MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO – Decreto ministeriale 06 dicembre 2021

Fondo per interventi volti a favorire lo sviluppo delle tecnologie e delle applicazioni di intelligenza artificiale, blockchain e internet of things

Articolo 1

(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:

a) “Fondo”: il Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico dall’articolo 1, comma 226, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato dall’articolo 39-ter, comma 1, del decreto- legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 12 (ndr. legge 11 settembre 2020, n. 120), per interventi volti a favorire lo sviluppo delle tecnologie e delle applicazioni di intelligenza artificiale, blockchain e internet of things;

b) “Infratel”: Infratel Italia S.p.a.;

c) “Ministero”: il Ministero dello sviluppo economico;

d) “PMI”: le micro, piccole e medie imprese, come definite dall’allegato 1 del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014.

Articolo 2

(Ambito di applicazione)

1. Il presente decreto, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 1, comma 226, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato dall’articolo 39-ter, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 12 (ndr. legge 11 settembre 2020, n. 120), stabilisce i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo, individuando in particolare:

a) le finalità di intervento;

b) la struttura di gestione ed attuazione degli interventi;

c) i soggetti beneficiari;

d) le procedure di attivazione del Fondo.

Articolo 3

(Finalità e struttura organizzativa del Fondo)

1. Il Fondo opera per perseguire gli obiettivi di politica economica e industriale, anche connessi agli ambiti di ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica del Piano Transizione 4.0, già programma Impresa 4.0, e per accrescere la competitività e la produttività del sistema economico affinché i processi di innovazione digitale possano generare crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, in raccordo con gli obiettivi di sviluppo fissati dall’Unione europea.

2. Ai fini di cui al comma 1, il Fondo finanzia i seguenti interventi:

a) progetti di ricerca, sviluppo e innovazione da realizzare in Italia nelle aree strategiche per lo sviluppo dell’intelligenza artificiale, della blockchain e dell’internet of things;

b) iniziative competitive per il raggiungimento di specifici obiettivi tecnologici e applicativi.

3. Il Fondo finanzia altresì, nell’ambito della convenzione di cui all’articolo 4, comma 2, le attività di supporto operativo e amministrativo alla realizzazione dei progetti e delle iniziative di cui alle lettere a) e b) del comma 2, al fine di valorizzarne i risultati e favorire il loro trasferimento verso il sistema economico produttivo, con particolare attenzione alle PMI.

4. Nell’ambito del Fondo:

a) il Ministero attiva gli interventi con i provvedimenti di cui all’articolo 9, comma 2, ed opera in qualità di amministrazione vigilante;

b) Infratel, di cui si avvale il Ministero ai fini dell’attuazione, esercita le funzioni relative alla gestione degli interventi, secondo quanto indicato all’articolo 4.

Articolo 4

(Attuazione degli interventi)

1. Per l’attuazione degli interventi, Infratel, sotto la vigilanza del Ministero:

a) svolge le attività di supporto operativo e amministrativo di cui all’articolo 3, comma 3;

b) effettua l’istruttoria delle istanze, l’erogazione delle somme ai beneficiari, il controllo e il monitoraggio sullo stato di realizzazione dei progetti;

c) adotta le determinazioni di concessione degli importi spettanti ai soggetti beneficiari;

d) assiste le attività di definizione degli interventi del Fondo svolte dall’amministrazione, fornendo supporto tecnico, specialistico e operativo per l’individuazione degli obiettivi tecnologici e applicativi, delle aree strategiche, dei criteri di selezione delle iniziative finanziabili, e per la predisposizione degli schemi dei provvedimenti attuativi;

e) si occupa, dell’attività di promozione e di sensibilizzazione, finalizzata alla più ampia diffusione delle opportunità offerte dal Fondo;

f) opera favorendo il collegamento tra i diversi settori di ricerca interessati dagli obiettivi di politica economica e industriale, l’integrazione con i finanziamenti della ricerca europei e nazionali, nonché, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, la collaborazione con gli organismi di ricerca internazionali e l’accesso al sistema nazionale ed estero degli investitori nel capitale di rischio (venture capital).

