MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO – Decreto ministeriale 12 novembre 2021
Modifica dell’allegato tecnico del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, in materia di specifiche tecniche e di riordino della disciplina sullo sportello unico della attività produttive (SUAP)
Art. 1
Approvazione dell’allegato al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160
1. Su proposta del Ministro per la funzione pubblica, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, sono approvate le modalità telematiche di comunicazione e di trasferimento dei dati tra il SUAP e i soggetti coinvolti nei procedimenti, di cui all’allegato 1 del presente decreto, che sostituisce l’allegato al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 e ne costituisce parte integrante.
Art. 2
Definizione e pubblicazione delle specifiche tecniche
1. Entro duecentoquaranta giorni dall’approvazione del presente decreto, con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, previa intesa con la Conferenza unificata ai sensi dell’art. 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, sono approvate le specifiche tecniche di cui all’art. 5 dell’allegato 1 e i relativi tempi di attuazione, comunque non superiori ad un anno dalla data di pubblicazione.
2. Il gruppo tecnico provvede al costante aggiornamento delle specifiche tecniche, conseguente alle evoluzioni tecnologiche e alle variazioni determinate da esigenze operative. L’aggiornamento delle specifiche tecniche ed i relativi tempi di attuazione, comunque non superiori ad un anno dalla data di pubblicazione, sono approvati con le modalità di cui al comma 1, ad esclusione delle modifiche concernenti aspetti non sostanziali adottati con decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Dipartimento della funzione pubblica e con il Dipartimento per la transizione digitale, sentita la Conferenza unificata.
Art. 3
Abrogazione dell’allegato al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160
1. Dalla data di pubblicazione del presente decreto è abrogato l’allegato al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 «Specifiche tecniche per il regolamento di cui all’art 38 del decreto-legge n. 112/2008 «Impresa in un giorno».
Allegato
MODALITÀ TELEMATICHE DI COMUNICAZIONE E TRASFERIMENTO DEI DATI TRA IL SUAP E I SOGGETTI COINVOLTI NEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
PARTE I – Definizioni e ambito di applicazione
Art. 1 – Definizioni
Ai fini del presente allegato si intende per:
a CAD: decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante il Codice dell’amministrazione digitale
b SUAP: Sportello Unico per le Attività Produttive;
c Portale: Portale impresa in un giorno;
d Ministero: Ministero dello sviluppo economico;
e Dipartimento: Dipartimento della Funzione Pubblica;
f Regolamento: decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 recante il Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 38, comma 3 del decreto-legge 25 giugno 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 112 (ndr. legge 6 agosto 2008, n. 133);
g procedimenti: i procedimenti oggetto del Regolamento;
h istanza: l’insieme dei dati e documenti presentati al SUAP per avviare i procedimenti/attività;
i Enti terzi: gli uffici comunali e le altre amministrazioni e autorità coinvolte nei procedimenti;
j Piattaforma Tecnologica Regionale: sistema messo a disposizione dalla Regione o dalla Provincia autonoma per offrire
– ai SUAP le componenti Front-office SUAP e di Back-Office SUAP;
– ed eventualmente agli uffici comunali e alle altre pubbliche amministrazioni coinvolte nel procedimento del proprio territorio la componente Enti terzi;
k fonti dati certificate: fonti attendibili e autoritative di informazioni, la cui gestione è, per norma, nelle competenze di una specifica pubblica amministrazione ed è resa accessibile alle altre pubbliche amministrazioni per il conseguimento delle proprie finalità.
l decreto: decreto ministeriale con cui si approva il presente allegato.
Art. 2 – Oggetto
1 Il presente Allegato delinea le modalità telematiche per la comunicazione ed il trasferimento dei dati tra il SUAP e tutti i soggetti coinvolti nel procedimento, ai sensi dell’articolo 12, comma 5, del Regolamento.
