MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO – Decreto ministeriale 08 aprile 2019
Introduzione di nuovi strumenti finanziari a sostegno dell’internazionalizzazione delle imprese
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «Regolamento de minimis»: regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea n. L 352/1 del 24 dicembre 2013;
b) «SIMEST»: società italiana per le imprese all’estero-Simest S.p.a., istituita dalla legge 24 aprile 1990, n. 100;
c) «Fondo 394»: fondo rotativo di cui all’art. 2, comma 1, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, con legge 29 luglio 1981, n. 394;
d) «Comitato agevolazioni»: organo competente ad amministrare il Fondo 394, ai sensi dell’art. 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
e) «Circolare operativa»: circolare approvata dal Comitato agevolazioni che definisce le modalità e le procedure per accedere alle agevolazioni di cui al presente decreto;
f) «Convenzione»: convenzione sottoscritta il 28 marzo 2014 tra il Ministero dello sviluppo economico e la Simest per la gestione del citato Fondo 394;
g) «Decreto 7 settembre 2016»: decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze recante «Riforma degli strumenti finanziari a sostegno dell’internazionalizzazione delle imprese, a valere sul Fondo rotativo 394/81», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 21 ottobre 2016;
h) «Market place»: piattaforma informatica per attività di commercio elettronico fornita da soggetti terzi;
i) «Rete soggetto»: aggregazione di micro, piccole e medie imprese, costituita attraverso la sottoscrizione di un contratto di rete, avente autonoma soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con legge 9 aprile 2009, n. 33, e sue successive modificazioni ed integrazioni, e iscritta nel registro delle imprese;
j) «TEM»: temporary export manager: figura professionale specializzata nell’erogazione di servizi volti a facilitare e sostenere i processi di internazionalizzazione;
k) «Società di servizi»: società di capitali che forniscono servizi professionali di accompagnamento ai processi di internazionalizzazione di impresa, per il tramite di TEM.
Art. 2
Finalità del decreto e interventi ammissibili
1. Il presente decreto definisce termini, modalità e condizioni per la concessione di finanziamenti agevolati a valere sul Fondo 394 finalizzati al sostegno dell’internazionalizzazione delle imprese in paesi extra UE per:
a) lo sviluppo di soluzioni di e-commerce attraverso l’utilizzo di un Market place o la realizzazione/implementazione di una piattaforma informatica propria;
b) l’inserimento temporaneo in azienda di TEM per la realizzazione di progetti di internazionalizzazione.
Art. 3
Risorse finanziarie, gestione dell’intervento e regime di aiuto
1. Per le finalità e gli interventi di cui all’art. 2 sono utilizzate le disponibilità del Fondo 394.
2. Alla gestione degli interventi di cui al presente decreto provvede la Simest ai sensi della normativa. Le attività e gli obblighi della Simest, nonché i relativi compensi e le modalità di rendicontazione, sono disciplinati dalla Convenzione.
Nell’ambito della gestione, la Simest sottopone al Comitato agevolazioni le proposte di delibera inerenti agli interventi di cui al presente decreto.
3. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al regolamento de minimis sotto forma di finanziamenti agevolati.
Art. 4
Soggetti beneficiari
1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente decreto le imprese aventi sede legale in Italia, costituite in forma di società di capitali, in forma singola o di rete soggetto, che alla data di presentazione della domanda sono in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere in stato di attività e risultare iscritte al registro delle imprese;
b) non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria;
c) non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’art. 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
d) non risultare inadempienti rispetto a pagamenti relativi a finanziamenti precedentemente concessi a valere sul Fondo 394.
Art. 5
Termini, modalità e condizioni degli interventi relativi allo sviluppo del commercio elettronico
1. Gli interventi di cui all’art. 2, comma 1, lettera a), devono avere le seguenti caratteristiche:
a) la piattaforma informatica propria o il Market place prescelto devono avere un dominio di primo livello nazionale registrato in un paese extra UE;
b) riguardare beni o servizi prodotti in Italia o con marchio italiano;
c) l’intervento, concesso in forma di finanziamento agevolato, può coprire fino al 100% dell’importo delle spese ammissibili approvate dal Comitato agevolazioni;
d) il finanziamento agevolato deve essere assistito da garanzia nei limiti e alle condizioni di cui all’art. 6, comma 7, del decreto 7 settembre 2016, come modificato dall’art. 8 del presente decreto.
2. Sono considerate ammissibili le spese finalizzate alla realizzazione dell’intervento di cui al comma 1 che rientrano nelle seguenti categorie:
– creazione e sviluppo della piattaforma;
– gestione/funzionamento della piattaforma/market place;
– attività promozionali e formazione.
3. Con successiva circolare operativa, il Comitato agevolazioni determina le singole voci di spesa ammissibili rientranti in ciascuna delle categorie sopra indicate.
4. Il finanziamento minimo concedibile è pari a 25.000,00 euro e non può comunque superare l’importo massimo di 300.000,00 euro, secondo le modalità stabilite con delibera del Comitato agevolazioni.
5. Il tasso d’interesse del finanziamento è pari al 10 per cento del tasso di riferimento di cui alla normativa europea, vigente alla data della delibera di concessione del Comitato agevolazioni; il tasso d’interesse del finanziamento non può essere in ogni caso inferiore allo zero percento.
