MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO – Decreto ministeriale 11 marzo 2020, n. 54

Regolamento recante la definizione del «contratto base» di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, di cui all’articolo 22 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intendono per:

a) codice delle assicurazioni: il codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

b) modello elettronico: modello standard telematico predisposto dal Ministero dello sviluppo economico, sentito l’IVASS, utilizzato dall’impresa di assicurazione per formulare l’offerta del contratto base al consumatore, via internet, anche attraverso il proprio sito web, ovvero integrato con i sistemi di preventivazione ed offerta on-line pubblici;

c) Nuovo preventivatore pubblico: il servizio informativo predisposto dal Ministero dello sviluppo economico, in collaborazione con l’IVASS, che consente al consumatore e all’intermediario, esclusivamente per i premi applicati dalle imprese di assicurazione per il contratto base relativo ad autovetture e motoveicoli, l’accesso e la risposta per via telematica ai premi offerti da tutte le imprese di assicurazione;

d) impresa di assicurazione: l’impresa di assicurazione con sede legale in Italia autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa nel ramo R.C. auto, l’impresa di assicurazione con sede legale in un altro Stato membro dello Spazio economico europeo abilitata in Italia all’esercizio dell’assicurazione nel ramo r.c. auto in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi, nonché l’impresa di assicurazione con sede legale in uno Stato terzo autorizzata in Italia all’esercizio dell’attività assicurativa nel ramo r.c. auto in regime di stabilimento;

e) consumatore: la persona fisica come definita ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;

f) punti vendita: i locali ovvero le sedi o le dipendenze dell’intermediario o dell’impresa, accessibili al pubblico o adibiti al ricevimento del pubblico ove sia possibile sottoscrivere il contratto;

g) r.c. auto: assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore.

Art. 2

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente decreto individua e definisce, nell’«Allegato A», le condizioni del contratto base di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, limitatamente ai soli veicoli a motore, quali le autovetture, i motocicli ed i ciclomotori ad uso privato dei consumatori, ai fini dell’adempimento dell’obbligo di legge di cui all’articolo 122 del codice delle assicurazioni.

2. Nell’allegato di cui al comma 1, sono altresì definite le condizioni aggiuntive al contratto base, liberamente offerte dall’impresa, ovvero le clausole limitative e di ampliamento della copertura assicurativa r.c. auto che incidono sulla diminuzione o aumento del premio e le ulteriori clausole di riduzione o di aumento del premio.

Art. 3

Offerta contrattuale e modello elettronico

1. Ciascuna impresa di assicurazione determina liberamente il prezzo del contratto base e delle condizioni aggiuntive di cui al precedente articolo 2, comma 2, dando evidenza della riduzione o dell’incremento del premio conseguente alla stipulazione di ciascuna di esse, e formula, obbligatoriamente, la relativa offerta al consumatore anche tramite il proprio sito internet dandone adeguata evidenza, eventualmente mediante link ad altre società del medesimo gruppo, ferma restando la libertà di offrire separatamente qualunque tipologia di garanzia aggiuntiva o diverso servizio assicurativo.

2. L’offerta di cui al comma 1, deve utilizzare il modello elettronico predisposto dal Ministero dello sviluppo economico, sentito l’IVASS, in modo che ciascun consumatore possa ottenere – ferma restando la separata evidenza delle singole voci di costo – un unico prezzo complessivo annuo.

3. Al fine di consentire l’ampliamento dell’offerta di clausole contrattuali e garanzie non obbligatorie da parte delle imprese, favorendo ove possibile la progressiva maggiore confrontabilità dell’offerta assicurativa relativa al contratto r.c. auto, il modello elettronico di cui al comma 2 può prevedere e standardizzare ulteriori specifiche contrattuali connesse a condizioni aggiuntive, e a clausole accessorie, ad integrazione di quelle già contenute nell’«Allegato A» al presente decreto.

4. Il modello elettronico costituisce lo standard informativo comune su cui si basa l’offerta fornita mediante i siti internet delle imprese, nonché mediante il servizio Nuovo preventivatore pubblico.

