MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO – Decreto ministeriale 14 febbraio 2017
Condizioni e modalità per l’accesso da parte delle imprese operanti nell’ambito dell’economia sociale ai finanziamenti agevolati concessi a valere sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:
a) «FRI»: il Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca di cui all’art. 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
b) «decreto 3 luglio 2015»: il decreto del Ministro dello sviluppo economico 3 luglio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 224 del 26 settembre 2015, che istituisce, ai sensi dell’art. 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, un regime di aiuto volto alla diffusione e al rafforzamento dell’economia sociale;
c) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico;
d) «CDP»: la Cassa depositi e prestiti S.p.a.;
e) «ABI»: l’Associazione bancaria italiana;
f) «Banca finanziatrice»: la banca italiana o la succursale di banca estera comunitaria o extracomunitaria operante in Italia e autorizzata all’esercizio dell’attività bancaria di cui all’art. 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni, recante «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia», aderente alla convenzione di cui all’art. 8, comma 4, del decreto 3 luglio 2015;
g) «programma di investimento»: il piano di impresa riferito agli investimenti e alle spese oggetto della domanda di agevolazione, finalizzati alla creazione o allo sviluppo di un’impresa operante nell’ambito dell’economia sociale appartenente alle categorie di cui all’art. 3, comma 1, del decreto 3 luglio 2015 che presenti spese ammissibili, al netto dell’IVA, non inferiori a euro 200.000,00 e non superiori a euro 10.000.000,00 e che rispetti gli ulteriori requisiti di cui all’art. 4 del medesimo decreto;
h) «Finanziamento agevolato»: il finanziamento a medio-lungo termine concesso da CDP al soggetto beneficiario per le spese oggetto della domanda di agevolazione presentata ai sensi del decreto 3 luglio 2015;
i) «Finanziamento bancario»: il finanziamento a medio-lungo termine concesso dalla Banca finanziatrice al soggetto beneficiario per le spese oggetto della domanda di agevolazione presentata ai sensi del decreto 3 luglio 2015;
l) «Finanziamento»: l’insieme del Finanziamento agevolato e del Finanziamento bancario;
m) «Convenzione»: la convenzione stipulata tra il Ministero, l’ABI e CDP, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per la disciplina dei reciproci rapporti derivanti dal Finanziamento agevolato ai sensi dell’art. 8, comma 3, del decreto 3 luglio 2015;
n) «delibera di finanziamento»: documento redatto secondo gli schemi definiti dalla Convenzione, attestante la deliberazione di Finanziamento bancario nonché la valutazione del merito di credito effettuata per conto di CDP anche sul Finanziamento agevolato adottato dalla Banca finanziatrice secondo i propri modelli di valutazione.
Art. 2
Finalità e ambito di applicazione
1. Il presente decreto disciplina, ai sensi dell’art. 1, comma 357, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e dell’art. 8, comma 1, del decreto 3 luglio 2015, le condizioni e le modalità per l’accesso ai finanziamenti agevolati concessi a valere sul FRI da parte delle imprese operanti nell’ambito dell’economia sociale che presentino un programma di investimento come definito all’art. 1, comma 1, lettera g).
Art. 3
Risorse
1. Ai sensi dell’art. 7 del decreto 3 luglio 2015, le risorse destinate ai finanziamenti agevolati di cui al presente decreto sono individuate dal CIPE secondo quanto stabilito dall’art. 1, comma 355, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Resta ferma la possibilità di associare ai predetti finanziamenti agevolati gli aiuti sotto forma di contributi non rimborsabili di cui all’art. 6, comma 4, del decreto 3 luglio 2015 a valere sulle fonti di copertura finanziaria indicate dall’art. 7, comma 2, del medesimo decreto. I criteri e le modalità relativi alla predetta associazione sono stabiliti con il decreto di cui all’art. 8, comma 2, dello stesso decreto 3 luglio 2015.
2. In sede di prima applicazione, e fatte salve eventuali successive assegnazioni disposte dal CIPE, sono utilizzate per i finanziamenti agevolati di cui al presente decreto, le risorse del FRI individuate con la delibera del CIPE n. 74 del 2015 menzionata nelle premesse, per un ammontare pari a euro 200.000.000,00.
