda di agevolazione;
iii. al know-how tecnologico acquisito, sulla base dell’ammontare delle spese di sviluppo sostenute in Italia e capitalizzate nei 3 anni precedenti la presentazione della domanda di agevolazione in rapporto al fatturato, sulla base dei dati forniti nella dichiarazione di cui all’allegato n. 10;
2) qualità delle collaborazioni: da valutare sulla base delle collaborazioni con Organismi di ricerca, sia in qualità di co-proponenti che in qualità di prestatori di servizi di consulenza che collaborino al progetto per almeno il 10 per cento dei costi ammissibili di domanda. La valutazione, che tiene conto ai fini del rispetto della predetta soglia del 10 per cento dell’ammontare complessivo delle collaborazioni prestate da uno o più Organismi di ricerca, è svolta con particolare riferimento:
i. alle competenze e alle esperienze specifiche degli Organismi di ricerca rispetto alle tecnologie al cui sviluppo è finalizzato il progetto presentato;
ii. all’attinenza delle attività previste a carico degli Organismi di ricerca nell’ambito della ricerca industriale ovvero nell’ambito dello sviluppo sperimentale;
iii. alla misura in cui le attività degli Organismi di ricerca risultano necessarie per l’effettiva realizzazione del progetto.
3) risorse tecniche e organizzative: tale elemento è valutato con riferimento all’adeguatezza delle risorse strumentali e organizzative a disposizione del progetto, con particolare riguardo alla dotazione delle risorse, alla tempistica prevista, alla coerenza delle fasi e alla pertinenza e congruità dei costi e delle attività in cui si articola il progetto:
i. le risorse strumentali sono valutate in base alla loro adeguatezza rispetto al progetto. In particolare, viene valutata l’idoneità e la rispondenza delle apparecchiature scientifiche e delle strutture dedicate alle attività di ricerca e sviluppo, già in possesso del proponente. Le risorse strumentali di nuovo acquisto sono valutate in relazione alla congruità e alla pertinenza delle relative spese ed anche in relazione al grado di dettaglio con il quale sono identificate dal soggetto proponente;
ii. le risorse organizzative sono valutate in relazione alle procedure organizzative utilizzate dal proponente per la gestione di progetti di ricerca e sviluppo, all’esperienza e professionalità del responsabile tecnico del progetto sulla base del relativo curriculum, alla tempistica di realizzazione prevista in relazione alle risorse strumentali, alle attività di ricerca e sviluppo in essere, anche in considerazione di eventuali sovrapposizioni temporali con altri progetti;
iii. la coerenza delle fasi in cui si articola il progetto è valutata con particolare riguardo alla congruità, alla conseguenzialità ed efficienza con cui le diverse fasi del progetto sono articolate al fine di conseguire il risultato atteso indicato, attraverso l’analisi del grado di integrazione delle diverse fasi, della pertinenza dei costi indicati e della congruità delle attività progettuali previste rispetto ai tempi fissati per la realizzazione del progetto;
b) qualità del progetto (da 0 a 50 punti), valutata sulla base dei seguenti elementi:
1) validità tecnica, misurata in termini di contenuti tecnico/scientifici e avanzamento delle conoscenze nello specifico ambito di attività da valutare rispetto allo stato dell’arte nazionale e internazionale;
2) rilevanza dei risultati attesi: tale elemento è valutato sulla base della rilevanza, utilità e originalità dei risultati attesi e sulla capacità del progetto di generare miglioramenti tecnologici nel processo produttivo dei beneficiari. In particolare, l’elemento di originalità è valutato rispetto al contesto internazionale di riferimento, ovvero a quello nazionale per le piccole e medie imprese, e, comunque, non può essere riconducibile a modifiche di routine o modifiche periodiche apportate ai prodotti o ai processi di produzione, anche se tali modifiche possono rappresentare miglioramenti per il soggetto proponente.