2 In particolare descrive i requisiti tecnici di riferimento relativi a:
a “l’architettura logica”: l’insieme degli elementi e componenti strutturali che consentono la comunicazione ed il trasferimento dei dati in modalità telematica tra il SUAP e gli enti Terzi coinvolti nel procedimento
b “le attività, i messaggi e le informazioni”: l’insieme delle attività previste per la presentazione delle istanze al SUAP e l’interazione tra il SUAP, gli enti Terzi coinvolti nel procedimento, che richiedono la comunicazione e il trasferimento dei dati;
c “la sicurezza”: il complesso delle regole di sicurezza che i SUAP e tutti i soggetti coinvolti nel procedimento adottano per garantire la riservatezza e il non ripudio delle comunicazioni e del trasferimento dei dati.
- I requisiti tecnici di riferimento di cui al comma 2 si conformano alle specifiche tecniche di cui all’articolo 5.
Art. 3 – Ambito di applicazione
1 Il presente Allegato si applica al SUAP come definito dall’articolo 1, comma 1, lettera m) del Regolamento, agli uffici comunali e alle altre amministrazioni pubbliche che intervengono nel procedimento ai sensi dell’articolo 2, comma 3 del Regolamento.
- L’insieme dei sistemi informatici dei soggetti di cui al comma 1, conformi alle specifiche tecniche ai sensi dell’articolo 5, costituisce il Sistema Informatico degli Sportelli Unici.
- L’architettura logica del Sistema Informatico degli Sportelli Unici è caratterizzata dalle seguenti componenti informatiche:
a Componente Front-office SUAP, che consente l’interazione con i soggetti che presentano un’istanza al SUAP e assicura il reperimento, anche presso le fonti dati certificate, di informazioni, atti e documenti, relativi al singolo procedimento, nonché la realizzazione di tutte le comunicazioni necessarie per la gestione e la conclusione del procedimento avviato con l’istanza del richiedente;
b Componente Back-office SUAP, che riceve l’istanza dal Front-office SUAP e assicura il coordinamento delle comunicazioni da e verso gli Enti terzi interessati allo specifico procedimento avviato con l’istanza del richiedente;
c Componente Enti terzi, che consente alle pubbliche amministrazioni coinvolte nel procedimento di ricevere l’istanza inoltrata dalla componente informatica Back-office SUAP e di svolgere tutte le attività necessarie per l’adozione del parere di propria competenza qualora previsto;
d Componente Catalogo del Sistema Informatico degli Sportelli Unici, che costituisce la base di conoscenza unica e condivisa tra tutti i soggetti coinvolti di cui al comma 1, comprende l’elenco dei sistemi informatici di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma e delle regole per lo scambio informatico delle informazioni tra le componenti di cui ai precedenti punti a), b) e c).
Art. 4 – Il portale “Impresa in un giorno”
1 I Comuni si dotano di sistemi informatici che implementano le componenti informatiche Front-office SUAP e Back-office SUAP conformi alle specifiche tecniche di cui all’articolo 5.
- Il Portale “Impresa in un giorno”, di cui all’articolo 3 del Regolamento, mette a disposizione dei Comuni le componenti informatiche Front-office SUAP e Backoffice SUAP previste dal Sistema Informatico degli Sportelli Unici conformi alle specifiche tecniche di cui all’articolo 5 ed è soggetto alle procedure di approvazione e verifica previste dall’articolo 6.
- Il Portale rende altresì disponibile per ciascun SUAP, accreditato dal Ministero al Catalogo del Sistema Informatico degli Sportelli Unici di cui all’articolo 11, la pubblicazione dei relativi dati informativi.
- I Comuni che, espletate le procedure di adesione al Portale per l’affidamento alla Camera di Commercio competente per territorio della gestione del proprio SUAP in delega o in convenzione, utilizzano in tutto o in parte le componenti informatiche messe a disposizione dal Portale ai sensi del comma 2, lo comunicano al Ministero per il tramite del Catalogo del Sistema Informatico degli Sportelli Unici.
- Il Portale può svolgere la funzione di Intermediario Tecnologico per gli Enti Creditori prevista dalla piattaforma tecnologica di cui dall’articolo 5 del CAD.
PARTE II – Definizione e gestione delle specifiche tecniche
Art. 5 – Definizione, approvazione e pubblicazione delle specifiche tecniche
1 Le specifiche tecniche, definite nel rispetto delle Linee Guida AgID sull’interoperabilità tecnica delle Pubbliche Amministrazioni e Linee Guida AgID per la formazione gestione e conservazione dei documenti informatici, e pubblicate come richiamato al comma 6, individuano le modalità telematiche per la comunicazione e il trasferimento dei dati tra il SUAP, gli Enti terzi coinvolti nel procedimento per il tramite delle componenti informatiche di cui all’articolo 3.