3. In applicazione delle previsioni di cui all’art. 7, comma 3, del decreto 3 luglio 2015, le risorse di cui al presente articolo sono riservate nella misura del 60 per cento dell’importo annualmente disponibile alle imprese classificate di piccola e media dimensione, secondo i criteri di cui all’allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Una quota pari al 25 per cento della predetta riserva è destinata alle micro e piccole imprese.
Art. 4
Titolarità degli adempimenti tecnico-amministrativi
1. Gli adempimenti tecnici e amministrativi assegnati al Ministero dal decreto 3 luglio 2015 sono svolti dalla Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero medesimo, fatto salvo l’utilizzo, eventualmente previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui all’art. 3, comma 2, di società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e dell’art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni con legge 3 agosto 2009, n. 102.
Art. 5
Banche finanziatrici
1. Ai sensi di quanto previsto, rispettivamente, dall’art. 3, comma 2, lettera f), e dall’art. 9, comma 5, lettera f), del decreto 3 luglio 2015, ai fini dell’accesso al Finanziamento agevolato le imprese devono aver ricevuto una positiva valutazione del merito di credito da parte di una Banca finanziatrice e devono allegare alla domanda di agevolazione la delibera di finanziamento assunta per la copertura della percentuale di spese ammissibili di cui all’art. 6, comma 1.
2. La Banca finanziatrice è scelta dall’impresa che intende presentare domanda di agevolazione nell’ambito dell’elenco delle banche aderenti alla Convenzione, pubblicato, ai sensi dell’art. 8, comma 4, del decreto 3 luglio 2015, nei siti istituzionali del Ministero, dell’ABI e di CDP.
3. Possono aderire alla Convenzione, secondo le modalità individuate dalla stessa, le banche italiane o le succursali di banche estere comunitarie o extracomunitarie operanti in Italia e autorizzate all’esercizio dell’attività bancaria di cui all’art. 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni, in possesso dei seguenti requisiti di esperienza specifica:
a) metodologie di valutazione specifiche. Il predetto requisito è soddisfatto qualora la banca abbia adottato sistemi e criteri di valutazione specifici per l’ammissione al credito delle persone giuridiche e degli enti operanti negli ambiti di attività individuati dalle disposizioni di cui all’art. 3, comma 1, del decreto 3 luglio 2015, volti a valorizzare le caratteristiche economico-finanziarie e sociali degli stessi;
b) consistenza del finanziamento erogato all’economia sociale. Il predetto requisito è soddisfatto qualora, negli ultimi cinque esercizi finanziari chiusi precedentemente alla data della richiesta di adesione, il finanziamento erogato alle persone giuridiche e agli enti di cui di cui alla lettera a) sia pari almeno al 50 per cento del credito complessivamente erogato dalla banca ovvero qualora la media annuale del credito erogato nel medesimo quinquennio alle predette persone giuridiche ed enti non sia inferiore a euro 100.000.000,00.
4. Per effetto dell’adesione alla Convenzione, la Banca finanziatrice assume gli impegni, regolati da apposito mandato conferito da CDP, relativi allo svolgimento delle attività di valutazione del merito creditizio di cui all’art. 9, comma 8, del decreto 3 luglio 2015, anche per conto di CDP, e si obbliga, oltre che a rilasciare la delibera di finanziamento, alla stipula del contratto di Finanziamento e all’erogazione e gestione del Finanziamento, anche in nome e per conto di CDP.
5. La Convenzione disciplina i rapporti originati dalla concessione del Finanziamento agevolato, nel rispetto di quanto stabilito dal decreto 3 luglio 2015 e dal presente decreto.
Art. 6
Concorso finanziario della Banca finanziatrice e caratteristiche del Finanziamento agevolato
1. Il Finanziamento agevolato deve essere associato a un Finanziamento bancario a tasso di mercato di pari durata erogato dalla Banca finanziatrice di cui all’art. 5. Il Finanziamento agevolato e il Finanziamento bancario sono regolati in modo unitario da un unico contratto di Finanziamento, per una percentuale di copertura delle spese ammissibili pari all’80 per cento. Nell’ambito del contratto di Finanziamento, la quota di Finanziamento bancario è pari al 30 per cento.
