MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO – Decreto ministeriale 13 maggio 2021

Approvazione delle modifiche e delle integrazioni delle condizioni di ammissibilità e delle disposizioni di carattere generale del Fondo di garanzia

Art. 1

(Adozione delle modifiche e integrazioni delle disposizioni operative ai sensi dell’articolo 13, comma 2, del decreto ministeriale n. 248 del 31 maggio 1999)

1. Sono approvate, ai sensi dell’articolo 13 del decreto interministeriale 31 maggio 1999, n. 248 ai fini dell’adeguamento al regolamento UE n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e al regolamento UE n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014, a integrazione delle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale del Fondo, le disposizioni operative adottate dal Consiglio di gestione di cui all’articolo 1, comma 48, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella seduta del 18 dicembre 2020.

2. Le disposizioni operative di cui al comma 1 sono riportate nell’unito allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2

(Approvazione delle modifiche e integrazioni delle modalità operative per la concessione della garanzia del Fondo a valere sulla sezione speciale istituita ai sensi dell’articolo 56 del Decreto cura Italia)

1. Sono approvate, ai sensi dell’articolo 13 del decreto interministeriale 31 maggio 1999, n. 248 e in attuazione del Decreto agosto e della legge 30 dicembre 2020, n. 178, a integrazione delle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale del Fondo, le modalità operative di intervento della Sezione speciale di cui all’articolo 56 del Decreto cura Italia, adottate dal Consiglio di gestione di cui all’articolo 1, comma 48, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella seduta del 30 dicembre 2020.

2. Le modalità operative di cui al comma 1 sono riportate nell’unito allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3

(Decorrenza)

1. Dell’adozione del presente decreto è data notizia con comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

2. Le disposizioni e le modalità operative di cui agli articoli 1 e 2 si applicano a decorrere dalla data indicata dal soggetto Gestore con propria circolare con le forme e modalità ivi riportate.

Allegato 1

DISPOSIZIONI OPERATIVE

(Testo dell’allegato)

Allegato 2

MODALITÀ OPERATIVE

GARANZIA DEL FONDO A VALERE SULLA SEZIONE SPECIALE DI CUI ALL’ARTICOLO 56 DEL DECRETO-LEGGE DEL 17 MARZO 2020 N. 18

DEFINIZIONI

1. “Banche”: le banche iscritte all’albo di cui all’articolo 13 del TUB;

2. “Centrale dei Rischi”: il sistema informativo sull’indebitamento della clientela delle banche e degli intermediari finanziari vigilati dalla Banca d’Italia, istituito con la delibera del CICR del 16 maggio 1962;

3. “Consiglio di gestione”: l’organo, previsto dall’articolo 1, comma 48, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, cui è affidata l’amministrazione del Fondo ai sensi dell’articolo 47 del TUB e competente a deliberare in materia di concessione della garanzia e di gestione del Fondo;

4. “Data del termine delle misure”: la data indicata all’articolo 56, comma 2, del Decreto-Legge e successive modifiche e integrazioni;

5. “Decreto-Legge”: il Decreto-Legge del 17 marzo 2020 n. 18, recante: “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” e successive modificazioni e integrazioni;

6. “Disposizioni operative del Fondo”: le vigenti condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l’amministrazione del Fondo, approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze, vigenti alla data di presentazione della domanda di garanzia e consultabili nei siti www.mise.gov.it e www.fondidigaranzia.it;

7. “Fondo”: il Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni e integrazioni;

8. “Garanzia”: la garanzia della sezione speciale del Fondo di cui all’articolo 56, comma 6 e seguenti, del Decreto-Legge;

9. “Gestore del Fondo”: il soggetto cui è affidata la gestione del Fondo;

10. “Gestori”: i gestori di cui all’articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (SGR, Società di gestione armonizzate, Sicav e Sicaf che gestiscono direttamente i propri patrimoni, società di gestione UE, GEFIA UE, GEFIA non UE, gestore di EuVECA e gestore di EuSEF 31);

11. “Imprese di assicurazione”: le imprese di assicurazione che esercitano le attività di cui all’articolo 114, comma 2-bis, del TUB;

