MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO – Decreto ministeriale 07 maggio 2018
Interventi di sostegno agli investimenti e all’occupazione volti a contrastare fenomeni di cessazione delle attività o di delocalizzazione produttiva
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:
a) «Agenzia»: l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. – Invitalia;
b) «Fondo»: il fondo comune di investimento mobiliare di tipo chiuso riservato, di cui all’art. 2, comma 1, istituito e gestito dalla SGR;
c) «investimento in equity»: il conferimento di capitale a un’impresa, investito direttamente o indirettamente in contropartita della proprietà di una quota corrispondente della medesima impresa;
d) «investimento in quasi equity»: il tipo di finanziamento che si colloca tra «equity» e debito e ha un rischio più elevato del debito di primo rango (senior) e un rischio inferiore rispetto al capitale primario (common equity), il cui rendimento per colui che lo detiene si basa principalmente sui profitti e sulle perdite dell’impresa destinataria e che non è garantito in caso di cattivo andamento dell’impresa. Gli investimenti «quasi equity» possono essere strutturati come debito, non garantito e subordinato, compreso il debito mezzanino, e in alcuni casi convertibile in equity o come capitale privilegiato;
e) «investitore privato indipendente»: colui che non è socio dell’impresa in cui investe e che, a seguito dell’investimento, a prescindere dall’assetto proprietario, sostiene interamente il rischio relativo al proprio investimento. Al momento della costituzione di una nuova società, tutti gli investitori privati, compresi i fondatori, sono considerati indipendenti dalla medesima società. Tra gli investitori privati rientrano di norma la Banca europea per gli investimenti (BEI) e il Fondo europeo per gli investimenti (FEI), quando investono a proprio rischio e con risorse proprie, donazioni e fondazioni private, family offices, e business angels, investitori aziendali (corporate), imprese di assicurazione, fondi pensionistici, privati cittadini e istituzioni;
f) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico;
g) «risultato finale della gestione del fondo»: il risultato finale conseguito dalla gestione del fondo, dato dalla differenza tra l’ammontare dell’attivo netto liquidato, comprensivo di eventuali rimborsi effettuati nel corso della durata del fondo e l’ammontare del fondo inizialmente sottoscritto e versato;
h) «SGR»: Invitalia Ventures SGR S.p.A.
Art. 2
Istituzione di un fondo comune di investimento
1. Al fine di contrastare gli effetti economici e sociali legati alla cessazione, da parte di grandi imprese, dell’attività sul territorio nazionale, anche in connessione a scelte di delocalizzazione produttiva in altri Paesi e di rilanciare le medesime attività, anche mediante processi di conversione o riqualificazione produttiva, sono assegnati all’Agenzia euro 200.000.000,00, a valere sulle risorse del «Piano Operativo Imprese e Competitività FSC 2014-2020», per la costituzione, unitamente a eventuali ulteriori risorse finanziarie proprie, di un apposito Fondo, denominato «Italia Venture III».
2. Le quote del Fondo, oltre che dall’Agenzia, possono essere sottoscritte, per un ammontare complessivo non superiore al 50 percento della dotazione finanziaria del Fondo, anche da investitori istituzionali ovvero da investitori privati indipendenti, individuati dalla medesima Agenzia attraverso una procedura aperta e trasparente.
3. L’importo complessivo massimo del Fondo viene definito nel regolamento di cui all’art. 5.
4. Il Fondo è istituito dalla SGR e dalla medesima gestito in piena indipendenza, secondo una logica prettamente commerciale e orientata al profitto.
5. Nell’ambito degli organi di gestione e del comitato investimenti della SGR è assicurata la presenza di comprovate competenze e professionalità.
6. Il Fondo ha una durata massima di dieci anni a decorrere dalla data di chiusura della fase di sottoscrizione, con scadenza al 31 dicembre successivo al compimento del decimo anno. La SGR può, in coerenza con la normativa in materia di esercizio dell’attività di intermediazione finanziaria, deliberare una eventuale proroga, non superiore a tre anni, della durata del Fondo medesimo per il completamento dello smobilizzo degli investimenti in portafoglio.
Art. 3
Modalità di intervento del Fondo
1. Il Fondo opera investendo nelle operazioni finanziarie di cui all’art. 4, comma 1, mediante investimenti in equity e quasi equity, compresi i prestiti, i leasing, il rilascio di garanzie o una combinazione di strumenti a favore delle imprese target.
2. Il Fondo investe nelle imprese target unitamente e contestualmente a investitori privati indipendenti. Le risorse apportate da investitori privati indipendenti devono essere almeno pari al 30 percento dell’importo investito. Tale condizione è verificata nei seguenti casi:
a) mediante la sottoscrizione da parte di investitori privati indipendenti di quote del Fondo per un valore almeno pari al 30 per cento del suo ammontare totale;
b) mediante il coinvestimento da parte di investitori privati indipendenti nelle singole operazioni effettuate dal Fondo, per un importo almeno pari al 30 per cento dell’investimento nella singola operazione;
c) mediante una combinazione delle modalità indicate alle lettere a) e b), tale da garantire che le risorse finanziarie complessivamente impiegate nella singola operazione siano apportate per almeno il 30 percento da investitori privati indipendenti.
3. Gli investitori privati indipendenti di cui al comma 2 sono individuati dalla SGR attraverso una procedura aperta e trasparente.