5. All’offerta di cui al comma 2, si applicano le condizioni di validità previste dal comma 5, articolo 5, del regolamento ISVAP n. 23 del 9 maggio 2008, in materia di preventivo gratuito personalizzato presso i punti vendita e sul sito internet, nonché le eventuali ulteriori disposizioni in materia adottate dall’IVASS, ai sensi dell’articolo 132-bis, comma 3, del codice delle assicurazioni.

Art. 4

Norme di rinvio e finali

1. Resta ferma l’applicazione della normativa di settore adottata dall’Autorità di vigilanza nelle materie oggetto del presente regolamento.

2. Le disposizioni recate dal presente decreto si applicano a decorrere dal sessantesimo giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e da data non anteriore a quella prevista dal decreto ministeriale per l’adozione del modello elettronico di cui all’articolo 22, comma 6, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179.

Allegato A

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

(Articolo 2, comma 1, del presente regolamento)

Sezione I

DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intendono:

– per «Codice»: il codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni;

– per «Codice della strada»: il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

– per «r.c. auto»: assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore;

– per «Impresa»: l’impresa con la quale il Contraente stipula il contratto di assicurazione r.c. auto;

– per «Contratto Base»: il contratto r.c. auto offerto dall’Impresa ai sensi dell’articolo 22 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, presso i «punti vendita» dell’Impresa stessa ovvero, disponibile sul sito internet mediante il modello elettronico standard previsto dall’articolo 22, comma 6, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e consultato dagli intermediari per le finalità di cui all’articolo 132-bis del Codice, per i veicoli di cui all’art.133 del Codice, quali le autovetture, i motocicli ed i ciclomotori ad uso privato dei Consumatori (come definiti dall’articolo 3 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni, cd. Codice del consumo), da assicurarsi con formula tariffaria Bonus Malus e con formula contrattuale «Guida libera», per importi di copertura pari ai Massimali minimi di legge vigenti al momento della stipulazione del contratto. Le condizioni di assicurazione sono predefinite dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi del predetto articolo 22, ferma la libera determinazione del premio del contratto da parte dell’impresa;

– per «Contraente»: colui che stipula il contratto di assicurazione con l’Impresa;

– per «Assicurato»: il soggetto, anche diverso dal Contraente, la cui responsabilità civile è coperta dal contratto; il conducente, chiunque esso sia, il proprietario del veicolo, il locatario in caso di veicolo in leasing o l’usufruttuario o l’acquirente con patto di riservato dominio (articolo 2054 del Codice Civile e articolo 91 del Codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285);

– per «Terzi danneggiati»: i soggetti, sia trasportati sia non trasportati, aventi diritto al risarcimento dei danni subiti a seguito di incidente. Non sono Terzi danneggiati e non hanno diritto al risarcimento dei danni: il conducente responsabile dell’incidente e, per i soli danni alle cose, i soggetti previsti dall’art. 129 del Codice;

– per «Carta Verde»: il certificato internazionale di assicurazione, con cui l’impresa estende agli Stati indicati, le cui sigle non siano barrate, l’assicurazione r.c. auto prestata con il contratto;

– per «Veicolo»: il veicolo indicato in polizza;

– per «Aree equiparate alle strade di uso pubblico»: le aree di proprietà di soggetti pubblici o privati cui può accedere una molteplicità di veicoli, persone e animali quali, a titolo di esempio, le stazioni di servizio, i parcheggi dei supermercati, i cantieri aperti al pubblico, i parcheggi dei terminal o delle imprese di logistica;

– per «Aree private»: le aree di proprietà di soggetti pubblici o privati cui possono accedere soltanto i veicoli autorizzati, quali, a titolo di esempio, cantieri recintati, garage e cortili;

– per «Bonus Malus»: la tariffa Bonus Malus, o la tariffa assimilata Sconto sul premio in assenza di sinistro, liberamente predisposta dall’Impresa e applicata al contratto base r.c. auto, che prevede ad ogni scadenza annuale la variazione in aumento od in diminuzione del premio applicato all’atto della stipulazione in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel periodo di osservazione;

