MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO – Decreto ministeriale 07 marzo 2018
Definizione della perimetrazione della zona franca nell’ambito del territorio dei comuni della regione Sardegna colpiti dall’alluvione del 18 e del 19 novembre 2013 e delle agevolazioni da concedere alle imprese ivi localizzate
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:
a) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico;
b) «Regione»: la Regione Sardegna;
c) «Regolamento de minimis»: il regolamento (UE) n. 1407/2013 della commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013, e successive modifiche e integrazioni.
Art. 2
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto definisce, in attuazione di quanto previsto dall’art. 13-bis del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 e successive modificazioni e integrazioni, la perimetrazione della zona franca nell’ambito del territorio dei comuni della regione Sardegna colpiti dall’alluvione del 18 e del 19 novembre 2013 per il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza con deliberazione del Consiglio dei ministri del 19 novembre 2013, nonché le agevolazioni da concedere alle imprese localizzate all’interno della medesima zona franca.
Art. 3
Perimetrazione della zona franca
1. La zona franca di cui all’art. 13-bis del decreto-legge n. 78 del 2015 comprende l’intero territorio dei comuni della Regione colpiti dall’alluvione del 18-19 novembre 2013 per il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza con deliberazione del Consiglio dei ministri del 19 novembre 2013, individuati nella tabella A allegata all’ordinanza del commissario delegato per l’emergenza n. 16 del 10 dicembre 2013, così come integrata dalle ordinanze del medesimo Commissario numeri 17 e 18 del 12 dicembre 2013, n. 22 del 23 gennaio 2014 e n. 25 del 25 febbraio 2014 e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 4
Risorse finanziarie e riserva di scopo
1. Per la concessione delle agevolazioni nella zona franca di cui al presente decreto sono utilizzate le risorse stanziate dall’art. 13-bis del decreto-legge n. 78 del 2015 e successive modificazioni e integrazioni. La predetta dotazione finanziaria può essere integrata con ulteriori risorse regionali.
2. Nell’ambito della dotazione finanziaria complessiva dell’intervento, una quota di risorse, che può arrivare sino al 100% delle stesse, può essere riservata in favore dei soggetti, in possesso dei requisiti di cui all’art. 5, censiti nell’elenco delle imprese che hanno subito danni in conseguenza degli eventi metereologici del novembre 2013 di cui all’allegato n. 4 alla relazione di ricognizione dei fabbisogni relativi al patrimonio pubblico, privato e alle attività produttive dell’ufficio del commissario delegato citata nelle premesse.
3. La riserva finanziaria di scopo di cui al comma 2 è istituita su indicazione della Regione.
4. Una somma pari al 2% delle disponibilità complessive dell’intervento è destinata alla copertura degli oneri per la gestione del medesimo intervento di cui all’art. 7.
5. Le risorse finanziarie disponibili per la concessione delle agevolazioni di cui al presente decreto sono versate, al netto degli oneri di cui al comma 4, sulla contabilità speciale n. 1778, intestata «Agenzia delle Entrate – fondi di bilancio» e sono utilizzate dalla medesima Agenzia per l’esecuzione delle regolazioni contabili di cui all’art. 7, comma 1.
Art. 5
Beneficiari
1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente decreto, salvo quanto previsto al comma 2, le imprese che:
a) rispettano i requisiti previsti per le micro e piccole imprese dall’allegato 1 al regolamento (UE) n. 651/2014;
b) svolgono la propria attività nella zona franca. A tali fini, l’impresa deve avere, alla data di presentazione dell’istanza, la sede principale o un’unità locale, come risultante dal certificato camerale, ubicata all’interno della zona franca;
c) alla data di presentazione dell’istanza di cui all’art. 8, sono costituite e iscritte al registro delle imprese;
d) alla data di presentazione dell’istanza di cui all’art. 8, hanno già avviato l’attività, ovvero si impegnano ad avviarla, pena la revoca delle agevolazioni, entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di concessione delle agevolazioni di cui all’art. 9, comma 5. A tali fini, rileva la data di avvio attività comunicata alla competente camera di commercio e risultante da certificato camerale;
e) si trovano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali.
2. Non sono ammessi alle agevolazioni di cui al presente decreto i soggetti che si trovano in una o più delle condizioni individuate dall’art. 1 del Regolamento de minimis. In particolare, le agevolazioni di cui al presente decreto non possono essere concesse:
a) a imprese attive nel settore della pesca e dell’acquacoltura di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
b) a imprese attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all’allegato I del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea;
c) per lo svolgimento di attività connesse all’esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l’attività d’esportazione;
d) per gli interventi subordinati all’impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d’importazione.
