MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO – Decreto ministeriale 14 settembre 2022
Modifiche al decreto 29 ottobre 2020 recante la definizione dei criteri e delle modalità di gestione e di funzionamento del Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività d’impresa
Art. 1
Modifiche al decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 ottobre 2020
1. Al decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 ottobre 2020, richiamato nelle premesse, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’art. 1, comma 1, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
«b-bis) “Comunicazione 2016/C 262/01” : la comunicazione della Commissione recante la “nozione di aiuto di Stato di cui all’art. 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea” ;»;
b) il comma 2 dell’art. 3 è sostituito dal seguente: «Nell’ambito della convenzione di cui al comma 1 è previsto il rimborso, posto a carico delle risorse finanziarie di cui all’art. 4, delle spese e dei costi di gestione effettivamente sostenuti e documentati dal soggetto gestore, entro il limite massimo annuo dell’ 1 (uno) per cento delle medesime risorse finanziarie. A decorrere dall’annualità 2024 il predetto limite massimo annuo è applicato al valore netto delle partecipazioni in portafoglio, acquisite con risorse finanziarie del Fondo, nonché degli eventuali contributi erogati ai sensi del Capo III. Le modalità di quantificazione, rendicontazione e liquidazione delle spese e dei costi di gestione sostenuti dal soggetto gestore sono disciplinate dalla convenzione di cui al comma 1.»;
c) il comma 3 dell’art. 3 è eliminato;
d) all’art. 4, comma 2, dopo le parole «in quello del Ministero» sono aggiunte le seguenti «dello sviluppo economico»;
e) all’art. 5:
1. al comma 1, le parole «, hanno avviato un confronto presso la struttura per la crisi d’impresa del Ministero dello sviluppo economico e» sono soppresse;
2. al comma 1, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e hanno un numero di dipendenti, comprensivo dei lavoratori a termine, degli apprendisti e dei lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo parziale, superiore a venti»;
3. dopo il comma 1, è inserito il seguente «1-bis. Ai fini di cui al comma 1, lettere a) e b), il numero dei dipendenti è calcolato sulla base dell’attestazione della denuncia contributiva relativa al mese antecedente alla data di presentazione della domanda di accesso al Fondo o, alternativamente, come media tra la citata attestazione di denuncia contributiva e le analoghe attestazioni relative al medesimo mese dei due anni precedenti.»;
4. al comma 4, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: «c-bis) soggette a partecipazione di controllo da parte dello Stato o di Enti pubblici.»;
f) all’art. 7, comma 2, le parole «10 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «30 milioni di euro, fatto salvo quanto previsto all’art. 17»;
g) il comma 1 dell’art. 8 è sostituito dal seguente: «Ai fini dell’accesso al Fondo, l’impresa proponente trasmette al soggetto gestore, al Ministero e alla struttura per la crisi d’impresa una specifica istanza, recante, tra l’altro, indicazioni circa l’eventuale intervenuto avvio di un confronto presso la struttura per la crisi d’impresa del Ministero dello sviluppo economico, alla quale è tenuta ad allegare il programma di ristrutturazione di cui all’art. 6 nonché ogni ulteriore documentazione utile alla valutazione del medesimo. Lo schema della predetta istanza e le modalità di presentazione della medesima sono resi disponibili nel sito internet del soggetto gestore e del Ministero dello sviluppo economico.»;
h) all’art. 9, comma 2, dopo la parola «nonché» sono aggiunte le seguenti «, limitatamente alle imprese che hanno presentato istanza di accesso al Fondo ai sensi dell’art. 8, comma 1,» e, in fine, è aggiunto il seguente periodo «La struttura per la crisi d’impresa può, altresì, segnalare al soggetto gestore e al Ministero, nell’ambito dei confronti avviati, situazioni che rivestono particolare rilevanza dal punto di vista industriale e/o occupazionale ai fini di una più efficace e celere azione del Fondo.»;
