MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO – Decreto ministeriale 05 settembre 2019
Patti territoriali e Contratti d’area – Procedura semplificata per definire la chiusura dei procedimenti relativi alle agevolazioni
Art. 1
(Definizioni)
Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:
a) “Ministero”: il Ministero dello sviluppo economico;
b) “decreto-legge”: il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 151 del 29 giugno 2019;
c) Patti territoriali: lo strumento agevolativo di cui all’articolo 2, comma 203, lettera d), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
d) Contratti d’area: lo strumento agevolativo di cui all’articolo 2, comma 203, lettere f), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
e) Imprese beneficiarie: le imprese beneficiarie di agevolazioni concesse a valere sui Patti territoriali o sui Contratti d’area nell’ambito di procedimenti non ancora definiti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Ai predetti fini il procedimento si considera non definito qualora, a seguito dell’ultimazione del programma oggetto di agevolazione, entro i termini massimi stabiliti dalla normativa di riferimento, non sia stato ancora adottato il provvedimento definitivo di concessione previsto per la determinazione del contributo spettante in via definitiva o non siano state liquidate le somme residue spettanti.
Art. 2
(Ambito di applicazione)
Il presente decreto individua, in attuazione dell’articolo 28, comma 1, del decreto-legge, i contenuti, i termini, le modalità e gli schemi per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive rese dalle imprese beneficiarie ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, al fine di consentire la chiusura dei procedimenti relativi alle agevolazioni concesse nell’ambito dei Patti territoriali e dei Contratti d’area.
Art. 3
(Definizione dei procedimenti per i quali non è stato adottato il provvedimento definitivo)
Le dichiarazioni di cui all’articolo 2 sono presentate dalle imprese beneficiarie ai fini dell’erogazione delle agevolazioni residue spettanti. Per la determinazione degli importi delle predette agevolazioni le imprese beneficiarie presentano, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, una dichiarazione sostitutiva, sottoscritta dal rappresentante legale dell’impresa o da un suo procuratore speciale, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante, in particolare, l’ultimazione dell’intervento agevolato e le spese sostenute per la realizzazione dello stesso, redatta secondo lo schema di cui all’Allegato A al presente decreto.
L’Allegato A è reso disponibile sul sito internet del Ministero contestualmente alla pubblicazione del presente decreto.
Entro il termine di cui al comma 1, le dichiarazioni sostitutive dovranno essere inviate all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata dgiai.div09@pec.mise.gov.it.
Le dichiarazioni tardive o difformi dall’Allegato A determinano la decadenza dai benefici ai sensi del successivo articolo 6.
Art. 4
(Definizione dei procedimenti con provvedimento definitivo)
In relazione ai procedimenti per i quali, alla data di pubblicazione del presente decreto, è stato adottato il provvedimento definitivo di concessione delle agevolazioni e non sono state liquidate le somme residue spettanti, la dichiarazione sostitutiva è presentata dalle imprese beneficiarie entro il termine di cui all’articolo 3, comma 1, ai fini dell’adozione degli atti necessari alla liquidazione delle somme medesime. A tal fine la dichiarazione è redatta in forma semplificata utilizzando lo schema di cui all’Allegato B al presente decreto.
Art. 5
(Erogazione delle agevolazioni)
Per i procedimenti di cui all’articolo 3, il Ministero, trascorso il termine di sessanta giorni di cui al comma 1 del medesimo articolo, provvede agli adempimenti necessari all’adozione del provvedimento definitivo di concessione delle agevolazioni nei confronti delle imprese beneficiarie che presentano la dichiarazione sostitutiva, determinando il contributo spettante. Il predetto contributo è determinato, nei limiti del importo concesso, sulla base delle spese dichiarate per la realizzazione dell’investimento ed ammissibili in base alla normativa in vigore, nonché nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 40, comma 9-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
Il Ministero, determinato il contributo spettante ai sensi del comma 1, ovvero operata la verifica dei dati indicati nelle dichiarazioni sostitutive di cui all’articolo 4, dispone la liquidazione a favore dell’impresa delle somme residue eventualmente dovute, previa verifica delle condizioni di erogabilità.
Nei casi di cui ai precedenti commi 1 e 2, restano in ogni caso ferme le disposizioni vigenti sulla prescrizione decennale dei crediti eventualmente già maturata.
Art. 6
(Decadenza)
Il Ministero accerta la decadenza dai benefici nei confronti delle imprese beneficiarie che non presentano la dichiarazione sostitutiva secondo le modalità e i termini indicati dall’articolo 3, nonché la decadenza dalla procedura semplificata per l’ipotesi prevista dall’articolo 4, fatti salvi gli importi già erogati sulla base dei costi e delle spese sostenute, con provvedimento da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Art. 7
(Disposizioni finali)
Le disposizioni operative per l’attuazione dell’attività ispettiva e di controllo di cui all’articolo 28, comma 2, del decreto-legge sono adottate con successivo provvedimento del Direttore generale della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero.
Le risorse rivenienti dall’applicazione delle procedure di cui al presente decreto, costituenti risorse residue dei Patti territoriali ai sensi e nei limiti dell’articolo 28, comma 3, del decreto-legge, sono utilizzate nel rispetto del vincolo di destinazione stabilito dalla predetta disposizione. Resta ferma l’attribuzione al “Fondo per la crescita sostenibile” di cui all’articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, delle economie relative ai Contratti d’area.
Allegato A
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(Testo dell’allegato)
Allegato B
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(Testo dell’allegato)
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