Art. 6
Agevolazioni concedibili
1. Ai soggetti di cui all’art. 5 è riconosciuto, nei limiti delle risorse disponibili per l’intervento di cui all’art. 4, un contributo il cui importo, per ciascun soggetto beneficiario, è determinato con le modalità di cui all’art. 9.
2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso ai sensi e alle condizioni del Regolamento de minimis. Ciascun soggetto ammesso alle agevolazioni può, pertanto, beneficiare delle agevolazioni fino al limite massimo di € 200.000,00 ovvero di € 100.000,00 nel caso di imprese attive nel settore del trasporto su strada per conto terzi, tenuto conto di eventuali ulteriori agevolazioni già ottenute dall’impresa a titolo di «de minimis» nell’esercizio finanziario in corso alla data di presentazione dell’istanza di cui all’art. 8 e nei due esercizi finanziari precedenti, nonché dei rapporti di collegamento tra l’impresa e altri soggetti di cui all’art. 2, comma 2, del medesimo Regolamento de minimis che qualificano la cosiddetta «impresa unica».
Art. 7
Gestione dell’intervento
1. La gestione dell’intervento di cui al presente decreto è svolta dal Ministero, fatte salve le attività di regolazione contabile delle minori entrate derivanti dalla fruizione da parte dei soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui all’art. 6, che sono affidate all’Agenzia delle entrate.
2. Per la gestione degli interventi il Ministero può avvalersi, sulla base di apposita convenzione, di società «in house», ovvero di società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà scelti, sulla base di un’apposita gara, secondo le modalità e le procedure di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
Art. 8
Presentazione delle istanze
1. Per fruire del contributo di cui al presente decreto, i soggetti in possesso dei requisiti previsti dall’art. 5 presentano al Ministero un’apposita istanza con le modalità e nei termini previsti con successivo provvedimento del Ministero.
2. Nell’istanza di cui al comma 1, i soggetti richiedenti indicano:
a) l’ammontare delle eventuali agevolazioni ottenute a titolo di «de minimis», a livello di «impresa unica», nell’esercizio finanziario in corso alla data di presentazione dell’istanza e nei due esercizi finanziari precedenti;
b) l’ammontare complessivo dei ricavi riportato nell’ultima dichiarazione dei redditi presentata dal soggetto richiedente alla data di presentazione dell’istanza. Per i soggetti richiedenti costituiti o attivi da meno di 12 mesi alla data di presentazione dell’istanza di cui al comma 1, il predetto ammontare complessivo dei ricavi è convenzionalmente assunto in misura pari al valore medio dell’ammontare complessivo dei ricavi indicato dagli altri soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui al presente decreto.
3. Con il provvedimento di cui al comma 1 il Ministero può altresì fornire chiarimenti in merito alle disposizioni di cui al presente decreto.
Art. 9
Concessione delle agevolazioni
1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse nei limiti delle risorse finanziarie disponibili per l’intervento di cui all’art. 4, tenuto conto della eventuale riserva di scopo di cui all’art. 4, comma 2.
2. L’importo del contributo massimo spettante a ciascun beneficiario è pari all’ammontare complessivo dei ricavi dell’impresa di cui all’art. 8, comma 2, lettera b), fermi restando i limiti previsti dal Regolamento de minimis.
3. Nel caso in cui l’importo delle agevolazioni complessivamente spettante alle imprese istanti sia superiore all’ammontare delle risorse finanziarie disponibili, il Ministero procede al riparto delle risorse disponibili in proporzione al contributo massimo spettante a ciascun beneficiario di cui al comma 2.
4. Le risorse finanziarie che dovessero residuare a seguito dell’assegnazione delle agevolazioni ai soggetti beneficiari rientranti nella riserva di scopo di cui all’art. 4, comma 2, sono portate a incremento delle risorse disponibili per le agevolazioni delle imprese non rientranti nella predetta riserva.
5. Le agevolazioni concesse sono rese note con provvedimento del Ministero, da pubblicare sul sito Internet istituzionale www.mise.gov.it.