4. Il Fondo e gli investitori privati indipendenti investono nelle imprese target alle medesime condizioni.
Art. 4
Tipologia di operazioni e imprese target
1. Il Fondo investe, con le modalità di cui all’art. 3, nelle imprese di cui al comma 2 per sostenere progetti di rilancio di attività e di asset di grandi imprese e complessi industriali di grandi dimensioni interessati da crisi finanziarie e produttive, anche in conseguenza di cessazione delle attività e/o di delocalizzazione produttiva in altri Paesi, con la finalità di un loro ricollocamento sul mercato e del mantenimento dei livelli occupazionali preesistenti.
2. Le imprese oggetto dell’intervento del Fondo devono:
a) avere un organico pari almeno a 250 dipendenti;
b) operare nel settore manifatturiero o in servizi ad esso collegati.
Art. 5
Regolamento del Fondo
1. L’Agenzia, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, trasmette al Ministero lo schema di regolamento del Fondo, predisposto dalla SGR.
2. Il Ministero, entro venti giorni dalla trasmissione di cui al comma 1, valutata la conformità dello schema di regolamento alle finalità dell’intervento, comunica all’Agenzia il proprio nulla-osta all’invio alla Banca d’Italia del regolamento del Fondo approvato dai competenti organi della SGR.
3. L’Agenzia comunica tempestivamente al Ministero l’avvenuto perfezionamento dell’iter presso la Banca d’Italia.
Art. 6
Modalità e termini di trasferimento delle risorse al Fondo
1. Successivamente al perfezionamento dell’iter di cui all’art. 5, comma 3, l’Agenzia richiede al Ministero l’erogazione delle risorse di cui all’art. 2, comma 1. Le predette risorse sono versate dal Ministero, entro dieci giorni dalla richiesta dell’Agenzia, su un apposito conto corrente bancario fruttifero intestato alla medesima Agenzia.
2. L’Agenzia procede alla sottoscrizione delle quote del Fondo, con le modalità previste dal regolamento del Fondo, dando tempestiva comunicazione al Ministero dell’avvenuta sottoscrizione.
3. Il conto corrente di cui al comma 1 è aperto presso primaria banca, individuata dall’Agenzia mediante selezione comparativa idonea a garantire le migliori condizioni di remuneratività. Gli interessi maturati, tempo per tempo, sulle somme giacenti sul predetto conto corrente sono interamente riconosciuti in favore del Ministero.
4. Le risorse trasferite dal Ministero sul conto corrente di cui al comma 1 sono utilizzate dall’Agenzia esclusivamente per versare le quote del Fondo da essa sottoscritte. Il versamento delle quote avviene in funzione dei richiami operati dalla SGR connessi ai fabbisogni del Fondo, relativamente a:
a) deliberazione, da parte dei competenti organi della SGR, degli investimenti nelle imprese target di cui all’art. 4;
b) liquidazione alla SGR, per la quota di propria pertinenza, della commissione annua di gestione di cui all’art. 7, comma 1;
c) pagamento degli altri oneri a carico del Fondo individuati dal regolamento del medesimo Fondo.
Art. 7
Commissioni
1. Per la gestione del Fondo, alla SGR è riconosciuta una commissione annua pari al 2% (due per cento).
2. La commissione di gestione di cui al comma 1 è applicata, per i primi cinque anni a decorrere dalla data dell’unico «closing» del Fondo, ovvero, in caso di più closing, dal primo closing, al valore nominale del capitale sottoscritto dai partecipanti al Fondo. A decorrere dal sesto anno dalla data dell’unico «closing» del Fondo, ovvero, in caso di più closing, dal primo closing, la stessa misura della commissione di gestione è applicata al valore complessivo del costo degli investimenti, come risultante dall’ultimo rendiconto annuale, al netto delle quote sottoscritte e non ancora richiamate, delle plusvalenze non realizzate e della liquidità presente nel Fondo.
3. Alla SGR è altresì riconosciuta anche una commissione di performance il cui importo è pari al 10% (dieci percento) della differenza tra il valore finale del Fondo e il valore del patrimonio versato del Fondo, qualora il risultato finale della gestione del Fondo sia eccedente il rendimento minimo del 4% (quattro per cento) annuo composto applicato all’ammontare versato del patrimonio del Fondo, al netto delle commissioni di sovrapprezzo e tenendo conto delle effettive date dei versamenti effettuati e degli eventuali rimborsi già ricevuti dai partecipanti.
Art. 8
Monitoraggio e controllo
1. Entro il 30 aprile di ciascun anno di durata del Fondo, l’Agenzia trasmette al Ministero una dettagliata relazione, che illustra:
a) l’attività svolta dalla SGR nell’anno di riferimento;
b) il numero degli investimenti effettuati dal Fondo e l’ammontare investito;
c) le caratteristiche e i principali dati delle operazioni oggetto di investimento;
d) l’andamento generale della gestione del Fondo.
Art. 9
Modalità e termini di restituzione delle risorse al Ministero
1. Entro trenta giorni dalla data di liquidazione del Fondo, l’Agenzia restituisce al Ministero, in un’unica soluzione, l’importo corrispondente alla ripartizione tra i partecipanti e la SGR dei proventi e del risultato netto della gestione derivanti dallo smobilizzo degli investimenti, unitamente agli interessi maturati sul conto corrente di cui all’art. 6, comma 1.
Art. 10
Disposizioni finali
1. Con provvedimento del Ministero possono essere fornite specificazioni o chiarimenti in merito ai contenuti delle disposizioni di cui al presente decreto.
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