MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO – Decreto ministeriale 05 luglio 2021
Criteri, modalità e condizioni per l’accesso al Fondo per il sostegno alle grandi imprese in temporanea difficoltà finanziaria in relazione alla crisi economica connessa con l’emergenza epidemiologica da COVID-19
Art. 1
(Definizioni)
1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:
a) “Agenzia”: l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. – Invitalia;
b) “amministrazione straordinaria”: la procedura di amministrazione straordinaria di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 e al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347 convertito, con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39 e successive modificazioni e integrazioni;
c) “decreto-legge n. 41/2021”: il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da Covid-19” convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69;
d) “decreto legislativo n. 123/1998”: il decreto legislativo recante “Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell’articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59” e successive modificazioni e integrazioni;
e) “Fondo”: il Fondo per il sostegno alle grandi imprese in difficoltà finanziaria, istituito dall’articolo 37, comma 1, del decreto-legge n. 41/2021;
f) “grandi imprese”: le imprese diverse dalle imprese di micro, piccola e media dimensione, come definite dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, o, se ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, quelle aventi i requisiti di cui all’art. 2, lettera a) del d. lgs. n. 270/1999, con esclusione delle imprese a controllo pubblico;
g) “Ministero”: il Ministero dello sviluppo economico;
h) “quadro temporaneo”: la comunicazione C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020 e successive modificazioni e integrazioni, con la quale la Commissione europea ha adottato un quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19, indicando le relative condizioni di compatibilità con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
Art. 2
(Ambito di applicazione e finalità dell’intervento)
1. Al fine di consentire alle grandi imprese che si trovano in situazione di temporanea difficoltà finanziaria in relazione alla crisi economica connessa con l’emergenza epidemiologica da Covid-19 di proseguire la propria attività, il presente decreto, in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 37 del decreto-legge n. 41/2021, definisce i criteri, le modalità e le condizioni per l’accesso all’intervento, con particolare riferimento alla verifica della sussistenza dei presupposti per il rimborso del finanziamento concesso dal Fondo.
2. L’operatività delle disposizioni di cui al presente decreto è subordinata alla notifica alla Commissione europea del regime di aiuti e alla successiva approvazione da parte della Commissione medesima.
Art. 3
(Soggetto Gestore)
1. La gestione dell’intervento agevolativo di cui al presente decreto, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 37, comma 4, del decreto-legge n. 41/2021, è affidata all’Agenzia.
2. I rapporti tra il Ministero e l’Agenzia relativi alla gestione del Fondo sono regolati da apposita convenzione. Nell’ambito della predetta convenzione è previsto il rimborso delle spese documentate e agli oneri di gestione sostenuti dall’Agenzia, entro il limite massimo dell’1,50% (uno virgola cinquanta per cento) delle risorse finanziarie di cui all’articolo 4, che è posto a carico delle medesime risorse finanziarie di cui all’articolo 4. La medesima convenzione disciplina, inoltre, le modalità di gestione dei rientri dei finanziamenti nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 37, comma 3, del decreto-legge n. 41/2021.
Art. 4
(Risorse finanziarie disponibili)
1. All’attuazione degli interventi del Fondo sono destinate, ai sensi dell’articolo 37, comma 1, del decreto-legge n. 41/2021 e dell’articolo 24, comma 1 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, risorse pari a euro 400.000.000,00 per l’anno 2021, comprensive degli oneri di gestione di cui all’articolo 3.
Art. 5
(Soggetti beneficiari)
1. Possono beneficiare degli interventi del Fondo previsti dal presente decreto le grandi imprese operanti sul territorio nazionale e in qualsiasi settore economico, fatto salvo quanto previsto al comma 4, che, alla data di presentazione della domanda di accesso al Fondo, si trovano nelle seguenti condizioni:
a) versano in situazione di temporanea difficoltà finanziaria in relazione alla crisi economica connessa con l’emergenza epidemiologica da Covid-19, come definita al comma 3;
b) presentano prospettive di ripresa dell’attività, valutate ai sensi di quanto previsto dall’articolo 9;
c) devono essere regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese;
d) devono avere sede legale e operativa ubicata sul territorio nazionale;
e) non devono rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
f) devono aver restituito agevolazioni godute per le quali è stato disposto dal Ministero un ordine di recupero.
2. Possono altresì beneficiare dell’intervento del Fondo le grandi imprese che si trovano in amministrazione straordinaria, fermo restando quanto previsto al comma 3.
3. Ai fini dell’accesso al Fondo, le imprese sono considerate in stato di temporanea difficoltà finanziaria qualora presentano flussi di cassa prospettici inadeguati a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate, ovvero quando si trovano in situazione di difficoltà come definita all’articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, fermo restando quanto previsto al comma 4, lettera b).
