MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO – Decreto ministeriale 07 dicembre 2016

Approvazione delle modifiche e integrazioni delle condizioni di ammissibilità e delle disposizioni di carattere generale per l’amministrazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese

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(*) Ai sensi del Comunicato MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 13 giugno 2017, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano a decorrere dal 14 giugno 2017.

Art. 1

(Approvazione delle modifiche e integrazioni delle condizioni di ammissibilità e delle disposizioni di carattere generale per l’amministrazione del Fondo di garanzia)

Sono approvate, ai sensi dell’articolo 13 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 248, le modifiche e le integrazioni delle condizioni di ammissibilità e delle disposizioni di carattere generale per l’amministrazione del Fondo di garanzia, adottate dal Consiglio di gestione di cui all’articolo 1, comma 48, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella seduta del 29 luglio 2016, così come modificate nella successiva seduta dell’11 novembre 2016.

Nell’allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto, sono riportate le disposizioni operative conseguentemente aggiornate con le modifiche e integrazioni di cui al comma 1.

Art. 2

(Rischiosità massima delle imprese ai fini dell’accesso al Fondo)

In attuazione di quanto previsto dall’articolo 3, comma 3, del decreto interministeriale 29 settembre 2015, ai fini dell’accesso alla garanzia del Fondo la probabilità di inadempimento delle imprese, determinata sulla base del modello di valutazione di cui alla parte VI, lettera M, delle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l’amministrazione del Fondo di garanzia riportate nell’allegato al presente decreto, non può essere superiore al 9,43%.

Art. 3

(Decorrenza)

Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Alla pubblicazione del presente decreto si provvede successivamente all’entrata in funzione della procedura di acquisizione automatica dei dati contabili e fiscali necessari per il funzionamento del modello di valutazione di cui all’articolo 2, da attuare mediante collegamenti telematici con banche dati pubbliche e con l’Agenzia delle entrate.

Allegato

DISPOSIZIONI OPERATIVE

(Testo dell’allegato)