MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO – Decreto ministeriale 09 marzo 2021
Contributo in favore delle PMI titolari del servizio di distribuzione di carburanti nelle autostrade – Termini e modalità
Art. 1
(Definizioni)
Ai fini del presente provvedimento, sono adottate le seguenti definizioni:
a) “decreto”: il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 14 dicembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 28 gennaio 2021, n. 22, che, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 40, comma 3, del decreto-legge n. 34 del 2020, ha stabilito le “modalità e procedure di concessione ed erogazione del contributo in favore delle micro, piccole e medie imprese titolari del servizio di distribuzione di carburanti nelle autostrade per il periodo di emergenza da COVID-19”;
b) “impianto”: l’impianto di distribuzione di benzina, gasolio, GPL e metano della rete autostradale, iscritto presso l’anagrafe degli impianti di cui all’articolo 1, comma 100, della legge n. 124 del 2017;
c) “Ministero”: il Ministero dello sviluppo economico;
d) “PMI”: le imprese classificate di dimensione micro, piccola e media, secondo i criteri indicati dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003 e nell’allegato I al regolamento di esenzione;
e) “procedura informatica”: il sistema telematico per la presentazione delle domande di accesso all’agevolazione e di erogazione della stessa, raggiungibile dall’apposita sezione dedicata alla misura presente sul sito internet del Ministero;
f) “soggetto proponente”: la PMI in possesso dei requisiti di cui all’articolo 5 del decreto;
g) “RNA”: il Registro Nazionale degli aiuti di Stato istituito dall’articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modificazioni e integrazioni, operativo dal 12 agosto 2017 a seguito della pubblicazione, in data 28 luglio 2017, del regolamento n. 115 del 31 maggio 2017 e del decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese, che ne disciplinano il funzionamento;
h) “SPID”: il Sistema Pubblico di Identità Digitale che consente l’accesso ai servizi on-line della Pubblica amministrazione italiana e dei privati aderenti nei rispettivi portali web, ai sensi dell’articolo 64 del decreto legislativo n. 82 del 2005 e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 2
(Oggetto, finalità e ambito di applicazione)
Il presente provvedimento disciplina, ai sensi dell’articolo 8, comma 3, del decreto, le modalità e i termini per la presentazione delle domande di accesso al contributo previsto dall’articolo 40 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, in favore delle PMI titolari del servizio di distribuzione di carburanti nelle autostrade per il periodo di emergenza da COVID-19.
Art. 3
(Termini e modalità per la presentazione delle domande di agevolazione)
Ai fini dell’accesso alle agevolazioni previste dal decreto, i soggetti proponenti presentano al Ministero apposita domanda, esclusivamente tramite la procedura informatica accessibile al link PAdigitale.gov.it, secondo le modalità indicate nel presente articolo.
L’accesso alla piattaforma informatica avviene mediante SPID.
Ai fini dell’accesso all’incentivo, la procedura informatica utilizza l’elenco dei gestori censiti sul Portale dell’Osservatorio Carburanti del Ministero, istituito ai sensi dell’articolo 51 della legge 23 luglio 2009, n. 99 e successive modificazioni e integrazioni. A tal fine, è cura del soggetto proponente accertarsi, prima dell’accesso alla procedura informatica, che i dati comunicati e riportati sul predetto Portale siano corretti e aggiornati.
Per l’accesso alla procedura informatica, al soggetto proponente è altresì richiesto il possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC) attiva, che deve risultare censita nel Registro delle imprese, come previsto dalle norme vigenti in materia.
La presentazione della domanda è riservata al rappresentante legale del soggetto proponente, così come risultante dal certificato camerale del medesimo, ovvero ad altro soggetto delegato alla compilazione, sottoscrizione digitale e presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni.
Per i soggetti proponenti amministrati da una o più persone giuridiche o da enti e soggetti diversi dalle persone fisiche o nel caso di presentazione della domanda per mezzo di un soggetto delegato, l’accesso alla procedura informatica può avvenire solo previo accreditamento degli stessi, a seguito della positiva verifica dei poteri di firma in capo al legale rappresentante. A tale fine, il soggetto proponente deve inviare, a partire dalle ore 10:00 del 23 marzo 2021 ed esclusivamente attraverso posta elettronica certificata (PEC), una specifica richiesta alla PEC contributodistributori@pec.mise.gov.it riportante nell’oggetto “Distributori carburanti – richiesta accreditamento alla procedura informatica”, corredata dei documenti e degli elementi utili a permettere l’identificazione dello stesso soggetto proponente, del suo rappresentante e dell’eventuale delegato alla presentazione della domanda di agevolazione. Il Ministero provvede agli adempimenti tecnici connessi a tale fase di accreditamento, che sono svolti nel termine di 5 giorni lavorativi a partire dalla ricezione della richiesta; pertanto, tenuto conto dei termini previsti al comma 9 per la compilazione e l’invio delle domande di agevolazione, i predetti soggetti proponenti sono tenuti a trasmettere tempestivamente l’istanza di accreditamento.
Nel caso in cui il soggetto proponente, sulla base delle informazioni desumibili dal Registro delle imprese, non risulti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a) e d), del decreto, la procedura informatica non consente il completamento dell’iter di presentazione della domanda. A tal fine, è cura del soggetto proponente accertarsi, prima dell’accesso alla procedura informatica, che i dati comunicati e riportati sul predetto Registro siano corretti e aggiornati. Nel caso in cui le informazioni desumibili dal Registro delle imprese non risultino aggiornate, i soggetti proponenti sono tenuti ad effettuare i relativi adempimenti presso il predetto Registro ai fini dell’espletamento della procedura di presentazione della domanda.