3) potenzialità di sviluppo: da valutare in relazione al settore/ambito di riferimento e alla capacità di generare ricadute positive anche in altri ambiti/settori nei quali la tecnologia innovativa può essere utilizzata ovvero di contribuire allo sviluppo di nuove filiere e/o catene del valore. La valutazione include la considerazione dei seguenti elementi:
i. cambiamenti indotti nell’architettura dei prodotti o dei processi o nelle modalità con le quali le singole parti e le tecnologie specifiche insite nei prodotti o processi sono collegate tra di loro in relazione al settore/ambito di riferimento e alla capacità di generare ricadute positive anche in altri ambiti/settori;
ii. capacità del progetto di rafforzare la competitività e la crescita delle imprese proponenti attraverso lo sviluppo di innovazioni idonee a soddisfare la domanda e i bisogni del mercato, di generare un miglioramento dell’impatto ambientale e di essere efficace nello sfruttamento e nella disseminazione dei risultati del progetto;
iii. potenziale di successiva riconversione produttiva delle attività interessate dal progetto o dai suoi risultati nell’ambito dell’economia circolare.
c) impatto del progetto (da 0 a 25 punti), valutato sulla base dei seguenti elementi:
1) potenzialità economica intesa come capacità del nuovo prodotto/processo/servizio di rispondere alla domanda di mercato esistente o di aprire nuovi mercati, e di migliorare i risultati economico/patrimoniali e finanziari della società;
2) impatto industriale, dato dall’aumento della capacità produttiva e dalla riduzione dei costi di produzione veicolati dalle innovazioni oggetto del progetto;
3) prossimità al mercato degli obiettivi realizzativi, data dalla componente di sviluppo sperimentale sul totale del progetto.
2. In relazione ai criteri di fattibilità tecnico-organizzativa, qualità tecnica e impatto del progetto di ricerca e sviluppo di cui al comma 1, lettere a), b) e c), viene attribuito dai soggetti competenti un punteggio secondo quanto previsto nella tabella riportata nell’allegato n. 11, arrotondato all’intero inferiore, qualora la prima cifra decimale sia inferiore a 5, ovvero all’intero superiore, qualora la prima cifra decimale sia pari o superiore a 5, e verificano il superamento delle soglie ivi indicate.
3. Nel caso di progetti congiunti, i punteggi relativi all’elemento “capacità e competenze” di cui al comma 1, lettera a), numero 1), sono ricavati come media di quelli riferiti a ciascuno dei soggetti proponenti, ponderata in relazione all’ammontare dei costi ammissibili di domanda a carico di ciascuno di essi rispetto a quelli complessivi del progetto, mentre i punteggi relativi ai restanti criteri ed elementi sono attribuiti in base ad una valutazione complessiva del progetto presentato.
4. La verifica della condizione minima di ammissibilità istruttoria è positiva qualora siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) il punteggio relativo:
1) al criterio di fattibilità tecnico-organizzativa è pari ad almeno 15 punti;
2) al criterio di qualità del progetto è pari ad almeno 35 punti;
3) al criterio di impatto del progetto è pari ad almeno 15 punti;
b) il punteggio complessivo, ottenuto dalla somma dei punteggi relativi ai singoli criteri di valutazione sia almeno pari a 65 punti.
5. Il superamento delle soglie di ammissibilità di cui al comma 4 costituisce una condizione necessaria per la conclusione con esito positivo dell’istruttoria ma non sufficiente, essendo l’esito finale subordinato alla favorevole valutazione complessiva di ammissibilità dell’intero progetto.
Art. 6
(Adempimenti connessi alla concessione delle agevolazioni)
1. Il soggetto proponente, ricevuta la comunicazione degli esiti positivi dell’attività istruttoria di cui all’articolo 4, comma 10, deve presentare, pena il rigetto della domanda di agevolazioni, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione stessa ed esclusivamente attraverso la procedura disponibile nel sito internet del Ministero per la concessione delle agevolazioni a valere sull’intervento per i “Progetti di ricerca e sviluppo per l’economia circolare”, la seguente documentazione, qualora non già prodotta ed in corso di validità:
a) dichiarazione in merito ai dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia per i soggetti sottoposti alla verifica di cui all’articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni;
b) indicazione del soggetto a cui sono assegnati i poteri di firma di straordinaria amministrazione per la sottoscrizione del decreto di concessione;
c) nel caso di progetti congiunti, mandato conferito per atto pubblico o scrittura privata autenticata ove non presentato unitamente alla domanda di agevolazioni;
d) per ciascuno dei soggetti proponenti, ad eccezione degli Organismi di ricerca, delibera di Finanziamento bancario, redatta in conformità con i modelli definiti dalla Convenzione.
2. Verificate la delibera e la documentazione presentata di cui al comma 1, ed effettuate le ulteriori verifiche propedeutiche all’ammissione ai benefici, Invitalia provvede, entro il termine di 15 giorni, alla trasmissione della proposta di concessione delle agevolazioni, completa delle indicazioni relative all’avvenuta delibera di Finanziamento bancario, oltre che al Ministero, a CDP, al fine dell’assunzione da parte di quest’ultima della delibera di Finanziamento agevolato.
