MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO – Decreto ministeriale 13 novembre 2020
Modifiche alla disciplina in materia di contratti di sviluppo, accordi di programma e accordi di sviluppo, di cui al decreto 9 dicembre 2014, anche al fine dell’accelerazione e semplificazione delle relative procedure amministrative
Art. 1
Modifiche al decreto 9 dicembre 2014
1. Al decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014 e successive modifiche e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’art. 4:
1) il comma 3-bis è soppresso;
2) al comma 4 sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «Il termine di conclusione del programma di sviluppo può essere prorogato, sulla base di una motivata richiesta dell’impresa beneficiaria, per un periodo massimo di diciotto mesi, ferma restando la compatibilità del termine richiesto con eventuali vincoli relativi alle risorse finanziarie dedicate.»;
3) al comma 6 sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «, da valutarsi con riferimento all’ubicazione del programma di sviluppo in aree di crisi o con riferimento alla sussistenza di almeno due dei requisiti di cui all’art. 9, comma 6. Ai fini della sottoscrizione di un accordo di programma riguardante la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, nell’ambito della valutazione dei predetti requisiti deve essere necessariamente considerata la capacità del programma di sviluppo di determinare positivi effetti o sinergie con i sistemi di filiera diretta ed allargata regionali e/o nazionali»;
4) dopo il comma 6 è inserito il seguente:
«6-bis. Ai fini dell’attivazione delle procedure per la sottoscrizione di un accordo di programma di cui al comma 6, il soggetto proponente deve presentare un’attestazione delle regioni e/o degli enti pubblici interessati in ordine alla disponibilità al cofinanziamento del programma di sviluppo. Per i programmi di sviluppo che interessano più regioni, è fatta salva la possibilità per il Ministero di procedere alla sottoscrizione di un accordo di programma anche nel caso di mancata partecipazione di una regione al cofinanziamento qualora il programma di sviluppo rivesta particolare rilevanza per la competitività del Paese.»;
b) all’art. 9:
1) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Nel caso in cui, con riferimento alla domanda di agevolazioni, sia stato sottoscritto un accordo di programma, di cui all’art. 4, comma 6, o un accordo di sviluppo, di cui all’art. 9-bis, le condizioni di cui al precedente comma 2, lettera a) e lettera b), si intendono verificate. Si intende, altresì, verificata la compatibilità del piano progettuale proposto con i programmi di sviluppo locale delle regioni e delle province autonome interessate, nonché, per i progetti di investimento nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all’art. 19-bis, la compatibilità con i requisiti ambientali previsti dai programmi di sviluppo rurale delle Regioni e delle Province autonome interessate e l’Agenzia non procede all’invio della comunicazione prevista dal comma 2, lettera c).»;
2) al comma 4, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e) la cantierabilità dei progetti di investimento sotto il profilo della valutazione della presenza di elementi utili a rilevare la possibilità che le imprese proponenti esibiscano, entro il termine massimo di dodici mesi dalla determinazione di cui al comma 8, la documentazione concernente la materia edilizia di cui al comma 10-bis;»;
3) al comma 8, le parole «comprovante il rilascio delle concessioni, autorizzazioni, licenze e nulla osta delle competenti pubbliche amministrazioni necessarie alla realizzazione dei progetti ammessi alle agevolazioni, qualora non sia stata già acquisita nonché della documentazione» sono soppresse;
4) dopo il comma 10 è inserito il seguente:
«10-bis. Entro la data di richiesta della prima erogazione delle agevolazioni, anche a titolo di anticipazione e, comunque, entro e non oltre dodici mesi dalla determinazione di cui al comma 8, i soggetti beneficiari devono esibire la documentazione concernente la materia edilizia, comprovante il rilascio delle concessioni, autorizzazioni, licenze e nulla-osta delle competenti pubbliche amministrazioni necessarie alla realizzazione dei progetti ammessi alle agevolazioni. Laddove sia riscontrabile un’articolazione progettuale degli interventi particolarmente complessa e/o l’esigenza di programmare gli interventi stessi su più lotti consequenziali, le imprese proponenti possono esibire, entro i predetti termini, la sola documentazione sufficiente all’avvio dei lavori relativi al primo dei lotti, indicando l’assenza di motivi ostativi al rilascio delle autorizzazioni relative ai lotti successivi in tempi compatibili con quelli di realizzazione del programma. Qualora allo scadere dei dodici mesi dalla determinazione di cui al comma 8 il soggetto beneficiario non abbia prodotto la documentazione concernente la materia edilizia, le agevolazioni concesse sono revocate. L’Agenzia accerta la persistenza del nesso funzionale tra i progetti residui e la validità tecnico economica del programma di sviluppo; qualora tale valutazione dia esito negativo, l’Agenzia provvede a comunicare la revoca delle agevolazioni alle rimanenti imprese beneficiarie e a recuperare le agevolazioni eventualmente erogate.»;
c) all’art. 9-bis:
1) al comma 2, le parole «sussistenza di almeno uno» sono sostituite dalle parole «sussistenza di almeno due» e dopo le parole «Industria 4.0» sono aggiunte le seguenti parole: «, programma di sviluppo di rilevante impatto ambientale, inteso come programma di sviluppo per la tutela ambientale di cui al Titolo IV ovvero programma di sviluppo concernente la trasformazione tecnologica dei prodotti o dei processi produttivi finalizzata all’aumento della sostenibilità ambientale. La sottoscrizione di un accordo di sviluppo concernente la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli è, altresì, subordinata alla verifica della capacità del programma di sviluppo di determinare positivi effetti o sinergie con i sistemi di filiera diretta ed allargata regionali e/o nazionali.»;
d) all’art. 11, comma 4, le parole «30 per cento» sono sostituite dalle parole «40 per cento»;
e) all’art. 19, comma 1:
1) dopo la lettera d) è inserita la seguente:
«d-bis) non trasmetta la documentazione concernente la materia edilizia entro i termini di cui all’art. 9, comma 10-bis ovvero qualora le verifiche dell’Agenzia previste dal medesimo comma 10-bis si concludano con esito negativo;»;
2) alla lettera e), le parole «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «diciotto mesi»;
f) all’art. 26, comma 1:
1) dopo la lettera d) è inserita la seguente:
«d-bis) non trasmetta la documentazione concernente la materia edilizia entro i termini di cui all’art. 9, comma 10-bis ovvero qualora le verifiche dell’Agenzia previste dal medesimo comma 10-bis si concludano con esito negativo;»;
2) alla lettera e), le parole «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «diciotto mesi»;
g) all’art. 33, comma 1:
1) dopo la lettera d) è inserita la seguente:
«d-bis) non trasmetta la documentazione concernente la materia edilizia entro i termini di cui all’art. 9, comma 10-bis ovvero qualora le verifiche dell’Agenzia previste dal medesimo comma 10-bis si concludano con esito negativo;»;
2) alla lettera e), le parole «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «diciotto mesi».
2. Resta confermato tutto quanto disposto dal decreto di cui al comma 1 non espressamente modificato.
Art. 2
Disposizioni finali
1. Le disposizioni di cui all’art. 1, comma 1, lettera a), punti 3 e 4 e di cui alla lettera c) del presente decreto si applicano alle istanze di accordo di sviluppo e accordo di programma successive alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, compatibilmente con lo stato dei procedimenti già avviati.
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