MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO – Decreto ministeriale 05 febbraio 2019
Accesso ad erogazioni liberali tramite credito telefonico
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente provvedimento si definiscono:
a) fornitore di reti o servizi di comunicazione elettronica: l’impresa che in base ad autorizzazione generale fornisce al pubblico una rete o un servizio di comunicazione elettronica, in grado di gestire numerazioni del PNN, incluso quelle per la raccolta fondi;
b) cliente: soggetto fruitore del servizio fornito dal gestore, tra i quali il servizio di raccolta fondi;
c) servizio di raccolta fondi: le iniziative di raccolta di erogazioni liberali, effettuate anche in modo periodico o ricorrente, promosse dalle organizzazioni di cui all’art. 1, comma 49 della legge 4 agosto 2017, n. 124 tramite l’utilizzo di una numerazione permanente o temporanea e destinate esclusivamente allo svolgimento delle proprie attività istituzionali;
d) risorsa di numerazione: la risorsa individuata dal PNN;
e) organizzazioni destinatarie della numerazione: le ONLUS di cui all’art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modificazioni, le associazioni di promozione sociale registrate nell’apposito registro di cui all’art. 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383 e le associazioni e fondazioni riconosciute che svolgono le attività indicate nel predetto art. 10.
Art. 2
Finalità
1. Il presente decreto, in conformità a quanto previsto dalla legge 4 agosto 2017, n. 124, disciplina le modalità e i requisiti di accesso e fruizione delle erogazioni liberali destinate alle organizzazioni senza scopo di lucro di natura privata di cui all’art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modificazioni, alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui all’art. 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383 e alle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui al citato art. 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, che possono essere effettuate tramite credito telefonico.
2. A decorrere dalla data di operatività del registro unico nazionale del terzo settore di cui all’art. 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante Codice del terzo settore, il presente decreto trova applicazione nei confronti degli enti del terzo settore di cui all’art. 82, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, a condizione che le liberalità ricevute siano utilizzate per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Art. 3
Condizioni e limiti
1. Le erogazioni liberali di cui all’art. 1, comma 49, della legge 4 agosto 2017, n. 124, possono essere effettuate da un fornitore di reti o servizi di comunicazione elettronica, in aggiunta ai servizi di comunicazione elettronica, per conto di un proprio utente e tramite l’utilizzo del credito telefonico dell’utente stesso, nel rispetto del Piano nazionale di numerazione e, per quanto riguarda le relative operazioni di pagamento, delle condizioni e dei limiti di valore stabiliti dall’art. 2, comma 2, lettera n), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, come modificato dall’art. 1, comma 2, lettera f) del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218.
2. Le erogazioni liberali di cui all’art. 1, comma 49, della legge 4 agosto 2017, n. 124 possono essere effettuate anche in modo periodico o ricorrente, con riferimento sia ad una specifica campagna di raccolta fondi, sia in genere alle attività istituzionali delle organizzazioni di cui all’art. 1, comma 49 della legge 4 agosto 2017, n. 124. Le raccolte fondi ricorrenti possono essere effettuate solo tramite l’utilizzo di una numerazione permanente di cui al PNN.
3. I fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica non hanno l’obbligo di aderire alle iniziative di raccolta fondi ma, qualora decidano di aderirvi, sono tenuti al rispetto del presente decreto, del Piano nazionale di numerazione e del Codice di autoregolamentazione approvato dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, valutando le richieste nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione.
4. Le risorse di numerazioni destinate alle attività di raccolta fondi sono le numerazioni pubbliche disciplinate, a tal fine, dal Piano nazionale di numerazione.
5. L’organizzazione può richiede al fornitore di cui all’art. 1 lettera a) l’assegnazione di una numerazione di cui al comma 4 nel rispetto dei criteri, delle condizioni, dei tempi e dei costi fissate dal Codice di autoregolamentazione approvato dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
6. Gli operatori che hanno sottoscritto il Codice di autoregolamentazione favoriscono la costituzione di un tavolo per il monitoraggio delle assegnazioni numeriche permanenti e delle modalità di prestazione del servizio di raccolta fondi al fine di verificarne la fruibilità e trasparenza, sia verso le organizzazioni di cui all’art. 1, comma 49 della legge 4 agosto 2017, n. 124, sia verso i donatori, anche con riguardo alle relative spese e costi, proponendo le eventuali modifiche e integrazioni alle condizioni di prestazione del servizio. Al tavolo partecipa almeno un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero dell’economia e finanze e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, oltre ai rappresentanti delle associazioni e fondazioni maggiormente rappresentative del terzo settore che effettuato campagne di raccolta fondi in modo ricorrente. Per la partecipazione al predetto tavolo non è prevista la corresponsione di compensi, rimborsi spese, gettoni di presenza, indennità ed altri emolumenti altrimenti denominati.
7. Le numerazioni definite dal PNN per la raccolta fondi di cui al presente decreto, non possono essere utilizzate per sostenere iniziative promosse da organizzazioni che siano anche associazioni consumeristiche o partiti politici e movimenti di opinione, organizzazioni sindacali, associazioni di categoria, nonché per promuovere iniziative a sostegno di persone fisiche.
Art. 4
Regime fiscale
1. Gli importi destinati ai beneficiari costituiscono erogazione liberale e pertanto sono esclusi dall’ambito di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
2. Le erogazioni liberali di cui all’art. 1, comma 49, della legge 4 agosto 2017, n. 124, non sono deducibili né detraibili ai fini delle imposte sui redditi.