12. “Imprese del comparto turistico”: le imprese appartenenti ai settori definiti dall’articolo 61, comma 2, lettere a), l), m) e r), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e che esercitano una delle attività di cui ai codici ATECO comunicati tramite apposita Circolare Operativa pubblicata dal Gestore del Fondo;

13. “Intermediari”: gli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del TUB;

14. “Misura A”: la misura di cui all’articolo 56, comma 2, lettera a), del Decreto-Legge;

15. “Misura B”: la misura di cui all’articolo 56, comma 2, lettera b), del Decreto-Legge;

16. “Misura C”: la misura di cui all’articolo 56, comma 2, lettera c), del Decreto-Legge;

17. “Operatori di microcredito”: i soggetti abilitati allo svolgimento dell’attività di microcredito, iscritti nell’elenco di cui all’articolo 111 del TUB;

18. “PMI”: le microimprese, le piccole imprese e le medie imprese, costituite anche in forma cooperativa e consortile, di cui alla Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 pubblicata sulla G.U.U.E. n. L124 del 20 maggio 2003, iscritte nel Registro delle imprese, istituito presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, in possesso dei requisiti dimensionali di cui alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, vigente alla data di presentazione della richiesta di ammissione al Fondo. In particolare, per quanto riguarda i requisiti dimensionali, sulla base di quanto previsto dalla Raccomandazione, nonché delle specificazioni dettate con decreto del Ministero delle attività produttive 18 aprile 2005, sono definite:

– “Medie imprese”: le imprese che, considerata l’esistenza di eventuali imprese associate e/o collegate, hanno meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro;

– “Piccole imprese”: le imprese che, considerata l’esistenza di eventuali imprese associate e/o collegate, hanno meno di 50 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro;

– “Microimprese”: le imprese che, considerata l’esistenza di eventuali imprese associate e/o collegate, hanno meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro;

19. “Portale FdG”: la procedura telematica per la presentazione e la gestione delle richieste di garanzia del Fondo;

20. “Posizione globale di rischio”: la posizione globale di rischio del soggetto beneficiario finale elaborata dalla Centrale dei Rischi di cui alla deliberazione del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio (CICR) del 29 marzo 1994 “Disciplina della Centrale dei rischi. Coordinamento con le norme del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”;

21. “Sezione speciale”: la sezione speciale del Fondo istituita ai sensi dell’articolo 56, comma 6, del Decreto-Legge;

22. “SFIS”: le Società Finanziarie per l’Innovazione e lo Sviluppo iscritte all’albo di cui all’articolo 2, comma 3, della legge 5 ottobre 1991, n. 317;

23. “SGR”: le Società di Gestione del Risparmio di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che svolgono in via esclusiva l’attività di promozione e di gestione di fondi comuni di investimento mobiliari chiusi;

24. “Società di gestione armonizzate”: le società con sede legale e direzione generale in uno Stato membro dell’Unione Europea diverso dall’Italia, autorizzate, ai sensi della direttiva in materia di organismi di investimento collettivo, a prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio;

25. “Soggetti beneficiari finali”: le PMI e i lavoratori autonomi titolari di partita IVA ubicati (aventi sede legale ovvero sede operativa) sul territorio italiano;

26. “Soggetti richiedenti”: le banche, gli intermediari, le imprese di assicurazione, gli operatori di microcredito, i gestori e le SFIS, nonché qualsiasi altro soggetto abilitato alla concessione di credito in Italia;

27. “TUB”: il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni e integrazioni.

Per quanto non espressamente disposto nel presente elenco, valgono le ulteriori definizioni adottate, per quanto compatibili, nelle Disposizioni operative del Fondo.

MODALITÀ OPERATIVE

Le presenti Modalità Operative definiscono i requisiti e le condizioni di accesso alla garanzia, nonché le procedure per la sua gestione ed escussione.

Per quanto non disposto dalle presenti Modalità Operative, si applica la disciplina del Decreto-Legge e, per quanto compatibile, delle Disposizioni operative del Fondo.