2. Il tasso del Finanziamento agevolato è fissato nella misura dello 0,5 per cento annuo.
3. L’inizio del rimborso della quota capitale del Finanziamento bancario non può avere luogo fintantoché non sia stato rimborsato almeno il 50 per cento del differenziale, in termini di capitale, tra il Finanziamento agevolato e il Finanziamento bancario.
4. Restano ferme le ulteriori caratteristiche del Finanziamento agevolato prescritte con riferimento alla durata, alla prestazione di garanzie, ai metodi di calcolo delle agevolazioni, al rispetto dei massimali previsti dalla normativa europea di riferimento nonché agli altri elementi stabiliti dall’art. 6 del decreto 3 luglio 2015.
Art. 7
Procedura di accesso
1. Nel rispetto delle previsioni di cui all’art. 9 del decreto 3 luglio 2015, la procedura di accesso alle agevolazioni si articola nelle seguenti fasi, indicate secondo l’ordine di relativa successione:
a) presentazione al Ministero della domanda di agevolazione da parte dell’impresa in possesso dei requisiti di cui all’art. 3 del decreto 3 luglio 2015;
b) istruttoria del Ministero;
c) espressione del parere da parte del Comitato tecnico di valutazione congiunta di cui all’art. 9, comma 13, del decreto 3 luglio 2015;
d) delibera del Finanziamento agevolato da parte di CDP;
e) concessione delle agevolazioni;
f) stipula del contratto di Finanziamento tra l’impresa beneficiaria e la Banca finanziatrice.
2. Con riferimento alla fase di cui alla lettera a) del comma 1, la domanda di agevolazione, formulata nel rispetto delle indicazioni e utilizzando gli schemi forniti dal provvedimento di cui all’art. 9, comma 2, del decreto 3 luglio 2015, deve essere corredata, tra l’altro, della delibera di finanziamento, attestante la capacità economico-finanziaria dell’impresa richiedente, e di un allegato tecnico alla predetta delibera redatto secondo gli schemi definiti nella Convezione, nel quale è evidenziata la validità del programma di investimento in termini di impatti socio-ambientali dello stesso, rilevati sulla base degli elementi di cui all’art. 8.
3. Con riferimento alla fase di cui alla lettera b) del comma 1, il Ministero procede agli adempimenti previsti dall’art. 9, comma 7, del decreto 3 luglio 2015 entro 60 giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1, lettera a), fatto salvo quanto previsto al comma 8, trasmettendo gli esiti istruttori positivi al Comitato di cui al comma 1, lettera c). Qualora l’esito dell’istruttoria sia negativo, il Ministero comunica all’impresa richiedente i motivi ostativi all’accoglimento della domanda ai sensi dell’art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, dandone comunicazione anche alla Banca finanziatrice.
4. Con riferimento alla fase di cui alla lettera c) del comma 1, il Comitato tecnico di valutazione congiunta esprime parere, positivo ovvero negativo, in ordine all’ammissibilità di ciascuna iniziativa, sotto il profilo degli impatti positivi attesi dalla realizzazione del programma interessato di cui all’art. 8, pronunciandosi sulla base degli elementi comunicati dal Ministero. Il Comitato opera seguendo l’ordine cronologico di ricevimento delle schede illustrative e, ove compatibile con il numero e la complessità delle iniziative da esaminare, esprime il proprio parere nella prima seduta mensile successiva al ricevimento delle istruttorie. In relazione alle iniziative che hanno ricevuto parere negativo, il Ministero comunica all’impresa richiedente i motivi ostativi all’accoglimento della domanda ai sensi dell’art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, dandone comunicazione anche alla Banca finanziatrice. In relazione alle iniziative per le quali il Comitato ha espresso parere positivo, il Ministero trasmette il medesimo parere a CDP che provvede ai sensi del comma 5.
5. Con riferimento alla fase di cui alla lettera d) del comma 1, CDP, entro i 10 giorni lavorativi successivi al ricevimento del parere di cui al comma 4, adotta la delibera di Finanziamento agevolato e la trasmette al Ministero, il quale provvede ai sensi del comma 6.