– per «Periodo di osservazione»: il periodo di effettiva copertura assicurativa preso in considerazione per l’osservazione di eventuali sinistri, e così distinto:

a) periodo iniziale: inizia dal giorno della decorrenza del contratto r.c. auto e termina sessanta giorni prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;

b) periodo successivo: ha durata di dodici mesi e decorre dalla scadenza del periodo precedente;

– per «Classe di merito CU»: la classe di merito di conversione universale, spettante al veicolo secondo i «criteri di individuazione della classe di merito di conversione universale» previsti dal regolamento ISVAP n. 9/2015 e successive modificazioni, indicati nell’eventuale documentazione informativa richiesta dalla legge;

– per «Massimali minimi obbligatori di legge»: i limiti minimi della copertura assicurativa del contratto base r. comma auto stabiliti dall’art. 128 del Codice;

– per «Aggravamento del rischio»: mutamenti che aggravano il rischio secondo quanto previsto dall’articolo 1898 del codice civile.

Sezione II

CONDIZIONI DEL CONTRATTO BASE R.C.

Art. 1

Oggetto del contratto base r.c.

L’Impresa assicura i rischi della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione del veicolo indicato in polizza, da chiunque guidato, su strade di uso pubblico o in aree a queste equiparate, per i quali è obbligatoria l’assicurazione ai sensi dell’articolo 122 del Codice, impegnandosi a corrispondere, entro il limite dei Massimali minimi obbligatori per legge, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute dall’Assicurato a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo indicato in polizza.

La sosta, la fermata, il movimento del veicolo e tutte le operazioni preliminari e successive sono espressamente equiparate alla circolazione.

L’Impresa assicura anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione, dalla sosta, dalla fermata, dal movimento del veicolo e da tutte le operazioni preliminari e successive equiparate alla circolazione in qualsiasi area privata, ad esclusione delle aree aeroportuali civili e militari salvo che nelle aree previste dall’articolo 6, comma 7, del Codice della strada e dall’articolo 1, della legge 22 marzo 2012, n. 33 (Norme in materia di circolazione stradale nelle aree aeroportuali) ove permane la copertura assicurativa dei veicoli privati in circolazione.

Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive di cui all’articolo 124 del Codice, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

Art. 2

Esclusioni e rivalse

L’assicurazione non è operante esclusivamente nelle seguenti ipotesi:

– se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore, semprechè, al momento del verificarsi del sinistro, al conducente risulti già comunicato il totale esaurimento dei punti della patente, ovvero l’abilitazione alla guida risulti scaduta da oltre sei mesi;

– in caso di veicolo utilizzato per esercitazione alla guida, durante la guida dell’allievo, esclusivamente nel caso in cui al fianco di quest’ultimo non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore e semprechè la presenza dell’istruttore sia prescritta dalla legge vigente;

– per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;

– nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186, 186-bis e 187 del Codice della Strada.

Nei predetti casi, in cui è applicabile l’articolo 144 del Codice, l’impresa eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

Fermo restando il diritto di rivalsa nei confronti del conducente, in ipotesi di danni cagionati da conducente diverso dal proprietario del veicolo (ovvero dal locatario in caso di veicolo in leasing o dall’usufruttuario o dall’acquirente con patto di riservato dominio o dall’intestatario temporaneo ai sensi dell’articolo 94, comma 4-bis, del Codice della strada), l’Impresa può esercitare il diritto di rivalsa anche nei confronti del proprietario (ovvero del locatario, dell’usufruttuario o dell’acquirente o dell’intestatario temporaneo) ad eccezione delle ipotesi previste dall’articolo 122 del Codice, comma 1 e comma 3, nelle quali il veicolo sia posto in circolazione contro la volontà del proprietario.

Art. 3

Dichiarazioni inesatte e reticenze

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione; si applicano, al riguardo, le disposizioni degli articoli 1892, 1893 e 1894 codice civile.

Resta salva la buona fede del Contraente per tutti gli elementi rilevanti ai fini tariffari che l’impresa può acquisire direttamente ai sensi degli articoli 132, 133, 134 e 135 del Codice, a condizione che siano state emanate le disposizioni attuative per l’accesso, da parte delle imprese di assicurazione, agli archivi informatici previsti dalle predette norme del Codice.