A. RISORSE FINANZIARIE

1. Il Fondo può concedere la garanzia di cui alle presenti Modalità Operative fino all’esaurimento delle risorse della sezione speciale definite nel Decreto-Legge.

B. SOGGETTI BENEFICIARI FINALI

1. Ai sensi di quanto previsto dal Decreto-legge, sono ammissibili alla garanzia del Fondo i soggetti beneficiari finali che:

a) abbiano beneficiato delle misure previste dall’art. 56, comma 2, del Decreto-Legge;

b) abbiano dichiarato al soggetto richiedente, mediante autocertificazione resa ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000, di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19;

c) fatta eccezione per i lavoratori autonomi titolari di partita IVA, presentino, alla data della richiesta di adesione alle misure di sostegno finanziario di cui all’art. 56, comma 2, del Decreto-Legge, i requisiti per la qualifica di PMI;

d) non presentino, alla data di pubblicazione del Decreto-Legge, sulla posizione globale di rischio, esposizioni classificate come “sofferenze” ai sensi del paragrafo 2, Parte B, della circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca d’Italia e successive modificazioni e integrazioni;

e) non presentino, alla data di pubblicazione del Decreto-Legge, esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come inadempienze probabili o scadute e/o sconfinanti deteriorate ai sensi del paragrafo 2, Parte B, della predetta circolare n. 272 del 2008 della Banca d’Italia.

2. I soggetti beneficiari finali, inoltre, ai fini dell’ammissibilità alla garanzia, alla data di presentazione della domanda di ammissione alla garanzia, non devono:

a) essere in stato di scioglimento o di liquidazione, ovvero sottoposti a procedure concorsuali per insolvenza o ad accordi stragiudiziali o piani asseverati ai sensi dell’articolo 67, comma 3, lettera d), della legge fallimentare di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 o ad accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell’articolo 182-bis della medesima legge;

b) aver registrato, sulle operazioni finanziarie oggetto della domanda di ammissione alla garanzia, un inadempimento come definito al punto G.3.

3. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti paragrafi B.1 e B.2, non si applicano le altre cause di non ammissibilità previste dalle Disposizioni Operative del Fondo.

C. SOGGETTI RICHIEDENTI

1. I soggetti richiedenti possono richiedere la garanzia previo accreditamento.

2. L’accreditamento dei suddetti soggetti richiedenti ai fini della presentazione delle richieste di ammissione alla garanzia è disciplinato ai sensi delle vigenti Disposizioni operative del Fondo.

D. MODALITÀ D’INTERVENTO DELLA GARANZIA

1. La garanzia è concessa ai sensi del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, comunicato dalla Commissione Europea in data 19 marzo 2020. Pertanto, la garanzia è considerata un aiuto di Stato compatibile con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, come comunicato dalla Commissione Europea in data 25 marzo 2020.

2. La garanzia ha natura sussidiaria ed è concessa a titolo gratuito e senza valutazione del merito di credito del soggetto beneficiario finale, sulle operazioni finanziarie non già garantite dal Fondo che abbiano beneficiato di una delle misure di sostegno previste dall’articolo 56, comma 2, del Decreto-Legge.

3. La garanzia è concessa nella misura del 33%:

a) in riferimento alle operazioni finanziarie che hanno beneficiato della Misura A, sulla differenza tra l’importo accordato originario e l’importo utilizzato alla data di pubblicazione del Decreto-Legge;

b) in riferimento alle operazioni finanziarie che hanno beneficiato della Misura B, sull’importo dei prestiti non rateali la cui scadenza è stata prorogata;

c) in riferimento alle operazioni finanziarie che hanno beneficiato della Misura C, sull’importo delle rate dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale o dei canoni di leasing oggetto di sospensione.

