MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO – Decreto ministeriale 09 agosto 2017

Differimento dei termini per il completamento degli investimenti e dei programmi occupazionali finalizzati al rilancio industriale delle aree di crisi della Campania e alla riqualificazione del suo sistema produttivo

Art. 1

1. All’art. 5 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 13 febbraio 2014 di cui alle premesse, come modificato dai decreti ministeriali 24 dicembre 2014 e 30 luglio 2015, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 9, il periodo: «I programmi devono essere realizzati entro 24 mesi dalla data di stipula del contratto di contributo in conto impianti e del contratto di finanziamento agevolato di cui all’art. 10, comma 4, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017» è sostituito dal seguente: «I programmi devono essere realizzati entro il 31 dicembre 2018»;

b) al medesimo comma 9, il periodo: «Su richiesta motivata del soggetto beneficiario, il soggetto gestore può disporre una proroga del termine di ultimazione del programma non superiore a 12 mesi» è soppresso;

c) al comma 11, il periodo: «I soggetti beneficiari si impegnano a concludere, entro dodici mesi dalla data di chiusura del programma degli investimenti, il programma occupazionale proposto nella domanda di agevolazioni di cui al presente decreto» è sostituito dal seguente: «I soggetti beneficiari si impegnano a concludere, entro dodici mesi dalla data di chiusura del programma degli investimenti e comunque non oltre il 30 settembre 2019, il programma occupazionale proposto nella domanda di agevolazioni di cui al presente decreto».