6. Con riferimento alla fase di cui alla lettera e) del comma 1, il Ministero adotta il provvedimento di concessione delle agevolazioni previsto dall’art. 9, comma 11, del decreto 3 luglio 2015 e provvede tempestivamente alla relativa trasmissione all’impresa beneficiaria, a CDP e alla Banca finanziatrice. L’efficacia del provvedimento di concessione è subordinata alla stipula del contratto di Finanziamento di cui al comma 1, lettera f).
7. Con riferimento alla fase di cui alla lettera f) del comma 1, la Banca finanziatrice procede alla stipula del contratto di Finanziamento con l’impresa beneficiaria, in nome e per conto proprio e di CDP entro 90 giorni dal ricevimento del provvedimento di concessione di cui al comma 6, pena la decadenza delle agevolazioni.
Il predetto termine di 90 giorni può essere prorogato dal Ministero su richiesta dell’impresa beneficiaria o della Banca finanziatrice.
Copia del contratto di Finanziamento stipulato è trasmessa tempestivamente dalla Banca finanziatrice a CDP, che comunica l’avvenuta stipula al Ministero secondo le modalità stabilite dalla Convenzione.
8. In ognuna delle fasi di cui al presente articolo, il Ministero può richiedere all’impresa beneficiaria i chiarimenti e le integrazioni necessari rispetto ai dati e ai documenti già forniti, assegnando un congruo termine per la risposta. Nel caso in cui la documentazione o le informazioni richieste non siano presentate entro il termine assegnato, la domanda di agevolazioni si considera decaduta.
9. La Convenzione specifica l’impegno della Banca finanziatrice a corrispondere alle richieste del Ministero e definisce, altresì, le modalità per garantire lo scambio di informazioni tra i soggetti coinvolti negli adempimenti di cui al presente articolo.
Art. 8
Valutazione dell’impatto socio-ambientale dei programmi di investimento
1. Ai fini della valutazione dell’impatto socio-ambientale di cui all’art. 7, comma 2, la Banca finanziatrice verifica, per ciascun programma di investimento, tenuto conto del territorio di riferimento e dei soggetti destinatari, la sussistenza di potenziali ricadute positive con riferimento ad almeno uno dei seguenti obiettivi:
a) incremento occupazionale di categorie svantaggiate;
b) inclusione sociale di soggetti vulnerabili;
c) raggiungimento di specifici obiettivi volti alla salvaguardia e valorizzazione dell’ambiente, del territorio e dei beni storico-culturali;
d) conseguimento di ogni altro beneficio derivante da una attività di rilevante interesse pubblico o di utilità sociale in grado di colmare uno specifico fabbisogno all’interno di una comunità o territorio attraverso un aumento della disponibilità o della qualità di beni o servizi.
2. Con il provvedimento di cui all’art. 9, comma 2, del decreto 3 luglio 2015 sono fornite le opportune specificazioni in relazione agli elementi rilevanti ai fini della valutazione di cui al comma 1.
Art. 9
Erogazione delle agevolazioni
1. Ai fini dell’erogazione del Finanziamento agevolato per stati di avanzamento lavori di cui all’art. 10 del decreto 3 luglio 2015, ciascuna richiesta di erogazione, formulata nel rispetto delle indicazioni e utilizzando gli schemi forniti con il provvedimento di cui all’art. 9, comma 2, del medesimo decreto 3 luglio 2015, deve essere presentata al Ministero corredata della documentazione necessaria per i riscontri e le verifiche sugli investimenti realizzati.
2. La documentazione di cui al comma 1 consiste in titoli di spesa anche non quietanzati e nelle dichiarazioni indicate con il provvedimento di cui all’art. 9, comma 2, del decreto 3 luglio 2015, dalle quali deve risultare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità delle spese esposte previsti dall’art. 5 del decreto 3 luglio 2015. Ciascuna erogazione, ad eccezione della prima, è, comunque, subordinata alla dimostrazione dell’effettivo pagamento, mediante esibizione delle relative quietanze, dei titoli di spesa presentati ai fini dell’erogazione precedente. Il numero, i tempi e la consistenza minima delle erogazioni sono definite, nei limiti previsti dalla Convenzione, dal contratto di Finanziamento, tenuto conto dell’ammontare e dell’articolazione delle spese previste dal programma di investimento e, comunque, per un numero non superiore a 6.