- I SUAP, gli altri uffici comunali, le Piattaforme Regionali che offrono servizi ai SUAP e le amministrazioni pubbliche diverse dai Comuni coinvolte nel procedimento si dotano di sistemi informatici conformi alle specifiche tecniche di cui al comma 1. Le Regioni possono integrare le specifiche tecniche, ai sensi del comma 6 dell’articolo 12 del Regolamento, ferme restando le modalità telematiche per la comunicazione e il trasferimento dei dati definiti dalle specifiche di cui al comma 1.
- Ai fini della definizione delle specifiche tecniche di cui al comma 1 e dei tempi della loro attuazione, il Ministero e il Dipartimento istituiscono un gruppo tecnico composto da sette membri di cui uno per AgID, con funzioni di coordinamento, uno per il Dipartimento per la trasformazione digitale, due per ANCI, due la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome e uno per Unioncamere.
- Il gruppo tecnico per la realizzazione delle proprie attività si avvale di tavoli operativi costituiti da tecnici indicati da AgID, ANCI, Regioni, Province Autonome ed Unioncamere e, ove necessario, dalle altre pubbliche amministrazioni coinvolte nei procedimenti.
- Il gruppo tecnico può dare luogo a forme di consultazione con i portatori di interesse, per un periodo comunque non inferiore a trenta giorni, prevedendo la possibilità di fornire commenti da parte dei soggetti interessati attraverso repository pubblici ad accesso libero..
- Le specifiche tecniche e i relativi aggiornamenti sono pubblicati nella sezione “Regole tecniche approvate” del Portale attraverso repository pubblici ad accesso libero.
Art. 6 – Applicazione delle specifiche tecniche per i SUAP
1 A seguito della approvazione delle specifiche tecniche, nei tempi di attuazione e con le modalità stabiliti dall’articolo 2 del decreto, i SUAP si dotano di sistemi informatici che implementano le componenti informatiche Front-office SUAP e Back-office SUAP conformi alle specifiche tecniche predisposte dal Gruppo tecnico di cui al comma 3 dell’articolo 5 e richiedono al Ministero la verifica tecnica di conformità delle componenti informatiche secondo le modalità indicate dallo stesso Gruppo tecnico.
- Il Ministero effettua, entro quarantacinque giorni, le verifiche tecniche di conformità del sistema informatico utilizzato dai soggetti di cui al comma 1 ed in caso di riscontro positivo provvede alla abilitazione dello stesso nel Catalogo del Sistema Informatico degli Sportelli Unici di cui all’articolo 11.
- In caso di esito negativo delle verifiche tecniche di cui al comma 2, il Ministero comunica ai soggetti di cui al comma 1 le anomalie riscontrate, con l’indicazione del periodo, comunque non inferiore a trenta e non superiore a centottanta giorni, entro cui le stesse devono essere risolte.
- Il Ministero si riserva di verificare, previo avviso, la permanenza della conformità alle specifiche tecniche da parte dei sistemi informatici dei soggetti di cui al comma 1.
- In caso di esito negativo delle verifiche di cui al comma 4, il Ministero provvede alla sospensione temporanea nel Catalogo del Sistema Informatico degli Sportelli Unici di cui all’articolo 11 dell’abilitazione del sistema informatico e comunica ai soggetti interessati le anomalie riscontrate con l’indicazione del periodo, comunque non superiore a trenta giorni, entro cui le stesse devono essere risolte.
- Decorso il periodo di cui al comma 5 senza che siano state eliminate le anomalie riscontrate dal Ministero, lo stesso revoca la conformità alle specifiche tecniche del sistema informatico oggetto di verifica, lo disabilita dal Catalogo del Sistema Informatico degli Sportelli Unici di cui all’articolo 11 e obbliga il Comune entro e non oltre 15 giorni a dotarsi di uno dei sistemi informatici abilitati nel Catalogo del Sistema Informatico degli Sportelli Unici, dandone comunicazione a tutti gli enti coinvolti nei procedimenti.
