MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO – Decreto ministeriale 11 settembre 2020
Modalità di applicazione delle misure a compensazione dei danni subiti, a seguito dell’epidemia da COVID-19, dalle imprese titolari di licenza di trasporto aereo di passeggeri rilasciata dall’ENAC che adempiono ad oneri di servizio pubblico
Art. 1
Soggetti beneficiari e requisiti
1. Al fine di consentire la prosecuzione dell’attività, possono presentare domanda per il riconoscimento di misure a compensazione dei danni subiti, come conseguenza diretta dell’epidemia da COVID-19, le imprese che, alla data di entrata in vigore del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27:
a) erano titolari di licenza di trasporto aereo di passeggeri rilasciata dall’ENAC;
b) operavano collegamenti in onere di servizio pubblico.
Art. 2
Compensazione danni
1. Ai fini del presente decreto, per danno subito come conseguenza diretta dell’evento eccezionale dell’epidemia da COVID-19 si intende la riduzione dei ricavi lordi conseguente alle misure di contenimento e di contrasto all’emergenza da COVID-19, al netto dei costi cessanti connessi alla riduzione dell’offerta di voli e dei minori costi di esercizio derivanti dagli ammortizzatori sociali applicati. Sono inclusi nei danni i costi aggiuntivi sostenuti per far fronte all’emergenza da COVID-19. Sono esclusi gli importi recuperabili da assicurazione, contenzioso, arbitrato o altra fonte per il ristoro del medesimo danno. Ai fini del calcolo del menzionato danno si terrà conto della metodologia costantemente seguita nella prassi dalla Commissione europea in applicazione dell’art. 107 (2) (b) Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, sottraendo quindi alla perdita di fatturato, registrata rispetto all’anno precedente l’evento eccezionale, i costi non sostenuti e considerando i costi incrementali. Nell’applicazione di tale metodologia è garantita la conformità ai principi contabili internazionali, comunemente utilizzati per la formulazione del EBITDA, nei limiti e per quanto applicabili ai soggetti richiedenti.
2. In ogni caso è esclusa qualsiasi sovra-compensazione del danno subito.
3. Resta inteso che gli importi riconosciuti e pagati ad ogni eventuale beneficiario, ai sensi del successivo art. 4, complessivamente considerati, non potranno in nessun caso eccedere l’ammontare di euro 350.000.000,00, di cui all’art. 79, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. In caso di insufficienza delle risorse stanziate, agli aventi titolo spettano contributi ridotti mediante riparto proporzionale rispetto al totale dei contributi riconosciuti.
Art. 3
Oggetto della domanda
1. La domanda di cui all’art. 1 deve, a pena di inammissibilità:
a) essere corredata da una relazione di un esperto indipendente, iscritto nel registro dei revisori legali, recante la descrizione anche del nesso causale tra le singole voci indicate ai fini della determinazione del danno subito e l’emergenza epidemiologica da COVID-19;
b) recare la dichiarazione dell’operatore economico o del suo legale rappresentante, resa ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante l’assenza di responsabilità nella causazione del danno da compensare, ai sensi degli articoli 1175 e 1227 del codice civile.
Art. 4
Istruttoria e pagamento
1. Senza pregiudizio per eventuali domande già presentate, le domande di cui all’art. 1 dovranno essere trasmesse esclusivamente via PEC al Ministero dello sviluppo economico – Direzione generale per gli incentivi alle imprese, all’indirizzo di posta elettronica: dgiai.dg@pec.mise.gov.it specificando nell’oggetto la dicitura «indennizzo ex art. 202 decreto-legge n. 34/2020», entro il termine di quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale del Ministero dello sviluppo economico.
2. Il Ministero dello sviluppo economico svolge l’attività istruttoria e adotta i provvedimenti di accoglimento o di rigetto delle domande presentate.
3. In caso di accoglimento della domanda, il pagamento dell’importo riconosciuto viene disposto dal Ministero dello sviluppo economico contestualmente al provvedimento di accoglimento.
Art. 5
Divieto di cumulo, decadenza e revoca
1. Le somme corrisposte ai sensi dell’art. 4 non sono cumulabili con altri aiuti per gli stessi costi ammissibili e sono soggette a recupero in qualsiasi momento nel caso in cui le stesse superino il danno subito come definito all’art. 2.
2. Qualora, a seguito di notizie o fatti intervenuti o all’esito di controlli, fosse accertata l’insussistenza dei requisiti di accesso alle misure di compensazione, di cui all’art. 1, i richiedenti decadono dai benefici di cui al presente decreto e il Ministero dello sviluppo economico procede al recupero degli importi erogati.
3. Costituisce ipotesi di decadenza dai benefici l’aver presentato dichiarazioni mendaci o documentazione falsa.
4. Qualora venga disposto il recupero, parziale o totale, della misura di compensazione, il beneficiario è tenuto alla restituzione dell’importo erogato, maggiorato del tasso di interesse pari al tasso di riferimento determinato dalla Banca centrale europea, vigente alla data dell’erogazione del contributo, per il periodo intercorrente tra la valuta di erogazione e quella del provvedimento di revoca, nonché dei costi sostenuti per il recupero delle somme erogate e revocate, sul pertinente capitolo dello stato di previsione dell’entrata del Bilancio dello Stato.
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