4. La garanzia interviene, fermo restando il limite dell’importo massimo garantito di cui al precedente paragrafo D.3:

a) in riferimento alle operazioni finanziarie che hanno beneficiato della Misura A, sui maggiori utilizzi, alla data del termine delle misure, rispetto all’importo utilizzato alla data di pubblicazione del Decreto-Legge, comprensivo degli interessi di mora maturati e delle eventuali spese legali sostenute;

b) in riferimento alle operazioni finanziarie che hanno beneficiato della Misura B, sull’ammontare dell’esposizione per capitale e interessi, contrattuali e di mora, e delle eventuali spese legali sostenute;

c) in riferimento alle operazioni finanziarie che hanno beneficiato della Misura C, sull’ammontare dell’esposizione per capitale e interessi, contrattuali e di mora, e delle eventuali spese legali sostenute.

E. PROCEDURA PER LA CONCESSIONE DELLA GARANZIA

1. I soggetti richiedenti possono inoltrare al Gestore del Fondo le richieste di ammissione alla garanzia entro la data comunicata dal Gestore del Fondo tramite apposita Circolare Operativa, purché non si sia già verificato un inadempimento come definito al punto G.3.

2. Le richieste di ammissione alla garanzia devono essere inoltrate al Gestore del Fondo attraverso il Portale FdG, anche mediante la trasmissione di un elenco di richieste elaborato in forma digitale (formato elettronico di testo per importazione ed esportazione in formato tabellare) secondo le specifiche tecniche pubblicate dal Gestore del Fondo sul sito del Fondo.

3. Il Gestore del Fondo assegna alle richieste pervenute un numero di posizione identificativo e comunica ai soggetti richiedenti, mediante Portale FdG, nonché ai soggetti beneficiari finali, mediante PEC, il numero di posizione assegnato e il Responsabile dell’unità organizzativa competente per l’istruttoria.

4. La data considerata ai fini dell’assegnazione del numero di posizione identificativo delle richieste è quella di arrivo al Gestore del Fondo.

5. In sede di richiesta di ammissione alla garanzia, i soggetti richiedenti comunicano tutte le informazioni necessarie all’istruttoria del Gestore del Fondo e, in particolare:

a) in riferimento alle operazioni finanziarie che hanno beneficiato della Misura A, l’importo utilizzato alla data di pubblicazione del Decreto-Legge e l’importo accordato originario;

b) in riferimento alle operazioni finanziarie che hanno beneficiato della Misura B, l’importo dell’operazione finanziaria;

c) in riferimento alle operazioni finanziarie che hanno beneficiato della Misura C, l’importo delle rate o canoni di leasing oggetto di sospensione;

d) in tutti i casi, le informazioni sulle eventuali altre garanzie acquisite sull’operazione finanziaria.

6. Sono improcedibili e respinte d’ufficio dal Gestore del Fondo le richieste di ammissione alla garanzia presentate:

a) attraverso modalità diverse da quelle di cui al precedente paragrafo E.2;

b) senza indicazione delle informazioni necessarie all’istruttoria del Gestore del Fondo e, in particolare, di quelle al precedente paragrafo E.5;

c) relative a soggetti beneficiari non in possesso dei requisiti di ammissibilità di cui al paragrafo B.

In tali casi, il Gestore del Fondo comunica, mediante Portale FdG, al soggetto richiedente e, mediante PEC, al soggetto beneficiario finale i motivi dell’improcedibilità.

7. Qualora il Gestore del Fondo, nel corso dell’istruttoria, richiedesse il completamento dei dati previsti, ivi compresa la rettifica o integrazione di dichiarazioni erronee o incomplete, ovvero i chiarimenti necessari ai fini dell’istruttoria stessa, i soggetti richiedenti devono inviare quanto richiesto al Gestore del Fondo entro il termine di 3 mesi dalla data di ricezione della richiesta. Le comunicazioni del Gestore del Fondo e del soggetto richiedente sono effettuate esclusivamente mediante Portale FdG.

8. Le richieste di ammissione alla garanzia decadono d’ufficio nel caso in cui, ai sensi di quanto previsto dal precedente paragrafo E.7, i soggetti richiedenti non inviino mediante Portale FdG quanto richiesto dal Gestore del Fondo entro il termine di 3 mesi dalla data di ricezione della richiesta. I soggetti richiedenti possono monitorare il termine per il suddetto adempimento attraverso apposita funzionalità del Portale FdG.