Qualora sia applicabile l’articolo 144 del Codice, l’Impresa eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

Art. 4

Aggravamento di rischio

Il Contraente o l’Assicurato deve dare comunicazione scritta all’impresa di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti all’impresa possono comportare la perdita parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (articolo 1898 del codice civile).

Qualora sia applicabile l’articolo 144 del Codice, l’impresa eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

Art. 5

Estensione territoriale

L’assicurazione vale per il territorio della Repubblica italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di S. Marino e degli Stati dell’Unione europea, nonché per il territorio dell’Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco, della Svizzera, la Serbia e di Andorra.

L’assicurazione vale altresì per il territorio degli altri Stati le cui sigle internazionali indicate sulla Carta Verde non siano barrate. L’Impresa è tenuta a rilasciare la Carta Verde.

La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti della legislazione nazionale concernente l’assicurazione obbligatoria r.c. auto in vigore nello Stato di accadimento del sinistro, ferme le maggiori garanzie previste dal contratto.

Qualora il contratto in relazione al quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione all’Impresa.

La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio relativi al contratto.

Art. 6

Decorrenza e durata

Salvo diversa pattuizione, il contratto ha effetto dalle ore 24,00 del giorno in cui sono stati pagati il premio o la prima rata di premio relativi al contratto; in ipotesi di pagamento rateale, se alla scadenza convenuta il Contraente non paga la rata successiva, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24,00 del quindicesimo giorno successivo a quello della scadenza del pagamento (articolo 1901, commi 1 e 2, del codice civile).

Il contratto ha durata annuale o, su richiesta del Contraente, di anno più frazione, si risolve automaticamente alla sua scadenza naturale e non può essere tacitamente rinnovato, in deroga all’articolo 1899, commi 1 e 2, del Codice civile. L’Impresa è tenuta ad avvisare il Contraente della scadenza del contratto con preavviso di almeno trenta giorni e a mantenere operante, non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto, la garanzia prestata con il precedente contratto fino all’effetto della nuova polizza (art. 170-bis del Codice).

Il premio è sempre interamente dovuto anche se sia stato pattuito il frazionamento dello stesso in più rate.

Art. 7

Pagamento del premio

Salvo quanto previsto dall’articolo 23, il premio deve essere pagato in un’unica soluzione all’atto della stipulazione del contratto con le modalità indicate dall’impresa, contro rilascio di quietanza emessa dall’impresa stessa che indica la data del pagamento e reca la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio.

Al pagamento del premio, l’Impresa, o un soggetto da questa autorizzato, rilascia i documenti previsti dalla normativa vigente.

Art. 8

Trasferimento di proprietà del veicolo e cessazione del rischio

Il trasferimento di proprietà del veicolo o il suo deposito in conto vendita, nonché le ipotesi di cessazione del rischio per demolizione, esportazione, cessazione definitiva della circolazione (articolo 103 del Codice della strada), di cessazione del rischio per furto, rapina o appropriazione indebita e per perdita di possesso per qualsivoglia titolo, comprovati dalla documentazione prescritta dalle disposizioni vigenti, determinano, a scelta del Proprietario venditore nel caso di vendita o consegna in conto vendita e del Contraente, uno dei seguenti effetti:

a) risoluzione del contratto di assicurazione, con diritto al rimborso del rateo di premio relativo al residuo periodo di assicurazione, al netto dell’imposta pagata e del contributo obbligatorio al Servizio sanitario nazionale; nel caso di cessazione del rischio per furto o rapina o appropriazione indebita, l’impresa effettua il rimborso del residuo rateo di premio netto a decorrere dal giorno successivo alla data di presentazione della denuncia all’Autorità competente;

b) sostituzione del contratto per altro veicolo che rientri nella medesima classe, come indicata dall’art. 47 del Codice della strada, di quello precedentemente assicurato e di proprietà dello stesso soggetto Assicurato (o da questo locato in leasing), con eventuale conguaglio del premio sulla base della tariffa applicata al contratto sostituito;

c) cessione del contratto di assicurazione all’acquirente del veicolo; in tal caso il venditore, eseguito il trasferimento di proprietà, è tenuto a dare immediata comunicazione della cessione del contratto all’acquirente ed all’impresa, la quale prenderà atto della cessione provvedendo al rilascio all’acquirente dei documenti previsti dalla normativa vigente.; ai sensi dell’articolo 1918 del codice civile il venditore del veicolo è tenuto al pagamento dei premi successivi fino al momento di detta comunicazione; il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza e l’impresa non rilascerà l’attestazione dello stato di rischio; per l’assicurazione dello stesso veicolo il cessionario dovrà stipulare un nuovo contratto.

