MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO – Decreto ministeriale 11 dicembre 2019
Determinazione delle indennità spettanti ai componenti dei collegi dei revisori delle camere di commercio, delle loro aziende speciali, dei criteri di rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell’incarico per i componenti di tutti gli organi camerali nonché dei limiti al trattamento economico degli amministratori delle aziende speciali e delle unioni regionali
Titolo I
Indennità
Art. 1
Presidenti e componenti di organi delle camere di commercio
1. Per lo svolgimento di incarico di Presidente e di componente di giunta e di consiglio, non è riconosciuta, a decorrere dal 10 dicembre 2016, alcuna indennità, fatto salvo il riconoscimento dei rimborsi delle spese di cui agli articoli 8, 9, 10 e 11.
Art. 2
Collegio dei revisori dei conti delle Camere di commercio
1. Al presidente del collegio dei revisori dei conti, per l’espletamento delle funzioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 e del decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2005, n. 254 e successive modificazioni ed integrazioni, spetta un indennità annuale così definita:
a) euro 7.500,00 con riferimento alle camere di commercio al cui registro delle imprese sono iscritte o annotate fino a 40.000 imprese;
b) euro 8.500,00 con riferimento alle camere di commercio al cui registro delle imprese sono iscritte o annotate un numero di imprese compreso tra 40.001 e 75.000;
c) euro 11.000,00 con riferimento alle camere di commercio al cui registro delle imprese sono iscritte o annotate un numero di imprese compreso tra 75.001 e 200.000;
d) euro 16.000,00 con riferimento alle camere di commercio al cui registro delle imprese sono iscritte o annotate un numero di imprese oltre 200.000.
2. Agli altri componenti effettivi del collegio dei revisori dei conti, per l’espletamento delle funzioni di cui decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 e del decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2005, n. 254 e successive modificazioni ed integrazioni, spetta un’indennità annuale così definita:
a) euro 5.500,00 con riferimento alle camere di commercio al cui registro delle imprese sono iscritte o annotate fino a 40.000 imprese;
b) euro 6.000,00 con riferimento alle camere di commercio al cui registro delle imprese sono iscritte o annotate un numero di imprese compreso tra 40.001 e 75.000;
c) euro 9.000,00 con riferimento alle camere di commercio al cui registro delle imprese sono iscritte o annotate un numero di imprese compreso tra 75.001 e 200.000;
d) euro 13.000,00 con riferimento alle camere di commercio al cui registro delle imprese sono iscritte o annotate un numero di imprese oltre 200.000.
3. Ai componenti del collegio dei revisori è riconosciuto, in aggiunta alle indennità di cui ai commi 1 e 2, il rimborso delle spese sostenute nei limiti fissati dagli articoli 8, 9, e 10.
Art. 3
Presidenti e componenti di organi delle aziende speciali
1. Per lo svolgimento di incarichi di amministratori e di presidenti delle aziende speciali non è riconosciuta, a decorrere dal 10 dicembre 2016, alcuna indennità, fermo restando i rimborsi delle spese di cui agli articoli 8, 9, 10 e 11.
Art. 4
Collegio dei revisori dei conti delle Aziende speciali
1. Al presidente del collegio dei revisori dei conti delle aziende speciali, per l’espletamento delle funzioni di cui decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 e del decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2005, n. 254 e successive modificazioni ed integrazioni, spetta un’indennità annua così definita:
a) euro 2.600,00 con riferimento ad aziende speciali il cui bilancio evidenzia ricavi ordinari fino a euro 250.000,00;
b) euro 3.000,00 con riferimento ad aziende speciali il cui bilancio evidenzia ricavi ordinari da euro 250.001,00 a euro 500.000,00;
c) euro 4.900,00 con riferimento ad aziende speciali il cui bilancio evidenzia ricavi ordinari da euro 500.001,00 a euro 1.000.000,00;
d) euro 5.700,00 con riferimento ad aziende speciali il cui bilancio evidenzia ricavi ordinari da euro 1.000.001,00 a euro 5.000.000,00;
e) euro 8.000,00 con riferimento ad aziende speciali il cui bilancio evidenzia ricavi ordinari oltre euro 5.000.000,00.