9. Qualora nel corso dell’istruttoria della richiesta di ammissione emergano motivi per il rigetto, il Gestore del Fondo applica quanto previsto dall’articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, inviando una comunicazione mediante PEC al soggetto richiedente e al soggetto beneficiario finale.

10. Fatta eccezione per le richieste di ammissione respinte d’ufficio ai sensi del precedente paragrafo E.6, decadute d’ufficio ai sensi del precedente paragrafo E.8 o rigettate a sensi del precedente paragrafo E.9, le proposte di ammissione ovvero di non ammissione relative alle richieste complete dei dati e delle informazioni necessarie per le attività istruttorie sono presentate dal Gestore del Fondo al Consiglio di gestione, nel rispetto dell’ordine cronologico di arrivo o di completamento dei medesimi dati e informazioni.

11. Le proposte di ammissione ovvero di non ammissione sono deliberate dal Consiglio di gestione entro 2 mesi dalla data di arrivo o di completamento della richiesta e comunque entro il termine per la concessione degli aiuti ai sensi del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, comunicato dalla Commissione Europea in data 19 marzo 2020 e successive modifiche e integrazioni. Entro 10 giorni lavorativi dalla data della delibera del Consiglio di gestione, il Gestore del Fondo comunica ai soggetti richiedenti, mediante Portale FdG, nonché ai soggetti beneficiari finali, mediante PEC, l’ammissione alla garanzia ovvero comunica ai soggetti richiedenti e ai soggetti beneficiari finali, mediante PEC, la non ammissione, con le motivazioni che hanno indotto a ritenere inammissibile la richiesta.

12. L’ammissione alla garanzia è soggetta alla vigente normativa antimafia. L’acquisizione delle informazioni previste dalla suddetta normativa sulla materia è regolamentata in apposita circolare del Gestore del Fondo.

13. L’ammissione alla garanzia è deliberata dal Consiglio di gestione subordinatamente alla esistenza di disponibilità impegnabili a carico della sezione speciale. Il Gestore del Fondo comunica tempestivamente sul sito istituzionale del Fondo (www.fondidigaranzia.it) e, con avviso da pubblicare, a cura del Ministero dello Sviluppo Economico, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, l’avvenuto esaurimento delle risorse disponibili, ai sensi dell’articolo 2, comma 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123. Il Gestore del Fondo, in tali casi, restituisce ai soggetti richiedenti, le cui richieste non siano soddisfatte, la documentazione da essi inviata. Ove si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie, il Gestore del Fondo comunica la data dalla quale è possibile presentare le richieste di ammissione sul sito istituzionale del Fondo (www.fondidigaranzia.it) e con avviso da pubblicare, a cura del Ministero dello sviluppo economico, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, almeno 60 giorni prima del termine iniziale.

14. La garanzia decorre dalla data di delibera di ammissione del Consiglio di gestione.

15. La garanzia decade d’ufficio qualora non sia pervenuta al Gestore del Fondo la comunicazione di avvio delle procedure di recupero di cui al paragrafo G entro 24 mesi dalla data del termine delle misure.

16. I termini di scadenza che cadono in un giorno di chiusura degli uffici si considerano automaticamente prorogati al primo giorno lavorativo successivo.

F. CUMULO

1. La garanzia è cumulabile, sulla stessa operazione finanziaria, con altre garanzie pubbliche già concesse in favore del medesimo soggetto beneficiario finale, fatta eccezione per le altre garanzie del Fondo, e fermo restando i limiti di cumulabilità previsti dalla disciplina specifica delle altre garanzie pubbliche nonché quelli previsti dalla normativa comunitaria. La garanzia è altresì cumulabile, sulla stessa operazione finanziaria, con altre garanzie private.

G. ESCUSSIONE DELLA GARANZIA DEL FONDO

1. La richiesta di escussione della garanzia può essere inviata, mediante Portale FdG, previo avvio delle procedure di recupero nei confronti del soggetto beneficiario finale.

2. Le procedure di recupero devono essere avviate, a pena di inefficacia, entro 18 mesi dalla Data del termine delle misure e in seguito all’inadempimento del soggetto beneficiario finale.

