MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO – Decreto ministeriale 12 ottobre 2022
Modalità di partecipazione del registro delle imprese italiano al sistema europeo di interconnessione dei registri di cui all’articolo 22 della direttiva (UE) 2017/1132, in conformità alle previsioni del regolamento (UE) 2021/1042, allegato, punto 15, nonché con riferimento all’interscambio dei dati di cui all’ottavo comma dell’articolo 2508-bis del codice civile
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:
a) «direttiva»: la direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativa ad alcuni aspetti di diritto societario;
b) «regolamento»: il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1042 della Commissione, del 18 giugno 2021, che reca modalità di applicazione della direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche tecniche e le procedure necessarie per il sistema di interconnessione dei registri e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2244 della Commissione;
c) «regolamento GDPR»: il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
d) «Codice in materia di protezione dei dati personali»: il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
e) «decreto MiSE»: il decreto del Ministro dello sviluppo economico dell’8 giugno 2017 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie generale – n. 200 del 28 agosto 2017), recante «Attuazione, ai sensi dell’articolo 36, comma 1, della legge n. 234/2012 della direttiva (UE) 2012/17 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2012, che modifica la direttiva 89/666 del Consiglio e le direttive 2005/56 e 2009/101 del Parlamento europeo e del Consiglio, in materia di interconnessione dei registri centrali, commerciali e delle imprese»;
f) «camera di commercio»: la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580;
g) «registro delle imprese»: il registro delle imprese di cui all’articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580;
h) «ufficio del registro»: l’ufficio del registro delle imprese di cui all’articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e all’articolo 2188 del codice civile;
i) «sistema di interconnessione dei registri»: il sistema di interconnessione dei registri di cui all’articolo 22 della direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativa ad alcuni aspetti di diritto societario;
l) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico;
m) «Unioncamere»: l’Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di cui all’articolo 7 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.
Art. 2
Partecipazione del registro delle imprese italiano al sistema di interconnessione dei registri europei
1. Le camere di commercio, attraverso il registro delle imprese, assicurano la piena interoperabilità e l’interscambio dei dati nell’ambito del sistema di interconnessione dei registri.
2. Ove ne emerga l’opportunità il Ministero chiede alle camere di commercio l’istituzione, per il tramite del sistema informatico del registro delle imprese, di punti di accesso opzionali al sistema di interconnessione dei registri europei.
3. L’istituzione dei punti di accesso opzionali e le modifiche significative riguardanti il loro funzionamento, secondo le specifiche tecniche di cui all’allegato al regolamento, sono immediatamente comunicate da Unioncamere al Ministero che provvede alla notifica alla Commissione europea.
Art. 3
Modalità di interscambio dei dati e trattamento dei dati personali
1. La partecipazione al sistema di interconnessione dei registri avviene nel rispetto di quanto previsto dal regolamento, secondo le specifiche tecniche e le procedure di cui al suo allegato.
2. Fermo restando quanto disposto dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 183, l’ufficio del registro provvede alle attività di cui all’articolo 1 del decreto MiSE.
3. La camera di commercio è titolare del trattamento dei dati personali effettuato nel quadro del presente decreto, il quale avviene, ai sensi dell’articolo 161 della direttiva, in conformità e nel rispetto delle disposizioni e dei principi di cui al regolamento GDPR e al codice in materia di protezione dei dati personali.
4. Sono oggetto del trattamento i seguenti dati personali:
a) i dati personali eventualmente presenti nella denominazione della società;
b) i dati personali indicati nella direttiva, come specificati dall’allegato al regolamento, nel rispetto del principio di minimizzazione dei dati di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del regolamento GDPR;
c) i dati personali relativi ai soggetti di cui all’articolo 2508-bis, ottavo comma, lettera e), del codice civile.
5. La camera di commercio, nell’ambito del sistema informatico del registro delle imprese, adotta le idonee misure tecniche per garantire la sicurezza informatica, tenuto conto di quanto indicato al punto 3 dell’allegato al regolamento, compresi i requisiti di sicurezza per la trasmissione dei dati attraverso i punti di accesso opzionali di cui al punto 15 del medesimo allegato, al fine di assicurare un livello di sicurezza dei dati personali adeguato al rischio di distruzione, perdita, modifica o accesso non autorizzato ai dati trattati, in conformità al regolamento GDPR e secondo quanto ivi stabilito all’articolo 32.
6. Lo scambio di informazioni, la trasmissione, la pubblicazione e la messa a disposizione dei dati per mezzo del sistema di interconnessione dei registri avviene in conformità alle procedure e alle regole tecniche di cui all’allegato al regolamento.
7. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 35 del regolamento GDPR, il Ministero, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, disciplina con separato atto, in ossequio ai principi di protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita, le operazioni eseguibili e le misure tecniche e organizzative a tutela dei diritti e delle libertà fondamentali degli interessati, con riferimento ai punti di accesso opzionali di cui al punto 15 dell’allegato al regolamento, nell’ambito dell’interscambio dati mediante il sistema di interconnessione dei registri, nonché in relazione all’interscambio dati di cui all’ottavo comma dell’articolo 2508-bis del codice civile.
Art. 4
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall’attuazione delle disposizioni del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 5
Riferimenti normativi
1. I riferimenti normativi contenuti nel decreto MiSE ad articoli di direttive europee abrogate ai sensi dell’articolo 166 della direttiva si intendono fatti ai corrispondenti articoli della direttiva medesima, secondo la tavola di concordanza di cui al suo Allegato IV.
Art. 6
Entrata in vigore
1. Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo nonché alla Commissione europea ai sensi dell’articolo 165 della direttiva, e diventa efficace a decorrere dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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