3. Acquisite la delibera di Finanziamento agevolato e le risultanze della verifica effettuata da Invitalia per il rilascio delle informazioni antimafia secondo i termini previsti dall’articolo 92 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni, il Ministero adotta, nei termini di cui all’articolo 9, comma 4, del decreto 11 giugno 2020, il decreto di concessione delle agevolazioni, e lo trasmette al soggetto beneficiario ai fini della sottoscrizione per accettazione da parte di quest’ultimo. Nel caso di progetti congiunti, il decreto di concessione deve essere sottoscritto da tutti i soggetti proponenti.
4. L’efficacia del decreto di concessione delle agevolazioni è subordinata alla stipula del contratto unico di finanziamento di cui all’articolo 9, comma 5, del decreto 11 giugno 2020.
Art. 7
(Esecuzione dei progetti di ricerca e sviluppo)
1. I progetti di ricerca e sviluppo devono essere avviati nei termini di cui all’articolo 4, comma 3, lettera c), del decreto 11 giugno 2020. Il soggetto beneficiario, ovvero il soggetto capofila nel caso di progetti congiunti, è tenuto e a comunicare la relativa data di avvio ad Invitalia utilizzando la procedura informatica dedicata.
2. In sede di esecuzione dei progetti, i soggetti beneficiari sono tenuti a rispettare le disposizioni contenute nel decreto 11 giugno 2020, nonché quelle contenute nel presente provvedimento, nel decreto di concessione delle agevolazioni e nel contratto di finanziamento.
3. Le spese e i costi ammissibili alle agevolazioni devono appartenere alle categorie di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto 11 giugno 2020 ed essere determinati secondo i criteri e con le modalità di rendicontazione di cui all’allegato n. 2.
4. I progetti devono essere realizzati conformemente al piano di sviluppo approvato. In sede di rendicontazione degli stati di avanzamento, è possibile rimodulare gli importi delle singole voci di spesa originariamente previsti dal decreto di concessione, fermo restando il limite massimo di agevolazioni concesse a ciascun soggetto beneficiario anche con riferimento a ciascuna delle aree regionali indicate nel decreto di concessione. Nel rispetto di detto limite è, inoltre, possibile azzerare alcune voci di spesa o attivarne altre anche se inizialmente non previste. La rimodulazione delle voci di costo è valutata da Invitalia in sede di istruttoria dello stato avanzamento lavori presentato. Sono consentite altresì eventuali variazioni al progetto nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 13 del decreto 11 giugno 2020.
5. Nel caso di variazioni conseguenti a operazioni straordinarie dell’assetto aziendale (fusione/incorporazione, scissione, conferimento o cessione di ramo d’azienda, con esclusione dell’affitto di ramo d’azienda) che comportino la variazione di titolarità del progetto da agevolare o agevolato, ovvero conseguenti alla rinuncia di uno o più dei soggetti co-proponenti di un progetto congiunto, Invitalia procede, nel termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di variazione da parte del soggetto beneficiario, alle opportune verifiche e valutazioni, secondo le disposizioni contenute nella circolare 14 maggio 2018, n. 1447, del Direttore Generale per gli incentivi alle imprese del Ministero, riportata nell’allegato n. 20, nonché alle conseguenti proposte al Ministero al fine dell’espressione da parte di quest’ultimo dell’eventuale assenso alla prosecuzione dell’iter agevolativo, ovvero alla decadenza della domanda di agevolazioni o alla revoca totale o parziale delle agevolazioni concesse. Nel caso la valutazione interessi elementi tecnico-scientifici di ammissibilità del soggetto proponente e della variazione, Invitalia acquisisce da ENEA le relative determinazioni.
6. A metà del periodo di realizzazione del progetto di ricerca e sviluppo, calcolato a partire dalla data di avvio comunicata ai sensi dell’articolo 4, comma 3, lettera c), del decreto 11 giugno 2020 e al fine di consentire lo svolgimento della verifica intermedia sullo stato di attuazione del progetto di ricerca e sviluppo cui all’articolo 12, comma 1, del medesimo decreto, il soggetto beneficiario trasmette ad Invitalia una relazione sullo stato di attuazione del progetto. Tale relazione deve contenere i dati e le informazioni, riportati nello schema di cui all’allegato n. 22, registrati nel mese precedente a quello della data prevista per la verifica intermedia e deve essere presentata attraverso la procedura di compilazione guidata disponibile sulla piattaforma dedicata del Ministero alla pagina del sito ministeriale dell’intervento per i “Progetti di ricerca e sviluppo per l’economia circolare”.
