MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO – Decreto ministeriale 05 marzo 2021
Modalità di utilizzo delle risorse assegnate ai contratti di sviluppo e applicazione allo strumento delle previsioni del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19
Art. 1
Utilizzo delle risorse stanziate dall’art. 60, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104
1. Le risorse destinate alla concessione delle agevolazioni a valere sullo strumento dei Contratti di sviluppo di cui all’art. 60, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, sono destinate:
a) per euro 150.000.000 alle istanze di contratto di sviluppo presentate all’Agenzia che non hanno trovato copertura a valere sulle risorse già assegnate allo strumento agevolativo. Le predette risorse sono destinate per euro 75.000.000 alle istanze afferenti programmi di sviluppo insistenti sui territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e per euro 75.000.000 alle istanze insistenti sui territori delle restanti regioni italiane;
b) per euro 250.000.000 alle istanze di Accordo di programma o di sviluppo presentate successivamente alla data di pubblicazione della direttiva del Ministro dello sviluppo economico 15 aprile 2020 concernenti programmi coerenti con le finalità individuate all’art. 1, comma 1, lettere b) e c) della predetta direttiva. In particolare, le predette risorse sono destinate per euro 100.000.000 alle istanze di cui all’art. 1, comma 1, lettera b) e per euro 150.000.000 alle istanze di cui all’art. 1, comma 1, lettera c) della richiamata direttiva;
c) per euro 100.000.000 alle istanze di Accordo di programma o di sviluppo presentate successivamente alla data di pubblicazione del presente decreto concernenti programmi di sviluppo coerenti con il percorso nazionale di decarbonizzazione del sistema energetico e industriale, anche attraverso lo sviluppo delle relative filiere in settori industriali e tecnologici, in particolare attraverso l’utilizzo di idrogeno generato da fonti rinnovabili.
2. Le risorse di cui all’art. 1, comma 1, lettera a), della direttiva del Ministro dello sviluppo economico 15 aprile 2020 e non utilizzate per carenza di istanze finanziabili sono destinate al finanziamento delle istanze di Accordo di programma o di sviluppo presentate all’Agenzia precedentemente alla data del presente decreto.
3. L’articolazione di cui ai commi 1 e 2 può essere oggetto di revisione in funzione dell’andamento delle domande delle imprese beneficiarie e dell’assorbimento delle risorse stanziate ovvero di eventuali nuove priorità di intervento che dovessero manifestarsi.
4. Resta fermo quanto disposto dall’art. 1, comma 2, della direttiva 15 aprile 2020 in tema di priorità di valutazione delle istanze concernenti i programmi di sviluppo di cui all’art. 1, comma 1, lettera c) della medesima direttiva.
Art. 2
Applicazione ai Contratti di sviluppo delle disposizioni previste dal Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19
1. Fermo restando il rispetto degli ulteriori limiti e condizioni previsti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014 e successive modificazioni e integrazioni, per le istanze presentate successivamente alla data di pubblicazione del presente decreto e ritenute prioritarie ai sensi del comma 2, le agevolazioni possono essere concesse, su richiesta dell’impresa e in relazione ai singoli progetti costituenti i programmi di sviluppo, con l’applicazione:
a) dei massimali e nel rispetto di quanto previsto dal punto 3.1 del Quadro temporaneo;
b) relativamente ai soli programmi riguardanti la ricerca in materia di COVID-19 e antivirali pertinenti, dei massimali e nel rispetto di quanto previsto dal punto 3.6 del Quadro temporaneo;
c) relativamente ai soli programmi riguardanti investimenti per le infrastrutture di prova e upscaling che contribuiscono allo sviluppo di prodotti connessi al COVID-19, dei massimali e nel rispetto di quanto previsto dal punto 3.7 del Quadro temporaneo;
d) relativamente ai programmi riguardanti investimenti per la produzione di prodotti connessi al COVID-19, dei massimali e nel rispetto di quanto previsto dal punto 3.8 del Quadro temporaneo.