3. Il Ministero, ricevuta la richiesta di erogazione, corredata della documentazione di spesa e delle relative dichiarazioni, verifica la completezza dei predetti documenti e la pertinenza delle spese esposte al programma agevolato, nonché tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia di erogazione di contributi pubblici, comunicando alla Banca finanziatrice, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di erogazione, la quota di Finanziamento eventualmente spettante. E’ fatto salvo il maggior termine previsto al comma 5 per l’erogazione del saldo.
4. La Banca finanziatrice, una volta ricevuta la comunicazione di cui al comma 3, provvede ad effettuare le verifiche di propria competenza con riferimento alle condizioni previste dal contratto di Finanziamento, e dispone tempestivamente l’erogazione della quota di Finanziamento spettante, previa messa a disposizione delle risorse necessarie all’erogazione del Finanziamento agevolato da parte di CDP, secondo quanto stabilito dalla Convenzione.
5. L’ultima erogazione a saldo di cui all’art. 10, comma 2, del decreto 3 luglio 2015 è richiesta dall’impresa beneficiaria, entro 6 mesi dalla data di ultimazione del programma, congiuntamente alla presentazione, di un rapporto tecnico finale concernente il programma realizzato, corredato della documentazione relativa alle spese sostenute, ove non precedentemente trasmessa. L’esito dell’istruttoria operata dal Ministero sulla base dei predetti documenti è comunicato alla Banca finanziatrice entro 60 giorni dal relativo ricevimento, al fine dell’erogazione del saldo dovuto ovvero dell’eventuale recupero delle somme erogate e non spettanti.
6. Ai sensi dell’art. 10, comma 3, del decreto 3 luglio 2015, la Convenzione contiene le opportune specificazioni in ordine agli impegni della Banca finanziatrice e di CDP in relazione a quanto previsto dal presente articolo.
Art. 10
Gestione del finanziamento
1. Gli impegni relativi alla gestione del Finanziamento, assunti dalla Banca finanziatrice ai sensi dell’art. 5, comma 4, sono regolati dalla Convenzione, nel rispetto della disciplina contenuta nel presente decreto e nel decreto 3 luglio 2015 nonché assicurando l’adeguata trasparenza delle operazioni e il contenimento degli oneri a carico delle imprese beneficiarie.
Art. 11
Variazioni
1. L’impresa beneficiaria è tenuta a comunicare al Ministero e alla Banca finanziatrice ogni intervenuta modifica dei dati esposti nella domanda di agevolazione. In caso di modifiche che comportino variazioni del programma di investimento ovvero di natura soggettiva conseguente a operazioni societarie o di cessione dell’attività, la predetta comunicazione deve essere accompagnata da un’adeguata relazione illustrativa.
2. Le variazioni di cui al secondo periodo del comma 1 devono essere assentite dal Ministero previa verifica della permanenza delle condizioni richieste per beneficiare delle agevolazioni ai sensi del presente decreto. L’esito delle verifiche predette è comunicato all’impresa beneficiaria entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, ovvero, ove risulti necessario rinnovare la valutazione del merito di credito, entro 60 giorni e, comunque, previa acquisizione della nuova valutazione da parte della Banca finanziatrice.
3. Nel caso in cui la Banca finanziatrice, in esito alla nuova valutazione di cui al comma 2, pur confermando il merito di credito, evidenzi modifiche all’impatto socio-ambientale del programma di investimento già rilevato ai sensi dell’art. 8, il Ministero ne dà tempestiva informazione al Comitato tecnico di valutazione congiunta, che procede a rinnovare il proprio parere.
4. Qualora dalle verifiche effettuate dal Ministero emerga la necessità di chiarimenti e integrazioni rispetto ai dati e documenti forniti dall’imprese beneficiaria, si applica quanto stabilito dall’art. 7, comma 8.