2. I rapporti tra il Ministero ed Infratel sono regolati da apposita convenzione, da stipulare entro 60 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto. La convenzione disciplina le attività di gestione amministrativa, tecnica e finanziaria degli interventi del Fondo nonché le attività di controllo e monitoraggio degli stessi, anche ai fini della verifica sull’applicazione del principio di cui all’articolo 8, comma 6.

3. Gli oneri della predetta convenzione sono posti a carico delle risorse del Fondo, nel limite massimo dell’uno per cento delle risorse stesse e sono oggetto di specifica rendicontazione al Ministero, con le modalità e i termini indicati nella medesima convenzione.

Articolo 5

(Disposizioni finanziarie)

1. Gli interventi di cui all’articolo 3, comma 2, sono realizzati a valere sulle risorse presenti sul Fondo, ai sensi dell’articolo 1, comma 226, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e successive modificazioni e integrazioni, previo trasferimento annuale delle stesse ad Infratel.

2. La dotazione del Fondo, legislativamente prevista, può essere incrementata mediante versamento volontario effettuato da parte da parte di enti, associazioni, imprese o singoli cittadini, al capitolo di entrata del bilancio dello Stato n. 3699 del capo 18. I versamenti possono essere effettuati direttamente presso la Tesoreria provinciale dello Stato o a mezzo bonifico bancario o postale, utilizzando lo specifico codice IBAN relativo al suddetto capitolo riferito alla sezione provinciale di Tesoreria competente per territorio.

3. Al fine di favorire l’integrazione con i finanziamenti della ricerca europei e nazionali, l’intervento del Fondo può essere combinato a fondi e risorse nazionali, anche di fonte regionale, ovvero comunitari messi a disposizione da istituzioni e programmi europei, nel rispetto delle disposizioni concernenti l’utilizzazione delle stesse. Per le medesime finalità, le risorse del Fondo possono finanziare progetti delle imprese italiane selezionati nei bandi emanati da organismi, istituzioni o imprese comuni che operino a livello centralizzato per l’Unione europea.

Articolo 6

(Finalità e criteri valutativi degli interventi)

1. Gli interventi del Fondo sono finalizzati a sostenere lo sviluppo tecnologico e digitale dell’economia, potenziando la capacità di innovazione del sistema produttivo nell’ambito dell’intelligenza artificiale, della blockchain e dell’internet of things, con l’intento di ampliarne la diffusione e promuoverne l’adozione nei settori di interesse pubblico e nel settore privato.

2. Le iniziative ammissibili sono valutate sulla base:

a) della capacità tecnica, scientifica e organizzativa del proponente;

b) della fattibilità tecnica della proposta progettuale;

c) della rilevanza dei risultati attesi rispetto al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi tecnologici e applicativi di cui al comma all’articolo 9, comma 2;

d) dell’impatto del progetto inteso come interesse industriale e potenzialità di sviluppo;

e) dei criteri previsti dalle disposizioni vigenti e dagli orientamenti e buone prassi applicabili nel caso delle iniziative competitive di cui all’articolo 3, comma 2, lettera b).

Articolo 7

(Soggetti beneficiari)

1. Gli interventi a valere sul Fondo sono proposti e realizzati da soggetti pubblici o privati, anche in forma congiunta tra loro.

Articolo 8

(Modalità di intervento del Fondo)

1. Il Fondo finanzia gli interventi di cui all’articolo 3, comma 2, mediante la concessione di agevolazioni:

a) nel rispetto delle condizioni e delle intensità massime di aiuto previste dal regolamento (UE) n. 651/2014, come successivamente modificato, ovvero del vigente regolamento generale di esenzione per categoria adottato dalla Commissione europea, in relazione alle specifiche procedure di attuazione degli interventi individuate dai provvedimenti di cui all’articolo 9, comma 2;

b) nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti (UE) n. 1407/2013, n. 1408/2013 e n. 717/2014, ovvero dei vigenti omologhi regolamenti in materia di aiuti de minimis adottati dalla Commissione europea.