2. Sono considerate prioritarie ai fini di cui al comma 1 le istanze finanziabili con le risorse di cui:
a) all’art. 1, comma 1, lettere b) e c) della direttiva del Ministro dello sviluppo economico del 15 aprile 2020, come integrate ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera b) del presente decreto;
b) all’art. 1, comma 1, lettera c), del presente decreto;
c) all’art. 1, comma 86, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, volte a rafforzare il settore turistico promuovendo la realizzazione di programmi in grado di ridurre il divario socio-economico tra le aree territoriali del Paese e di contribuire ad un utilizzo efficiente del patrimonio immobiliare nazionale, nonché di favorire la crescita della catena economica e l’integrazione settoriale;
d) alla direttiva del Ministro dello sviluppo economico del 19 novembre 2020, destinate ai programmi di sviluppo finalizzati ad aumentare la competitività delle imprese produttrici di beni e di servizi nella filiera dei mezzi di trasporto pubblico su gomma e dei sistemi intelligenti per il trasporto;
e) a nuovi provvedimenti legislativi o amministrativi che dovessero destinare ulteriori risorse alle finalità di cui alle lettere che precedono.
3. Ai fini dell’applicazione di quanto previsto al comma 1, lettera a), le agevolazioni sono concedibili, nel rispetto del massimale previsto dal citato punto 3.1 del Quadro temporaneo, nei limiti del 45% (quarantacinque percento) delle spese ritenute ammissibili a contribuzione.
4. Ai fini dell’applicazione di quanto previsto al comma 1, lettera b), la ricerca in materia di COVID-19 e antivirali pertinenti comprende la ricerca su vaccini, medicinali e trattamenti, dispositivi medici e attrezzature ospedaliere e mediche, disinfettanti e indumenti e dispositivi di protezione, nonché le innovazioni di processo pertinenti ai fini di una produzione efficiente dei prodotti necessari.
5. Ai fini dell’applicazione di quanto previsto al comma 1, lettera c), sono ammissibili gli investimenti finalizzati alla costruzione o al miglioramento delle infrastrutture di prova e upscaling necessarie per sviluppare, provare e ampliare di scala, fino alla prima applicazione industriale prima della produzione in serie, medicinali (compresi i vaccini) e trattamenti contro il COVID-19, i relativi prodotti intermedi, i principi attivi farmaceutici e le materie prime; i dispositivi medici, le attrezzature ospedaliere e mediche (compresi i ventilatori meccanici, gli indumenti e i dispositivi di protezione e gli strumenti diagnostici) e le materie prime necessarie; i disinfettanti e i relativi prodotti intermedi e le materie prime chimiche necessarie per la loro produzione; gli strumenti per la raccolta/il trattamento di dati.
6. Ai fini dell’applicazione di quanto previsto al comma 1, lettera d), rientrano tra i prodotti connessi al COVID-19 i medicinali (compresi i vaccini) e i trattamenti, i relativi prodotti intermedi, i principi attivi farmaceutici e le materie prime; i dispositivi medici, le attrezzature ospedaliere e mediche (compresi i ventilatori meccanici, gli indumenti e i dispositivi di protezione e gli strumenti diagnostici) e le materie prime necessarie; i disinfettanti e i relativi prodotti intermedi e le materie prime chimiche necessarie per la loro produzione; gli strumenti per la raccolta/il trattamento dei dati.
7. La concessione delle agevolazioni di cui al presente articolo deve intervenire entro il termine previsto dal Quadro temporaneo; a tal fine, la concessione delle agevolazioni si intende perfezionata con l’approvazione dell’istanza da parte dell’Agenzia.
8. I programmi di investimento di cui al comma 1, lettere c) e d), devono essere ultimati dall’impresa e accertati dall’Agenzia entro sei mesi dalla data di concessione delle agevolazioni, fatto salvo quanto in proposito previsto, rispettivamente, dai punti 3.7. e 3.8 del Quadro temporaneo.
9. Per le istanze di cui al comma 2 già presentate all’Agenzia e per le quali non sia intervenuta la concessione delle agevolazioni, è fatta salva la possibilità di richiedere l’applicazione di quanto disposto dal presente articolo, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili.
10. L’applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo è subordinata alla notifica alla Commissione europea delle disposizioni recate dal presente decreto e alla successiva approvazione da parte della Commissione medesima.
11. Il Ministero dello sviluppo economico può fornire all’Agenzia le eventuali ulteriori indicazioni necessarie per la corretta attuazione delle presenti disposizioni.
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