Art. 9

Attestazione dello stato di rischio

In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto, ai sensi delle disposizioni in vigore (articolo 134 del Codice, reg. IVASS n. 9/2015, e successive modificazioni), l’Impresa rilascia l’attestazione dello stato di rischio al Contraente, al proprietario, ovvero all’usufruttuario, all’acquirente con patto di riservato dominio o al locatario in caso di contratti di leasing, per via telematica mettendola a disposizione dei propri clienti nell’area a questi riservata del proprio sito web, consentendo altresì, su richiesta degli aventi diritto, modalità di consegna aggiuntive (commi 4 e 8 dell’art. 7 del regolamento IVASS, n. 9/2015).

Nei casi di:

– annullamento o anticipata risoluzione del contratto rispetto alla scadenza;

– cessazione del contratto per alienazione del veicolo assicurato, per deposito in conto vendita, per furto o per demolizione, esportazione definitiva o definitiva cessazione della circolazione del veicolo (articolo 103 Codice della strada);

– efficacia inferiore all’anno per il mancato pagamento di una rata di premio (art. 1901, comma 2, codice civile);

l’impresa rilascia l’attestazione solo a condizione che sia concluso il periodo di osservazione.

All’atto della stipulazione di altro contratto l’impresa acquisisce direttamente l’attestazione dello stato del rischio relativa al veicolo da assicurare, mediante utilizzo della Banca dati ATRC, di cui al comma 2 dell’art. 134 del Codice.

Art. 10

Denuncia di sinistro

La denuncia del sinistro deve essere redatta sul modulo approvato dall’IVASS ai sensi dell’articolo 143 del Codice e successive modificazioni ed integrazioni e deve contenere l’indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro così come richiesto nel modulo stesso. La predetta denuncia deve essere presentata entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l’Assicurato ne sia venuto a conoscenza (articolo 1913 del codice civile).

Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

A fronte di omissione dolosa o colposa nella presentazione della denuncia di sinistro, nonché nell’invio di documentazione o atti giudiziari, l’impresa ha diritto di rivalersi in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato in ragione del pregiudizio sofferto (articolo 1915 del codice civile).

Per la disciplina relativa al risarcimento del danno ed alle procedure liquidative si applicano le disposizioni di cui al Titolo X, Capo III, IV e V del Codice.

Art. 11

Gestione delle vertenze

L’impresa, previa comunicazione al Contraente assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell’Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze nei confronti di terzi in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell’Assicurato in sede penale, sino all’atto della tacitazione dei danneggiati.

L’impresa non riconosce le spese incontrate dall’Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati o la cui nomina non sia stata preventivamente autorizzata e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penali.

Art. 12

Oneri a carico del contraente

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dall’impresa.

Art. 13

Rinvio alle norme di legge

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.

Art. 14

Bonus Malus/Sconto sul premio in assenza di sinistro (da compilarsi a cura dell’impresa)

La seguente clausola disciplina la specifica formula tariffaria «Bonus Malus» o la tariffa assimilata «Sconto sul premio in assenza di sinistro», liberamente predisposta dall’impresa per determinare il prezzo del contratto base.

L’impresa mette a disposizione nel proprio sito internet e presso i «punti vendita» la Tabella contenente le regole di corrispondenza con il sistema di puro raffronto delle 18 classi di merito di conversione universale CU di cui al regolamento IVASS n. 9/2015, e successive modificazioni.