6. La durata massima del finanziamento è di quattro anni. La durata del periodo di pre-ammortamento è pari ad un anno.
Art. 6
Termini, modalità e condizioni degli interventi relativi all’inserimento temporaneo in azienda di TEM
1. Gli interventi di cui all’art. 2, comma 1, lettera b), devono avere le seguenti caratteristiche:
a) l’inserimento temporaneo in azienda di TEM deve essere finalizzato all’erogazione di servizi volti a facilitare e sostenere i processi di internazionalizzazione d’impresa in paesi extra-UE attraverso la sottoscrizione di un apposito contratto di prestazioni consulenziali, erogate esclusivamente da società di servizi in possesso di requisiti di onorabilità, esperienza e professionalità individuati con circolare operativa;
b) i servizi consulenziali oggetto del contratto tra l’impresa beneficiaria e la società di servizi sono specificati con circolare operativa.
2. Sono considerate ammissibili le seguenti spese finalizzate alla realizzazione dell’intervento di cui al comma 1:
a) il servizio di affiancamento temporaneo all’internazionalizzazione erogato da una società di servizi per il tramite della figura professionale del TEM come risultante dal contratto tra la società richiedente il finanziamento agevolato e la società di servizi;
b) le attività promozionali e di supporto strettamente connesse alla realizzazione del progetto di internazionalizzazione elaborato con l’assistenza del TEM;
c) certificazione di prodotti e/o servizi, deposito di marchi o altre forme di tutela del made in Italy, quando oggetto di una strategia di internazionalizzazione dell’impresa elaborata con l’assistenza del TEM.
3. Con successiva circolare operativa, il Comitato agevolazioni determina le singole voci di spesa ammissibili rientranti in ciascuna delle categorie sopra indicate.
4. Non sono ammissibili all’agevolazione le spese derivanti da contratti di servizio stipulati tra l’impresa beneficiaria e una società di servizi aventi tra di loro una relazione riconducibile all’art. 2359 del codice civile, ovvero che siano entrambe partecipate, per almeno il 25%, da un medesimo altro soggetto.
5. L’intervento può coprire fino al 100% dell’importo delle spese ammissibili approvate dal Comitato agevolazioni.
6. Il finanziamento agevolato deve essere assistito da garanzia nei limiti e alle condizioni di cui all’art. 6, comma 7, del decreto 7 settembre 2016, come modificato dall’art. 8 del presente decreto.
7. Il finanziamento minimo concedibile è pari a 25.000,00 euro e non può comunque superare l’importo massimo di 150.000,00 euro, secondo le modalità stabilite dal Comitato agevolazioni.
8. Il tasso d’interesse del finanziamento è pari al 10 per cento del tasso di riferimento di cui alla normativa europea, vigente alla data della delibera di concessione del Comitato agevolazioni; il tasso d’interesse del finanziamento non può essere in ogni caso inferiore allo zero percento.
9. La durata massima del finanziamento è di quattro anni. La durata del periodo di pre-ammortamento è pari a due anni.
Art. 7
Presentazione della domanda, concessione ed erogazione delle agevolazioni
1. Le modalità di presentazione delle domande per gli interventi di cui al presente decreto, gli aspetti operativi connessi alla gestione degli interventi, compresi i criteri di ammissibilità e gli aspetti relativi alle erogazioni dei finanziamenti agevolati, al rimborso e alle cause di revoca, sono stabiliti da circolare operativa.
2. Le circolari operative sono pubblicate nel sito web istituzionale del Ministero dello sviluppo economico (www.mise.gov.it) ed il relativo avviso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Art. 8
Modifiche al decreto 7 settembre 2016
1. L’art. 6, comma 7, del decreto 7 settembre 2016 è sostituito come segue:
«7. Con riferimento alle garanzie, il Comitato agevolazioni può accordare una riduzione delle garanzie da prestare fino ad un massimo dell’80% del finanziamento per le piccole e medie imprese, nonché per le imprese «a media capitalizzazione», per tali intendendosi le imprese non qualificabili come piccole e medie imprese con un numero di dipendenti che non superi le 1.500 unità, calcolate conformemente all’allegato I, articoli 3, 4 e 5 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato. La riduzione delle garanzie avviene sulla base di criteri prefissati, collegati alla consistenza patrimoniale e finanziaria e della capacità di rimborso del finanziamento, deliberati dal Comitato agevolazioni, che possono prevedere «bonus» specifici per alcune categorie di imprese.».
2. All’art. 4, comma 3, del decreto 7 settembre 2016 dopo le parole «o corner» sono aggiunte le parole «o centro di assistenza post-vendita».
3. Sino all’entrata in vigore delle circolari operative in attuazione delle modifiche di cui all’ultimo periodo del comma 1 restano in vigore i criteri e le procedure vigenti.
Art. 9
Disposizioni transitorie e finali
1. Il presente decreto verrà inviato agli organi di controllo per la registrazione.
2. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto il Comitato agevolazioni emana le previste circolari operative assicurandone adeguata pubblicizzazione sui siti web di Simest e del Ministero dello sviluppo economico.
Art. 10
Decorrenza
1. Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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