- I SUAP, che utilizzano il Portale o le Piattaforme Regionali o le piattaforme tecnologiche messe a disposizione da altra pubblica amministrazione presenti nel Catalogo del Sistema Informatico degli Sportelli Unici di cui all’articolo 11, non sono sottoposti alla verifica di:a conformità alle specifiche tecniche definite, approvate e pubblicate ai sensi dell’articolo 5,b permanenza della conformità alle specifiche tecniche definite, approvate e pubblicate ai sensi dell’articolo 5.
Art. 7 – Applicazione delle specifiche tecniche per gli Enti Terzi
1 A seguito della approvazione delle specifiche tecniche, nei tempi di attuazione e con le modalità stabiliti dall’articolo 2 del decreto, gli uffici comunali e le amministrazioni pubbliche coinvolte nel procedimento si dotano di sistemi informatici che implementano le componenti informatiche Enti Terzi conformi alle specifiche tecniche predisposte dal Gruppo tecnico di cui al comma 3 dell’articolo 5 e richiedono al Ministero la verifica tecnica di conformità delle componenti informatiche secondo le modalità indicate dallo stesso Gruppo tecnico.
- Il Ministero effettua, entro quarantacinque giorni, le verifiche tecniche di conformità del sistema informatico utilizzato dai soggetti di cui al comma 1 e, in caso di riscontro positivo, provvede alla abilitazione dello stesso nel Catalogo del Sistema Informatico degli Sportelli Unici di cui all’articolo 11.
- In caso di esito negativo delle verifiche tecniche di cui al comma 2, il Ministero comunica ai soggetti di cui al comma 1 le anomalie riscontrate, con l’indicazione del periodo, comunque non inferiore a trenta e non superiore a centottanta giorni, entro cui le stesse devono essere risolte.
- Il Ministero si riserva di verificare, previo avviso, la permanenza della conformità alle specifiche tecniche da parte dei sistemi informatici dei soggetti di cui al comma 1.
- In caso di esito negativo delle verifiche di cui al comma 4, il Ministero provvede alla sospensione temporanea nel Catalogo del Sistema Informatico degli Sportelli Unici di cui all’articolo 11 dell’abilitazione del sistema informatico e comunica ai soggetti interessati le anomalie riscontrate con l’indicazione del periodo, comunque non superiore a trenta giorni, entro cui le stesse devono essere risolte.
- Decorso il periodo di cui al comma 5 senza che siano state eliminate le anomalie riscontrate dal Ministero, lo stesso revoca la conformità alle specifiche tecniche del sistema informatico oggetto di verifica, lo disabilita dal Catalogo del Sistema Informatico degli Sportelli Unici di cui all’articolo 11, dandone comunicazione a tutti gli enti coinvolti nei procedimenti e stabilisce le modalità mediante le quali l’Ente si debba dotare di un sistema informatico adeguato.
Art. 8 – Componente informatica Front-office SUAP
1 La componente informatica di Front-office SUAP assicura:
a la realizzazione delle interazioni del SUAP con l’impresa in modalità digitale nel rispetto delle linee guida di design servizi digitali della PA;
b la disponibilità delle informazioni relative ai procedimenti di competenza del SUAP;
c l’identificazione del richiedente in relazione all’istanza ricevuta secondo quanto prescritto dall’articolo 65, comma 1, lett. b) del CAD, nonché attraverso l’integrazione con l’infrastruttura nazionale che garantisce la circolarità delle identità digitali europee in attuazione del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
d la disponibilità della modulistica unificata e standardizzata approvata dalla Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi del comma 1 dell’articolo 2 del decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126, per la compilazione dell’istanza da parte del richiedente, comprensiva degli allegati tecnici;
e l’utilizzo della piattaforma tecnologica di cui all’articolo 5, comma 2 del CAD per i pagamenti spettanti a qualsiasi titolo ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, del CAD;
f l’associazione di un codice univoco ad ogni istanza presentata, al fine di assicurare il tracciamento della stessa nella componente informatica di Back- Office SUAP e in tutti i sistemi informatici degli uffici comunali e delle altre amministrazioni interessate al procedimento;
g l’eventuale integrazione dell’istanza da parte del richiedente sulla base delle richieste degli uffici comunali e/o delle altre amministrazioni interessate al procedimento;
h l’accesso da parte del richiedente all’iter della pratica per verificare lo stato della stessa;
i la disponibilità al richiedente, agli uffici comunali e alle amministrazioni interessate degli atti della pratica, comprensiva dell’eventuale provvedimento conclusivo del procedimento;
j ove necessario, il reperimento dei dati dalle fonti dati certificate o dalla componente Enti Terzi relativamente allo specifico procedimento.
