MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO – Decreto ministeriale 09 gennaio 2019
Danno biologico di lieve entità: aggiornamento importi
Articolo 1
1. A decorrere dal mese di aprile 2018, gli importi indicati nel comma 1 dell’art. 139 del Codice delle assicurazioni private e rideterminati, da ultimo, con il decreto ministeriale 17 luglio 2017, sono aggiornati nelle seguenti misure:
– ottocentosette euro e zerouno centesimi, per quanto riguarda l’importo relativo al valore del primo punto di invalidità, di cui alla lettera a);
– quarantasette euro e zerosette centesimi, per quanto riguarda l’importo relativo ad ogni giorno di inabilità assoluta, di cui alla lettera b).
2. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.