7. I soggetti beneficiari delle agevolazioni sono tenuti al rispetto delle direttive operative stabilite con il decreto del Ministero dello sviluppo economico n. 1328 del 6 marzo 2017, pubblicato nel portale del Programma operativo nazionale «Imprese e competitività» 2014-2020 (www.ponic.gov.it), salvo quanto diversamente specificato nell’ambito del presente intervento agevolativo.
Art. 8
(Modalità di presentazione e valutazione delle richieste di erogazione delle agevolazioni)
1. Le richieste di erogazione del Finanziamento agevolato a titolo di anticipazione devono essere presentate direttamente alla Banca finanziatrice, mentre quelle delle agevolazioni per stato di avanzamento devono essere presentate secondo lo schema di cui all’allegato n. 13, ovvero, nel caso di progetto proposto congiuntamente da più soggetti, secondo lo schema di cui all’allegato n. 14.
2. Le richieste di erogazione per stato di avanzamento devono essere presentate, unitamente alla documentazione di cui all’allegato n. 15, in via esclusivamente telematica, utilizzando la procedura disponibile sulla piattaforma dedicata disponibile nel sito internet del Ministero per l’erogazione delle agevolazioni a valere sull’intervento per i “Progetti di ricerca e sviluppo per l’economia circolare”.
3. Entro 60 giorni dalla ricezione di ciascuna richiesta di erogazione, ENEA provvede a:
a) verificare il corretto andamento delle attività nonché l’avanzamento del progetto, dall’esame della documentazione tecnica prevista a corredo della richiesta e sulla base del rapporto tecnico presentato dal soggetto beneficiario;
b) verificare il permanere delle condizioni di ammissibilità accertate per gli aspetti di valutazione e verifica tecnico-scientifica;
c) verificare la pertinenza, la congruità e l’ammissibilità delle spese e dei costi rendicontati, con riguardo al piano tecnico-scientifico;
d) effettuare una verifica tecnica intermedia in loco volta a valutare l’andamento delle attività e le prospettive di realizzazione del progetto secondo quanto previsto all’articolo 12, comma 1, del decreto 11 giugno 2020;
e) effettuare, con riferimento all’ultimo stato di avanzamento, una verifica in loco secondo quanto previsto all’articolo 12, comma 3, del decreto 11 giugno 2020.
4. Nel medesimo termine di cui al comma 3, Invitalia provvede a:
a) verificare che le spese e i costi siano stati effettivamente sostenuti e pagati e che siano stati rendicontati secondo quanto previsto dal presente articolo;
b) verificare la pertinenza, la congruità e l’ammissibilità delle spese e dei costi rendicontati, alla luce degli elementi della valutazione tecnico-scientifica svolta da ENEA in relazione alle spese e ai costi oggetto di rendicontazione;
c) verificare il rispetto del divieto di cumulo di cui all’articolo 6, comma 12, del decreto 11 giugno 2020;
d) verificare la regolarità contributiva del soggetto beneficiario;
e) verificare che il soggetto beneficiario sia in regola con il rimborso delle rate relative ad eventuali altri finanziamenti ottenuti a valere sul fondo di cui all’articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;
f) verificare che il soggetto beneficiario non rientri tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
g) verificare il rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente per l’erogabilità delle risorse pubbliche e comunicare tempestivamente al Ministero eventuali casi particolari di sospensione ove previsto dalla medesima normativa;
h) calcolare le agevolazioni spettanti;
l) effettuare una verifica tecnica intermedia in loco volta a valutare l’andamento delle attività e le prospettive di realizzazione del progetto secondo quanto previsto all’articolo 12, comma 1, del decreto 11 giugno 2020;
m) effettuare, con riferimento all’ultimo stato di avanzamento, una verifica in loco secondo quanto previsto all’articolo 12, comma 3, del decreto 11 giugno 2020;
n) in caso di esito positivo delle verifiche, acquisite anche le risultanze della valutazione di ENEA di cui al comma 3, comunicare alla Banca finanziatrice l’ammontare della quota di Finanziamento da erogare al soggetto beneficiario.