Sezione III

CONDIZIONI AGGIUNTIVE AL CONTRATTO BASE

Le seguenti condizioni, la cui offerta è rimessa alla libera valutazione ed iniziativa dell’impresa, possono comportare una limitazione o un’estensione del rischio assicurato e della copertura assicurativa e possono determinare una diminuzione o un aumento dei premi o diverse modalità di gestione del contratto.

Nell’offrire dette condizioni, l’Impresa deve dare evidenza agli effetti contrattuali di ciascuna di esse.

Parte I

Clausole limitative della copertura assicurativa con riduzione del premio

Art. 15

Guida esclusiva

(clausola limitativa della copertura assicurativa in ragione del vincolo di guida esclusiva del veicolo indicato in polizza da parte del Contraente).

Art. 16

Guida esperta

(clausola limitativa della copertura assicurativa in ragione del vincolo di guida riservato solo a conducenti con età superiore a quella prevista dall’impresa).

Parte II

Clausole di ampliamento della copertura assicurativa con aumento del premio

Art. 17

Aumento dei Massimali minimi di legge

(clausola di ampliamento della copertura assicurativa in ragione dell’innalzamento dei massimali rispetto a quanto disciplinato dal precedente articolo 1 – Oggetto del Contratto base r. c. auto).

Art. 18

Limitazione delle esclusioni e rivalse

(clausola di ampliamento della copertura assicurativa in ragione di limitazioni alla disciplina delle esclusioni e delle rivalse di cui al precedente articolo 2 – Esclusioni e rivalse).

Art. 19

Danni a terzi cagionati da gancio traino e, durante la marcia, dal rimorchio munito di targa propria e regolarmente trainato

(Qualora installato ed omologato, sono inoltre compresi nella copertura assicurativa i danni involontariamente cagionati a terzi dal gancio di traino del veicolo e, qualora venga dichiarato in polizza che il veicolo è adibito al traino di un rimorchio munito di targa propria, i danni involontariamente cagionati dal rimorchio regolarmente trainato dal veicolo).

Parte III

Clausole attinenti alle modalità di gestione del contratto con riduzione del premio assicurativo

Art. 20

Sistemi di rilevazione a distanza del comportamento del veicolo

(Nel caso in cui vengono installati, su proposta dell’impresa di assicurazione, o sono già presenti e portabili meccanismi elettronici che registrano l’attività del veicolo, denominati «scatola nera» o equivalenti, ovvero ulteriori dispositivi, individuati, per i soli requisiti funzionali minimi necessari a garantire l’utilizzo dei dati raccolti, in particolare, ai fini tariffari e della determinazione della responsabilità in occasione dei sinistri, di cui al comma 1, lettera b), dell’art. 132-ter del Codice.)

Art. 21

Ispezione preventiva del veicolo

(Nel caso in cui, su proposta dell’impresa di assicurazione, i soggetti che presentano proposte per l’assicurazione obbligatoria accettano di sottoporre il veicolo a ispezione da eseguire a spese dell’impresa di assicurazione, di cui al comma 1, lettera a), dell’art. 132-ter del Codice).

Art. 22

Sistemi di rilevazione del tasso alcolemico

(Nel caso in cui vengono installati, su proposta dell’impresa di assicurazione, o sono già presenti, meccanismi elettronici che impediscono l’avvio del motore qualora sia riscontrato nel guidatore un tasso alcolemico superiore ai limiti stabiliti dalla legge per la conduzione di veicoli a motore, di cui al comma 1, lettera c) dell’art. 132-ter del Codice).

Parte IV

Clausole attinenti alle modalità di gestione del contratto con possibile aumento del premio assicurativo

Art. 23

Pagamento del premio in rate

(In parziale deroga del precedente articolo 7 – Pagamento del premio, il premio può essere pagato in rate ____ di pari importo, delle quali la prima all’atto della stipulazione del contratto e la/e successiva/e entro la/e data/e indicata/e in polizza, con le modalità indicate dall’impresa.

Al pagamento della prima rata del premio, l’impresa, o un soggetto da questa autorizzato, rilascia il certificato di assicurazione e la Carta Verde secondo quanto previsto dalle disposizioni in vigore).

Art. 24

Sospensione della copertura assicurativa

(clausola attinente alle modalità di gestione del contratto).