MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO – Decreto ministeriale 09 marzo 2020
Voucher per consulenza in innovazione – Secondo elenco dei soggetti ammessi alle agevolazioni
Articolo 1
(Concessione delle agevolazioni)
1.E’ riportato, nell’allegato A al presente decreto, l’elenco delle domande di agevolazione che risultano finanziabili nell’ambito dell’intervento di cui all’articolo 1, commi 228, 230, e 231, della legge 30 dicembre 2018 n. 145 in conseguenza dell’adozione del decreto ministeriale 14 gennaio 2020 con cui è disposta l’integrazione della dotazione finanziaria di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto direttoriale 25 settembre 2019.
2.Per le domande di agevolazione di cui al comma 1 per le quali le verifiche previste all’articolo 5, comma 4, del decreto direttoriale 25 settembre 2019 si sono concluse con esito positivo, con il presente decreto è contestualmente disposta, ai sensi di quanto stabilito dall’articolo 5, comma 5, dello stesso decreto direttoriale 25 settembre 2019, la concessione delle agevolazioni. Per tali iniziative, nell’elenco di cui all’allegato A è riportato l’importo dell’agevolazione concessa, il codice “CUP” e il relativo codice “COR” rilasciato dal Registro Nazionale Aiuti. L’onere di dette agevolazioni è posto a carico della contabilità speciale n. 1726 del Fondo per la crescita sostenibile.
3.Per le domande di agevolazione di cui al comma 1 per le quali risulta necessario un approfondimento istruttorio, evidenziate nell’elenco di cui all’allegato A con apposita dicitura, il Ministero, previa eventuale acquisizione degli ulteriori elementi utili alla definizione della valutazione, procede, in caso di esito positivo delle verifiche inerenti il possesso dei requisiti di ammissibilità, alla concessione delle agevolazioni con successivo provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese.
Articolo 2
(Disposizioni finali)
1.Il presente decreto è pubblicato, ai sensi dell’articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, sul sito web istituzionale www.mise.gov.it. Con la predetta modalità di pubblicazione è assolto l’obbligo di comunicazione in merito alla concessione dell’aiuto per le iniziative di cui all’articolo 1, comma 2. Dell’adozione del presente decreto sarà data, altresì, comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Allegato A
ELENCO DELLE DOMANDE DI AGEVOLAZIONE
(Testo dell’allegato)
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