2. Ai componenti effettivi del collegio dei revisori dei conti, per l’espletamento delle funzioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 e del decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2005, n. 254 e successive modificazioni ed integrazioni, spetta un’indennità annua così definita:
a) euro 2.000,00 con riferimento ad aziende speciali il cui bilancio evidenzia ricavi ordinari fino a euro 250.000,00;
b) euro 2.500,00 con riferimento ad aziende speciali il cui bilancio evidenzia ricavi ordinari da euro 250.001,00 a euro 500.000,00;
c) euro 3.800,00 con riferimento ad aziende speciali il cui bilancio evidenzia ricavi ordinari da euro 500.001,00 a euro 1.000.000,00;
d) euro 4.800,00 con riferimento ad aziende speciali il cui bilancio evidenzia ricavi ordinari da euro 1.000.001,00 a euro 5.000.000,00;
e) euro 7.000,00 con riferimento ad aziende speciali il cui bilancio evidenzia ricavi ordinari oltre euro 5.000.000,00.
3. Ai componenti del collegio dei revisori è riconosciuto, in aggiunta alle indennità di cui ai commi 1 e 2 il rimborso delle spese sostenute nei limiti fissati dagli articoli 8, 9,10.
Art. 5
Presidenti e componenti di organi delle Unioni regionali
1. Per lo svolgimento di incarichi di amministratori e di presidenti delle Unioni regionali non è riconosciuta, a decorrere dal 10 dicembre 2016, alcuna indennità, fermo restando i rimborsi delle spese di cui agli articoli 8, 9, 10 e 11.
Art. 6
Collegio dei revisori dei conti delle Unioni regionali
1. Al Presidente del collegio dei revisori dei conti delle Unioni regionali, per l’espletamento delle funzioni di cui decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 spetta un’indennità annua così definita:
a) euro 3.500,00 con riferimento ad Unioni regionali il cui bilancio evidenzia un valore della produzione fino a euro 5.000.000,00;
b) euro 5.000,00 con riferimento ad Unioni regionali il cui bilancio evidenzia un valore della produzione da euro 5.000.001,00 a euro 10.000.000,00;
c) euro 8.000,00 con riferimento ad Unioni regionali il cui bilancio evidenzia un valore della produzione oltre euro 10.000.000,00.
2. Al componente del collegio dei revisori dei conti delle Unioni regionali, per l’espletamento delle funzioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 spetta un’indennità annua così definita:
a) euro 2.800,00 con riferimento ad Unioni regionali il cui bilancio evidenzia un valore della produzione fino a euro 5.000.000,00;
b) euro 4.000,00 con riferimento ad Unioni regionali il cui bilancio evidenzia un valore della produzione da euro 5.000.001,00 a euro 10.000.000,00;
c) euro 5.000,00 con riferimento ad Unioni regionali il cui bilancio evidenzia un valore della produzione oltre euro 10.000.000,00.
3. Ai componenti del collegio dei revisori è riconosciuto, in aggiunta alle indennità di cui ai commi 1 e 2 il rimborso delle spese sostenute nei limiti fissati dagli articoli 8, 9 e 10.
Art. 7
Determinazione delle indennità
1. Il consiglio camerale, con la deliberazione di ricostituzione del proprio collegio dei revisori, individua l’indennità spettante per tutta la durata del mandato ai componenti del medesimo collegio tenendo conto di quanto disposto dall’art. 2.
2. Il consiglio camerale, con la deliberazione di ricostituzione del collegio dei revisori della propria azienda speciale, individua l’indennità spettante per tutta la durata del mandato ai componenti del medesimo collegio tenendo conto di quanto disposto dall’art. 4.
3. Il competente organo delle Unioni regionali, con la deliberazione di ricostituzione del proprio collegio dei revisori, individua l’indennità spettante per tutta la durata del mandato ai componenti del medesimo collegio tenendo conto di quanto disposto dall’art. 6.
Titolo II
Rimborsi delle spese
Art. 8
Rimborso spese
1. Ai componenti degli organi delle camere di commercio, delle aziende speciali e delle unioni regionali è riconosciuto per la partecipazione alle riunioni degli stessi, se residenti fuori del comune dove ha sede l’ente, il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio, opportunamente documentate e come individuate dal presente decreto.