- I SUAP aderiscono al Sistema Informatico degli Sportelli Unici dotandosi di un sistema informatico la cui componente informatica di Front-office SUAP, nel rispetto delle specifiche tecniche di cui all’articolo 5:
a realizza modalità di comunicazione verso le altre componenti informatiche del Sistema Informatico degli Sportelli Unici conformemente alle specifiche tecniche di cui all’articolo 5;
b utilizza i dati presenti nel Catalogo Sistema Sportelli Unici di cui all’articolo 11 per l’individuazione dei servizi offerti dalle altre componenti informatiche del Sistema Informatico degli Sportelli Unici;
c ove necessario, assicura le modalità di comunicazione con le fonti dati certificate e gli enti terzi conformemente alle specifiche tecniche di cui all’articolo 5.
- Le Camere di Commercio territorialmente competenti che ricevono la segnalazione contestualmente alla comunicazione unica, in attuazione dell’articolo 5, commi 2 e 4 del Regolamento e dell’articolo 19-bis, commi 2 e 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, aderiscono al Sistema Informatico degli Sportelli Unici. A tal fine, nel rispetto delle specifiche tecniche di cui all’articolo 5, assicurano la compilazione della pratica tramite il front end del SUAP e inoltrano la ricevuta di avvio del procedimento al soggetto richiedente.
Art. 9 – Componente informatica Back-office SUAP
1 La componente informatica di Back-office SUAP assicura:
a la ricezione dal Front-office SUAP e il successivo inoltro agli enti terzi della istanza;
b la ricezione delle eventuali richieste di integrazioni dell’istanza da parte degli enti terzi e il successivo inoltro al Front-office SUAP;
c la ricezione dal Front-office SUAP e il successivo inoltro agli enti terzi dell’eventuale integrazione;
d la ricezione dei pareri da parte degli enti terzi e l’inoltro alla componente informatica di Front-Office SUAP dell’atto conclusivo del procedimento ove previsto;
e la tracciatura delle informazioni utili a determinare lo stato del procedimento;
f l’inoltro alle amministrazioni interessate ed al richiedente dellacomunicazione dell’indizione della conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241.
- I SUAP aderiscono al Sistema Informatico degli Sportelli Unici dotandosi di un sistema informatico la cui componente informatica di Back-office SUAP, nel rispetto delle specifiche tecniche di cui all’articolo 5:
a realizza modalità di comunicazione verso le altre componenti informatiche del Sistema Informatico degli Sportelli Unici conformemente alle specifiche tecniche di cui all’articolo 5;
b utilizza i dati presenti nel Catalogo Sistema Sportelli Unici di cui all’articolo 11 per l’individuazione dei servizi offerti dalle altre componenti del Sistema Informatico degli Sportelli Unici.
Art. 10 – Componente informatica Enti terzi
1 La componente informatica Ente terzi assicura:
a la ricezione dell’istanza inoltrata dal Back-office SUAP;
b l’eventuale inoltro al Back-office SUAP della richiesta di integrazioni dell’istanza;
c la ricezione delle integrazioni dell’istanza inoltrata dal Back-office SUAP;
d la trasmissione dei pareri di competenza al Back-office SUAP; e la realizzazione del servizio, conforme alle specifiche tecniche di cui all’articolo 5, per dichiarare i pagamenti spettanti;
f la ricezione della comunicazione dell’indizione della conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241;
g ove necessario, la realizzazione di servizi per migliorare le interazioni con il richiedente conformemente alle specifiche tecniche di cui all’articolo 5.
