MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO – Decreto ministeriale 13 gennaio 2022
Attuazione dell’Investimento 5.2 «Competitività e resilienza delle filiere produttive» del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) nonché applicazione allo strumento agevolativo dei contratti di sviluppo delle disposizioni di cui alla sezione 3.13 del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19»
Titolo I
ATTUAZIONE DELL’INVESTIMENTO 5.2 «COMPETITIVITÀ E RESILIENZA DELLE FILIERE PRODUTTIVE» DEL PNRR
Art. 1
Finalità e risorse
1. Il presente decreto, nel rispetto degli obiettivi fissati dal regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che ha istituito il dispositivo per la ripresa e la resilienza, fornisce le direttive necessarie a consentire la ricezione e la valutazione delle istanze di Contratto di sviluppo in funzione dell’attuazione dell’Investimento 5.2 «Competitività e resilienza delle filiere produttive» del PNRR.
2. Il presente decreto individua, altresì, le filiere produttive oggetto di sostegno attraverso l’Investimento 5.2 «Competitività e resilienza delle filiere produttive» del PNRR.
3. Le risorse destinate all’attuazione dell’investimento 5.2 «Competitività e resilienza delle filiere produttive» del PNRR finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU, sono pari ad euro 750.000.000,00. In attuazione della previsione recata dall’art. 2, comma 6-bis, del decreto-legge n. 77/2021 e successive modificazioni e integrazioni, un importo pari ad almeno il 40% delle predette risorse è destinato al finanziamento di progetti da realizzare nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
Art. 2
Modalità attuative
1. Con decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese è fissata la data di apertura dello sportello agevolativi dedicato alle domande di Contratto di sviluppo che risultino coerenti con quando definito nel presente decreto. Il predetto sportello sarà aperto:
a) a nuove domande di Contratto di sviluppo;
b) previa presentazione di apposita istanza da parte del soggetto proponente, a domande di Contratto di sviluppo già presentate al soggetto gestore il cui iter agevolativo risulti, alla data della predetta istanza, sospeso per carenza di risorse finanziarie. Le istanze di cui alla presente lettera devono avere ad oggetto programmi di sviluppo che non risultino avviati antecedentemente alla data del 1° febbraio 2020; le medesime istanze devono contenere gli elementi necessari a consentire al soggetto gestore l’accertamento del possesso di tutti i requisiti previsti dal presente decreto.
2. Il soggetto gestore avvia le attività di verifica di propria competenza nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione delle domande e delle istanze di cui al comma 1.
3. La modulistica utile alla presentazione delle domande di Contratto di sviluppo o delle istanze di cui al comma 1, lettera b), è resa disponibile dal soggetto gestore sul proprio sito internet, assieme alla descrizione della politica di investimento, con congruo anticipo rispetto alla data di apertura dello sportello agevolativo e comunque non oltre il 31 marzo 2022 in accordo con la milestone M1C2-28 del PNRR.
4. Con il provvedimento di cui al comma 1 possono essere, altresì, fornite eventuali ulteriori indicazioni ai fini della corretta attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto anche derivanti dall’applicazione dei pertinenti regolamenti comunitari.
Art. 3
Natura, portata dei programmi di sviluppo, tipologia di interventi sostenuti, beneficiari e criteri di ammissibilità
1. Le domande di Contratto di sviluppo devono avere ad oggetto la realizzazione di programmi di sviluppo concernenti filiere produttive, anche emergenti, strategiche per lo sviluppo del sistema Paese. In sede di prima applicazione, sono ritenute strategiche le seguenti filiere:
a) agroindustria;
b) design, moda e arredo;
c) automotive;
d) microelettronica e semiconduttori;
e) metallo ed elettromeccanica;
f) chimico/farmaceutico.
2. Una quota non inferiore al 60% delle risorse di cui all’art. 1, comma 3, è destinata al sostegno dei programmi di sviluppo concernenti le filiere di cui al comma 1, lettere b), c), d) ed e).
3. Le filiere produttive strategiche per lo sviluppo, come individuate al comma 1, e il criterio di allocazione delle risorse di cui al comma 2 potranno essere oggetto di revisione in funzione dell’andamento delle domande, dell’assorbimento delle risorse stanziate ovvero di eventuali nuove esigenze di sviluppo che dovessero essere individuate.
4. I programmi di sviluppo concernenti le filiere di cui al comma 1 possono essere realizzati:
da più imprese operanti nella filiera di riferimento, a condizione che i singoli progetti di investimento risultino strettamente connessi e funzionali alla nascita, allo sviluppo o al rafforzamento della filiera medesima;
da una sola impresa, a condizione che il programma di sviluppo presenti forti elementi di integrazione con la filiera di appartenenza e sia in grado di produrre positivi effetti, in termini di sviluppo e rafforzamento, anche sugli altri attori della filiera medesima non partecipanti al programma di sviluppo, con particolare riferimento alle imprese di piccole e medie dimensioni. Ai fini di cui sopra, nell’ambito della proposta progettuale, devono essere fornite dettagliate informazioni in merito agli attori della filiera di appartenenza, con indicazione dei rapporti di natura produttiva e/o commerciale in essere, e dei benefici che il programma di sviluppo determinerà, in termini economici e produttivi, sulla complessiva filiera.