2. Al Presidente delle camere di commercio, delle aziende speciali e delle unioni regionali, in aggiunta ai rimborsi previsti dal comma 1, è riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio sostenute all’interno del comune dove ha sede l’ente interessato necessarie per lo svolgimento dell’incarico.
3. Al Presidente ed ai componenti del collegio dei revisori dei conti tale rimborso è riconosciuto sia per la partecipazione alle riunioni del collegio, sia, se in diversa giornata, per la partecipazione alle riunioni degli altri organi disciplinati dal presente regolamento.
Art. 9
Spese di viaggio
1. Ai componenti degli organi delle camere di commercio, delle aziende speciali e delle unioni regionali spetta il rimborso delle spese di viaggio entro i seguenti limiti:
a) biglietto del treno nei limiti dell’importo previsto per la classe «premium»;
b) biglietto di aereo di classe economy;
c) rimborso delle spese per utilizzo del mezzo proprio nei limiti del quinto del costo della benzina, debitamente autorizzato dai competenti uffici dell’ente interessato all’inizio del mandato, in tutti i casi in cui, per la funzionalità dell’incarico, si determinano condizioni tali da non consentire l’utilizzo del mezzo pubblico. L’autorizzazione all’utilizzo del mezzo proprio è funzionale esclusivamente alla garanzia della copertura assicurativa;
d) biglietto di altro mezzo pubblico necessario per raggiungere la sede dell’ente;
e) rimborso delle spese per utilizzo taxi, preventivamente autorizzato all’inizio del mandato dai competenti uffici dell’ente interessato, in tutti i casi in cui, per lo svolgimento dell’incarico, si determinano condizioni tali da non consentire l’utilizzo del mezzo pubblico;
f) rimborso delle spese di parcheggio del mezzo proprio esclusivamente presso i terminal aeroportuali nei limiti di euro 50,00;
g) rimborso del pedaggio autostradale.
Art. 10
Spese di vitto e alloggio
1. Ai componenti degli organi delle camere di commercio, delle aziende speciali e delle unioni regionali spetta il rimborso delle spese di alloggio per pernottamenti in alberghi fino a quattro stelle.
2. Ai componenti degli organi delle camere di commercio, delle aziende speciali e delle unioni regionali spetta il rimborso delle spese di vitto nei limiti di euro 50 in caso di un solo pasto e nei limite di euro 90,00 in caso di due pasti. I due pasti sono rimborsabili in presenza di due distinte ricevute fiscali o scontrini e nel caso in cui lo svolgimento dell’incarico richieda il pernottamento.
Art. 11
Rimborsi delle spese per missioni istituzionali degli amministratori
1. Le disposizioni di cui agli articoli 8, 9 e 10 si applicano anche agli amministratori delle camere di commercio, delle aziende speciali e delle unioni regionali che, in ragione del proprio mandato, si recano fuori dal capoluogo del comune ove ha sede l’ente presso cui svolgono le funzioni.
Art. 12
Disposizioni transitorie e finali
1. Le indennità di cui agli articoli 2, 4 e 6 sono riconosciute ai componenti dei collegi dei revisori in corso di mandato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Sono fatte salve le indennità riconosciute dalle camere di commercio, dalle aziende speciali e dalle unioni regionali ai componenti dei rispettivi collegi dei revisori sulla base della normativa previgente e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Le indennità di cui agli articoli 2, 4 e 6 sono, altresì, riconosciute ai componenti dei collegi dei revisori delle nuove camere di commercio costituite dopo il 10 dicembre 2016.
4. Gli oneri derivanti dall’applicazione del presente decreto sono posti a carico dei bilanci degli enti del sistema camerale interessati.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - Lettera circolare 17 novembre 2020, n. 262611 - Comunicazione al Ministero dello sviluppo economico delle partecipazioni e delle aziende speciali delle Camere di commercio e delle Unioni regionali
- MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - Lettera circolare 17 novembre 2020, n. 262611 - Comunicazione al Ministero dello sviluppo economico delle partecipazioni e delle aziende speciali delle Camere di commercio e delle Unioni regionali
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