3. Per “inadempimento” si intende:

a) per le operazioni finanziarie che hanno beneficiato della Misura A:

– il mancato pagamento delle somme dovute per capitale ed interessi a fronte della revoca o risoluzione dell’operazione, ovvero

– il mancato pagamento delle somme dovute per capitali ed interessi alla scadenza dell’operazione;

b) per le operazioni finanziarie che hanno beneficiato della Misura B, il mancato pagamento delle somme dovute per capitale ed interessi alla scadenza dell’operazione;

c) per le operazioni finanziarie che hanno beneficiato della Misura C, il mancato pagamento delle somme dovute per capitali ed interessi relative a una o più rate di prestiti o a uno o più canoni leasing;

d) per tutte le operazioni finanziarie che hanno beneficiato di una delle misure di sostegno previste dall’articolo 56, comma 2, del Decreto-Legge, l’ammissione del soggetto beneficiario finale ad una procedura concorsuale.

4. Per “avvio delle procedure di recupero” s’intende:

a) l’invio al soggetto beneficiario finale da parte del soggetto richiedente della richiesta di pagamento delle somme dovute per capitale ed interessi;

b) il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo avente ad oggetto la richiesta di pagamento dell’importo complessivamente dovuto sull’operazione garantita dal Fondo, ovvero altro atto equivalente;

c) nel caso dell’ammissione del soggetto beneficiario finale a procedure concorsuali, l’invio agli organi della procedura dell’insinuazione al passivo, della precisazione di credito o di altro atto equivalente, con indicazione dell’importo complessivamente dovuto per l’operazione garantita dal Fondo.

5. A pena di inefficacia, l’avvio delle azioni di recupero deve essere comunicato dal soggetto richiedente al Gestore del Fondo, mediante Portale FdG, entro 6 mesi dall’avvio medesimo.

6. A pena di inefficacia, i soggetti richiedenti devono usare la diligenza professionale nell’avvio e nella prosecuzione delle azioni di recupero, assumendo ogni iniziativa utile per tutelare le ragioni di credito e contenere la perdita per il Fondo.

7. L’escussione della garanzia può essere richiesta dal soggetto richiedente a titolo di acconto, mediante Portale FdG, previo avvio delle procedure di recupero del credito e a fronte della presentazione di una stima della perdita definitiva a carico del Fondo.

8. La stima della perdita definitiva a carico del Fondo deve essere effettuata dal soggetto richiedente sulla base di quanto prescritto dal paragrafo D.4.

9. In caso di esito istruttorio positivo, il Fondo riconosce un acconto pari al 50% del minor importo tra il massimo garantito e la perdita definitiva stimata a carico del Fondo dal soggetto richiedente.

10. Unitamente alla richiesta di escussione deve essere presentata, tramite Portale FdG, la seguente documentazione, fatti salvi i casi in cui la stessa non sia stata precedentemente inviata ai sensi delle Disposizione operative del Fondo:

a) copia della delibera di concessione dell’operazione finanziaria da parte del soggetto richiedente;

b) copia del contratto dell’operazione finanziaria debitamente sottoscritto dalle parti;

c) per le operazioni finanziarie che hanno beneficiato della Misura C, copia del piano di ammortamento/locazione finanziaria originario e copia del piano di ammortamento accordato a seguito della sospensione oggetto della medesima Misura C;

d) copia della richiesta da parte del soggetto beneficiario finale di adesione alle misure di sostegno finanziario di cui all’art. 56 comma 2 Decreto-Legge;

e) dichiarazione da parte del soggetto richiedente che le esposizioni debitorie del soggetto beneficiario finale, alla data di pubblicazione del Decreto-Legge, non erano classificate esposizioni creditizie deteriorate ai sensi del paragrafo 2, Parte B, della circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca d’Italia e successive modificazioni e integrazioni;

f) per le operazioni finanziarie che hanno beneficiato della Misura A, documentazione attestante l’importo utilizzato alla data di pubblicazione del Decreto-Legge e quello utilizzato alla Data del termine delle misure;

g) copia dell’atto di avvio delle azioni di recupero e della relativa documentazione comprovante la data certa di invio.