5. Nel rispetto di quanto previsto dal richiamato regolamento (UE) n. 2021/241, i programmi di sviluppo di cui al presente decreto non devono arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell’art. 17 del regolamento (UE) n. 2020/852 (principio «non arrecare un danno significativo» – DNSH) e devono risultare conformi alla normativa ambientale nazionale e unionale applicabile nonché a quanto prescritto dalla circolare RGS-MEF n. 32 del 30 dicembre 2021, ivi incluso l’utilizzo delle prove di sostenibilità. Inoltre, agli stessi, devono essere applicati gli orientamenti tecnici della Commissione sulla verifica della sostenibilità per il Fondo InvestEU, istituito con regolamento EU 2021/523.
6. Non sono, in ogni caso, ammissibili alle agevolazioni di cui al presente decreto:
a) attività e attivi connessi ai combustibili fossili, compreso l’uso a valle;
b) attività e attivi nell’ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell’UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;
c) attività e attivi connessi alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico;
d) attività e attivi nel cui ambito lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno all’ambiente.
7. In sede di presentazione dell’istanza di accesso, le imprese proponenti e aderenti assumono l’impegno a garantire il rispetto degli orientamenti tecnici citati sull’applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» (2021/C58/01), nonché, nel caso in cui a seguito della realizzazione del programma di sviluppo sia previsto un incremento occupazionale, a procedere prioritariamente, nell’ambito del rispettivo fabbisogno di addetti, e previa verifica della sussistenza dei requisiti professionali, all’assunzione dei lavoratori che risultino percettori di interventi a sostegno del reddito, ovvero risultino disoccupati a seguito di procedure di licenziamento collettivo, ovvero dei lavoratori delle aziende del territorio di riferimento coinvolte da tavoli di crisi attivi presso il Ministero dello sviluppo economico.
Art. 4
Forma ed intensità dell’aiuto e disposizioni di reinvestimento dei potenziali rientri
1. Fermo restando quanto previsto al titolo II del presente decreto, le agevolazioni sono concesse nei limiti delle intensità massime di aiuto previste nei titoli II, III e IV del decreto 9 dicembre 2014 e successive modifiche e integrazioni e assumono le forme previste dall’art. 8 del medesimo decreto, anche in combinazione tra loro.
2. Fermo restando quanto previsto dal decreto 9 dicembre 2014 in tema di cumulo delle agevolazioni, i programmi di sviluppo di cui al presente capo, in attuazione di quanto in proposito previsto dal regolamento (UE) n. 2021/241, non possono essere sostenuti per gli stessi costi da altri programmi e strumenti dell’Unione.
3. Le risorse che rientrano nella disponibilità del Ministero dello sviluppo economico a seguito di revoche o di restituzione dei finanziamenti concessi ai sensi del comma 1, sono utilizzate per il finanziamento di obiettivi strategici analoghi, anche oltre il 2026, con le modalità che saranno definite con provvedimento del Ministro dello sviluppo economico.
Art. 5
Disposizioni finali
1. Con il provvedimento di cui all’art. 2, comma 1, potranno essere fornite specificazioni sulle modalità di verifica da parte del soggetto gestore delle disposizioni di cui comma 1 nonché in ordine:
a) agli adempimenti connessi agli obblighi di rilevazione e imputazione dei dati nel sistema informativo adottato per il monitoraggio sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dei progetti, ai sensi dell’art. 1, comma 1043 della legge del 30 dicembre del 2020, n. 178 e nel rispetto dell’art. 22, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 2021/241 e gli ulteriori adempimenti per finalità di monitoraggio previste dalle norme europee o nazionali;
b) al rispetto delle misure adeguate per la sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del regolamento (UE) n. 2021/241, in particolare in materia di prevenzione, identificazione e rettifica dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, nonché di garantire l’assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell’art. 9 del regolamento (UE) n. 2021/241;
c) agli adempimenti connessi alla rendicontazione della spesa nel rispetto del piano finanziario e cronogramma di spesa approvato;
d) agli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del regolamento (UE) 2021/241, incluse le dichiarazioni da rendere in relazione al finanziamento a valere sulle risorse dell’Unione europea – NextGenerationEU e le modalità di valorizzazione dell’emblema dell’Unione europea;
e) agli obblighi connessi all’utilizzo di un conto corrente dedicato necessario per l’erogazione dei pagamenti o all’adozione di un’apposita codificazione contabile e informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo delle risorse del PNRR;
f) agli adempimenti connessi per il rispetto del principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l’obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
g) agli obblighi di conservazione, nel rispetto anche di quanto previsto dall’art. 9, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, della documentazione progettuale, che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, dovrà essere messa prontamente a disposizione su richiesta del Ministero dello sviluppo economico, del Servizio centrale per il PNRR, dell’Unità di audit, della Commissione europea, dell’Olaf, della Corte dei conti europea, della Procura europea e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali, autorizzando la Commissione, l’Olaf, la Corte dei conti e l’Eppo a esercitare i diritti di cui all’art. 129, paragrafo 1, del regolamento finanziario (UE; Euratom) 1046/2018;
h) alle ulteriori disposizioni operative volte ad assicurare il rispetto delle disposizioni nazionali ed europee di riferimento.