6. Il Ministero comunica all’Agenzia delle entrate, con modalità telematiche definite d’intesa, entro 5 giorni lavorativi dalla data di pubblicazione del provvedimento di cui al comma 5, i dati identificativi di ciascun beneficiario, compreso il relativo codice fiscale, nonché l’importo dell’agevolazione concessa. Con le medesime modalità telematiche definite d’intesa, il Ministero comunica all’Agenzia delle entrate eventuali variazioni e le revoche, anche parziali, disposte ai sensi dell’art. 13.
Art. 10
Cumulo
1. Il contributo di cui al presente decreto è cumulabile, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento de minimis, con altre agevolazioni concesse ai soggetti beneficiari a titolo di «de minimis» nell’esercizio finanziario in corso alla data di presentazione dell’istanza di cui all’art. 8 e nei due esercizi finanziari precedenti, e tenuto conto dei rapporti di collegamento tra il beneficiario e altri soggetti di cui all’art. 2, comma 2, del medesimo Regolamento de minimis che qualificano l’«impresa unica», nel limite dell’importo di € 200.000,00, ovvero di «€ 100.000,00 nel caso di soggetti attivi nel settore del trasporto su strada per conto terzi.
Art. 11
Fruizione dell’agevolazione
1. Il contributo di cui al presente decreto è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell’operazione di versamento, a decorrere dal decimo giorno successivo alla data di pubblicazione del provvedimento di cui all’art. 9, comma 5. L’importo del contributo utilizzato in compensazione da ciascuna impresa beneficiaria non può eccedere l’ammontare concesso dal Ministero, anche tenendo conto di precedenti fruizioni, pena lo scarto del modello F24. Lo scarto è comunicato al soggetto beneficiario che ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile sul sito Internet dei servizi telematici dell’Agenzia delle entrate. Con risoluzione dell’Agenzia delle entrate è istituito il codice da indicare nel modello F24 per la fruizione del contributo e sono impartite le istruzioni per la compilazione del modello stesso.
2. L’Agenzia delle entrate comunica al Ministero, con modalità telematiche definite d’intesa, entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre, i dati relativi alle agevolazioni effettivamente fruite dai beneficiari nel medesimo trimestre.
Art. 12
Controlli
1. Il Ministero effettua controlli, sia documentali che tramite ispezioni in loco, tesi ad accertare il possesso da parte dei soggetti beneficiari dei requisiti di cui all’art. 5 nonché la corretta fruizione del contributo, secondo le modalità ed entro i limiti previsti dal presente decreto.
2. I soggetti beneficiari sono tenuti a comunicare tempestivamente al Ministero, pena la revoca totale dell’agevolazione concessa, ogni variazione dei requisiti di cui all’art. 5, comma 1, lettere b) ed e), intervenuta entro 3 anni dalla data di pubblicazione del provvedimento di concessione delle agevolazioni di cui all’art. 9, comma 5, nonché ogni cambiamento nella soggettività conseguente a operazioni aziendali straordinarie.
Art. 13
Revoca delle agevolazioni
1. Il contributo di cui al presente decreto è revocato nel caso in cui:
a) in qualunque fase del procedimento, il soggetto beneficiario abbia reso dichiarazioni mendaci o esibito atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità;
b) venga accertata l’insussistenza, alla data della presentazione dell’istanza, in capo al soggetto beneficiario, dei requisiti previsti all’art. 5 per l’accesso all’agevolazione;
c) con riferimento al requisito di cui al comma 1, lettera b), dell’art. 5, l’attività economica venga trasferita al di fuori della zona franca prima che siano decorsi 3 anni dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni di cui all’art. 9, comma 7;
d) con riferimento al requisito di cui al comma 1, lettera e), dell’art. 5, l’impresa, entro il medesimo termine di 3 anni di cui alla lettera c), venga sottoposta a fallimento o ad altra procedura concorsuale con finalità liquidatoria e cessazione dell’attività.
2. Nei casi di cui al comma 1, lettere c) e d), la revoca delle agevolazioni, fatto salvo quanto previsto dall’art. 12, comma 2, è disposta in misura parziale, con riferimento al periodo che decorre dalla data della perdita del requisito alla scadenza del termine di 3 anni dalla data di pubblicazione del provvedimento di concessione delle agevolazioni di cui all’art. 9, comma 5.
3. Nei casi in cui è disposta la revoca delle agevolazioni, il Ministero procede al recupero presso le imprese delle agevolazioni indebitamente percepite per il successivo versamento all’entrata dello Stato.
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