Il soggetto proponente, ai fini dell’accesso alle agevolazioni, è tenuto a trasmettere la seguente documentazione:
a) domanda di agevolazione, redatta secondo lo schema di cui all’Allegato 1 al presente provvedimento;
b) contratto di comodato, di appalto servizi o altro, relativo alla gestione dell’impianto, sottoscritto tra la società titolare della concessione petrolifera e il gestore del medesimo impianto;
c) autocertificazioni per la richiesta della documentazione antimafia, laddove necessarie in riferimento a quanto disposto all’articolo 9, comma 4, del decreto, rese secondo gli schemi disponibili nella sezione del sito del Ministero www.mise.gov.it, dedicata alla misura “Distributori carburante”;
d) autocertificazione per le verifiche sul titolare effettivo, rese ai sensi del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e delle successive disposizioni attuative emesse dalla Banca d’Italia in data 23 dicembre 2009 (Norme di prevenzione dell’antiriciclaggio), secondo lo schema disponibile nella sezione del sito del Ministero www.mise.gov.it, dedicata alla misura “Distributori carburante”.
Le domande possono essere presentate a decorrere dalle ore 12:00 del 30 marzo 2021 e fino alle ore 12:00 del 18 maggio 2021.
Al fine della compilazione e invio della domanda di accesso alle agevolazioni, il soggetto proponente è tenuto a svolgere le seguenti attività:
a) accedere alla procedura informatica, secondo quanto previsto ai commi 1, 2 e 3;
b) selezionare la misura “Distributori carburante”;
c) inserire le informazioni e i dati richiesti per la compilazione della domanda, inclusi quelli relativi ai dipendenti impiegati presso lo specifico impianto e caricare i relativi allegati;
d) generare il modulo di domanda in formato “pdf” immodificabile, contenente le informazioni e i dati forniti dal soggetto proponente e apporre la firma digitale;
e) caricare la domanda firmata digitalmente con i previsti allegati. A conferma del buon esito delle operazioni di caricamento e trasmissione dell’istanza, il sistema rilascia un’attestazione di avvenuta presentazione della domanda di agevolazione.
Ciascun soggetto proponente può presentare, con riferimento al singolo impianto, una sola domanda di ammissione al contributo; in caso di invio di più domande per il medesimo impianto, verrà presa in considerazione l’ultima domanda trasmessa in ordine cronologico nell’arco temporale in cui lo sportello agevolativo è aperto.
Le domande di agevolazione si intendono correttamente trasmesse esclusivamente a seguito del rilascio da parte della procedura informatica dell’attestazione di cui al comma 10, lettera e). Le domande di agevolazione presentate fuori dai termini di cui al comma 9, così come quelle presentate con modalità difformi rispetto a quelle descritte nel presente articolo, ovvero tramite canali diversi dalla procedura informatica, non saranno prese in considerazione dal Ministero.
Il soggetto proponente, pena l’inammissibilità della domanda di agevolazione, è tenuto a inviare la documentazione richiesta completa in ogni sua parte, secondo quanto previsto dal presente decreto.
Nel caso in cui l’importo complessivo delle agevolazioni concedibili ai soggetti proponenti sia superiore all’ammontare della dotazione finanziaria assegnata all’intervento, il Ministero procede al riparto delle risorse disponibili, in proporzione all’importo dell’agevolazione richiesto da ciascuna impresa. Tutte le imprese ammissibili alle agevolazioni concorrono al riparto, senza alcuna priorità connessa al momento della presentazione della domanda.
Art. 4
(Ulteriori verifiche propedeutiche all’erogazione)
Fermo restando quanto previsto dall’articolo 10 del decreto, il Ministero, in coerenza con le disposizioni dell’articolo 46, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, verifica se il soggetto proponente rientra nell’elenco dei soggetti tenuti alla restituzione di aiuti illegali oggetto di decisione di recupero, attraverso apposita “visura Deggendorf” rilasciata dal RNA.
Nel caso in cui emergano delle irregolarità nell’ambito delle attività di verifica di cui al comma 1, il Ministero provvede, in deroga all’articolo 46, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, ai sensi dell’articolo 53 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, all’erogazione al beneficiario del contributo al netto dell’importo dovuto e non rimborsato in relazione agli aiuti illegali ottenuti, comprensivo degli interessi maturati fino alla data dell’erogazione.
Art. 5
(Trattamento dei dati personali)
In attuazione del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 recante la disciplina europea per la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (General Data Protection Regulation – GDPR) e nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come novellato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, i soggetti proponenti e il personale dipendente indicato nel modulo di domanda sono tenuti a prendere visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali pubblicata nella sezione del sito del Ministero www.mise.gov.it, dedicata alla misura “Distributori carburante”. Tale informativa è resa disponibile sulla procedura informatica per la presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni; i soggetti proponenti sono tenuti a compilare l’apposito campo di presa visione della stessa informativa ai fini del completamento della procedura di trasmissione e invio della domanda. I soggetti proponenti sono tenuti altresì a raccogliere e custodire il consenso espresso dei dipendenti indicati nel modulo di domanda alla trasmissione dei propri dati personali al Titolare del trattamento per le finalità previste nel decreto.
Art. 6
(Disposizioni finali)
Ai sensi dell’articolo 7 della legge 11 novembre 2011, n. 180, come previsto all’articolo 16, comma 2, del decreto, nell’Allegato 2 al presente decreto è riportato l’elenco degli oneri informativi per i soggetti proponenti.
Allegato 1
MODULO DI DOMANDA
(Testo dell’allegato)
Allegato 2
ONERI INFORMATIVI
(Testo dell’allegato)
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