5. La Banca finanziatrice provvede ad effettuare le modifiche al contratto di Finanziamento che dovessero rendersi necessarie per effetto delle variazioni positivamente valutate ai sensi del presente articolo. La Convenzione specifica gli ulteriori impegni del Ministero e della Banca finanziatrice in relazione alle variazioni di cui al presente articolo.
Art. 12
Estinzione anticipata
1. L’impresa beneficiaria ha facoltà di estinguere anticipatamente, anche parzialmente, il Finanziamento agevolato dietro corresponsione da parte della medesima impresa beneficiaria della commissione contrattualmente prevista per detta evenienza dal contratto di Finanziamento, determinata entro i limiti previsti dalla Convenzione.
Art. 13
Revoche
1. Le agevolazioni sono revocate, oltre che al ricorrere delle circostanze previste all’art. 12, comma 1, del decreto 3 luglio 2015, nel caso di esito negativo delle verifiche sulle variazioni intervenute ai sensi dell’art. 11, nonché nel caso di ingiustificata violazione degli obblighi posti a carico dell’impresa beneficiaria dal presente decreto, con particolare riferimento alla trasmissione del rapporto tecnico finale sul programma realizzato di cui all’art. 9, comma 5, alla comunicazione e illustrazione delle variazioni intervenute secondo quanto previsto dall’art. 11 e alla trasmissione delle informazioni e dei dati necessari al monitoraggio ai sensi dell’art. 14. La revoca è, inoltre, disposta nel caso di grave violazione di specifiche norme settoriali, anche appartenenti all’ordinamento europeo e negli altri casi eventualmente previsti, entro i limiti stabiliti dalla Convenzione, dal contratto di Finanziamento.
2. Ai sensi dell’art. 12, comma 4, del decreto 3 luglio 2015, in caso di recupero delle somme erogate ovvero di detrazione di parte delle stesse dalle erogazioni successive a seguito di provvedimenti di revoca, le medesime vengono maggiorate di un interesse pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) calcolato alla data dell’erogazione, secondo quanto specificato dalla Convenzione, ferme restando le maggiorazioni di tasso e le sanzioni amministrative pecuniarie eventualmente applicabili ai sensi dell’art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.
Art. 14
Monitoraggio e valutazione
1. Ai sensi della delibera del CIPE n. 74 del 2015, il Ministero, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, presenta al Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica entro il 30 giugno di ciascun anno, una specifica relazione sui risultati dei programmi di investimento e l’efficacia degli interventi finanziati con le risorse assegnate dalla delibera precitata. La prima delle predette relazioni è presentata il 30 giugno dell’anno successivo a quello di apertura dei termini di presentazione delle domande di agevolazione a valere sul presente decreto.
2. Gli impatti attesi dell’intervento di cui al presente decreto sono determinati tramite gli indicatori e i relativi valori-obiettivo individuati con il provvedimento di cui all’art. 9, comma 2, del decreto 3 luglio 2015. I predetti indicatori e i relativi valori-obiettivo potranno essere rideterminati in funzione di cambiamenti della situazione di contesto o del quadro giuridico di riferimento, o a seguito di modifiche procedurali che incidano sulla tempistica e sulle modalità di realizzazione dell’intervento e dei programmi finanziati.
3. Al fine di predisporre la relazione di cui al comma 1, anche sulla base degli indicatori e valori-obiettivo di cui al comma 2, l’impresa beneficiaria è tenuta a trasmettere, a partire dalla data di stipula del contratto di Finanziamento e fino al terzo esercizio successivo a quello di ultimazione del programma agevolato, una specifica dichiarazione redatta secondo gli schemi forniti dal provvedimento di cui all’art. 9, comma 2, del decreto 3 luglio 2015, in cui sono evidenziati elementi utili alla verifica di cui al comma 2. Gli obblighi informativi a carico di CDP e delle Banche finanziatrici utili alle attività di cui al presente articolo sono specificati dalla Convenzione.
4. Restano fermi gli obblighi a carico delle imprese beneficiarie stabiliti dall’art. 16 del decreto 3 luglio 2015 ai fini delle attività di controllo e monitoraggio.
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