5. Qualora nel corso di svolgimento delle verifiche istruttorie propedeutiche all’erogazione di cui al comma 3 e al comma 4 risulti necessario acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli presentati dal soggetto proponente ovvero precisazioni e chiarimenti in merito alla documentazione già prodotta, Invitalia può, anche per conto dell’ENEA, richiederli al soggetto beneficiario mediante una comunicazione scritta, una sola volta durante lo svolgimento delle verifiche, con un termine non prorogabile per la presentazione degli elementi richiesti non superiore 20 giorni. Nel caso in cui la documentazione richiesta non sia presentata in modo completo ed esauriente entro i predetti termini, la richiesta di erogazioni è valutata sulla base degli elementi disponibili con lo stralcio delle spese non adeguatamente rendicontate.
6. Completate con esito positivo le verifiche di cui al comma 3 e al comma 4, Invitalia provvede ad erogare al soggetto beneficiario la quota di contributo spettante entro il termine di 30 giorni dalla conclusione con esito positivo dei controlli. Il Ministero trasferisce a Invitalia le somme necessarie per le erogazioni di cui al presente articolo, sulla base del relativo fabbisogno.
7. L’erogazione del Finanziamento è effettuata dalla Banca finanziatrice entro 30 giorni dalla comunicazione di esito positivo delle verifiche di cui al comma 4, lettera n), in ogni caso nel rispetto dell’autorizzazione di spesa di cui al comma 361 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Per ogni quota, le singole erogazioni sono proporzionalmente imputate al Finanziamento agevolato e al Finanziamento bancario.
Art. 9
(Indicatori di impatto, valori-obiettivo e monitoraggio)
1. Ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale 8 marzo 2013, gli impatti attesi dell’intervento agevolativo sono determinati tramite gli indicatori e i relativi valori-obiettivo individuati nella tabella riportata nell’allegato n. 23.
2. Gli indicatori e i relativi valori-obiettivo di cui al comma 1 possono essere rideterminati in funzione di cambiamenti della situazione di contesto, o a seguito di modifiche procedurali che incidano sulla tempistica e sulle modalità di realizzazione dell’intervento e dei progetti finanziati.
3. Ai fini del monitoraggio e della valutazione dei risultati, i soggetti beneficiari delle agevolazioni sono tenuti a trasmettere, utilizzando la procedura disponibile nella piattaforma resa disponibile dal Ministero per l’intervento per i “Progetti di ricerca e sviluppo per l’economia circolare” sul sito ministeriale, con riferimento al primo e al secondo esercizio successivi alla conclusione del progetto, le seguenti informazioni:
a) dati di bilancio inerenti alle spese di ricerca e sviluppo, al fatturato, con specifica indicazione della parte relativa al settore produttivo oggetto della ricerca, ed ai costi connessi al processo produttivo per la quantificazione dell’efficientamento dello stesso a seguito della realizzazione del progetto di ricerca e sviluppo;
b) dati inerenti al personale qualificato, ossia il personale dipendente iscritto nel libro unico del lavoro dell’impresa proponente in possesso di una laurea (laurea di primo livello o titolo di diploma di laurea di vecchio ordinamento, ovvero titoli di lauree ad esso equipollenti ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, 9 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 7 ottobre 2009, n. 233, laurea specialistica o magistrale) in discipline di ambito tecnico o scientifico come individuate nell’allegato n. 2 del decreto-legge 26 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
Art. 10
(Trattamento dei dati personali)
1. In attuazione del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 recante la disciplina europea per la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (General Data Protection Regulation – GDPR) e nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come novellato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, i soggetti che richiedono le agevolazioni ai sensi del presente decreto sono tenuti in fase di compilazione della domanda e dei relativi allegati a prendere visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali pubblicata nell’apposita sezione “Progetti di ricerca e sviluppo per l’economia circolare” del sito web del Ministero (www.mise.gov.it).
Art. 11
(Disposizioni finali)
1. In ottemperanza all’articolo 7 della legge 11 novembre 2011 n. 180, nell’allegato n. 1 è riportato l’elenco degli oneri informativi per le imprese previsti dal decreto 11 giugno 2020 e dal presente provvedimento.
2. Il Ministero dello sviluppo economico garantisce, ai sensi dell’articolo 18-ter del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, l’adempimento degli obblighi di comunicazione sulla piattaforma telematica “Incentivi.gov.it” delle informazioni relative alla misura agevolativa di cui al presente decreto.
Allegati