4. Sono, in ogni caso, escluse dalle agevolazioni di cui al presente decreto le imprese:
a) che operano nel settore bancario finanziario e assicurativo;
b) che si trovavano già in situazione “difficoltà”, come definita dal suddetto articolo 2 del regolamento (UE) n. 651/2014, alla data del 31 dicembre 2019;
c) nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni;
d) i cui legali rappresentanti o amministratori siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda;
e) che hanno riportato condanne penali o sanzioni amministrative definitive per le violazioni della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale;
f) che sono sottoposte a procedure di tipo liquidatorio.
Art. 6
(Modalità di intervento del Fondo)
1. Il Fondo opera concedendo, in favore delle grandi imprese di cui all’articolo 5, finanziamenti finalizzati a sostenere la ripresa o la continuità dell’attività, da assicurare esclusivamente nell’ambito di piani, realistici e credibili, di rilancio dell’impresa o di un suo asset. Il predetto piano deve contenere dettagliate informazioni in ordine a:
a) la compagine societaria dell’impresa richiedente, con particolare riferimento alle capacità imprenditoriali della compagine sociale;
b) la situazione di temporanea difficoltà finanziaria in essere, con indicazione delle sue cause connesse o aggravate dalla crisi economica scaturita dal diffondersi dalla pandemia da Covid-19, alle debolezze dell’impresa richiedente, al mercato di riferimento e alla collocazione attuale e prospettica dell’impresa sul medesimo;
c) le azioni che si intendono porre in essere per sostenere la ripresa o la continuità dell’attività d’impresa al fine di ripristinare la redditività nel medio periodo e consentire il rimborso del finanziamento del Fondo a scadenza, nonché per ridurre gli impatti occupazionali connessi alla situazione di temporanea difficoltà finanziaria;
d) i fabbisogni e i tempi previsti per l’attuazione delle predette azioni, con indicazione specifica delle finalità di utilizzo del finanziamento, connesse a investimenti e/o ad esigenze di capitale di esercizio;
e) le ulteriori azioni che si intendono intraprendere ai fini di una eventuale operazione di ristrutturazione aziendale, ivi inclusi la cessione dell’impresa o di suoi asset a soggetti industriali o finanziari che abbiano già manifestato interesse alla rilevazione, ovvero alle azioni che si intende porre in essere per trovare un possibile acquirente.
Art. 7
(Finanziamento)
1. I finanziamenti di cui all’articolo 6 sono concessi ai sensi e nei limiti della sezione 3.3 del quadro temporaneo e sono regolati alle seguenti condizioni:
a) hanno durata massima di 5 anni;
b) sono concessi entro il 31 dicembre 2021, ovvero entro il maggior termine eventualmente previsto da successive modifiche e integrazioni al quadro temporaneo;
c) sono concessi per un importo complessivo per ciascuna impresa beneficiaria, fatto salvo quanto previsto al comma 2, non superiore, alternativamente:
i. al doppio della spesa salariale annua dell’impresa beneficiaria per il 2019 o per l’ultimo esercizio disponibile. Nel caso di imprese create a partire dal 1° gennaio 2019, l’importo massimo del finanziamento non può superare i costi salariali annui previsti per i primi due anni di attività;
ii. al 25 per cento del fatturato totale del beneficiario nel 2019;
d) sono concessi a un tasso agevolato pari al tasso di base (IBOR a 1 anno o equivalente, pubblicato dalla Commissione europea) disponibile al momento della notifica, incrementato del margine per il rischio di credito fissato in 50 punti base per il primo anno, 100 punti base per il secondo e terzo anno e 200 punti base per il quarto e quinto anno, in conformità con quanto previsto al punto 27, lettera a), del quadro temporaneo, ovvero secondo i parametri eventualmente aggiornati in funzione di eventuali modifiche che dovessero essere apportate per tale aspetto al quadro temporaneo.
2. L’importo complessivo dei finanziamenti concessi dal Fondo non può, in ogni caso, eccedere, con riferimento a ciascuna impresa beneficiaria, l’importo di 30 milioni di euro. Nel caso di imprese beneficiarie appartenenti a gruppi, il predetto limite si applica con riferimento all’intero gruppo.
3. L’importo di cui al comma 2 può essere incrementato, fermi restando i limiti di cui al comma 1, nel caso in cui al sostegno del piano aziendale partecipino, con proprie risorse, anche la Regione interessata dal piano medesimo ovvero altre amministrazioni o Enti.
4. I finanziamenti concessi dal Fondo sono restituiti dalle imprese beneficiarie a decorrere da 12 mesi successivi alla data di prima erogazione all’impresa, secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate scadenti il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno.
5. I crediti del Fondo connessi alla restituzione dei finanziamenti sono soddisfatti in prededuzione, a norma dell’articolo 111, primo comma, numero 1), della legge fallimentare di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni.