2 Gli uffici comunali e le altre pubbliche amministrazioni interessate dal procedimento aderiscono al Sistema Informatico degli Sportelli Unici dotandosi di un sistema informatico la cui componente informatica Enti terzi, nel rispetto delle specifiche tecniche di cui all’articolo 5:
a realizza modalità di comunicazione verso le altre componenti informatiche del Sistema Informatico degli Sportelli Unici conformemente alle specifiche tecniche di cui all’articolo 5;
b utilizza i dati presenti nel Catalogo Sistema Sportelli Unici di cui all’articolo 11 per l’individuazione dei servizi offerti dalle altre componenti informatiche del Sistema Informatico degli Sportelli Unici.
Art. 11 – Catalogo del Sistema Informatico degli Sportelli Unici
1 La componente informatica Catalogo del Sistema Informatico degli Sportelli Unici rende disponibile le informazioni necessarie per consentire la comunicazione tra le componenti informatiche del Sistema Informatico degli Sportelli Unici assicurando:
a la registrazione delle componenti informatiche Front-office SUAP, Backoffice SUAP e Enti terzi, che aderiscono al Sistema Informatico degli Sportelli Unici;
b la consultazione dell’elenco delle componenti informatiche per la individuazione dei relativi servizi; c le regole per lo scambio informatico delle informazioni tra le componenti informatiche di cui ai precedenti punti a), b) e c) del comma 3 dell’articolo 3.
2 La componente informatica Catalogo del Sistema Informatico degli Sportelli Unici è realizzata dal Portale, anche in attuazione di quanto previsto dall’articolo 3, comma 1, lett. b) del Regolamento.
PARTE III – Servizi informativi, gestione telematica del procedimento e modalità di interazione
Art. 12 – Presentazione di istanze al SUAP
1 La presentazione dell’istanza da parte del richiedente al SUAP è effettuata attraverso le funzionalità della componente informatica Front-office SUAP.
2 Le attività realizzate attraverso la componente informatica Front-office SUAP sono:
a l’identificazione digitale del richiedente, così come previsto dall’articolo 64 del decreto legislativo marzo 2005, n. 82 ;
b l’utilizzo della modulistica unificata e standardizzata;
c l’individuazione del singolo procedimento;
d la verifica della completezza formale dell’istanza e dei relativi allegati;
e l’assegnazione di un codice univoco all’istanza;
f l’individuazione dei pagamenti spettanti a qualsiasi titolo al SUAP per i procedimenti gestiti dallo stesso e agli enti terzi sulla base delle indicazioni da questi fornite tramite i servizi di cui alla lettera e) del comma 1 dell’articolo 10;
g l’emissione della ricevuta prevista all’articolo 5, comma 4 del Regolamento e dall’articolo 18-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 contenente tra l’altro gli effetti della verifica di cui alla lett. d), il codice univoco dell’istanza di cui alla lett. e) e i pagamenti effettuati di cui alla lett. f) ed in generale i dati identificativi del soggetto presentatore e della pratica.
- La componente informatica Front-office SUAP riceve l’istanza e, sulla base delle informazioni contenute nel Catalogo Sistema Sportelli Unici, la inoltra alla componente informatica Back-office SUAP di competenza nelle modalità indicate dalle specifiche tecniche di cui all’articolo 5.
Art. 13 – Interazione tra il SUAP, gli uffici comunali e le altre pubbliche amministrazioni
1 La componente informatica Back-office SUAP ricevuta un’istanza dalla componente informatica di Front-office SUAP assicura la comunicazione con i sistemi informatici degli uffici comunali e delle altre pubbliche amministrazioni al procedimento.
- Le attività realizzate attraverso la componente informatica Back-office SUAP sono:
a il coordinamento dell’interazione tra la componente informatica Front-office del SUAP competente individuato e le componenti informatiche Enti terzi delle amministrazioni interessate;
b l’eventuale inoltro della comunicazione di avvio della conferenza dei servizi decisoria in forma simultanea e in modalità sincrona ai sensi dell’articolo 14- bis, comma 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
c la redazione del provvedimento motivato di conclusione del procedimento ed il suo inoltro al Front-office SUAP.
- La componente informatica Back-office SUAP, sulla base del SUAP competente individuato e delle informazioni contenute nel Catalogo Sistema Sportelli Unici, individua gli uffici comunali e le altre pubbliche amministrazioni interessate con cui assicura l’interazione nelle modalità indicate dalle specifiche tecniche di cui all’articolo 5.
