MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO – Decreto ministeriale 10 ottobre 2017

Modifiche al decreto 6 marzo 2013, in materia di «Iscrizione delle società di mutuo soccorso nella sezione del registro delle imprese relativa alla imprese sociali e nella apposita sezione dell’albo delle società cooperative»

Art. 1

Modifiche al decreto ministeriale 6 marzo 2013

1. Al decreto ministeriale 6 marzo 2013 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all’art. 1, le parole «di cui all’art. 5 del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all’art. 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112»;

b) all’art. 2, comma 2, lettera b), le parole «la delibera di nomina» sono sostituite dalle seguenti: «la nomina»;

c) all’art. 2 è aggiunto, dopo il comma 4, il seguente comma: «5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società di mutuo soccorso per cui ricorrono le condizioni indicate nell’art. 44, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117»;

d) all’art. 3, comma 1, le parole «secondo le modalità indicate all’art. 5, comma 2, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155» sono sostituite dalle seguenti: «secondo le modalità indicate all’art. 5, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112».

Art. 2

Entrata in vigore

1. Le disposizioni recate dal presente decreto acquisiscono efficacia il giorno successivo alla pubblicazione del decreto stesso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Art. 3

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dal presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la pubblica amministrazione.