MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO – Decreto ministeriale 16 marzo 2018
Nuove modalità d’iscrizione dell’impresa sociale nel registro imprese
Art. 1
Ambito di applicazione
1. Ai sensi dell’articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, sono definiti gli atti e i documenti che le imprese sociali sono tenute a presentare al registro delle imprese e le modalità per l’esecuzione di tali adempimenti.
Art. 2
Atti e documenti da depositare
1. Gli enti privati che, secondo quanto previsto dai rispettivi atti costitutivi, esercitano in via stabile e principale un’attività d’impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, depositano per via telematica o su supporto informatico, presso l’ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede legale, per l’iscrizione in apposita sezione, i seguenti atti e documenti:
a) l’atto costitutivo, lo statuto e ogni successiva modificazione;
b) il bilancio di esercizio redatto, a seconda dei casi, ai sensi degli artt. 2423 e seguenti, 2435-bis o 2435-ter del codice civile, in quanto compatibili;
c) il bilancio sociale di cui all’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 112 del 2017;
d) per i gruppi di imprese sociali, le indicazioni di cui all’articolo 2497-bis, commi 1 e 2, del codice civile, oltre all’accordo di partecipazione e ogni sua modificazione, nonché i documenti in forma consolidata di cui alle lettere b) e c);
e) ogni altro atto o documento previsto dalla vigente normativa.
2. Gli atti costitutivi di cui al comma 1, lettera a), devono prevedere, salve disposizioni più restrittive relative alla forma giuridica in cui l’impresa sociale è costituita, la nomina di uno o più sindaci aventi i requisiti di cui all’articolo 2397, comma 2, del codice civile e per i quali non ricorrono le cause di ineleggibilità e di decadenza di cui all’articolo 2399 del codice civile.
3. Per gli enti religiosi civilmente riconosciuti di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 112 del 2017, l’adempimento di cui al comma 1, lettera a), si esegue mediante deposito del regolamento e delle sue successive modificazioni di cui al citato articolo 1, comma 3, e dell’atto di costituzione del patrimonio destinato. Per i medesimi enti, gli adempimenti di cui al comma 1, lettere b), c) e d), si eseguono limitatamente alle attività indicate nel regolamento.
4. Fino alla data indicata nel decreto di cui all’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 112 del 2017, il bilancio sociale è redatto e depositato secondo le linee-guida di cui al decreto 24 gennaio 2008 del Ministro della solidarietà sociale.
5. Per l’attribuzione dei codici di attività economiche alle imprese sociali viene utilizzata la classificazione ICNPO (International Classification of Non Profit Organizations), elaborata dalle Nazioni Unite nel 2003, raccordata con la classificazione NACE_Ateco.
6. Il deposito viene effettuato, a cura del notaio o degli amministratori, entro trenta giorni dal verificarsi dell’evento, fatti salvi gli altri obblighi di legge per la definizione dei tempi di redazione e deposito, utilizzando i modelli approvati dal Ministero dello sviluppo economico per la presentazione delle domande all’ufficio del registro delle imprese.
7. In caso di operazioni di trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda, sono depositati, oltre i documenti previsti dalla normativa civilistica, i documenti previsti dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui all’articolo 12, comma 2, del citato decreto legislativo n. 112 del 2017, nel termine di trenta giorni dalla delibera di trasformazione, fusione e scissione o dall’avvenuta cessione. Nella delibera o nell’atto di cessione deve darsi atto dell’intervenuta autorizzazione da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche nella forma del silenzio assenso, ai sensi dell’articolo 12, comma 4, del decreto legislativo n. 112 del 2017. Per gli enti di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 112 del 2017, le disposizioni di cui al presente comma si applicano limitatamente alle attività indicate nel regolamento. Fino alla data indicata nel decreto richiamato nel primo periodo del presente comma, le imprese sociali depositano, oltre ai documenti previsti dalla normativa civilistica, quelli previsti dal decreto 24 gennaio 2008 del Ministro della solidarietà sociale.
8. Sono depositati, a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, i provvedimenti che dispongono la liquidazione coatta amministrativa delle imprese sociali e quelli di nomina dei commissari liquidatori.
9. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l’Ispettorato nazionale del lavoro accedono in via telematica alle informazioni e agli atti depositati nella apposita sezione del registro delle imprese dedicata alle imprese sociali, ai fini di cui all’articolo 15 del decreto legislativo n. 112 del 2017.
Art. 3
Adeguamento alle disposizioni recate dal decreto legislativo n. 112 del 2017
1. Entro il 20 luglio 2018, le imprese iscritte nella apposita sezione del registro delle imprese dedicata alle imprese sociali alla data del 20 luglio 2017, si adeguano, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, del decreto legislativo n. 112 del 2017, alle disposizioni recate dal medesimo decreto legislativo. Entro tale termine, esse possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria.
2. Le cooperative sociali e i loro consorzi, ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del decreto legislativo n. 112 del 2017, acquisiscono di diritto la qualifica di imprese sociali mediante l’interscambio dei dati tra l’albo delle società cooperative di cui al decreto 23 giugno 2004 del Ministro delle attività produttive ed il registro delle imprese.
Art. 4
Controlli dell’ufficio del registro delle imprese
1. L’ufficio del registro delle imprese che riceve la domanda di deposito presentata dall’organizzazione che esercita l’impresa sociale, ne verifica la completezza formale e la presenza nell’atto costitutivo dell’oggetto sociale e dell’assenza dello scopo di lucro di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a) e b), del decreto legislativo n. 112 del 2017, prima di procedere all’iscrizione nell’apposita sezione.
2. Ai fini dell’iscrizione, l’ufficio del registro delle imprese acquisisce la dichiarazione del rappresentante legale dell’ente relativa all’eventuale iscrizione in essere presso altra sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore. L’avvenuta iscrizione nell’apposita sezione del registro delle imprese è comunicata, a cura del competente ufficio del registro delle imprese, all’ufficio del Registro unico nazionale competente, che provvede a cancellare l’ente iscritto come impresa sociale dall’altra sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore con la medesima decorrenza dell’iscrizione nel registro delle imprese. Si applica, in via transitoria, l’articolo 101, comma 3, del decreto legislativo n. 117 del 2017.
3. L’ufficio del registro delle imprese, nel caso in cui ne ravvisi la necessità, può invitare l’organizzazione che esercita l’impresa sociale a completare, modificare o integrare la domanda entro un congruo termine, trascorso il quale, con provvedimento motivato, rifiuta il deposito dell’atto nella sezione delle imprese sociali.
Art. 5
Entrata in vigore
1. Le disposizioni recate dal presente decreto acquisiscono efficacia decorsi quindici giorni dalla pubblicazione del decreto stesso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Dalla medesima data cessa l’efficacia delle disposizioni recate dal decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della solidarietà sociale 24 gennaio 2008.
Art. 6
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dal presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
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