11. Sono improcedibili e respinte d’ufficio dal Gestore del Fondo le richieste di escussione della garanzia:

a) non complete di tutta la documentazione di cui al precedente paragrafo G.10;

b) non trasmesse mediante Portale FdG;

c) trasmesse prima dell’avvio delle procedure di recupero.

12. Il Gestore del Fondo può richiedere, mediante Portale FdG, ulteriori documenti in caso di necessità di chiarimenti, rettifiche e/o integrazioni. A pena d’inefficacia della garanzia, la documentazione deve essere inviata, mediante Portale FdG, entro 3 mesi dalla ricezione della richiesta da parte del Gestore del Fondo.

13. Entro 90 giorni dal ricevimento della completa documentazione di cui al paragrafo G.10, il Gestore del Fondo verifica la legittimità della richiesta e l’efficacia della garanzia e, in caso di esito istruttorio positivo, propone al Consiglio di gestione la liquidazione dell’acconto. La delibera del Consiglio di gestione è comunicata via PEC dal Gestore del Fondo al soggetto richiedente.

In alternativa, nel caso in cui il Gestore del Fondo rilevi uno o più motivi di inefficacia della garanzia avvia il procedimento di inefficacia nei termini e nelle modalità previsti dal paragrafo I.

14. A pena di inefficacia, la richiesta di escussione del Fondo a titolo definitivo deve essere presentata al Gestore del Fondo, mediante Portale FdG, entro 180 giorni dalla conclusione delle procedure di recupero o dall’accertata irrecuperabilità del credito.

15. Eventuali ulteriori garanzie acquisite sull’operazione garantita, anche di natura pubblica, devono essere preventivamente escusse ed il realizzo decurtato pro-quota dall’ammontare dell’esposizione garantita.

16. Sulla perdita finale a carico del Fondo sono riconosciute pro-quota anche le eventuali spese legali sostenute per il recupero del credito, purché debitamente documentate.

17. Unitamente alla richiesta di escussione a titolo definitivo deve essere presentata, tramite Portale FdG, la seguente documentazione:

a) certificazione del soggetto richiedente attestante l’ammontare della perdita subita in via definitiva, con dettaglio delle relative voci ricomprese di cui al paragrafo D.4;

b) relazione del soggetto richiedente relativa alle azioni promosse per il recupero del credito, alla loro conclusione e/o all’irrecuperabilità del credito;

c) documentazione comprovante la conclusione delle azioni di recupero ovvero l’irrecuperabilità del credito (a titolo esemplificativo e non esaustivo, visure ipocatastali a nome del soggetto beneficiario finale e degli eventuali garanti da cui si evinca l’assenza o l’incapienza del patrimonio immobiliare, stime degli immobili, ecc.);

d) eventuale documentazione comprovante le spese legali sostenute (a titolo esemplificativo e non esaustivo, fatture, ecc.).

18. Entro 30 giorni dal ricevimento della completa documentazione di cui al precedente paragrafo G.17, il Gestore del Fondo, verificata l’efficacia della garanzia, propone al Consiglio di gestione la liquidazione della perdita a titolo definitivo a favore del soggetto richiedente, ovvero, nel caso di conguaglio in favore del Fondo, l’accertamento della perdita a titolo definitivo con conseguente retrocessione delle somme in suo favore. La delibera del Consiglio di gestione è comunicata via PEC dal Gestore del Fondo al soggetto richiedente.

In alternativa, nel caso in cui il Gestore del Fondo rilevi uno o più motivi di inefficacia della garanzia avvia il procedimento di inefficacia nei termini e nelle modalità previsti dal paragrafo I.

19. Entro 30 giorni dalla predetta delibera di accertamento della perdita definitiva, Il soggetto richiedente, nel caso di conguaglio in favore del Fondo, è tenuto alla restituzione in favore dello stesso di un importo pari alla differenza tra l’ammontare della perdita definitiva accertata a carico del Fondo e l’importo liquidato in acconto, maggiorato degli interessi calcolati al tasso legale maturati dalla data di valuta di liquidazione dell’acconto alla data di accertamento dell’irrecuperabilità del credito ovvero alla data di conclusione delle azioni di recupero.

