MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO – Decreto ministeriale 06 giugno 2019
Modifiche del decreto 11 agosto 2017 recante criteri, procedure e modalità di concessione ed erogazione dei contributi di cui all’articolo 20-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, in favore delle imprese localizzate nelle province delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria nelle quali sono ubicati i comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017
Art. 1
1. Al decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 11 agosto 2017, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’art. 4:
1) al comma 1, le parole: «negli esercizi 2017 e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «in due esercizi consecutivi individuati tra quelli intercorrenti tra gli esercizi 2017 e 2020 compresi»;
2) al comma 2, le parole: «del 30 per cento» sono soppresse;
3) al comma 5, le parole: «negli esercizi 2017 e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «nel biennio di cui al comma 1»;
b) all’art. 5, comma 2, lettera a), le parole: «del 30 per cento» sono soppresse;
c) l’art. 6 è sostituito dal seguente:
«Art. 6 (Cumulo delle agevolazioni). – 1. Fatta eccezione per quanto disposto dall’art. 5, comma 3, le agevolazioni di cui al presente decreto sono cumulabili con qualsiasi altra agevolazione pubblica concessa per i medesimi costi della produzione, nei limiti dei costi della produzione stessi ai sensi dell’art. 8 del regolamento di esenzione»;
d) all’art. 9:
1) al comma 2, le parole: «dell’esercizio 2018» sono sostituite dalle seguenti: «dell’ultimo esercizio costituente il biennio di cui all’art. 4, comma 1»;
2) al comma 5, le parole: «negli esercizi 2017 e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «nel biennio di cui all’art. 4, comma 1»;
e) all’art. 11:
1) al comma 1, lettera c), le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre dell’anno successivo al biennio di cui all’art. 4, comma 1»;
2) al comma 1, lettera e), sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «e che, per effetto del cumulo delle agevolazioni, si eccedano i limiti di cui all’art. 6, comma 1».
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