2. Il Ministero dello sviluppo economico, in ogni caso, presidia e vigila, fornendo al soggetto gestore le direttive occorrenti, sul rispetto delle condizioni e delle tempistiche previste per il raggiungimento dei risultati dell’investimento 5.2 «Competitività e resilienza delle filiere produttive» del PNRR, così come individuati in allegato alla decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021 e dai successivi eventuali atti modificativi e integrativi e adotta le opportune misure per tutelare gli interessi finanziari dell’Unione europea e per garantire il corretto utilizzo dei fondi.
Titolo II
APPLICAZIONE AI CONTRATTI DI SVILUPPO DELLE DISPOSIZIONI PREVISTE DALLA SEZIONE 3.13 DEL QUADRO TEMPORANEO
Art. 6
Finalità e ambito di applicazione
1. Al fine di sostenere più tangibilmente lo sviluppo delle attività economiche superando gli effetti negativi derivanti dalla crisi connessa al diffondersi della pandemia da COVID-19, colmando il divario di investimenti accumulato dalle imprese a causa della predetta crisi, su richiesta dell’impresa e in relazione ai singoli progetti costituenti i programmi di sviluppo, le agevolazioni previste dal decreto del 9 dicembre 2014 e successive modificazioni e integrazioni, possono essere riconosciute nel rispetto di quanto previsto dalla sezione 3.13 del Quadro temporaneo.
2. Fermo restando il rispetto degli ulteriori limiti e condizioni previsti dal decreto 9 dicembre 2014 e successive modificazioni e integrazioni, nonché, ove applicabili, delle disposizioni di cui al titolo I del presente decreto, le agevolazioni di cui al comma 1 possono essere riconosciute con riferimento alle sole domande di contratto di sviluppo presentate al soggetto gestore entro i termini indicati con il provvedimento di cui all’art. 8, comma 2, e limitatamente ai programmi di investimento realizzati nelle aree del territorio nazionale diverse da quelle designate come «zone a» dalla carta degli aiuti di Stato a finalità regionale valevole per il periodo 2022-2027.
3. Le agevolazioni di cui al comma 1 possono essere riconosciute ai soli progetti di investimento di cui ai titoli II e IV del decreto 9 dicembre 2014 che rivestono carattere di ecostenibilità e che, ai sensi del medesimo decreto 9 dicembre 2014, non trovano copertura in nessuno dei regimi applicabili o che possono trovarla unicamente nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 14 o 17 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.
Art. 7
Agevolazioni concedibili
1. Ai fini di cui all’art. 6, nel rispetto di quanto previsto dalla sezione 3.13 del Quadro temporaneo, le agevolazioni di cui decreto 9 dicembre 2014 e successive modificazioni e integrazioni possono essere concesse nei limiti delle intensità previste dal punto 89, lettera d), del Quadro temporaneo e, comunque, dell’importo, in termini nominali e indipendentemente dalla forma di aiuto individuata, previsto dal punto 89, lettere a) ed e), del Quadro temporaneo medesimo. Qualora le predette agevolazioni siano riconosciute nella forma del finanziamento agevolato, la durata di quest’ultimo non potrà, in ogni caso, essere superiore a otto anni.
2. La concessione delle agevolazioni di cui al presente titolo deve intervenire entro i termini previsti dalla medesima sezione 3.13 del Quadro temporaneo.
3. Ai fini di cui al comma 2, la concessione delle agevolazioni si intende perfezionata con l’approvazione dell’istanza da parte del soggetto gestore.
4. In deroga a quanto previsto dagli articoli 25 e 32 del decreto 9 dicembre 2014 e in attuazione di quanto disposto dal punto 97 del Quadro temporaneo, ai progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di cui al titolo III e ai programmi di sviluppo per la tutela ambientale di cui al titolo IV del richiamato decreto 9 dicembre 2014 si applicano, ai fini della concessione degli aiuti individuali richiesti, le maggiori soglie di notifica individuate dal punto 97 medesimo. Ai fini dell’applicazione delle diposizioni di cui al presente comma, l’aiuto individuale oggetto di notifica deve essere concesso entro i termini previsti dal punto 97 del Quadro temporaneo.
Art. 8
Disposizioni finali
1. L’applicabilità delle disposizioni di cui al presente titolo II è subordinata alla notifica di un regime di aiuti alla Commissione europea e alla sua approvazione da parte della Commissione medesima.
2. Il Ministero dello sviluppo economico, con proprio provvedimento, definisce i termini per la presentazione delle domande di cui all’art. 6 e può fornire le eventuali ulteriori indicazioni necessarie per la corretta attuazione delle disposizioni di cui al presente titolo II. Il soggetto gestore provvede a rendere disponibile sul proprio sito internet la modulistica utile a richiedere l’applicazione delle presenti disposizioni.
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