H. ACCORDI TRANSATTIVI E PROLUNGAMENTO DELLA DURATA DELLA GARANZIA

1. Le proposte di accordo transattivo o di prolungamento della durata della garanzia possono essere presentate al Gestore del Fondo, a pena di improcedibilità, mediante Portale FdG e solo a seguito dell’avvio delle azioni di recupero.

2. Alle proposte di cui al precedente paragrafo H.1 si applica, in quanto compatibile, la disciplina prevista dalle Disposizioni operative del Fondo.

I. CAUSE E PROCEDIMENTO DI INEFFICACIA DELLA GARANZIA

1. La garanzia è inefficace nel caso in cui non sia verificata la rispondenza sostanziale dei dati risultanti dalla documentazione fornita dal soggetto richiedente con quelli dichiarati dallo stesso nel modulo di richiesta di ammissione alla garanzia.

2. La garanzia è inefficace nel caso in cui sia riscontrato dal Gestore del Fondo che:

a) il soggetto beneficiario finale non era in possesso dei requisiti di ammissibilità di cui al paragrafo B;

b) il soggetto richiedente non ha avviato le azioni di recupero entro 18 mesi dalla Data del termine delle misure;

c) il soggetto richiedente non ha comunicato l’avvio delle azioni di recupero, mediante Portale FdG, entro il termine di 6 mesi dall’avvio medesimo;

d) il soggetto richiedente non ha usato la diligenza professionale nell’avvio e nella prosecuzione delle azioni di recupero, assumendo ogni iniziativa utile per tutelare le ragioni di credito e contenere la perdita per il Fondo;

e) la garanzia è stata concessa sulla base di dati, notizie o dichiarazioni, mendaci, inesatte o reticenti, se determinanti ai fini dell’ammissibilità all’intervento del Fondo, che il soggetto richiedente avrebbe potuto verificare con la dovuta diligenza professionale;

f) il soggetto richiedente non ha fornito, entro il termine di cui al paragrafo G.12, la documentazione richiesta dal Gestore del Fondo a seguito dell’escussione della garanzia, necessaria per l’espletamento delle verifiche istruttorie;

g) la richiesta di escussione della garanzia a titolo definitivo è pervenuta oltre il termine di cui al paragrafo G.14.

3. Per quanto non espressamente previsto al precedente paragrafo I.2, si applicano, per quanto compatibili, le ulteriori cause di inefficacia previste dalle Disposizioni operative del Fondo.

4. Ai sensi della legge 4 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, rilevata la circostanza che potrebbe dar luogo alla inefficacia della garanzia, il Gestore del Fondo comunica, mediante PEC, ai soggetti richiedenti l’avvio del relativo procedimento e assegna ai destinatari della comunicazione un termine di 30 giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni.

5. Entro il predetto termine di 30 giorni dalla data della ricezione della comunicazione dell’avvio del procedimento di inefficacia della garanzia, gli interessati possono, mediante Portale FdG, presentare al Gestore del Fondo scritti difensivi, nonché altra documentazione ritenuta idonea. Il Gestore del Fondo esamina gli eventuali scritti difensivi e può acquisire ulteriori elementi di giudizio ovvero richiedere ulteriori chiarimenti in merito.

6. Entro 90 giorni dalla predetta comunicazione di avvio del procedimento, esaminate le risultanze istruttorie, il Consiglio di gestione delibera, con provvedimento motivato, l’inefficacia della garanzia ovvero l’archiviazione del procedimento, qualora non ritenga fondati o sufficienti i motivi che hanno portato all’avvio dello stesso. Il Gestore del Fondo comunica, mediante PEC, ai soggetti interessati i provvedimenti adottati.

7. Nel caso di inefficacia della garanzia, l’acconto eventualmente liquidato deve essere restituito dal soggetto richiedente al Fondo, maggiorato degli interessi calcolati al tasso legale maturati dalla data di valuta di liquidazione dell’acconto alla data della delibera di inefficacia del Consiglio di gestione.