MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO – Decreto ministeriale 06 maggio 2021
Destinazione di risorse finanziarie del Fondo per la crescita sostenibile al sostegno dei progetti delle imprese italiane selezionati nelle call indette nel corso del 2020 dall’impresa comune per il calcolo ad alte prestazioni europeo EuroHPC
Art. 1
(Definizioni)
1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:
a) “decreto 1° luglio 2020”: il decreto del Ministro dello sviluppo economico 1° luglio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 18 agosto 2020, n. 205, inerente all’intervento del Fondo per la crescita sostenibile in favore dei progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale delle imprese italiane selezionati nei bandi emanati dalle istituzioni dell’Unione europea;
b) “EuroHPC”: l’impresa comune di elaborazione elettronica di elevata prestazione EuroHPC (European High Performance Computing) istituita con il regolamento (UE) n. 2018/1488, e successive modificazioni ed integrazioni, del Consiglio europeo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L. n. 252 in data 8 ottobre 2018;
c) “Fondo per la crescita sostenibile”: il Fondo di cui all’articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;
d) “Ministero”: il Ministero dello sviluppo economico;
e) “Organismo di ricerca”: un’entità (ad esempio, università o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, intermediari dell’innovazione, entità collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un’ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l’insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entità svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata. Le imprese in grado di esercitare un’influenza decisiva su tale entità, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati;
f) “PMI”: le piccole e medie imprese, come definite dall’allegato 1 del regolamento (UE) n. 651/2014;
g) “ricerca industriale”: la ricerca pianificata o le indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o per apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti. Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e può includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se ciò è necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche;
h) “sviluppo sperimentale”: l’acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l’utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione di nuovi prodotti, processi o servizi. Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, test e convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l’obiettivo primario è l’apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo sperimentale può quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali che è necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di fabbricazione è troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.
Art. 2
(Sostegno ai progetti delle imprese italiane selezionati da EuroHPC nel corso del 2020)
1. Per le finalità di cui all’articolo 2 del decreto 1° luglio 2020 e per contribuire allo sviluppo di un ecosistema europeo di supercalcolo e di elaborazione dati, sono destinati al cofinanziamento dei progetti delle imprese italiane selezionati nelle call emanate nel corso del 2020 da EuroHPC 17.700.000,00 euro (diciassettemilionisettecentomila/00) a valere sulle risorse di cui al comma 3.
2. Una quota pari al 60 per cento delle risorse di cui al comma 1, è riservata ai progetti di ricerca e sviluppo proposti da PMI e da reti di imprese.
3. Per la concessione delle agevolazioni sono utilizzate le risorse a valere sulle disponibilità del Fondo per la crescita sostenibile presenti nella contabilità speciale n. 1201 che, per le finalità di cui al presente decreto ed ai sensi di quanto previsto dall’articolo 23, comma 4, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e dall’articolo 18, comma 2, del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 8 marzo 2013, sono attribuite alla sezione del Fondo per la crescita sostenibile relativa alla finalità di cui all’articolo 23, comma 2, lettera a), del medesimo decreto-legge e, essendo integrate da ulteriori risorse finanziarie comunitarie, sono trasferite dalla contabilità speciale n. 1201 alla contabilità speciale n. 1726 del Fondo per la crescita sostenibile relativa agli interventi, anche di natura non rotativa, cofinanziati dall’Unione europea o dalle regioni.
4. Le risorse finanziarie di cui al comma 1 che, a seguito della conclusione delle attività istruttorie delle domande di agevolazione, risultino non utilizzate per la concessione delle relative agevolazioni rientrano nelle disponibilità del Fondo per la crescita sostenibile.
5. Gli oneri per gli adempimenti di cui all’articolo 12, commi 2 e 3 del decreto 1° luglio 2020, sono posti a carico delle risorse di cui al comma 1, nel limite massimo del 3 per cento delle medesime risorse.
Art. 3
(Progetti ammissibili e agevolazioni concedibili)
1. I progetti ammissibili alle agevolazioni devono prevedere la realizzazione di attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale, strettamente connesse tra di loro in relazione agli obiettivi specifici previsti nelle singoli call emanate nel corso del 2020 da EuroHPC, finalizzate alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti o processi o servizi esistenti, tramite lo sviluppo delle tecnologie abilitanti fondamentali, riportate nell’allegato 1 del decreto 1° luglio 2020.
2. Ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni i progetti di ricerca e sviluppo devono:
a) prevedere spese e costi ammissibili non inferiori a euro 2.000.000,00 (duemilioni/00) e non superiori a euro 20.000.000,00 (ventimilioni/00);
b) rispettare quanto indicato all’articolo 4, comma 2, del decreto 1° luglio 2020;
c) attenersi alle disposizioni relative alle spese e ai costi ammissibili di cui all’articolo 5, del decreto 1° luglio 2020.
3. Le agevolazioni sono concesse, nei limiti delle intensità massime di aiuto previste dall’articolo 6 del decreto 1° luglio 2020, nella forma del contributo alla spesa, per una percentuale nominale dei costi e delle spese ammissibili fino al 50 per cento.
4. I termini e le modalità per la presentazione delle domande di agevolazione sono definite dal Ministero con successivo provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese.
5. Con il provvedimento di cui al comma 4, sono altresì definite le condizioni, i criteri di valutazione, i punteggi massimi e le soglie minime per la valutazione delle domande di agevolazione, le modalità di concessione delle agevolazioni, gli indicatori di impatto dell’intervento e i valori obiettivo di cui all’articolo 25, comma 4, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le modalità di presentazione delle domande di erogazione, i criteri per la determinazione e la rendicontazione dei costi ammissibili, gli oneri informativi a carico delle imprese, nonché gli eventuali ulteriori elementi utili a definire la corretta attuazione dell’intervento agevolativo.
6. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto, si rinvia a quanto disposto dal decreto 1° luglio 2020.
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