6. Le somme restituite dalle imprese beneficiarie sono versate all’entrata del bilancio dello Stato, distinte tra quota capitale e quota interessi. Le somme relative alla quota capitale, in conformità con quanto previsto dall’articolo 37, comma 3, del decreto-legge n. 41/2021, sono riassegnate al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato di cui alla legge 27 ottobre 1993, n. 432.
Art. 8
(Procedura di accesso)
1. Ai fini dell’accesso al Fondo, l’impresa proponente trasmette all’Agenzia una specifica istanza alla quale è tenuta ad allegare il piano aziendale di cui all’articolo 6, nonché ogni ulteriore documentazione utile alla valutazione del medesimo. Lo schema della predetta istanza e le modalità e i termini di presentazione della medesima sono definiti con provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero.
2. Ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 123/1998, le imprese hanno diritto all’intervento del Fondo esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie del Fondo medesimo. Il Ministero comunica tempestivamente, con avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, l’avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.
3. Qualora le risorse residue non consentano l’integrale copertura dei fabbisogni connessi al piano aziendale, l’intervento del Fondo può essere attuato in misura parziale, nei limiti delle risorse disponibili, solo qualora l’Agenzia accerti che l’intervento risulti, comunque, funzionale rispetto alla realizzazione del piano prospettato e consenta di perseguire le finalità del Fondo medesimo.
4. Nel caso in cui si rendano successivamente disponibili ulteriori risorse finanziarie per gli interventi di cui al presente decreto, il Ministero provvede alla riapertura dei termini per la presentazione delle domande, dandone pubblicità con le medesime modalità di cui al comma 2.
Art. 9
(Valutazione delle domande)
1. L’Agenzia, nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione delle istanze di cui all’articolo 8, comma 1, valuta, anche avvalendosi di soggetti terzi indipendenti, la sussistenza dei requisiti per l’accesso al Fondo e la sostenibilità e congruità delle azioni prospettate dall’impresa ai fini della ripresa o della continuità dell’attività d’impresa, della tutela dell’occupazione e del ripristino, nel medio termine, della redditività aziendale, come descritti nel piano aziendale di cui all’articolo 6.
2. L’Agenzia valuta le domande entro 60 giorni dalla data di presentazione, sulla base dei seguenti criteri:
a) prospettive di prosecuzione dell’attività, valutata con riferimento sia alle capacità e competenze dell’impresa richiedente sia al mercato in cui essa opera;
b) capacità delle azioni individuate nel piano di cui all’articolo 6 di perseguire la continuità aziendale e il ripristino, nel medio termine, della redditività aziendale;
c) adeguatezza dei flussi finanziari prospettici dell’impresa rispetto agli impegni finanziari assunti dalla medesima impresa, ivi incluso il richiesto finanziamento del Fondo;
d) la coerenza del piano prospettato con quelli presentati o approvati in relazione all’eventuale procedura concorsuale alla quale sia sottoposta l’impresa proponente.
3. Conclusa l’attività di valutazione della domanda di cui al comma 1, l’Agenzia, previa informativa al Ministero, adotta la delibera di ammissione della domanda di finanziamento del Fondo, ovvero, nel caso di esito negativo, di rigetto della domanda, fornendone, in ogni caso, comunicazione all’impresa richiedente. Preordinatamente all’adozione della delibera, l’Agenzia provvede agli adempimenti connessi al funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato e al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in tema di documentazione antimafia.
4. Con la comunicazione di ammissione di cui al comma 3, l’Agenzia provvede a richiedere all’impresa la documentazione propedeutica alla sottoscrizione del contratto di finanziamento, che deve intervenire entro 60 giorni dalla data della predetta comunicazione.
5. L’Agenzia procede all’erogazione del finanziamento concesso nei modi e nei tempi previsti nel contratto di finanziamento, sulla base delle esigenze finanziarie definite nell’ambito del piano aziendale approvato ai sensi del comma 3.
Art. 10
(Cumulo)
1. L’aiuto sotteso al finanziamento concesso dal Fondo non è cumulabile con gli aiuti concessi per il medesimo finanziamento sotto forma di garanzia ai sensi della sezione 3.2 del quadro temporaneo.
2. L’aiuto concesso può essere cumulato con gli aiuti concessi per finanziamenti diversi, a condizione che l’importo complessivo dei finanziamenti per beneficiario non superi le soglie di cui all’articolo 7, comma 1, lettera c).
Art. 11
(Monitoraggio, ispezioni e controlli)
1. Per tutto il periodo di durata del finanziamento concesso a valere sul Fondo, l’impresa beneficiaria trasmette all’Agenzia, entro il 28 febbraio di ogni anno, un dettagliato rapporto sullo stato di attuazione del piano aziendale di cui all’articolo 6, con evidenza delle attività poste in essere nell’anno precedente, della situazione occupazionale e delle prospettive di rilancio delle attività d’impresa.