2. Le agevolazioni di cui al comma 1 possono essere concesse in forma di finanziamento agevolato, contributo in conto impianti, contributo in conto capitale, contributo diretto alla spesa, contributo in conto interessi e partecipazione al capitale di rischio (venture capital).

3. La misura degli aiuti è fissata dai provvedimenti di cui all’articolo 9, comma 2, nel rispetto delle intensità massime stabilite dalla normativa comunitaria. Al fine di verificare il rispetto delle intensità massime, le spese ammissibili e le agevolazioni erogabili in più rate sono attualizzate/rivalutate alla data del provvedimento di concessione. Il tasso di interesse da applicare ai fini dell’attualizzazione è il tasso di riferimento applicabile al momento della concessione, determinato a partire dal tasso base fissato dalla Commissione europea.

4. Nel caso in cui le agevolazioni siano erogate in anticipazione, gli anticipi sono soggetti a idonea garanzia bancaria o assicurativa, ovvero a garanzie fornite, attraverso appositi strumenti, dal Ministero o da altri da enti pubblici, anche mediante la trattenuta di una quota pari a una percentuale, fissata dai provvedimenti di cui all’articolo 9, comma 2, dell’ammontare delle risorse finanziarie destinate alla concessione dell’aiuto.

5. In alternativa alla concessione delle agevolazioni di cui al comma 1, l’intervento del Fondo può essere attuato, in funzione della natura dei progetti o delle iniziative e degli obiettivi generali perseguiti, anche con il ricorso a modalità operative non qualificabili come aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, quali gli appalti pre-commerciali e gli appalti pubblici di soluzioni innovative, secondo le condizioni e i termini definiti con i provvedimenti di cui all’articolo 9, comma 2.

6. L’intervento del Fondo è posto in essere nel rispetto del principio di riequilibrio territoriale di cui al comma 2 dell’articolo 7-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017 (ndr. legge 27 febbraio 2017, n. 18). A tal fine, alle imprese localizzate nelle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna è riservata in prima applicazione una quota dello stanziamento almeno proporzionale alla popolazione residente. Decorsi sei mesi dall’apertura dei termini per la presentazione delle domande di agevolazione, le risorse non impegnate nell’ambito di detta riserva sono rese disponibili per soddisfare il fabbisogno manifestato nei restanti territori.

7. L’atto amministrativo di attribuzione delle risorse deve indicare, ove previsto per l’intervento, ai sensi dell’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il Codice Unico di Progetto (CUP) identificativo degli interventi oggetto di finanziamento.

Articolo 9

(Attivazione degli interventi del Fondo)

1. Le agevolazioni di cui all’articolo 8 sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello, secondo quanto stabilito dall’articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Con successivi provvedimenti del Ministero, da adottarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore del presente provvedimento, sono definite l’apertura dei termini e le modalità per la presentazione delle domande e per la concessione ed erogazione delle agevolazioni. Ai fini di quanto previsto dall’articolo 7 della legge 11 novembre 2011, n. 180, l’elenco degli oneri informativi per le imprese derivanti dall’attuazione del presente intervento è allegato agli stessi provvedimenti.

3. Le aree strategiche e gli obiettivi tecnologici e applicativi degli interventi del Fondo sono individuati avuto riguardo agli orientamenti nazionali e europei sull’intelligenza artificiale, sulla blockchain e sull’internet of things, nonché al quadro programmatico per lo sviluppo tecnologico adottato nell’ambito di strategie e programmi comunitari per l’innovazione tecnologica digitale e per la ricerca e sviluppo.

4. La selezione delle iniziative ammissibili di cui all’articolo 8, comma 5, avviene nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale applicabile in ragione del tipo di intervento.

5. I provvedimenti di cui al comma 2 indicano le disponibilità destinate agli specifici interventi del Fondo, ove previsto in combinazione con le risorse di cui all’articolo 5, comma 3.