MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO – Decreto ministeriale 09 gennaio 2019

Danno biologico di lieve entità: aggiornamento importi

Articolo 1

1. A decorrere dal mese di aprile 2018, gli importi indicati nel comma 1 dell’art. 139 del Codice delle assicurazioni private e rideterminati, da ultimo, con il decreto ministeriale 17 luglio 2017, sono aggiornati nelle seguenti misure:

– ottocentosette euro e zerouno centesimi, per quanto riguarda l’importo relativo al valore del primo punto di invalidità, di cui alla lettera a);

– quarantasette euro e zerosette centesimi, per quanto riguarda l’importo relativo ad ogni giorno di inabilità assoluta, di cui alla lettera b).

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.