2. L’Agenzia, entro il 31 luglio e il 31 gennaio di ciascun anno, trasmette al Ministero una dettagliata relazione che illustra lo stato di attuazione degli interventi del Fondo.
3. Il Ministero, in ogni fase del procedimento, può effettuare controlli e ispezioni, anche a campione, sullo stato di attuazione dei piani aziendali oggetto del finanziamento del Fondo.
Art. 12
(Obblighi a carico dei soggetti beneficiari)
1. Le imprese beneficiarie del finanziamento del Fondo sono tenute a:
a) consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dall’Agenzia o dal Ministero;
b) corrispondere a tutte le richieste di informazioni disposte dall’Agenzia o dal Ministero;
c) custodire la documentazione amministrativa e contabile relativa alle spese rendicontate, nel rispetto delle norme nazionali di riferimento;
d) rispettare tutte le norme sul lavoro e sulla tutela delle condizioni di lavoro;
e) rispettare le norme edilizie e urbanistiche nonché quelle inerenti alla tutela ambientale;
f) adempiere agli obblighi di pubblicazione delle agevolazioni ricevute ai sensi dall’articolo 1, comma 125 e seguenti, della legge 4 agosto 2017 n. 124 e successive modificazioni e integrazioni.
Ai predetti fini, i soggetti beneficiari sono tenuti a rilasciare la dichiarazione prevista dall’articolo 1, comma 125-quinquies della predetta legge n. 124 del 2017 nella nota integrativa del bilancio oppure, ove non tenuti alla redazione della nota integrativa, sul proprio sito internet o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza. A partire dal 1° gennaio 2020, l’inosservanza degli obblighi di cui ai citati commi 125 e seguenti comporta una sanzione pari all’1 percento degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro, nonché la sanzione accessoria dell’adempimento agli obblighi di pubblicazione. Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione e al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio;
g) non delocalizzare l’attività economica interessata dall’investimento in Stati non appartenenti all’Unione europea, ad eccezione degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, entro 5 (cinque) anni dalla data di ultimazione dell’iniziativa agevolata;
h) non delocalizzare l’attività economica interessata dall’investimento, dal sito incentivato in favore di unità produttiva situata al di fuori dell’ambito territoriale del predetto sito, in ambito nazionale, dell’Unione Europea e degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, entro 5 (cinque) anni dalla data di ultimazione dell’iniziativa agevolata.
Art. 13
(Revoche)
1. Il finanziamento del Fondo è revocato, in tutto o in parte, nei seguenti casi:
a) mancata attuazione delle azioni riportate nel piano aziendale di cui all’articolo 6;
b) verifica dell’assenza di uno o più requisiti di ammissibilità, ovvero di documentazione incompleta o irregolare, per fatti imputabili all’impresa beneficiaria e non sanabili;
c) false dichiarazioni rese e sottoscritte dall’impresa beneficiaria;
d) mancata osservanza delle disposizioni poste a tutela delle condizioni di lavoro;
e) mancato rispetto delle norme edilizie e urbanistiche nonché di quelle inerenti alla tutela ambientale;
f) sussistenza di una causa di divieto in relazione alla normativa antimafia, secondo quanto stabilito all’articolo 94, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni e integrazioni;
g) mancato rispetto degli obblighi di cui all’articolo 12, lettere f), g) e h).
2. Nel caso di revoca delle agevolazioni, l’impresa è tenuta a restituire l’importo complessivo erogato con le maggiorazioni previste dall’articolo 9 del decreto legislativo n. 123/1998.
Art. 14.
(Disposizioni finali)
1. Le domande di finanziamento del Fondo sono presentate a decorrere dalla data individuata con il provvedimento di cui all’articolo 8, comma 1, pubblicato sul sito del Ministero (www.mise.gov.it) e dell’Agenzia (www.invitalia.it). Dell’adozione del predetto provvedimento è data altresì notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Con il provvedimento di cui al comma 2 possono essere forniti chiarimenti e indicazioni operative in relazione alle modalità e alle condizioni di accesso al Fondo ed è altresì riportato l’elenco degli oneri informativi per le imprese previsti dal presente decreto, ai sensi dell’articolo 7, commi 1 e 2, della legge 11 novembre 2011, n. 180.
3. La misura di sostegno disciplinata dal presente decreto è pubblicata sulla piattaforma telematica denominata “Incentivi.gov.it”, ai sensi dell’articolo 18-ter del decreto-legge n. 34/2019.
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- Termini e modalità di presentazione delle domande per l'accesso al Fondo per il sostegno alle grandi imprese in temporanea difficoltà finanziaria - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - Comunicato 13 settembre 2021
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