MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO – Decreto ministeriale 05 novembre 2019
Modifica del decreto 4 novembre 2016, recante criteri e modalità per la concessione di agevolazioni alle imprese confiscate o sequestrate alla criminalità organizzata, alle imprese acquirenti o affittuarie di imprese sequestrate o confiscate e alle cooperative assegnatarie o affittuarie di beni confiscati
Art. 1
Modifiche al decreto 4 novembre 2016
1. Il decreto 4 novembre 2016 è modificato come segue:
a) all’art. 1 (Definizioni), comma 1, lettera r), dopo il punto 2), è inserito il seguente punto:
«2-bis) nei procedimenti per i delitti di cui all’art. 240-bis, comma 1 del codice penale, all’art. 301, comma 5-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e 85-bis del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309»;
b) all’art. 1 (Definizioni), comma 1, dopo la lettera t), è inserita la seguente lettera:
«t-bis) “imprese affittuarie o cessionarie”: le imprese affittuarie o cessionarie di cui all’art. 48, comma 8, lettere a) e b), del codice antimafia»;
c) all’art. 1 (Definizioni), comma 1, lettera u), dopo la parola «lavoratori» sono aggiunte le seguenti parole: «e le imprese affittuarie o cessionarie»;
d) all’art. 4 (Accesso alla Sezione del Fondo di garanzia), dopo il comma 1 è inserito il seguente comma:
«1-bis. Relativamente alle imprese sequestrate o confiscate l’accesso alle risorse della Sezione del Fondo di garanzia è richiesto dall’amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, o dall’ANBSC, dopo l’adozione dei provvedimenti di prosecuzione o di ripresa dell’attività dell’impresa beneficiaria previsti dall’art. 41, comma 1-sexies del codice antimafia»;
e) all’art. 5 (Finanziamento agevolato), comma 1, lettera a), le parole «700.000,00 (settecentomila/00)» sono sostituite dalle seguenti parole: «2.000.000,00 (due milioni/00)»;
f) all’art. 5 (Finanziamento agevolato), comma 1, lettera c), le parole «dieci anni, comprensivi di un periodo di pre-ammortamento massimo di due anni» sono sostituite dalle seguenti parole: «quindici anni, comprensivi di un periodo di pre-ammortamento massimo di cinque anni»;
g) all’art. 5 (Finanziamento agevolato), dopo il comma 1 è inserito il seguente comma:
«1-bis. I crediti derivanti dai finanziamenti agevolati di cui al comma 1, hanno privilegio sugli immobili, sugli impianti, sulle pertinenze, sui macchinari e sugli utensili dell’impresa beneficiaria, comunque destinati al suo funzionamento ed esercizio»;
h) all’art. 5 (Finanziamento agevolato), dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente comma:
«1-ter. Il privilegio di cui al comma 1-bis può essere esercitato anche nei confronti dei terzi che abbiano acquistato diritti sugli stessi beni in data successiva alle annotazioni di cui al comma 5 dell’art. 41-bis del codice antimafia. Nell’ipotesi in cui non sia possibile far valere il privilegio nei confronti del terzo acquirente, il privilegio si trasferisce sul corrispettivo»;
i) all’art. 5 (Finanziamento agevolato) dopo il comma 1-ter, è inserito il seguente comma:
«1-quater. Il privilegio di cui ai commi 1-bis e 1-ter è preferito ad ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, anche se preesistente alle annotazioni di cui al comma 5 dell’art. 41-bis del codice antimafia, fatta eccezione per i privilegi per spese di giustizia e quelli di cui all’art. 2751-bis del codice civile»;
j) all’art. 7 (Presentazione e valutazione delle domande) dopo il comma 1, è inserito il seguente comma:
«1-bis. Relativamente alle imprese sequestrate o confiscate l’accesso ai finanziamenti agevolati è richiesto dall’amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, o dall’ANBSC, dopo l’adozione dei provvedimenti di prosecuzione o di ripresa dell’attività dell’impresa beneficiaria previsti dall’art. 41, comma 1-sexies del codice antimafia».