Art. 14 – Collegamento tra il SUAP e il registro delle imprese, il repertorio delle notizie economiche e amministrative e il fascicolo informatico di impresa
1 Ai sensi dell’articolo 4, comma 9, lett. b) del Regolamento, il registro imprese rende accessibile al SUAP competente e agli Enti terzi competenti le informazioni relative all’iscrizione ed agli eventi modificativi delle imprese, nonché le informazioni relative alle segnalazioni certificate di inizio attività ed alle comunicazioni provenienti dagli altri SUAP, anche con riferimento alle attività non soggette a SCIA, funzionali al procedimento in corso.
- Anche al fine della raccolta e conservazione nel fascicolo informatico di impresa, di cui all’articolo 43-bis decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e all’articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, ai sensi dell’articolo 4, comma 9, lett. d) del Regolamento, il collegamento tra il SUAP e il repertorio delle notizie economiche e amministrative garantisce l’aggiornamento dello stesso con le informazioni relative alle SCIA o agli altri atti di assenso rilasciati dal SUAP comunque denominati.
3 Il registro delle imprese, il repertorio delle notizie economiche e amministrative e il fascicolo informatico di impresa, nel rispetto del principio della decertificazione amministrativa, ai sensi dell’articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183, assicurano ai SUAP e agli Enti terzi che fanno parte del Sistema Informatico degli Sportelli Unici l’accesso ai loro dati attraverso servizi interoperabili definiti nelle specifiche tecniche di cui all’articolo 5.
4 L’utilizzo dei servizi di cui al comma 3 da parte dei SUAP e degli Enti terzi che fanno parte del Sistema Informatico degli Sportelli Unici è assicurato senza oneri economici per gli stessi.
PARTE IV – Trattamento dei dati personali e sicurezza
Art. 15 – Trattamento dei dati personali
1 I SUAP, gli altri uffici comunali, le Piattaformi Regionali che offrono servizi ai SUAP e le amministrazioni pubbliche diverse dai Comuni realizzano e utilizzano le componenti informatiche indicate agli articoli 8, 9 e 10 nel rispetto di quanto disposto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e, segnatamente dal Regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e con particolare riferimento all’adozione delle misure tecniche ed organizzative adeguate di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 e s.m.i.
2 I soggetti che accedono alle fonti dati certificate dalle amministrazioni che fanno parte del Sistema Informatico degli Sportelli Unici avviene nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 e s.m.i.
Art. 16 – Sicurezza, confidenzialità delle comunicazioni e non ripudio nei messaggi scambiati
1 L’istanza e i relativi allegati sono predisposti dal richiedente in formato elettronico e sottoscritti digitalmente nei modi previsti dal Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 e dal CAD.
2 Il collegamento tra le componenti informatiche del Sistema Informatico degli Sportelli Unici di cui agli articoli 8, 9 e 10 è realizzato assicurando l’integrità, la confidenzialità e il non ripudio delle comunicazioni effettuate, attraverso il rispetto delle Linee Guida AgID sull’interoperabilità tecnica delle Pubbliche Amministrazioni e Linee Guida AgID per la formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici”.
Art. 17 – Malfunzionamento dei sistemi informatici e gestione di allegati voluminosi
1 In caso di malfunzionamento degli strumenti o dei dispositivi informatici messi a disposizione degli utenti dal SUAP, trova applicazione l’articolo 8 del decreto interministeriale 10 novembre 2011 recante “Misure per l’attuazione dello sportello unico per le attività produttive di cui all’articolo 38, comma 3-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”
Art. 18 – Requisiti delle componenti informatiche
1 Tutte le componenti informatiche impiegate nel Sistema Informatico degli Sportelli Unici, ove realizzate su specifica richiesta di un committente pubblico, devono rispettare le Linee Guida acquisizione e riuso software PA di AgID ed essere rese disponibili attraverso repository pubblico ad accesso libero.
2 Tutte le componenti informatiche impiegate nel Sistema Informatico degli Sportelli Unici devono rispettare le Linee Guida AgID sull’accessibilità degli strumenti informatici, per gli utenti esterni ed anche per gli operatori delle PA.
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