i) il comma 5 dell’art. 9 è sostituito dal seguente: «In caso di esito positivo delle valutazioni, il soggetto gestore dà tempestiva comunicazione al Ministro dello sviluppo economico, trasmettendo una dettagliata scheda informativa che rappresenti compiutamente la struttura dell’operazione di intervento del Fondo anche sotto il profilo finanziario. Decorso il termine di venti giorni dalla suddetta comunicazione, salvo che il Ministro dello sviluppo economico non ravvisi motivi ostativi all’approvazione del programma in relazione alla rilevanza strategica ovvero all’impatto sui profili occupazionali e sullo sviluppo del sistema produttivo, il soggetto gestore adotta una delibera di approvazione del programma di ristrutturazione. Analogamente, il soggetto gestore adotta la delibera di approvazione qualora, antecedentemente alla decorrenza del termine dei venti giorni di cui al precedente periodo, il Ministro dello sviluppo economico comunichi di non ravvisare, per quanto di propria competenza, motivi ostativi.»;
j) all’art. 9, dopo il comma 5, è inserito il seguente: «6. Nel caso in cui le verifiche si concludano con esito negativo, il soggetto gestore provvede a trasmettere al Ministero dello sviluppo economico la comunicazione di delibera negativa»;
k) all’art. 10, comma 1, dopo le parole «rappresentante del Ministero» sono aggiunte le seguenti «dello sviluppo economico»;
l) all’art. 13, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. In alternativa a quanto previsto dal comma 2, il Fondo può intervenire anche in assenza del contemporaneo investimento di operatori privati indipendenti, a condizione che:
a) l’operazione sia di aumento di capitale e non preveda acquisto di quote da soci preesistenti o apporti diversi da quelli per cassa;
b) almeno uno dei soci preesistenti partecipi all’aumento di capitale con una quota del 50 (cinquanta) per cento dello stesso;
c) il valore della società antecedente all’aumento di capitale sia determinato mediante fairness opinion prodotta da un advisor incaricato dal Fondo, che tenga anche conto di una valutazione, effettuata sulla base di una metodologia comunemente accettata quale il tasso interno di rendimento o il valore attuale netto, del rendimento dell’investimento ovvero di una comparazione parametrica (benchmarking) dell’investimento medesimo;
d) l’operazione avvenga a condizioni di parità (pari passu) con gli altri investitori.»;
«2-ter La partecipazione acquisita ai sensi del comma 2-bis deve essere:
a) acquisita, gestita e dismessa dal soggetto gestore nel rispetto delle pertinenti condizioni previste dal “criterio dell’operatore in un’economia di mercato” di cui alla Comunicazione 2016/C 262/01;
b) di minoranza;
c) detenuta per un arco temporale non superiore a 5 (cinque) anni.»;
m) all’art. 13, comma 4, dopo la parola «investimenti» sono aggiunte le seguenti: «e da dividendi relativi alle partecipazioni detenute»;
n) all’art. 14, comma 4, dopo la parola «investimenti» sono aggiunte le seguenti: «e da dividendi relativi alle partecipazioni detenute»;
o) all’art. 17, comma 1, le parole «10 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «30 milioni di euro, ovvero di 10 milioni di euro per gli interventi in favore di PMI attuati nell’ambito del regime di aiuti di cui all’art. 19, comma 1,»;
p) all’art. 19, comma 1, dopo le parole “grandi imprese” sono inserite le seguenti: «ovvero per le PMI qualora sia previsto un intervento del Fondo di importo superiore a 10 milioni di euro».
Art. 2
Disposizioni finali
1. Le disposizioni di cui al presente decreto, ad esclusione di quelle di cui all’art. 1, comma 1, lettere b) e c) che entrano in vigore a partire dall’annualità 2023, si applicano alle istanze presentate successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso e, compatibilmente con lo stato dei procedimenti già avviati, alle istanze già presentate per le quali non sia stata ancora adottata dal soggetto gestore la delibera di approvazione del programma di ristrutturazione.
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