MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO – Decreto ministeriale 08 marzo 2017
Criteri e modalità per l’accesso da parte delle imprese operanti nell’ambito dell’economia sociale ai contributi non rimborsabili concessi a valere sul Fondo per la crescita sostenibile
Art. 1
Finalità e ambito di applicazione
1. Il presente decreto disciplina, ai sensi dell’art. 8, comma 2, del decreto 3 luglio 2015, i criteri e le modalità per la concessione e l’erogazione, a valere sulle risorse di cui all’art. 2, dei contributi previsti dall’art. 6, comma 4, del medesimo decreto 3 luglio 2015 in aggiunta ai finanziamenti agevolati concessi a valere sul FRI.
Art. 2
Risorse
1. La concessione dei contributi di cui al presente decreto è posta a carico, per un importo pari a euro 23.000.000,00, delle risorse disponibili del Fondo per la crescita sostenibile, a tal fine utilizzando l’apposito capitolo di bilancio di cui all’art. 18, comma 2, del decreto interministeriale 8 marzo 2013, previo versamento delle somme occorrenti dalla contabilità speciale n. 1201 intestata allo stesso Fondo e successiva riassegnazione delle medesime somme al predetto capitolo. Per le medesime finalità è corrispondentemente e parimenti integrata la sezione del Fondo di cui all’art. 23, comma 2, lettera b), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
2. Sull’importo di cui al comma 1 gravano altresì gli oneri derivanti dall’affidamento delle attività di gestione di cui all’art. 3, nel limite massimo del 2 per cento delle risorse disponibili per la concessione delle agevolazioni di cui al decreto 3 luglio 2015.
Art. 3
Soggetto gestore
1. Per gli adempimenti tecnici e amministrativi relativi alla gestione della misura di cui al decreto 3 luglio 2015 e all’erogazione del contributo di cui al presente decreto, il Ministero dello sviluppo economico si avvale, sulla base di appositi accordi convenzionali, dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a., ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e dell’art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni con legge 3 agosto 2009, n. 102.
Art. 4
Programmi ammissibili
1. Il contributo di cui al presente decreto è concedibile per la realizzazione dei programmi di cui all’art. 4 del decreto 3 luglio 2015 che rientrino nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013, a condizione che presentino spese ammissibili non superiori a euro 3.000.000,00.
Art. 5
Misura dell’agevolazione
1. Il contributo di cui al presente decreto è concesso con il provvedimento di cui all’art. 9, comma 10, del decreto 3 luglio 2015, in aggiunta al finanziamento agevolato, nella misura massima del 5 per cento delle spese ammissibili complessive e, comunque, nei limiti del massimale di aiuto previsto dal regolamento (UE) n. 1407/2013.
Resta fermo quanto previsto dall’art. 6, comma 7, del decreto 3 luglio 2015.
Art. 6
Modalità di erogazione
1. L’erogazione del contributo è disposta in un’unica soluzione ad avvenuta ultimazione del programma di investimento, su istanza dell’impresa beneficiaria, formulata contestualmente alla richiesta di erogazione del saldo del finanziamento agevolato e alla presentazione della documentazione relativa alle spese sostenute di cui all’art. 10, comma 2, del decreto 3 luglio 2015.
2. L’erogazione del contributo è subordinata alla dimostrazione da parte dell’impresa richiedente dell’avvenuta ultimazione del programma di investimento e dell’effettivo pagamento, mediante esibizione delle relative quietanze, dei titoli di spesa rendicontati ed è disposta entro 80 giorni dalla presentazione dell’istanza di cui al comma 1.
Art. 7
Revoche e rinvio
1. Il contributo è revocato nei casi previsti dall’art. 12 del decreto 3 luglio 2015.
2. Resta fermo quant’altro previsto dal decreto 3 luglio 2015 e non richiamato dal presente decreto.
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